Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1599/2014
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1599/2014
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) – Avv. Patrizia Di Rubbo e Parte_2 C.F._2
Maurizio Radici attori
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ),
[...] C.F._4 Controparte_3
( ), ( ), C.F._5 Controparte_4 C.F._6
( ) e Parte_3 C.F._7 Parte_4
( ) – Avv. Sebastiano Calcò e Nancy Angelica Calcò C.F._8
attori
E
(C.F. ) - Avv. Controparte_5 C.F._9
Massimiliano Pantano
convenuto
E
C.F. ) - Avv. Francesco Russo TR P.IVA_1
convenuta
E
1
terza chiamata contumace
E
Controparte_8
, CON SEDE IN GIOIOSA MAREA Controparte_9
(ME) VIA G. NATOLI GATTO, E DI DI Parte_5
”, n. 33/1996 R.G.F. del Tribunale di Patti (C.F. ) - Avv. Santi Pt_6 P.IVA_2
Trimboli
intervenuta
Conclusioni delle parti attrici:
“ritenere e dichiarare che l'atto pubblico in Notar da Milazzo, in Persona_1 data 08.7.2014, ivi registrato il 29.7.2014 al n°. 1465 serie T, intercorso tra
e (meglio descritta negli atti _7 TR di causa, in persona del suo amministratore unico, IG ), è CP_10 annullabile sia perché è stato stipulato da soggetto ( _7
) che non aveva alcun titolo - e conseguentemente diritto - a disporne
[...]
(come ampiamente e documentalmente dimostrato in corso di causa), ed anche perché l'acquirente ( , proprio per tale ragione, resa TR evidente nell'atto pubblico impugnato, era perfettamente a conoscenza della illegittima provenienza dei beni immobili oggetto di compravendita in capo all'alienante; esso è comunque annullabile in quanto truffaldino, dal momento che è stato compiuto nella consapevolezza di privare i legittimi proprietari (le parti allora condividenti oggi attori nel presente giudizio) dei beni ereditari, in relazione ai quali avevano sostenuto il giudizio n°. 773/1996 R.G.C. del
Tribunale di Patti;
in conseguenza di ciò, annullare l'atto pubblico di riferimento, emanando ogni statuizione consequenziale;
condannare i convenuti in solido al pagamento di spese e compensi di causa in favore degli attori.”
Conclusioni della parte intervenuta : Controparte_8
1. accogliere le domande promosse dagli attori/ricorrenti in riassunzione IG.ri
, (nella Parte_1 Parte_2 qualità di eredi del IG. ), Persona_2 CP_2
, , nonché
[...] Parte_8 CP_3
, e
[...] Controparte_4 Parte_3
(questi ultimi nella qualità di eredi del IG. Parte_4 CP_2
2 ) e, pertanto, accertare e dichiarare che l'atto pubblico stipulato in Per_3
notar da Milazzo, in data 08.07.2014, registrato il 29.07.2014 Persona_1 al n.1465 serie T, intercorso tra e la società _7
è illegittimo e/o affetto da invalidità e annullabile;
TR
2. Accertare e dichiarare, conseguentemente, che l'atto pubblico stipulato in notar
da Francavilla di Sicilia, in data 19.09.2014, registrato a Persona_4
Messina il 20-09-2014 al n. 146979 del Rep,. n. 18248 di racc. tra la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, e la TR società in persona del legale rappresentante pro tempore, è nullo, CP_7
e/o affetto da invalidità e annullabile in quanto illegittimo, perché privo del titolo di provenienza per essere stipulato;
3. per l'effetto, annullare i sopra citati atti di compravendita, con ogni consequenziale statuizione, al fine di restituire i legittimi assegnatari delle quote ereditarie nella situazione quo ante, ivi comprese le cancellazioni, trascrizioni,
e annotazioni necessarie presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Messina.
4. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Conclusioni della parte convenuta non depositate Controparte_5
(si riportano le conclusioni contenute in comparsa di costituzione)
1) Preliminarmente, poiché la causa necessita di evidente istruttoria, disporre il mutamento del rito in rito ordinario;
2) Nel merito ritenere e dichiarare che il sig. era _7 pieno e legittimo proprietario dei beni da esso venduti alla TR con atto pubblico di compravendita dell' 8.7.2014, e precisamente del terreno con fabbricati rurali sito nel Comune di SA RE, c.da Rocca, identificato in Catasto al foglio 5, particelle n. 1769 sub 1, n. 474, 475 e 476, avendone esso acquisito la proprietà per usucapione conseguente al possesso esclusivo, qualificato ed ininterrotto per oltre venti anni;
3) Conseguentemente rigettare tutte le domande dei ricorrenti;
4) …
5) Con riserva di ulteriormente dedurre nei modi e termini di legge anche in via istruttoria;
6) Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Conclusioni della parte convenuta non depositate TR
(si riportano le conclusioni contenute in comparsa di costituzione)
3 1) Ritenere e dichiarare che la ha acquistato i beni per cui è TR
causa in perfetta buona fede dal sig. che è sempre _7 apparso come l'unico e legittimo proprietario dei beni;
2) Conseguentemente rigettare le domande dei ricorrenti;
3) Condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dei compensi di difesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., gli originari attori , Parte_9 [...]
, e citavano in giudizio i CP_1 Controparte_2 Parte_10 convenuti e premettendo che, _7 TR nell'anno 1996 aveva promosso avanti al Tribunale di Patti il Persona_2 giudizio di divisione ereditaria R.G. 773/1996 nei confronti dei propri germani. Il giudizio – nel quale erano stati convenuti anche gli odierni attori Parte_8
, e quali eredi della defunta madre ,
[...] Pt_1 Per_3 Persona_5
, e quali eredi di CP_11 Controparte_12 Controparte_13 CP_14
, e la Curatela del fallimento “ di Persona_6 Controparte_15 Parte_5
, in riferimento alla posizione della predetta – era stato definito
[...] Parte_5 con sentenza n. 66/2014, che aveva previsto le quattro masse ereditarie da attribuire a ciascun erede.
La sentenza diventava definitiva in data 24.04.2014, dopo la regolare notifica a tutte le parti in causa, ed il 14.07.2014 aveva luogo il sorteggio dei lotti, con relativa assegnazione.
I ricorrenti rappresentavano quindi che, nel corso delle operazioni di frazionamento intraprese al fine di produrre alla cancelleria competente la documentazione necessaria alla trascrizione della sentenza, scoprivano che, in data 08.07.2014, era intervenuto un atto pubblico di vendita concernente proprio le particelle di cui al foglio 5 del Comune di SA RE, n. 1769, sub 1 (il fabbricato aveva assunto tale nuova numerazione per effetto del nuovo accatastamento effettuato in vista dell'atto pubblico, in luogo della precedente part. 479), 474, 475, 476 (indicata nell'atto pubblico come seminativo arborato, ma costituente in realtà un rudere di fabbricato rurale per quanto emerso dalla
CTU espletata nel giudizio di divisione) e 1890, facenti parte dell'asse ereditario e spettanti a ciascuno dei condividenti.
Con tale atto pubblico del 08.07.2014, (marito di _7
, dichiarata fallita e poi deceduta) aveva venduto i suddetti Parte_5
4 immobili alla società ., dichiarando nell'atto medesimo di essere CP_6 CP_16
proprietario dei beni ceduti per intervenuta usucapione ultraventennale.
Secondo gli attori, l'atto sarebbe stato chiaramente stipulato in frode alle altre parti, poiché: a) i beni oggetto della compravendita costituivano oggetto del giudizio civile di divisione fino al 14.7.2014; b) il venditore, , era il coniuge _7 di e, pertanto, ben a conoscenza del giudizio di divisione, anche Parte_5 per essere intervenuto personalmente, in alcune occasioni, alle operazioni peritali disposte dal Tribunale;
c) il prezzo stabilito quale corrispettivo dell'atto, pari ad €
55.000,00, risultava estremamente vile a fronte di un compendio che rappresenta la stragrande maggioranza della superficie edificabile ed il cui valore, accertato nel giudizio di divisione, era in realtà di gran lunga superiore;
d) il venditore _7
era gravemente ammalato anche al momento della stipula del rogito, tanto da
[...] far temere per la sua stessa sopravvivenza;
e) secondo quanto emerso dall'elaborato redatto nel 2010 dal ctu nominato in sede di divisione, i fabbricati e gran parte dei terreni che formavano oggetto della comunione ereditaria erano abbandonati da molto tempo, in disuso e privi di qualsiasi intervento manutentivo e/o di altro genere;
f) l'atto pubblico era stato rogato l'08.07.2014, ovvero il giorno prima della data inizialmente stabilita
(09.07.2014) per il sorteggio delle quote nel giudizio di divisione, poi rinviata al
14.07.2014); g) gli eredi di non avrebbero ricevuto alcunché in Parte_5 sede divisionale, essendo stata la relativa quota attribuita alla Curatela del Fallimento, mentre, in questo modo, gli aventi diritto (gli stessi attori, ma anche la curatela fallimentare e gli altri condividenti) venivano privati della maggior parte del valore attribuito a ciascuna quota.
