Rigetto
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 3238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3238 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03238/2026REG.PROV.COLL.
N. 05742/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5742 del 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Giampiero Lasalvia, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, -OMISSIS-resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il consigliere Alessandro IC LI e viste le conclusioni scritte dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. L’appellante impugna la sentenza che ha respinto il ricorso contro il provvedimento che ne ha disposto l’esclusione dal concorso per l’arruolamento nella Guardia di finanza per l’anno 2003.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio (con particolare riferimento alla sentenza del Tribunale ordinario di Matera n. 645 del 2012, doc. 19 depositato dal ricorrente in primo grado), possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. L’appellante ha partecipato al concorso per il reclutamento di 150 allievi finanzieri della Guardia di finanza per l’anno 2003.
2.2. Dopo aver sostenuto le prove, egli si è sottoposto agli accertamenti sanitari che si sono svolti nei giorni dall’8 all’11 luglio 2003.
2.3. All’epoca l’aspirante finanziere era dipendente di una società che gestiva una sala bingo e in data 4 luglio 2003 aveva inviato un certificato medico che ne attestava l’impossibilità di presentarsi al lavoro per motivi di salute
2.4. Nel periodo compreso tra il 4 e il 12 luglio 2003 il medico fiscale inviato a casa del lavoratore, per controllarne lo stato di salute in relazione al certificato medico presentato al datore di lavoro, non lo ha trovato a casa.
2.5. Il 27 luglio 2003 la società presso cui era impiegato l’appellante ha risolto unilateralmente il rapporto di lavoro; a seguito dell’impugnazione del licenziamento, le parti hanno raggiunto una conciliazione in sede sindacale il 13 febbraio 2004.
2.6. In seguito, il candidato, che nella graduatoria non si era collocato in una posizione utile per l’assunzione immediata, il 23 luglio 2004 è stato convocato per l’accertamento della persistenza dei requisiti d’idoneità fisica, che si è concluso con esito positivo, come comunicato il 9 settembre 2004, e con l’invito a presentarsi per l’incorporamento per il giorno 4 ottobre 2004.
2.7. Tuttavia, con verbale del 29 settembre 2004, l’aspirante finanziere è stato escluso dal concorso per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 2, lettera g) e lettera h), del bando.
2.8. Nel mentre, infatti, l’appellante è stato imputato del reato previsto e punito dagli artt. 81, 640, 56, 640, secondo comma, c.p., per aver presentato la certificazione medica che attestava l’incapacità temporanea al lavoro, nel periodo in cui egli si era recato a Roma per svolgere gli accertamenti sanitari previsti dalla procedura concorsuale, così inducendo il datore di lavoro a versare l’indennità di malattia e compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare un danno patrimoniale anche all’IN (tenuto a versare parte dell’indennità anticipata dalla ditta), evento che non si verificava per cause indipendenti dalla sua volontà (ossia l’accertamento dell’assenza ingiustificata alla visita di controllo).
2.9. Da questa accusa, tuttavia, l’aspirante finanziere è stato assolto “perché il fatto non sussiste” con sentenza del Tribunale di Matera n. -OMISSIS- in particolare, il giudice penale ha rilevato che la malattia, consistente in uno stato di ansia, « esisteva e non era falsa », nondimeno, essendo correlata allo stress lavorativo, non gli impediva « di svolgere con profitto, anzi lo aiutava a curarsi, altre attività », pertanto non ha ravvisato alcuna truffa, raggiro o danno nella suo condotta.
2.10. Prendendo atto dell’assoluzione ottenuta in sede penale, il T.a.r. per il Lazio, con sentenza n. -OMISSIS-ha annullato il provvedimento di esclusione e ordinato all’amministrazione il riesame della posizione del ricorrente, previa nomina di una commissione in composizione diversa da quella che già si era pronunciata.
2.11. Con verbale del 26 luglio 2018 è stata confermata l’esclusione dell’appellante per carenza dei requisiti di cui all’art. 2, lettere g) e h), del bando.
