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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/12/2024, n. 33342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33342 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23486/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro ING EQUIPMENT LEASE BE NV, elettivamente domiciliata in MILANO VIALE MONTE ROSA, 91-DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PIZZO FRANCESCO ([...]) che la rappresenta e difende Civile Sent. Sez. 5 Num. 33342 Anno 2024 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: LEUZZI SALVATORE Data pubblicazione: 19/12/2024 2 di 5 -controricorrente- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. DELL’ABRUZZO n. 129/2021 depositata il 19/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. udita la Procura Generale della Suprema Corte di Cassazione, in persona del Sost. P.G., dott. TOMMASO BASILE, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita per l’Avvocatura Generale dello Stato l’Avv. ERICA FARINELLI, che ha concluso come in atti;
udita per la controricorrente l’Avv. FLAMINIA FERRUCCI, delegata dell’Avv. FRANCESCO PIZZO, che ha concluso come in atti;
FATTI DI CAUSA Con ricorso proposto avanti la CTP di Pescara, la ING EQUIPMENT LEASE BE NV, società di diritto belga, impugnava il diniego del rimborso dell’IVA versata nel primo trimestre del 2016 per l’acquisto di un bene mobile, consistente in attrezzatura per aeroporti, da un’altra società belga, identificata nel territorio italiano ai sensi dell’art. 35-ter d.P.R. n. 633 del 1972; detto bene era stato poi concesso in locazione finanziaria alla stessa società venditrice, la quale aveva assolto il pagamento dell’IVA nello stato belga. Nella prospettazione erariale la ING EQUIPMENT LEASE BE NV non era legittimata ad attivare la procedura semplificata di rimborso ex art. 38-bis 2 d.P.R. n. 633 del 1972, avendo effettuato una operazione attiva nel territorio italiano, consistente nell’acquisto di un bene ivi situato, e quindi dovendo, con riguardo a tale operazione, scontare l’imposta in Italia. La CTP di Pescara con sentenza n. 350/19 rigettava il ricorso della contribuente, ritenendo che la società ING EQUIPMENT LEASE 3 di 5 BE NV, con l’acquisto del bene ubicato nel territorio nazionale da una società non residente, avesse compiuto un’operazione attiva soggetta al versamento dell’IVA, il che le precludeva l’attivazione, ai fini del rimborso, della procedura di cui all’art. 38-bis 2 del d.P.R. n. 633 del 1972, dovendo identificarsi in Italia ovvero nominare un rappresentante e poi procedere alla richiesta di restituzione dell’imposta secondo la procedura prevista dall’art. 38-ter d.P.R. n. 633 del 1972. La ING EQUIPMENT LEASE BE NV proponeva appello, insistendo sulla titolarità del proprio diritto al rimborso dell’IVA assolta in Italia in conseguenza dell’acquisto del bene mobile da altra società non residente, ma stabilmente fissata in un altro Stato membro, secondo la procedura prevista dall’art. 38-bis 2 del d.P.R. n. 633 del 1972; l’appellante adduceva di non aver svolto alcuna operazione attiva nel territorio italiano, tenuto conto che il bene acquisito era stato ceduto in locazione finanziaria alla parte originaria venditrice, anch’essa non residente in Italia, con versamento dell’imposta nello Stato membro. La CTR di Abruzzo con sentenza n. 129/21 ha accolto l’appello della ING EQUIPMENT LEASE BE NV. Avverso tale decisione ricorre sulla base di un unico motivo l’AGENZIA DELLE ENTRATE. La ING EQUIPMENT LEASE BE NV resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 38-bis 2 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., avendo la CTR erroneamente accolto l’appello sul rilievo che la ING EQUIPMENT LEASE BE NV, non residente nel territorio italiano, avesse diritto al rimborso dell’IVA secondo la procedura di cui all’art. 38-bis 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’acquisto di un bene sito in Italia, poi ceduto in locazione 4 di 5 finanziaria alla venditrice, anch’essa società di diritto belga, ma identificata in Italia ai sensi dell’art. 35 ter DPR 633/72. Il