A fronte di ciò, oltre ad aver proposto denuncia-querela per i reati di truffa aggravata e falso (“posto che è di palmare evidenza — anche per la documentata condizione di fatiscenza dei fabbricati e di totale incuria dei terreni per cui è giudizio - che nessun possesso pubblico indisturbato ed ultraventennale può giammai esservi stato, tale da integrare la unilateralmente dichiarata usucapione;
che nessun diritto può mai essere maturato in favore di o di chicchessia”), i ricorrenti _7 rappresentavano di essere stati costretti a tutelare i propri diritti anche in sede civilistica al fine di evitare che l'atto pubblico potesse continuare a produrre i propri effetti pregiudizievoli.
I ricorrenti chiedevano pertanto dichiarare la nullità dell'atto pubblico in questione
“in quanto truffaldino” e, per l'effetto, restituire gli attori nella situazione quo ante, oltre alla condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni.
5 1.2 Si costituiva in giudizio quale unico erede del Controparte_5
resistente (deceduto in data 17.12.2014, dopo la notifica _7 dell'atto introduttivo), affermando che il proprio dante causa “era pienamente proprietario del terreno per cui è causa e come tale aveva il pieno diritto di vendere a terzi il suddetto immobile”, avendo egli preso possesso dei fondi nel mese di gennaio del
1988; in quell'epoca, i terreni erano totalmente abbandonati e il dante causa del resistente aveva provveduto a recintarli e ad apporvi un cancello con un lucchetto di chiusura. Sin da tale momento, aveva provveduto - in via esclusiva e _7 senza essere mai disturbato da nessuno nel pacifico possesso - a coltivare ortaggi e curare i terreni, eseguendovi anche opere di miglioramento agricolo per oltre un ventennio, così maturandone l'acquisto per usucapione.
Il resistente evidenziava inoltre l'irrilevanza della circostanza di essere il coniuge di una delle comproprietarie dell'immobile, dovendosi riconnettere l'acquisto della proprietà per usucapione unicamente al decorso ultraventennale del possesso uti domino esercitato sul terreno.
Il resistente chiedeva quindi di accertare l'intervenuto acquisto dell'immobile per usucapione, con conseguente rigetto di tutte le domande attoree.
1.3 Si costituiva in giudizio anche la resistente contestando le TR deduzioni avversarie per aver acquistato il terreno per cui è causa quale “terza estranea di buona fede”, e chiedendo perciò il rigetto delle domande spiegate nei suoi confronti.
1.4 All'udienza del 26.01.2015 i ricorrenti rappresentavano che la TR aveva ceduto i beni oggetto di causa alla società producendo a tal fine
[...] Controparte_7
l'atto di vendita. Con ordinanza del 08.09.2015, il Tribunale ne ordinava la chiamata in causa.
1.5. Effettuata la chiamata, si costituiva in giudizio anche la società Controparte_7 contestando integralmente le domande dei ricorrenti ed esponendo di aver acquistato l'immobile per cui è causa in perfetta buona fede, essendo assolutamente estranea alle vicende rappresentate in atto introduttivo;
la società chiedeva, pertanto, il rigetto di ogni domanda proposta dagli attori nei suoi confronti.