2.12. Questi ha impugnato il provvedimento dinanzi al T.a.r. per il Lazio, domandando anche il risarcimento del danno.
3. Il Tribunale, con sentenza -OMISSIS-ha respinto il ricorso, richiamando la discrezionalità dell’amministrazione e ritenendo che nella specie la decisione, frutto di un nuovo e approfondito esame della vicenda, fosse congruamente motivata.
4. L’interessato ha proposto appello contro la pronuncia.
Il Ministero dell’economia si è costituito nel giudizio di secondo grado, resistendo al gravame e presentando a tal fine una memoria il 6 febbraio 2026.
All’udienza del 10 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
5. L’appello si fonda sul seguente motivo: « VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 21 SEPTIES L. 241/90)- DIFETTO DI MOTIVAZIONE- ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ARBITRARIETÀ- SVIAMENTO- VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – MOTIVAZIONE APPARENTE) – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. (PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E LEALTÀ: L’ATTO IMPUGNATO È ELUSIVO DEL GIUDICATO) ».
In particolare, si sostiene che il T.a.r. abbia errato nel ritenere sufficiente una motivazione invero tautologica e in contrasto con gli obblighi derivanti dal giudicato (al punto che il provvedimento risulterebbe nullo) e s’insiste nel chiedere il risarcimento del danno.
6. Il gravame è infondato.
6.1. Le lettere g) ed h) dell’art. 2 del bando di concorso esigono, rispettivamente, che i candidati « non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere » e che « siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria ».
Il riferimento è alla condotta “incensurabile” richiesta dall’art. 2, comma 2, lettera b-bis), del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160: a tal proposito, una consolidata giurisprudenza, che il collegio condivide e ribadisce, afferma che questo requisito « attribuisce all’Amministrazione un ampio potere discrezionale finalizzato a permettere la partecipazione al concorso solo di quei candidati che, per qualità morali e personali e comportamento, sulla base di un giudizio prognostico di carattere probabilistico, diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve contraddistinguere le future funzioni, sì che il sindacato in materia del giudice amministrativo è limitato al parametro dell’arbitrarietà e, una volta riconosciuto che un dato episodio è censurabile sotto il profilo morale, non è possibile, nel merito, sindacare il giudizio che di esso rende l’Amministrazione » (tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 13 giugno 2025, n. 5186 e precedenti ivi richiamati).
6.2. Nel caso di specie, mentre il primo provvedimento di esclusione si limitava a dare conto dell’indagine cui era sottoposto l’appellante e ad affermare, in via generica, che il comportamento era « inconciliabile con le attribuzioni e funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei compiti istituzionali della Guardia di Finanza », nonché « sicuramente censurabile », senza tuttavia spiegarne i motivi – e proprio per questo era stato annullato – il secondo provvedimento, conformandosi al giudicato, dà puntuale conto dei fatti contestati all’appellante: aver presentato al proprio datore di lavoro un certificato medico per giustificare l’assenza per malattia; essere stato assente al controllo medico fiscale; aver presentato, per giustificare questa assenza, una dichiarazione in cui il luogo di redazione (IA) non era veritiero (perché in realtà egli era a Roma).
Questo comportamento è ritenuto « sicuramente poco cristallino e inconciliabile con i requisiti di correttezza, onestà e trasparenza richiesti agli appartenenti alla Guardia di Finanza » e tale giudizio non eccede i limiti della discrezionalità valutativa dell’amministrazione, né può ritenersi irragionevole, date le circostanze: se è vero che l’appellante era davvero malato e che la patologia non rendeva necessario rimanere a casa, nondimeno egli non ha osservato gli obblighi di reperibilità previsti per i dipendenti privati in malattia ed è stato comunque reticente sul luogo in cui effettivamente si trovava, elementi, questi, che rendono giustificata la “sfiducia” dell’amministrazione nel fatto che questi possa “assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve contraddistinguere le future funzioni”.
7. Il fatto che il provvedimento adottato sia immune dai vizi dedotti esclude che il danno subito dall’interessato sia “ingiusto” e che questi possa ottenere una tutela risarcitoria.
8. L’appello è quindi meritevole di rigetto nel suo complesso.
9. La particolarità della vicenda, anche in fatto, giustifica la compensazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; compensa tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IO OR, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro IC LI, Consigliere, Estensore
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Alessandro IC LI | IO OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.