motivo è fondato e va accolto. L’Amministrazione finanziaria ha negato all’odierna ricorrente il diritto ad ottenere il rimborso dell’VA con la speciale procedura di cui all’art. 38-bis 2 d.P.R. n. 633 del 1972. Giova osservare che nel caso di specie l’operazione d’immediato rilievo da prendere in considerazione, ai fini della sussistenza del credito VA, quindi della spettanza in linea di principio del rimborso, è l’acquisto dell’attrezzatura aeroportuale da parte dell’odierna controricorrente. In particolare, una società stabilita in Italia ha venduto i beni alla ING EQUIPMENT LEASE BE NV, società di diritto belga, priva di stabilizzazione e di identificazione fiscale nello Stato Italiano. La circostanza stessa che la compravendita sia territorialmente avvenuta in Italia, con il coinvolgimento tra l’altro di una società alienante stabilizzata, e che l’VA sia stata pacificamente versata, ha radicato il credito VA in capo all’acquirente, odierna controricorrente. Quest’ultima, tuttavia, è legittimata a far valere il diritto a recuperare il credito in parola mediante la procedura “ordinaria” di rimborso. Non era, per converso, facoltizzata ad imboccare la corsia speciale del rimborso ai sensi dell’art. 38-bis 2 del d.P.R. n. 633 del 1972. Detta norma interdice, infatti, l’accesso alla peculiare procedura tratteggiata ai soggetti che nel periodo di riferimento “disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato”, ma anche ai soggetti che abbiano “ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta è il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle effettuate ai sensi dell'articolo 74-septies”. Con ogni evidenza, il rimborso attraverso la procedura speciale rimaneva precluso alla controricorrente odierna, collocandosi l’operazione di leasing – immediatamente posteriore alla 5 di 5 compravendita ed avente ad oggetto il medesimo compendio di beni situati in Italia – nel perimetro ostativo rappresentato, ai sensi di legge, proprio dalle “operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell’imposta è il committente o cessionario e da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti”. Il ricorso per cassazione va, in definitiva, accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso. Le spese sono regolate dalla soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della ING EQUIPMENT LEASE BE NV. Condanna la ING EQUIPMENT LEASE BE NV a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio, che liquida in euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 22/10/2024.
udita per l’Avvocatura Generale dello Stato l’Avv. ERICA FARINELLI, che ha concluso come in atti;
udita per la controricorrente l’Avv. FLAMINIA FERRUCCI, delegata dell’Avv. FRANCESCO PIZZO, che ha concluso come in atti;
FATTI DI CAUSA Con ricorso proposto avanti la CTP di Pescara, la ING EQUIPMENT LEASE BE NV, società di diritto belga, impugnava il diniego del rimborso dell’IVA versata nel primo trimestre del 2016 per l’acquisto di un bene mobile, consistente in attrezzatura per aeroporti, da un’altra società belga, identificata nel territorio italiano ai sensi dell’art. 35-ter d.P.R. n. 633 del 1972; detto bene era stato poi concesso in locazione finanziaria alla stessa società venditrice, la quale aveva assolto il pagamento dell’IVA nello stato belga. Nella prospettazione erariale la ING EQUIPMENT LEASE BE NV non era legittimata ad attivare la procedura semplificata di rimborso ex art. 38-bis 2 d.P.R. n. 633 del 1972, avendo effettuato una operazione attiva nel territorio italiano, consistente nell’acquisto di un bene ivi situato, e quindi dovendo, con riguardo a tale operazione, scontare l’imposta in Italia. La CTP di Pescara con sentenza n. 350/19 rigettava il ricorso della contribuente, ritenendo che la società ING EQUIPMENT LEASE 3 di 5 BE NV, con l’acquisto del bene ubicato nel territorio nazionale da una società non residente, avesse compiuto un’operazione attiva soggetta al versamento dell’IVA, il che le precludeva l’attivazione, ai fini del rimborso, della procedura di cui all’art. 38-bis 2 del d.P.R. n. 633 del 1972, dovendo identificarsi in