1.6. Con ordinanza del 24.06.2016 il Tribunale disponeva il mutamento del rito sommario in ordinario, assegnando alle parti termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
1.7 Con comparsa depositata in data 10.04.2022, interveniva nel giudizio ex art. 105 comma 2 c.p.c. la , titolare della Parte_11
, con sede in SA RE (ME) via G. Natoli Gatto, e di Controparte_9 Parte_5
6 socia di fatto”, rappresentando che la quota dei beni ereditari di spettanza di Pt_5
, medio tempore fallita, era stata assegnata nel giudizio di divisione Parte_5
(definito con sentenza n. 66/2014) alla Curatela del Fallimento n. 33/96 R.G.F. e che, in conseguenza di ciò, sussisteva un interesse concreto, diretto ed attuale all'intervento ai fini della destinazione dei beni attribuiti in sede di divisione alla soddisfazione dei creditori ammessi all'attivo del fallimento.
Sulla scorta di ciò, l'interveniente riteneva l'atto di compravendita palesemente fraudolento e contra legem, e chiedeva l'accoglimento delle domande proposte dagli attori.
1.8 Il processo veniva assunto in decisione all'udienza del 25.10.2023 e, previa rimessione sul ruolo - cui seguiva la costituzione in giudizio degli eredi di Persona_2
(deceduto il 29.11.2019) e di (deceduto il 22.12.2015) –
[...] Parte_10 veniva dichiarato interrotto per l'intervenuta cancellazione dall'Albo degli avvocati dell'unico difensore della Nei termini di legge il processo veniva riassunto Controparte_7 dagli attori e la regolarmente citata, restava contumace;
la causa veniva Controparte_7 dunque nuovamente assunta in decisione.
2.1. La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di annullamento o la declaratoria di invalidità dell'atto pubblico stipulato in Notar in data Persona_1
08.07.2014, a mezzo cui ha venduto alla ditta _7 [...] parte dei beni immobili costituenti oggetto del giudizio di divisione definito CP_6 con sentenza n. 66/2014, sulla scorta della mera dichiarazione di intervenuto acquisto della proprietà per usucapione non accertata giudizialmente;
declaratoria richiesta dai ricorrenti al precipuo “fine di restituire gli attori nella situazione quo ante…”.
Ai fini della corretta qualificazione della domanda, deve pertanto osservarsi che gli attori - muovendo dall'assunto di fondo di essere i legittimi ed unici comproprietari dei beni illecitamente venduti dai convenuti - hanno formulato, in sostanza, una vera e propria azione di rivendicazione dei beni, chiedendo la rimozione dal mondo giuridico o privazione di efficacia dell'atto pubblico di disposizione dei beni, e la loro restituzione nella situazione “quo ante”, ovvero quella di comproprietà dei beni da parte degli attori.
Il convenuto si è invece costituito in giudizio Controparte_5 sollevando l'eccezione di usucapione;
in conseguenza di ciò, se gli attori in rivendica sono tenuti a dimostrare la proprietà dei beni immobili oggetto di causa, l'eccezione di usucapione - alla stessa stregua dell'omonima domanda riconvenzionale - presuppone
7 invece l'accertamento (sia pure al solo fine di paralizzare la domanda di rivendica degli attori) dei presupposti dell'intervenuta usucapione.
Così delineate le domande ed eccezioni delle parti, prima di entrare nel merito delle stesse appare opportuno svolgere una premessa metodologica sul contenuto degli oneri probatori rispettivamente gravanti sulle parti.
2.2. La distinzione del regime probatorio fra l'azione di accertamento e quella di rivendicazione è consolidata ed è stata affermata sin da Cass. S.U. 1631/1965, secondo cui l'azione di mero accertamento “ha per obbiettivo non già la modificazione di uno stato di fatto preesistente, in quanto non conforme allo stato di diritto, bensì la eliminazione di ogni incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa, di cui
l'attore è già investito. Anche l'attore in accertamento deve fornire la prova del diritto di proprietà di cui assume essere titolare, ancorché, per la rilevanza giuridica del possesso di cui egli è già investito, sia richiesta una prova meno rigorosa di quella occorrente per l'azione di rivendicazione”.
L'orientamento maggioritario qualifica però l'azione volta a chiarire la portata del titolo proprietario soltanto come azione di mero accertamento esclusivamente nel caso in cui l'attore abbia già il possesso della cosa. Allorchè invece egli ne sia privo (Cass.
