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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 15/12/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. N. 455/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Il Tribunale composto dai magistrati: dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est. dott. Costanza COMUNALE Giudice dott. Paola COMPAGNA Giudice ha emesso la presente SENTENZA nella causa n. 455/2024 R.G. , pendente tra (C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1 sidente e n. 248, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura AGRIESTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Via Marianna Nistri n. 34, come da procura allegata all'atto introduttivo;
Fax: 0574.581132 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente e
. nato a [...] il [...] ( e CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele BRASCHI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Prato, Viale Vittorio Veneto, 60 come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
Fax: 0574.076963 Pec: vvocati.prato.it Email_2
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, apposto visto in data 4.8.2025,
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti conclusioni delle parti. Conclusioni per la ricorrente: ".. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Nel merito disporre che il sig. versi in CP_1 favore della sig.ra per il mantenimento di ciascun figlio nsile di Parte_1
€ 350,00 e pertanto la somma complessiva mensile di € 700,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT nella misura del 100%, o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. La sig.ra , in considerazione dell'età dei figli di anni 19 Pt_1 Per_1Per e di anni 17) sin d'ora dic di acconsentire a che il padre provv rsamento del mantenimento, che verrà disposto dall'adito Tribunale, direttamente in favore dei figli mediante accredito dell'importo dovuto sulle carte prepagate intestate ai figli, e Per_1
In via istruttoria Ordine di Esibizione: Per_3
1 Si chiede ai sensi dell'art. 210 c.p.c. che venga ordinata: - la produzione in giudizio da Cont parte della banca agenzia di Prato Viale Montegrappa degli estratti dei conti correnti intestati al e/o alla impresa individuale a lui intestata e relativi CP_1 agli ultimi 3 anni, nonché di tutti rapporti intrattenuti dallo stesso con la predetta banca. CTU/Ispezione Si chiede, occorrendo, che venga disposto accertamento da parte della Guardia di Finanza volta a ricostruire l'esatta consistenza patrimoniale e la capacità reddituale del sig. ...." CP_1
Conclusioni per il resistente: "… precisa le seguenti CONCLUSIONI In via principale, respingere le domande avversarie poiché infondate in fatto e in diritto;
In denegata ipotesi, determinare il contributo di mantenimento in favore dei figli nella misura ritenuta di giustizia;
In ogni caso, disporre gli incontri tra padre e i figli, se del caso alla presenza di un educatore o di un assistente sociale all'interno della stanza degli incontri. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di ordine di esibizione degli estratti conto posto che il sig. vi ha già provveduto;
ci si CP_1 oppone al richiesto accertamento da parte della Guardia di Finanza, poiché il patrimonio e la capacità reddituale del resistente sono ben rappresentati dai documenti già versati in atti; .....".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto depositato il 5 marzo 2024 ha proposto ricorso ai sensi Parte_1 degli artt 473 bis 11 cpc esponendo:
- di avere contratto matrimonio in RE, il 24 aprile 1997 con , CP_1 matrimonio regolarmente iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ON al n. 4;
- che dal matrimonio sono nati i figli ,. in daa 14.12.1996, in data Per_4 Per_1 Per_ 10.7.2006 e , in data 7.2.2008;
- che a causa di inconciliabilità di carattere con il marito e, soprattutto, in conseguenza di gravi condotte del medesimo, denunciate in sede penale con emissione di ordini protettivi, aveva richiesto lo scioglimento del Matrimonio al Tribunale di ON, che con decreto n 2183 del 15.12.2016 aveva omologato le seguenti condizioni:
“1. la parziale accettazione della richiesta/querela.
2. Lo scioglimento del matrimonio tra l'attore e la parte convenuta Parte_2
. CP_1
3. L'affidamento dei figli data di nascita 10.07.2006 e Persona_5 Per_3 data di nascita 07.02.2008 per la crescita e l'educazione presso l'attore Pt_2
.
[...]
