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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/10/2025, n. 3902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3902 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice unico del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1780/2025 R.G., cui è riunita la causa iscritta al n. 2107/2025
R.G.
OGGETTO: ON ER
T R A
, nato il [...] ad [...], e Parte_1 [...]
nato il [...] a [...], rappresentati e difesi dagli Parte_2
avv.ti Francesco Tozzi e Giuseppina Chiariello, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con due distinti ricorsi depositato in data 07.02.2025 e 13.02.2025, successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe hanno dedotto: di aver entrambi lavorato alle dipendenze della nei periodi e con le mansioni e l'inquadramento Controparte_2
descritti in ricorso;
di aver, il dopo la cessazione del rapporto, agito in giudizio Pt_1 anche per l'accertamento del diritto al TFR nei confronti della predetta società che
1 rimaneva contumace;
di aver chiesto entramni, il nelle more del giudizio, con Pt_1
pec del 25/9/2023, in via stragiudiziale alla di pagare il TFR o, in alternativa, di CP_2 dichiarare l'incapienza al ON ER , senza alcun esito;
di aver entrambi CP_1 inoltrato, a fronte dell'inerzia della società, in data 14/12/2023 formale richiesta di intervento all' di ER per ottenere il pagamento diretto del TFR, Controparte_3 allegando all'uopo il modello MVFTES04/MV34 in uno al Modello MV32 e alla nota pec del 25/9/2023; di aver ricevuto via pec il 19/01/2024 provvedimento di rigetto dell' di aver proposto istanza di riesame al Comitato Provinciale in data CP_1
26/3/2024, riscontrata negativamente dall' con nota pec del 29/3/2024; che il CP_1
Tribunale di Napoli Nord con varie pronunce, e in relazione al con sentenza n. Pt_1
4873/2024, pur accertando la sussistenza del rapporto lavorativo alle dipendenze delle
, aveva rigettato le domande proposte dai lavoratori aventi a oggetto il TFR per la CP_2 seguente motivazione: “… dal combinato disposto della l. n. 296 del 2006, artt. 1, comma
756, e del D.M. n. 30.1.2007, art. 2, commi 2 e 4, si ricava anzitutto che l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente al 1.1.2007 è il ON di tesoreria … risulta evidente, per un verso, che il ON di tesoreria è l'unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1.1.2007 …” (Cassazione civile sez. lav., 22/08/2023, (ud. 24/05/2023, dep.
22/08/2023), n. 25035… Orbene, sulla scorta dell'orientamento della Suprema Corte innanzi riportato, nel caso di specie è opportuno evidenziare che la società datrice
ha più di 50 dipendenti (cfr. visura camerale in atti) e che i rapporti lavoro dei CP_2
ricorrenti sono sorti in data successiva al 1.1.2007. Pertanto, non avendo i ricorrenti allegato di aver aderito ad altri fondi di previdenza complementare, trovando applicazione la disciplina in materia di ON di ER, l'unico soggetto responsabile del pagamento del TFR è l' e ciò anche in caso di mancanza di prova versamento CP_1
dei contributi dovuti al ON stesso da parte del datore. Ne consegue, dunque, il rigetto del ricorso con riferimento alla domanda attorea di condanna delle convenute al pagamento dell'importo residuo di TFR “; di aver, quindi, con nota pec del 2/8/2024, richiesto ed ottenuto dall' tramite pec del 5/8/2024 il rilascio dell'Estratto Conto CP_1
Tfr ON ER da cui è risultato un importo già accantonato e versato pari a €.
3.185,74 per il e a € 2.234,88 il di non aver, pertanto, ancora ricevuto Pt_1 Pt_2
la liquidazione del TFR, benché lo stesso risulti accantonato e versato presso il ON di
ER – . CP_1
2 Tanto premesso, hanno chiesto la condanna dell' quale gestore del ON ER CP_1
al pagamento del TFR.
L'istituto si è costituito eccependo di aver provveduto in data 25.07.2025 ad istruire e definire con accoglimento le domande dei ricorrenti, prevedendo di accreditare la prestazione con valuta del 02/08/2025. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive dell'udienza del 14.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite, avendo CP_ l' provveduto al pagamento della prestazione dopo il deposito e la notifica del ricorso e comunque oltre il termine di legge.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter
c.p.c., lette le relative note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98
n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di
3 contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto
CP_ meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. prospetti liquidazione allegati alla memoria), come del resto confermato dalla difesa dei ricorrenti nelle note sostitutive d'udienza.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta.
L' non ha, d'altra parte, allegato circostanze idonee a giustificare il ritardo nella CP_1
liquidazione e nel pagamento, intervenuti dopo il deposito e la notifica del ricorso, e comunque dopo il termine di 60 giorni di cui all'art. 2, comma 8, L. 297 del 1982.
Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto della natura e del valore della causa, dell'assenza di istruttoria e del numero di parti rappresentate e difese dai medesimi procuratori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.300,00, oltre CP_1
IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 16.10.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice unico del lavoro, dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1780/2025 R.G., cui è riunita la causa iscritta al n. 2107/2025
R.G.