330/1976; Cass. 12300/1997), ovvero vi sia incertezza sulla sua legittimità (Cass.
30606/2011), la giurisprudenza tende viceversa ad accostare tale domanda – che in verità presenta carattere intermedio – a quella di rivendicazione, per la fondamentale ragione che l'attore, in un momento successivo, potrà sempre reclamare il possesso della cosa sulla base del titolo formato nel primo giudizio.
Ciò implica che, in tali ipotesi, l'attore dovrà dimostrare l'esistenza di un acquisto a titolo originario o di un fatto astrattamente idoneo a determinarlo, alla stessa stregua dell'azione che miri a ricongiungere proprietà e possesso, in luogo della più attenuata prova – richiesta nell'ipotesi di azione di mero accertamento – dell'esistenza di un atto d'acquisto della proprietà a titolo derivativo.
Alla tesi appena esposta se ne contrappone un'altra, minoritaria ma autorevolmente sostenuta in dottrina, secondo cui la disciplina codicistica non richiederebbe in realtà una siffatta probatio diabolica, dovendosi invece fare applicazione delle comuni regole in materia di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., e di onere di contestazione ex art. 115 c.p.c. Ove, quindi, l'attore dimostri il proprio acquisto della proprietà a titolo derivativo, il convenuto sarà tenuto a contestare la validità di tale acquisto o l'esistenza di un titolo di proprietà del dante causa, non essendo necessario, in caso contrario, risalire ai dante causa anteriori fino a giungere ad un acquisto a titolo originario.
8 La proprietà del dante causa potrebbe quindi eventualmente essere posta a fondamento della sentenza come fatto non contestato;
se invece il convenuto la contestasse, si tratterebbe di un'eccezione di inefficacia del fatto costitutivo del diritto dell'attore, per cui, ai sensi dell'art. 2697 comma 2 c.c., l'onere di provare il fatto su cui si fonda l'eccezione graverebbe su chi la solleva.
2.3. A parere di questo Tribunale, la tesi minoritaria appare in verità preferibile, in quanto le ragioni poste a fondamento della tesi più rigorosa finiscono per imporre all'attore un onere probatorio ingiustificatamente gravoso, pur in assenza di contestazioni sul suo titolo d'acquisto. Esse peraltro non tengono conto che la sentenza emessa in sede di rivendicazione, secondo la regola generale, farà stato solo tra le parti e i loro eredi e aventi causa ai sensi dell'art. 2909 c.c., senza perciò pregiudicare il diritto di proprietà di eventuali terzi, che potranno farlo valere in ogni tempo anche contro l'attore vittorioso in sede di rivendicazione.
L'idea che un'eventuale modifica della situazione possessoria possa discendere soltanto dalla prova di un acquisto a titolo originario non sembra, in definitiva, trovare un solido ancoraggio normativo. In un sistema fondato sull'opponibilità relativa della sentenza, non c'è motivo per discostarsi, anche in tema di rivendicazione, dai normali principi di ripartizione di onere probatorio e di non contestazione.
2.4. In ogni caso, pur non essendo mai pervenuti alla chiara enunciazione del superamento del consolidato orientamento tradizionale, soccorrono tuttavia a stemperare l'antinomia sopra descritta i filoni giurisprudenziali in punto di attenuazione dell'onere probatorio, fra i quali i due principali si riferiscono proprio alle fattispecie della discendenza della titolarità da un comune dante causa e dell'eccezione di usucapione proposta dal convenuto.
Nella prassi, invero, l'enunciazione di principio per cui il possessore, che sia convenuto in sede di rivendicazione, gode di una situazione avvantaggiata, potendosi trincerare dietro il brocardo possideo quia possideo, raramente si esplica ormai nella sua teorica, massima espansione, essendo state enucleate una serie di fattispecie all'interno delle quali egli deve assumere un ruolo attivo: una volta che l'attore avrà provato il proprio acquisto a titolo derivativo, egli avrà infatti l'onere di contestalo e provarne di volta in volta, mutatis mutandis, l'inefficacia, la modificazione o l'estinzione.