4. L'obbligo del convenuto a pagare pensione per gli alimenti dei CP_1 figli Per_5
e nell'ammontare di LEKE 20.000 (ventimila) al mese per
[...] Per_3 ognuno, per un totale di 40.000 Leke (quarantamila).
5. L'obbligo dell'attore querelante di permettere gli incontri del convenuto CP_1
con i figli ogni primo e terzo fine settimana di ogni mese di Agosto per i
[...] primi 15 giorni.
2
6. Il respingimento della richiesta/querela per la determinazione del contributo compensativo del convenuto verso la querelante ...”; CP_1 Parte_2
- che il decreto veniva dichiarato definitivo con decreto n. 298 del 25/04/2019 dalla Corte del Tribunale di Appello di ON, la quale aveva disposto di
“lasciare in vigore il Decreto n. 2183 del 15.12.2016 del Tribunale di Prima Istanza di RE.”;
- che sul decreto è stato apposto in data 29/07/2019 attestazione di autenticità mediante Apostille del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Albania in conformità alla Convenzione dell'AIA del 05/10/1961;
- che la ha chiesto il riconoscimento del decreto n. 2183/2016 emesso dal Pt_1
Tribunale di RE ed il decreto n. 298/2019 emesso dal Tribunale d'Appello di RE alla Corte di Appello di Firenze, la quale con provvedimento del 17/11/2020 aveva riconosciuto o sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle pronunce straniere nell'ordinamento giuridico italiano, confermando il decreto del 15/12/2016;
- che si è completamente disinteressato dei figli e per oltre 5 anni, CP_1 dal 2015 al 2019, non aveva provveduto a versare il contributo di mantenimento mensile per i figli minori, di 40.000 Lek albanesi pari a circa € 320,00 complessivi al mese, disposto dal Tribunale di ON, né ha provveduto ai bisogni dei figli in modo diretto tanto che tutte le necessità materiali dei figli, per oltre 5 anni, sono state affrontate, con non poca difficoltà, unicamente dalla sig.ra la quale, appunto, ha provveduto in via esclusiva ai bisogni Parte_1 dei tre figli;
- che solo dopo il 2019, ha iniziato a provvedere al pagamento CP_1 dell'importo mensile di mantenimento, sebbene in modo non puntuale, ritardando i giorni di pagamento o corrispondendo talvolta somme inferiori;
- di essere dipendente di una Cooperativa sociale che svolge attività di assistenza agli anziani presso una RSA e grazie al proprio stipendio riesce a sopperire alle tante necessità dei tre ragazzi, sebbene con enorme fatica riducendo i propri bisogni allo stresso essenziale e privandosi di ogni minima velleità;
- che al contrario aveva manifestato sempre totale disinteresse per i CP_1 figli, non solo dal punto di vista economico, ma anche morale ed educativo;
- di avere proposto nel 2019 la modifica delle condizioni del divorzio, chiedendo l'affidamento esclusivo dei figli, disposto con decreto del 10.2.2021 di questo Tribunale;
- che con la crescita erano aumentate le esigenze dei figli e le difficoltà delle ricorrente, la quale aveva uno stipendio mensile di € 1300,00, a cui si aggiungono € 440,00 a titolo di assegno unico familiare, sì da giustificare l'aumento del mantenimento ordinario ad € 350,00 per ciascun figlio, includendo in via forfettaria la partecipazione alle spese straordinarie;
- che il padre è titolare di una impresa artigiana di imbiancature costituita e attiva nel tessuto cittadino da quasi 20 anni, potendo dunque contare su una
3 clientela ormai consolidata nel tempo ed era altresì proprietario di alcuni cespiti, tra i quali uno concesso in locazione. Sulla base di tali deduzioni chiedeva una modifica migliorativa dell'assegno aumentandone l'importo sino a € 700,00, segnalando l'aggravio economico derivante dalle spese che avrebbe dovuto sostenere . Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_1 contestando la ricostruzione dei fatti ed imputando le difficoltà di avere relazioni con i figli alle vicende penali che avevano interessato la coppia.
