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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 15/12/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa LA Soffio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta, svoltasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note depositate da parte ricorrente in data 6.12.2025 e da parte resistente in data
5.12.2025; pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 21/2024 promossa da assistito dall' Avv.to ROMANO Mariarosa Parte_1
C o n t r o
, con il patrocinio dell'Avv. GUALTIERI Stefania CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato l'8.1.2024 premesso di essere già titolare di Parte_1 rendita perché, in relazione ad un infortunio sul lavoro subito il 2.9.2021, era stata CP_1 accertata la menomazione della sua integrità psico-fisica pari al 45% -con costituzione di relativa rendita- e di aver proposto all'uopo opposizione, senza costrutto, ritenendo di aver subito un aggravamento delle proprie condizioni, si rivolgeva al Tribunale per ottenere il riconoscimento di una riduzione grave e permanente della propria capacità lavorativa con postumi di natura permanente nella misura del 65%, come da documentazione medica e perizia medico-legale di parte che produceva.
Così concludeva:
1 - accertare e dichiarare, sulla base della diagnosi medico-legale, che il ricorrente è affetto da inabilità al lavoro a causa ed in conseguenza dell'infortunio verificatori in data 02/09/2021 per cui è causa nella misura del 65% ovvero nella misura che risulterà meglio provata e comunque di giustizia;
- accertare e dichiarare, nei confronti dell' Controparte_2
, la condizione di invalidità del ricorrente in misura del 65% ovvero nella misura
[...] che risulterà meglio provata e comunque di giustizia, in ogni caso superiore alla riduttiva valutazione effettuata dall' , e conseguentemente dichiarare il diritto del ricorrente alla relativa CP_1 indennizzabilità nella forma e misura di legge (art. 13 D.Lsg. 38/2000) con decorrenza dalla data di infortunio o da altra data;
- condannare l alla Controparte_2 liquidazione in favore del ricorrente delle indennità riconosciute nella forma e misura di legge a far data dall'infortunio ovvero dall'aggravamento ovvero da altra data, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria ex art. 429 comma 3 c.p.c.;
Con vittoria di spese, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva in data 8.2.2024 il quale, evidenziando che si trattava di un infortunio CP_1 di cui aveva già valutato la particolare gravità, riconoscendo la permanenza di CP_1 postumi del 45% a fronte di un percorso diagnostico e riabilitativo svolto dallo stesso.
Eccepiva che, solo in sede di opposizione alla quantificazione dei postumi, le era stato richiesto valorizzarsi in particolare, oltre alle rilevanti limitazioni funzionali incidenti su multipli segmenti corporali, anche le conseguenze neuro psichiche che l'infortunio aveva determinato. Dichiarandosi comunque remissivo in ordine alla richiesta di CTU avanzata da parte ricorrente, concludeva per il rigetto del ricorso con conferma del provvedimento opposto, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza al 19.2.2024 ivi il Giudice disponeva la richiesta CTU medica che veniva conferita alla successiva udienza del 18.3.2024: depositata la consulenza il 12.9.2024, i Ctu venivano convocati a chiarimenti all'udienza del 13.2.2025 a seguito della quale depositavano ulteriori note conclusive il 11.8.2025.
Da ultimo la causa veniva fissata in decisione, con termine per eventuali note, all'udienza del 15.12.2025.
Il ricorso merita accoglimento.
2 L'istruttoria svolta infatti ha provato la sussistenza dei presupposti di Legge perché sia riconosciuto al ricorrente l'esistenza di postumi permanenti, in ragione dell'infortunio accaduto in data 2.9.2021, nella misura del 55%.
Infatti il Collegio peritale incaricato, sottoposto a visita il ricorrente e raccolta l'anamnesi familiare, lavorativa, fisiologica e patologica, ha reso le conclusioni qui riportate: “il signor
, in data 02.09.21, riportava, a seguito di infortunio sul lavoro, le seguenti lesioni: Parte_1
-trauma cranio-facciale con focolaio contusivo-emorragico con emorragia subaracnoidea, ferita lacero- contusa dei tessuti molli pericranici in sede fronto-temporale destra, frattura delle ossa proprie del naso con interessamento del processo frontale dell'osso mascellare sinistro, frattura infossata della pareteanteriore del seno mascellare sinistro;
-trauma vertebrale con o frattura del processo spinoso di C 7, frattura dei processi trasversi di LI-L4;
-trauma toracico con contusioni polmonari multiple, pnx sinistro, versamento pleurico, pneumopericardio, frattura del corpo sternale, lussazione della I articolazione costo-sternale, frattura del tratto posteriore della
I-IV costa destra, fratture scomposte della I-XII costa di sinistra;
-trauma addominale con lesione lacerativa del parenchima renale a sede polare inferiore, ferita penetrante a livello del fianco destro con enfisema sottocutaneo in sede sopra e sotto fasciale;
ernia post traumatica dx trattata chirurgicamente;
-lussazione acromionclaveare della spalla dx e frattura del corpo scapolare destro.