Al primo dei due filoni appartengono le sentenze che fanno perno sull'esistenza di un comune dante causa: è stato infatti affermato che “l'attore può limitarsi a fornire la prova del suo acquisto (direttamente o attraverso una serie continua di passaggi) da
9 colui che, per implicita ammissione del convenuto, era proprietario del bene a titolo originario" (Cass. 6888/1991).
Al secondo si iscrivono invece le pronunce secondo cui
“nell'azione per rivendicazione l'onere della cosiddetta probatio diabolica incombente sull'attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo
d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore; in tali ipotesi, detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato
a possedere” (Cass. 5487/2002).
Mentre, in base all'orientamento tradizionale, le casistiche in questione rappresentano delle eccezioni alla regola generale della probatio diabolica, nell'ottica di quello minoritario (che qui si preferisce) costituiscono invece normale esplicazione dei principi ordinari, dal momento che, sia nell'uno che nell'altro caso, non vi è necessità della prova dell'acquisto a titolo originario, stante la pacifica (fra le parti in causa, e salve contestazioni di terzi) esistenza di un originario acquisto a titolo derivativo non contestato e non travolto da un acquisto a titolo originario
2.5. Quale che sia l'orientamento dogmatico di riferimento, nel caso di specie è quindi pacifico che parte attrice e parte intervenuta non necessitino di alcuna prova dell'avvenuto acquisto a titolo originario delle quote di proprietà rivendicate in questa sede, in presenza di un'eccezione di usucapione formulata dal convenuto.
Invero, essi hanno dimostrato la proprietà dei beni compravenduti dai convenuti con atto pubblico del 08.07.2014 a mezzo produzione della sentenza di questo Tribunale n.
66/2014, passata in giudicato in data 24.04.2014.
3. La domanda di parte attrice di declaratoria di nullità o annullamento della compravendita in questione è infondata, dovendo la vicenda essere affrontata sotto un diverso profilo.
3.1. In materia, la Cassazione ha chiarito che “non è nullo il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorchè l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario” (Cass.
2485/2007).
10 La vendita per possesso è, infatti, il trasferimento della proprietà di un bene immobile ad un terzo da parte di chi non risulta effettivo intestatario del bene immobile, ma che dichiara di esserne il vero ed effettivo proprietario per aver esercitato sul bene il possesso ad usucapionem per il tempo richiesto dalla legge.
Secondo la prevalente giurisprudenza, non si tratta di vendita del possesso, bensì di una vicenda nella quale il possesso ad usucapionem, protratto per il periodo prescritto, ha dato luogo ad un acquisto a titolo originario in capo al possessore, i cui atti dispositivi sono, quindi, (asseritamente) “a domino”. Pertanto, secondo l'interpretazione inaugurata dalla sentenza della Suprema Corte n. 2487/2007, oggetto del trasferimento non è il possesso, ma il diritto che è (asseritamente) sorto a seguito della compiuta, una volta decorso il periodo di tempo previsto dalla legge.
Tale indirizzo giurisprudenziale è stato ripreso e confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha ribadito che per il trasferimento del bene acquistato per usucapione non è necessario che l'accertamento sia intervenuto in sede giudiziale, e ciò indipendentemente dal fatto che il successivo trasferimento della proprietà avvenga per donazione ovvero per atto a titolo oneroso (cfr. Cass. 7853/2018,
Cass. 4106/2019, Cass. 8626/2022).
A diversa conclusione non può pervenirsi prospettando la nullità del contratto perché finalizzato a frodare gli attori sulla base di un accordo illecito posto in essere tra i contraenti: in proposito, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento secondo cui
“Il motivo illecito che, se comune e determinante, determina la nullità del contratto, si identifica con una finalità vietata dall'ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa. Pertanto, l'intento delle parti di recare pregiudizio ad altri - quale quello di attuare una frode ai creditori, di vanificare un'aspettativa giuridica tutelata o di impedire l'esercizio di un diritto - non è illecito, ove non sia riconducibile ad una di tali fattispecie, non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che sancisca in via generale (come per il contratto in frode alla legge) l'invalidità del contratto in frode dei terzi, per il quale, invece, l'ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall'altrui attività negoziale.” (Cass. 20576/2010; cfr. Cass. S.U. 10603/93).
Anche la più recente giurisprudenza ha ribadito che “In assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non è, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo
11 illecito determinante comune alle parti, apprestando l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia” (Cass. n.