Soggiungeva di avere sempre corrisposto gli importi degli assegni per il mantenimento dei figli, tenendo conto dell'assenza di introiti fissi stagionali e della situazione reddituale documentata per gli anni 2021 /2023 e segnalando , quanto alla situazione patrimoniale, di avere acquistato una cantina per destinarla all'attività lavorativa e non già come autonoma fonte di reddito. Osservava, inoltre, che l'appartamento di Prato via Firenze, n 248, di sua proprietà non era concesso a terzi in locazione, ma utilizzato per abitarlo ed ospitare alcuni parenti e concludeva per il rigetto della domanda, ovvero per determinare l'assegno nella misura ritenuta di giustizia, prevedendo anche incontri alla presenza di educatore. Esaurita l'istruttoria con la produzione dei documenti, l'audizione dell'unico figlio ancora minorenne e la prova testimoniale, all'udienza del 23 luglio 2025 la causa era definitivamente rimessa al Collegio per la decisione, in esito alla concessione alle parti dei termini di cui all'art 473 bis 28 cpc sulle conclusioni modificate e riportate in intestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 PRINCIPI GENERALI APPLICABILI
Giova premettere, in linea generale, che ai fini della previsione e determinazione dell'assegno di mantenimento, l'art. 98, comma 1, lett. b), D.lsvo 28 dicembre 2013, n 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ha integralmente sostituito l'originario testo dell'art. 6 della legge 1.12.70 n. 898, disponendo che " Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile". Ai sensi dell'art 337 ter c.c., quindi, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, il giudice determina la misura e il modo del contributo di mantenimento a carico dei genitori. Nel caso di minori - quale era all'epoca della sentenza di divorzio il secondogenito l'assegnazione della casa familiare è stata intesa dal Per_6
Tribunale quale modalità di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario, obbligo che peraltro risponde ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo,
4 scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza ( Cass., 6.8.2020, n 16739). E, ai fini della determinazione del "quantum" di tale assegno, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 20.1.2021, n 975). A tal riguardo, osserva il Tribunale che secondo l'impostazione ermeneutica tradizionale l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 cod. civ., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di quest'ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta ( Cass, 0rd 12 aprile 2016 n 7168). Anche secondo tale impostazione, tuttavia, non è tuttavia necessario che il figlio goda di un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un'autosufficienza economica (Cass. n 27377/2013). Deve essere sottolineato che l'impostazione tradizionale relativamente al mantenimento dei figli maggiorenni ha subito profonde modificazioni, in parallelo con una rivisitazione dei rapporti tra i coniugi e dei presupposti e della funzione dell'assegno divorzile ed in linea con l'affermazione del c.d. principio di auto-responsabilità. Tale principio nell'ambito del rapporto tra il genitore ed il figlio si rivela già al momento della scelta del percorso da compiere, imponendo di effettuare una scelta contemperando le aspirazioni professionali, da una lato, con le effettive capacità personali, di studio e di impegno, dall'altro, con le concrete offerte ed opportunità lavorative in rapporto alle concrete condizioni economiche dei genitori. In tale situazione, il diritto di mantenimento viene meno quando si raggiunge la capacità lavorativa in generale, e cioè in generale con la maggiore età, salva la dimostrazione - il cui onere e a carico del beneficiario- dell'esistenza di una traccia di un progetto di studio o di un percorso professionale, che solo giustifica la deroga al principio generale. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve quindi essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di una occupazione lavorativa nonché alla complessiva condotta personale tenuta, dal
5 raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto (Cass, 5.3.2018, n 5088). D'altra parte, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni ( Cass., 14.8.2020, n 17183; Cass., 5.3.2018, n 5088). Secondo l'indirizzo più rigoroso espresso di recente dalla S.C. (Cass., 14.8.2020, n 17183), è necessario valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo , fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