Italia ovvero nominare un rappresentante e poi procedere alla richiesta di restituzione dell’imposta secondo la procedura prevista dall’art. 38-ter d.P.R. n. 633 del 1972. La ING EQUIPMENT LEASE BE NV proponeva appello, insistendo sulla titolarità del proprio diritto al rimborso dell’IVA assolta in Italia in conseguenza dell’acquisto del bene mobile da altra società non residente, ma stabilmente fissata in un altro Stato membro, secondo la procedura prevista dall’art. 38-bis 2 del d.P.R. n. 633 del 1972; l’appellante adduceva di non aver svolto alcuna operazione attiva nel territorio italiano, tenuto conto che il bene acquisito era stato ceduto in locazione finanziaria alla parte originaria venditrice, anch’essa non residente in Italia, con versamento dell’imposta nello Stato membro. La CTR di Abruzzo con sentenza n. 129/21 ha accolto l’appello della ING EQUIPMENT LEASE BE NV. Avverso tale decisione ricorre sulla base di un unico motivo l’AGENZIA DELLE ENTRATE. La ING EQUIPMENT LEASE BE NV resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 38-bis 2 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., avendo la CTR erroneamente accolto l’appello sul rilievo che la ING EQUIPMENT LEASE BE NV, non residente nel territorio italiano, avesse diritto al rimborso dell’IVA secondo la procedura di cui all’art. 38-bis 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’acquisto di un bene sito in Italia, poi ceduto in locazione 4 di 5 finanziaria alla venditrice, anch’essa società di diritto belga, ma identificata in Italia ai sensi dell’art. 35 ter DPR 633/72. Il motivo è fondato e va accolto. L’Amministrazione finanziaria ha negato all’odierna ricorrente il diritto ad ottenere il rimborso dell’VA con la speciale procedura di cui all’art. 38-bis 2 d.P.R. n. 633 del 1972. Giova osservare che nel caso di specie l’operazione d’immediato rilievo da prendere in considerazione, ai fini della sussistenza del credito VA, quindi della spettanza in linea di principio del rimborso, è l’acquisto dell’attrezzatura aeroportuale da parte dell’odierna controricorrente. In particolare, una società stabilita in Italia ha venduto i beni alla ING EQUIPMENT LEASE BE NV, società di diritto belga, priva di stabilizzazione e di identificazione fiscale nello Stato Italiano. La circostanza stessa che la compravendita sia territorialmente avvenuta in Italia, con il coinvolgimento tra l’altro di una società alienante stabilizzata, e che l’VA sia stata pacificamente versata, ha radicato il credito VA in capo all’acquirente, odierna controricorrente. Quest’ultima, tuttavia, è legittimata a far valere il diritto a recuperare il credito in parola mediante la procedura “ordinaria” di rimborso. Non era, per converso, facoltizzata ad imboccare la corsia speciale del rimborso ai sensi dell’art. 38-bis 2 del d.P.R. n. 633 del 1972. Detta norma interdice, infatti, l’accesso alla peculiare procedura tratteggiata ai soggetti che nel periodo di riferimento “disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato”, ma anche ai soggetti che abbiano “ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta è il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle effettuate ai sensi dell'articolo 74-septies”. Con ogni evidenza, il rimborso attraverso la procedura speciale rimaneva precluso alla controricorrente odierna, collocandosi l’operazione di leasing – immediatamente posteriore alla 5 di 5 compravendita ed avente ad oggetto il medesimo compendio di beni situati in Italia – nel perimetro ostativo rappresentato, ai sensi di legge, proprio dalle “operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell’imposta è il committente o cessionario e da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti”. Il ricorso per cassazione va, in definitiva, accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso. Le spese sono regolate dalla soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della ING EQUIPMENT LEASE BE NV. Condanna la ING EQUIPMENT LEASE BE NV a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio, che liquida in euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 22/10/2024.