15844/2022, n. 23158/2014).
3.2. Escluse la nullità o l'annullabilità dell'atto di vendita di un bene da parte di chi non ne sia proprietario, la questione va ricondotta al piano dell'opponibilità, di guisa che l'alienazione a non domino, alla stregua di vendita di cosa altrui, risulta inopponibile al proprietario effettivo che non abbia preso parte alla stipula dell'atto (Cass. n. 1341/1981).
4. Stante l'astratta legittimità dell'atto di vendita del 08.04.2014, deve perciò essere esaminata l'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto _7
, che è infondata.
[...]
4.1. Il convenuto non ha affatto provato di aver posseduto uti domino gli immobili oggetto di vendita, tanto meno in modo indisturbato, pubblico e ininterrotto per vent'anni.
Nessuna prova è stata fornita della coltivazione dei fondi, dei relativi miglioramenti eseguiti e, financo del possesso del fabbricato (le cui chiavi, come si vedrà infra, erano detenute dall'arch. in sede di sopralluogo da parte del ctu nel giudizio di divisione). CP_11
Nessuna valenza probatoria può poi riconoscersi alle c.d. “dichiarazioni testimoniali” prodotte dal convenuto all'udienza del _7
09.03.2015.
Le dichiarazioni rese per tal guisa non sono sussumibili nell'alveo della prova
“testimoniale” in senso tecnico, che deve essere assunta, secondo le regole del codice di rito, nel corso del processo e nel contraddittorio tra le parti. Esse non possiedono neppure i requisiti della “testimonianza scritta” di cui all'art. 257-bis c.p.c., non essendo stato rispettato il procedimento di ammissione ed espletamento ivi previsto;
invero, “le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere il valore di semplice indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà” (Cass. 24976/2017), e la valenza indiziaria di esse risulta in specie sconfessata dalle prove contrarie offerte dagli attori.
4.2. Gli attori hanno infatti fornito la prova dell'insussistenza di una possibile situazione di possesso ininterrotto protratto per vent'anni da parte del convenuto
12 necessario ai fini dell'acquisto della proprietà per _7
usucapione.
Decisiva la testimonianza del ctu nominato nel giudizio di divisione, arch.
[...]
che all'udienza del 09.04.2018 ha espressamente riferito: “Non ricordo che Per_7
in occasione di uno dei miei sopralluoghi, ma specificamente al n. 3, le parti dichiaravano che una parte del fondo era stato posseduto da una delle parti stesse. Anzi specifico che l'arch. mi ha consegnato delle chiavi di un fabbricato e aggiunse che CP_11
parte del fondo e fabbricato, specificatamente i terreni lato est del fabbricato e fronteggianti lato nord, sono stati da sempre posseduti prima dai miei genitori e poi da me”.
La testimone, nel riferire quanto appreso in sede di sopralluogo, ha escluso che il fondo e l'immobile fossero in possesso di terzi, e tanto meno del convenuto
. Ha poi riportato le dichiarazioni dell'arch. che, _7 CP_11 consegnandole le chiavi del fabbricato – con ciò dimostrando quindi di essere, in quel momento, possessore del bene – le aveva riferito che parte del fabbricato e del terreno erano da sempre stati posseduti dai suoi genitori.
La deposizione appare certamente idonea ad escludere il possesso ad usucapionem di terzi sul terreno oggetto di causa o, quanto meno, a escludere che terzi possano aver avuto un possesso “ininterrotto” idoneo all'acquisto della proprietà per usucapione in ordine a tutti i beni oggetto di giudizio.
4.3. Infine, la documentazione fotografica versata in atti dagli attori in allegato al ricorso introduttivo documenta uno stato di abbandono dei terreni e dell'immobile che appare risalente nel tempo, e certamente incompatibile con la coltivazione e con il miglioramento dei fondi professati dal convenuto nelle proprie difese. _7
5. La difesa della che ha invocato un acquisto in buona fede, è rimasta Controparte_7 sprovvista di prova.
Come emerge dall'atto pubblico di vendita, essa era invece ben a conoscenza della provenienza “claudicante” del diritto di proprietà della venditrice, TR ovvero da usucapione non accertata giudizialmente, risultando infatti nell'atto che
“dichiara la parte acquirente come sopra rappresentata, di essere pienamente a conoscenza che quanto oggetto della presente vendita è pervenuto al IG
dante causa dell'attuale parte venditrice, in forza di _7
USUCAPIONE NON ACCERTATA GIUDIZIALMENTE” (peraltro anche evidenziato in
13 grassetto nell'atto); il notaio ha quindi a seguire reso edotta l'acquirente dei rischi specifici da ciò potenzialmente derivanti.