2. LA REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI FIGLI
Nel merito, deve essere considerato che, per costante insegnamento della S.C., il principio sancito dall'art. 337 quinquies c.c. secondo cui i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo concernente il mantenimento dei figli ed all'assegnazione della casa familiare va coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, tenendo presente che le statuizioni che lo definiscono, c.d. determinative, passano bensì in giudicato, ma, proprio perché rivedibili, solo, rebus sic stantibus. Invero, secondo tale impostazione ermeneutica, le variazioni di fatto devono essere dedotte attraverso l'apposito procedimento di revisione e, tenuto conto dei principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità del giudicato, anche se temporalmente limitata, di esse è preclusa la rilevanza finché non intervenga la modifica del provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione (Cass., 09/01/2020 n 283 cfr. in tema di assegno di divorzio Cass. n. 16173 del 2015, secondo cui la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione;
cfr. pure Cass. n. 17689 del 2019, in tema di opposizione a precetto). In questa stessa ottica, è stato precisato che la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto
6 alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione (Cass., 17/02/2021, n 4224). La modifica può essere richiesta nel caso in cui sopraggiungano nuove circostanze di fatto o di diritto rispetto a quelli esistenti al momento della sentenza (Cass., 8.5.2013, n 10720), ovvero nel caso in cui sussistano delle circostanze già esistenti ma che non sono state considerate dal giudice in sede di emanazione dei provvedimenti. Corollario di tale principio è che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti delle statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendosi limitare a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo. Nella medesima prospettiva, è stato precisato che la definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato "rebus sic stantibus", per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato (Cass., 6 marzo 2023, n 6639). E' solo in tali limiti, di conseguenza, che i genitori hanno sempre diritto di chiedere la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione della potestà genitoriale nonché delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo ed è in tali limiti, pertanto, che può soprassedersi al mancato deposito della documentazione da parte del ricorrente, ai sensi dell'art 473 bis 12 cpc. D'altra parte, l'art 473 bis 29 cpc, nella formulazione inserita dal D. Lgsvo 10.10.2022, n 149, come modificato dalla legge 29.12.2022, n 197, ricollega la possibilità di chiedere in ogni tempo, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici alla sopravvenienza di giustificati motivi.
3. LA SITUAZIONE DEI FIGLI E SAID. Per_1
LE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
7 Premessi i principi generali, nella fattispecie concreta occorre prendere atto che una prima valutazione è stata già svolta dal Tribunale di RE, con il decreto n 2183 del 15.12.2016, integralmente confermato dalla Corte di appello di RE. In particolare, secondo tale ultima pronuncia è risultato provato, tra l'altro, che entrata in crisi la relazione, i dissidi si sono aggravati a tal punto che CP_3
si è allontanato dalla casa coniugale e il matrimonio si è sciolto da almeno
[...] due anni. Nella regolamentazione delle condizioni di affidamento dei figli minori, si dà atto che dopo perizia psicologica, la madre ha dimostrato la massima dedizione nel prendersi cura dei bambini e svolgendo adeguatamente il proprio ruolo genitoriale, tanto da ritenere conforme al loro interesse ad una crescita sana ed equilibrata l'affidamento ed il collocamento alla medesima. Al contempo, è stata riconosciuta la possibilità per il padre di mantenere il rapporto con i figli, fissando le modalità di frequentazioni il primo ed il terzo fine settimana di ogni mese, nonché prenderli per i primi 15 giorni di agosto di ogni anno. Con decreto emesso in data 10 febbraio 2021, il Tribunale ha riconosciuto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre ( dovendosi Persona_7 ritenere frutto di mero errore materiale il riferimento alla figlia oramai maggiorenne), mantenendo solo il diritto del padre ogni qual volta lo richieda.