OGGETTO: ON ER
T R A
, nato il [...] ad [...], e Parte_1 [...]
nato il [...] a [...], rappresentati e difesi dagli Parte_2
avv.ti Francesco Tozzi e Giuseppina Chiariello, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con due distinti ricorsi depositato in data 07.02.2025 e 13.02.2025, successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe hanno dedotto: di aver entrambi lavorato alle dipendenze della nei periodi e con le mansioni e l'inquadramento Controparte_2
descritti in ricorso;
di aver, il dopo la cessazione del rapporto, agito in giudizio Pt_1 anche per l'accertamento del diritto al TFR nei confronti della predetta società che
1 rimaneva contumace;
di aver chiesto entramni, il nelle more del giudizio, con Pt_1
pec del 25/9/2023, in via stragiudiziale alla di pagare il TFR o, in alternativa, di CP_2 dichiarare l'incapienza al ON ER , senza alcun esito;
di aver entrambi CP_1 inoltrato, a fronte dell'inerzia della società, in data 14/12/2023 formale richiesta di intervento all' di ER per ottenere il pagamento diretto del TFR, Controparte_3 allegando all'uopo il modello MVFTES04/MV34 in uno al Modello MV32 e alla nota pec del 25/9/2023; di aver ricevuto via pec il 19/01/2024 provvedimento di rigetto dell' di aver proposto istanza di riesame al Comitato Provinciale in data CP_1
26/3/2024, riscontrata negativamente dall' con nota pec del 29/3/2024; che il CP_1
Tribunale di Napoli Nord con varie pronunce, e in relazione al con sentenza n. Pt_1
4873/2024, pur accertando la sussistenza del rapporto lavorativo alle dipendenze delle
, aveva rigettato le domande proposte dai lavoratori aventi a oggetto il TFR per la CP_2 seguente motivazione: “… dal combinato disposto della l. n. 296 del 2006, artt. 1, comma
756, e del D.M. n. 30.1.2007, art. 2, commi 2 e 4, si ricava anzitutto che l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente al 1.1.2007 è il ON di tesoreria … risulta evidente, per un verso, che il ON di tesoreria è l'unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1.1.2007 …” (Cassazione civile sez. lav., 22/08/2023, (ud. 24/05/2023, dep.
22/08/2023), n. 25035… Orbene, sulla scorta dell'orientamento della Suprema Corte innanzi riportato, nel caso di specie è opportuno evidenziare che la società datrice
ha più di 50 dipendenti (cfr. visura camerale in atti) e che i rapporti lavoro dei CP_2
ricorrenti sono sorti in data successiva al 1.1.2007. Pertanto, non avendo i ricorrenti allegato di aver aderito ad altri fondi di previdenza complementare, trovando applicazione la disciplina in materia di ON di ER, l'unico soggetto responsabile del pagamento del TFR è l' e ciò anche in caso di mancanza di prova versamento CP_1
dei contributi dovuti al ON stesso da parte del datore. Ne consegue, dunque, il rigetto del ricorso con riferimento alla domanda attorea di condanna delle convenute al pagamento dell'importo residuo di TFR “; di aver, quindi, con nota pec del 2/8/2024, richiesto ed ottenuto dall' tramite pec del 5/8/2024 il rilascio dell'Estratto Conto CP_1
Tfr ON ER da cui è risultato un importo già accantonato e versato pari a €.
3.185,74 per il e a € 2.234,88 il di non aver, pertanto, ancora ricevuto Pt_1 Pt_2
la liquidazione del TFR, benché lo stesso risulti accantonato e versato presso il ON di
ER – . CP_1
2 Tanto premesso, hanno chiesto la condanna dell' quale gestore del ON ER CP_1
al pagamento del TFR.
L'istituto si è costituito eccependo di aver provveduto in data 25.07.2025 ad istruire e definire con accoglimento le domande dei ricorrenti, prevedendo di accreditare la prestazione con valuta del 02/08/2025. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive dell'udienza del 14.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite, avendo CP_ l' provveduto al pagamento della prestazione dopo il deposito e la notifica del ricorso e comunque oltre il termine di legge.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter
c.p.c., lette le relative note, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98
n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di
3 contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto
CP_ meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento (cfr. prospetti liquidazione allegati alla memoria), come del resto confermato dalla difesa dei ricorrenti nelle note sostitutive d'udienza.
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata e parte ricorrente ha provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta.
L' non ha, d'altra parte, allegato circostanze idonee a giustificare il ritardo nella CP_1
liquidazione e nel pagamento, intervenuti dopo il deposito e la notifica del ricorso, e comunque dopo il termine di 60 giorni di cui all'art. 2, comma 8, L. 297 del 1982.
Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto della natura e del valore della causa, dell'assenza di istruttoria e del numero di parti rappresentate e difese dai medesimi procuratori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.300,00, oltre CP_1
IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 16.10.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
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