L'acquisto da parte dell'usucapiente, peraltro, si sarebbe perfezionato appena un mese prima (08.07.2014), con ciò dovendosi escludere anche il decorso del termine decennale di cui all'art. 1159 c.c. ai fini dell'eventuale maturazione dell'usucapione breve in favore della TR
La stessa ispezione dei luoghi era oltremodo sufficiente a rilevare che i terreni in questione non erano affatto stati coltivati e migliorati.
Tali circostanze avrebbero certamente imposto al terzo acquirente di compiere alcuni elementari accertamenti necessari a supportare la propria buona fede, in mancanza dei quali essa dev'essere esclusa.
5. In conclusione, deve perciò ritenersi che l'atto pubblico di compravendita stipulato in Notar in data 08.07.2014 (registrato a Milazzo il 29.7.2014 Persona_1 al n°. 1465 serie T) tra e è inefficace _7 TR nei confronti degli attori e dell'intervenuta, così come ogni altro atto da esso dipendente, fra cui evidentemente anche il successivo atto di compravendita stipulato in notar in data 19.09.2014 (registrato a Messina il 20.09.2014 al n. Persona_4
146979 del Rep. n. 18248).
6. La domanda risarcitoria proposta dagli attori nei confronti dei convenuti è infondata, non essendo state precisate né la natura, né la consistenza degli asseriti danni
(lesione del possesso, perdita di favorevoli occasioni di vendita ecc…), che non possono quindi essere liquidati in via equitativa, in mancanza di allegazione degli elementi costitutivi minimi.
7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L.
1/2012 e del successivo D.M. 55/2014:
- in favore degli attori e a carico dei convenuti e della terza chiamata Controparte_7
in solido tra loro, in € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, € 5.000,00 per la fase istruttoria ed € 4.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 12.900,00, oltre anticipazioni per € 457,50 e spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%;
- in favore della Curatela intervenuta e a carico dei convenuti e della terza chiamata in solido tra loro, in € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 Controparte_7
14 per la fase introduttiva, € 3.500,00 per la fase istruttoria ed € 2.500,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 8.500,00, oltre spese generali ex art. 2
D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
L'inconsistenza delle eccezioni dei convenuti, oltre alla tempistica dell'atto di compravendita, chiaramente finalizzato a paralizzare gli effetti di un precedente giudicato, giustificano la configurazione di una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., dovendosi perciò condannare i medesimi al risarcimento del danno per lite temeraria in favore degli attori e dell'intervenuta, che, alla luce del principio di diritto espresso dal
Cass. ord. 21570/2012, può essere quantificato in misura pari a quella delle spese di lite liquidate agli attori, da ripartirsi in proporzione alle quote ereditarie.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1599/2014 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) dichiara l'inefficacia dell'atto pubblico di compravendita stipulato in notar in data 08.07.2014 (registrato a Milazzo il 29.07.2014 al n.1465 Persona_1 serie T) tra e la società _7 TR nonché di ogni altro atto da esso dipendente, nei confronti degli attori e della
Curatela intervenuta;
2) rigetta le ulteriori domande proposte dagli attori;
3) condanna i convenuti e la terza chiamata in solido fra loro, alla Controparte_7
rifusione delle spese di giudizio in favore degli attori in solido, che liquida in complessivi € 12.900,00 per compensi ed € 457,50 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
4) condanna i convenuti e la terza chiamata in solido fra loro, alla Controparte_7
rifusione delle spese di giudizio in favore della Curatela intervenuta, che liquida in complessivi € 8.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
15%, iva e c.p.a. se dovute.
5) condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento della somma di €
12.900,00 in favore degli attori e della Curatela intervenuta ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., da ripartirsi in proporzione alle quote ereditarie.
Patti, 24/03/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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