Quanto alle condizioni economiche, la Corte dava atto che entrambe le parti già all'epoca vivevano in Itali, dove svolgevano entrambi le rispettive attività lavorative. L'importo di 20.000,00 Lek al mese per ciascun figlio, al dicembre 2016, per complessivi Lek 40,000,00, pari a circa 320,00 € dell'epoca, è stato ritenuto proporzionale alla situazione economica di ognuno dei genitori e sufficiente per la soddisfazione delle necessità dei figli, in rapporto alla loro età. Tale indicazione è stata comunque ritenuta conforme ai principi dell'ordine pubblico italiano, dalla Corte di appello di Firenze, in data 17 novembre 2020, valutato l'equilibrio economico esistente all'epoca tra le parti, tenuto conto delle esigenze solo dei due figli all'epoca entrambi ancora minori e conviventi con la madre. Sotto l' aspetto economico nessuna modifica è stata adottata da questo Tribunale con il provvedimento emesso in data 10 febbraio 2021 afferente l'affidamento in forma esclusiva dei figli alla madre.
Per quanto emerge dal tenore del primo procedimento, poi confermato, è risultato provato, tra l'altro, che entrata in crisi la relazione, i dissidi si sono aggravati a tal punto che si è allontanato dalla casa coniugale e il CP_3 matrimonio si è sciolto da almeno due anni. Nella regolamentazione delle condizioni di affidamento dei figli minori, si dà atto che dopo perizia psicologica, la madre ha dimostrato la massima dedizione nel prendersi cura dei bambini e svolgendo adeguatamente il proprio ruolo genitoriale, tanto da ritenere conforme al loro interesse ad una crescita sana ed equilibrata l'affidamento ed il collocamento alla medesima.
8 Al contempo, è stata riconosciuta la possibilità per il padre di mantenere il rapporto, fissando le modalità di frequentazioni il primo ed il terzo fine settimana di ogni mese, nonché prenderli per i primi 15 giorni di agosto di ogni anno. Con decreto emesso in data 10 febbraio 2021, il Tribunale ha riconosciuto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, mantenendo Persona_7 solo il diritto del padre di vederli ogni qual volta lo richieda. In ordine alla domanda formulata dal resistente sull'ampliamento delle frequentazioni , ad avviso del Collegio ogni modificazione dell'equilibrio raggiunto è altamente sconsigliata sia in ragione del contenuto delle dichiarazioni rese dal figlio minore in sede di audizione, all'udienza del 28 marzo 2025, quanto - soprattutto- dall'oramai prossimo raggiungimento della maggiore età del ragazzo, che avverrà il 7 febbraio 2026. Alla luce delle disposizioni già adottate da questo Tribunale, permane la possibilità per il resistente di vedere ed incontrare sempre il figlio, subordinando in concreto gli Per_ incontri e le visite alla volontà di e ciò sino alla prossima inefficacia di ogni disposizione relativa all'affidamento con il raggiungimento della maggiore età. Quanto alle condizioni economiche, la Corte albanese ha dato atto che entrambe le parti già all'epoca vivevano in Italia, dove svolgevano entrambi le rispettive attività lavorative. L'importo di 20.000,00 Lek al mese per ciascun figlio, al dicembre 2016, per complessivi 40,000,00 Lek, pari a circa 320,00 € dell'epoca, è stato ritenuto proporzionale alla situazione economica di ognuno dei genitori e sufficiente per la soddisfazione delle necessità dei figli, in rapporto alla loro età. E tale indicazione è stata ritenuta conforme ai principi dell'ordinamento italiano dalla Corte di appello di Firenze la quale, in data 17 novembre 2020, ha valutato l'equilibrio economico esistente all'epoca tra le parti, tenuto conto delle esigenze solo dei due figli all'epoca entrambi ancora minori e conviventi con la madre. Sulla scorta di tali dati, il perimetro delle decisioni da assumere nel presente procedimento è circoscritto alla eventuale modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento in ragione dei motivi sopravvenuti. A fronte di tale disposizione, la ricorrente ha prospettato l'aumento delle esigenze dei due figli, dei quali, , ha nelle more raggiunto la maggiore età Per_1 Per_ e non è autosufficiente, mentre il più piccolo, , in età adolescenziale, si trova a dovere sostenere crescenti costi per il percorso scolastico intrapreso, le attività adeguate all'attuale periodo di formazione anche extrascolastica e di carattere medico. Viene segnalata, a fronte dei costi crescenti, l'assenza di un meccanismo di rivalutazione a fronte di una situazione economica del padre migliorata per effetto della cessazione delle spese del mutuo contratto per l'acquisto di un immobile in Italia, e del vantaggio conseguito per effetto della suddivisione dell'alloggio, con concessione di parte dello stesso in locazione a terzi.