Dal punto di vista psichico si apprezza una disabilità cognitiva a matrice fronto-temporale lieve con sindrome disadattativa depressiva.
I postumi possono essere quantificati nella misura del 55%”.
Successivamente il Collegio peritale è stato chiamato a rendere chiarimenti in merito alla consulenza svolta, in udienza e nel contraddittorio tra le parti, con particolare riguardo al punteggio complessivamente valutato nel 55%, con indicazione delle precise menomazioni che lo compongono, del punteggio attribuito a ciascuna delle stesse e della corrispondente voce di Tabella.
Successivamente, in data 11.8.2025, il collegio peritale ha depositato telematicamente le proprie precisazioni indicando specificatamente percentuale di danno e tabella applicabile confermando alfine la quantificazione dei postumi nella misura del 55% così determinata:
Lesioni Menomazioni Grado Codice
3 -Trauma cranio-encefalico con Esiti di trauma cranico con ESA 20% 186.0
ESA post-traumatica Screzi a carico del dominio esecutivo e linguistico, sindrome neurocognitiva post traumatica
-Frattura delle ossa proprie del Esiti di frattura delle ossa proprie naso, della parete anteriore del del naso e della parete anteriore seno mascellare sinistro del seno mascellare sinistro 4% 323.0
-Frattura del processo spinoso di Esiti di frattura del processo
C7 spinoso di C7 con limitazione delle escursioni del collo 2% 198.0
-Frattura dalla I alla XII costa a Esiti di fratture costali multiple, sinistra e dalla I alla IV a destra, scomposte, con contusione polmonare 12% 219.0
-Frattura corpo sternale
Lussazione anteriore della articolazione costo-sternale a destra 3% 216.0
-Lussazione di terzo grado della spalla destra
Deformazione anatomica del profilo della spalla destra con limitazione funzionale a lieve-medio impegno 6% 226.3
-Frattura dei processi trasversi L1-L4
Limitazione della flessione del rachide lombare di 1\3 6% 203.0
-Ferita penetrante al fianco destro Esito cicatriziale con disinserzione dei muscoli antero-laterali dell'addome esiti cicatriziali al tronco ed in regione addominale 2% 36.0
-Frattura corpo scapolare destro Esiti di frattura del corpo della scapola Destra 1% 217
Grado di menomazione dell'integritá psicofisica derivante dall'infortunio in oggetto: 55%
4 Alla conclusione resa dai Consulente tecnici nominati, le parti non hanno fatto pervenire osservazione alcuna, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso - quanto al ricorrente- e rimettendosi a giustizia -quanto al resistente-.
Deve pertanto ritenersi applicabili i criteri applicativi di cui al Dm 12 luglio 2000 che, riguardo ai criteri applicativi, espressamente statuisce che “nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate”.
Dunque conclusivamente la domanda del ricorrente, nei limiti di cui sopra, merita accoglimento.
Per quanto riguarda la domanda relativa ad interessi e rivalutazione monetaria, essa va regolata secondo i dettami di cui all'art. 16, comma 6, L. 412/1991, sulla base della quale gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatorie sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda e con detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione di valore del suo credito senza alcun cumolo.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono regolate, nei minimi, secondo valore, complessità bassa, con compensazione tra le parti, atteso l'accoglimento parziale (chiesto 65%, attribuito da 45%, riconosciuto con sentenza CP_1
55%) nella misura della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara tenuto e condanna , in persona del suo rappresentante legale pro tempore, in dipendenza CP_1 dell'infortunio sul lavoro occorso in data 2.9.2021, a corrispondere in Parte_1 favore del ricorrente la rendita, nella misura indicata nell'apposita tabella, per danno biologico di grado pari al 55%, oltre agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla opposizione amministrativa al saldo, oppure la rivalutazione monetaria se maggiore.
Condanna rifondere a le spese di giudizio che liquida in €. CP_1 Parte_1
4.638,00 per competenze, €. 43,00 per CU, disponendone la compensazione tra le parti
5 nella misura del 50% e ponendo a carico di il restante 50%, con distrazione a CP_1 favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU già liquidate come in atti.
Massa, 15 dicembre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa LA Soffio
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