9 Oltre a ciò, la ricorrente lamenta il crescente disinteresse del padre ad occuparsi dei figli, che avrebbe costretto la madre a farsi carico in via pressocché esclusiva degli oneri economici connessi al mantenimento dei ragazzi. In senso contrario, il resistente ha imputato alla madre il distacco tra padre e figli, segnalando il desiderio di una ripresa dei rapporti, prevedendo incontri anche con il supporto educativo. il mutamento della situazione economica non può avere riferimento che le condizioni esistenti al momento dell'emissione del precedente pronuncia, risalenti, come sopra specificato, al dicembre 2016, dando atto che le informazioni di carattere economico risultano sufficientemente documentate e non necessitano di ulteriori approfondimenti e che , in ogni caso, trattandosi di diritti indisponibili, gli eventuali accordi intervenuti in passato non possono essere automaticamente recepiti dal Tribunale ma subordinati al superiore interesse della prole In concreto, mentre non potrà essere considerato acquisito l'aumento sostanziale delle entrate reddituali del resistente, le circostanze sopravvenute da prendere in considerazione ad avviso del Collegio sono unicamente quelle legate al plausibile aumento delle esigenze dei ragazzi, sia per le nuovi fasi di studio che gli impegni formativi extrascolastici, con l'incidenza che tale circostanza determina per i conseguenti obblighi derivanti, tanto più ove si consideri l'assenza di un meccanismo di adeguamento automatico relativo all'andamento del costo della vita, previsto automaticamente nel nostro ordinamento A riguardo, infatti, non può omettersi di considerare che l'importo di Lek 20.000,00 per ogni figlio, corrisponde al cambio attuale ad €206,96, e che un meccanismo di rivalutazione analogo a quello relativo all'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai avrebbe portato ad una rivalutazione monetaria Tale ricostruzione induce il Tribunale a ravvisare i presupposti per una contenuta variazione dell'assegno di mantenimento, anche alla luce del lieve miglioramento delle condizioni complessive della ricorrente, determinato anche dal percepimento dell'assegno unico percepito. In definitiva, sulla scorta degli elementi acquisiti , in presenza degli unici elementi di novità sopra evidenziati, e nella prospettiva di assicurare nella sostanza il contenuto dei provvedimenti adottati e l'equilibrio raggiunto nel dicembre 2016, pare equo modificare, l'importo posto a carico del ricorrente, pervenendo all'importo di € 280,00, per il mantenimento di ciascun figlio, con decorrenza dalla data della odierna decisione sino al raggiungimento della indipendenza economica, confermando per il futuro il meccanismo di indicizzazione rispetto all'andamento dei prezzi. (tenendo anche conto per la comparazione rispetto a quello originario della rivalutazione monetaria).
10 All'attualità, quindi, si impone una rivalutazione delle condizioni, dovendosi richiamare quel principio di auto responsabilità, in linea con l'orientamento del giudice di legittimità oramai prevalso (Cass., 14.8.2020, n 17183), facendo applicazione dei “ criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari”. Quanto alle spese processuali, infine, anche in ragione della reciproca soccombenza e della natura della decisione assunta nell'interesse di prole si ritiene sussistano le condizioni per la integrale compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande formulate dalle parti, nel procedimento instaurato da Pt_1
con ricorso depositato in data 5 marzo 2024, respinta ogni diversa
[...] istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Dispone
In modifica delle condizioni attualmente vigenti, che , CP_1 Per_ corrisponda a per il mantenimento dei figli Parte_1 Per_1
l'importo di 560,00 mensili ( € 280,00 per ciascun figlio), da corrispondere con le medesime modalità attualmente previste e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT relativi all'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai, immutata ogni ulteriore disposizione;
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025 su relazione del dott. Michele Sirgiovanni. Il Presidente est. Dott. Michele Sirgiovanni
11 12
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Il Tribunale composto dai magistrati: dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est. dott. Costanza COMUNALE Giudice dott. Paola COMPAGNA Giudice ha emesso la presente SENTENZA nella causa n. 455/2024 R.G. , pendente tra (C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1 sidente e n. 248, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura AGRIESTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Via Marianna Nistri n. 34, come da procura allegata all'atto introduttivo;
Fax: 0574.581132 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente e
. nato a [...] il [...] ( e CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele BRASCHI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Prato, Viale Vittorio Veneto, 60 come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
Fax: 0574.076963 Pec: vvocati.prato.it Email_2
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, apposto visto in data 4.8.2025,
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti conclusioni delle parti. Conclusioni per la ricorrente: ".. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Nel merito disporre che il sig. versi in CP_1 favore della sig.ra per il mantenimento di ciascun figlio nsile di Parte_1
€ 350,00 e pertanto la somma complessiva mensile di € 700,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT nella misura del 100%, o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. La sig.ra , in considerazione dell'età dei figli di anni 19 Pt_1 Per_1Per e di anni 17) sin d'ora dic di acconsentire a che il padre provv rsamento del mantenimento, che verrà disposto dall'adito Tribunale, direttamente in favore dei figli mediante accredito dell'importo dovuto sulle carte prepagate intestate ai figli, e Per_1
In via istruttoria Ordine di Esibizione: Per_3
1 Si chiede ai sensi dell'art. 210 c.p.c. che venga ordinata: - la produzione in giudizio da Cont parte della banca agenzia di Prato Viale Montegrappa degli estratti dei conti correnti intestati al e/o alla impresa individuale a lui intestata e relativi CP_1 agli ultimi 3 anni, nonché di tutti rapporti intrattenuti dallo stesso con la predetta banca. CTU/Ispezione Si chiede, occorrendo, che venga disposto accertamento da parte della Guardia di Finanza volta a ricostruire l'esatta consistenza patrimoniale e la capacità reddituale del sig. ...." CP_1
Conclusioni per il resistente: "… precisa le seguenti CONCLUSIONI In via principale, respingere le domande avversarie poiché infondate in fatto e in diritto;
In denegata ipotesi, determinare il contributo di mantenimento in favore dei figli nella misura ritenuta di giustizia;
In ogni caso, disporre gli incontri tra padre e i figli, se del caso alla presenza di un educatore o di un assistente sociale all'interno della stanza degli incontri. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di ordine di esibizione degli estratti conto posto che il sig. vi ha già provveduto;
ci si CP_1 oppone al richiesto accertamento da parte della Guardia di Finanza, poiché il patrimonio e la capacità reddituale del resistente sono ben rappresentati dai documenti già versati in atti; .....".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto depositato il 5 marzo 2024 ha proposto ricorso ai sensi Parte_1 degli artt 473 bis 11 cpc esponendo:
- di avere contratto matrimonio in RE, il 24 aprile 1997 con , CP_1 matrimonio regolarmente iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ON al n. 4;
- che dal matrimonio sono nati i figli ,. in daa 14.12.1996, in data Per_4 Per_1 Per_ 10.7.2006 e , in data 7.2.2008;
- che a causa di inconciliabilità di carattere con il marito e, soprattutto, in conseguenza di gravi condotte del medesimo, denunciate in sede penale con emissione di ordini protettivi, aveva richiesto lo scioglimento del Matrimonio al Tribunale di ON, che con decreto n 2183 del 15.12.2016 aveva omologato le seguenti condizioni:
“1. la parziale accettazione della richiesta/querela.
2. Lo scioglimento del matrimonio tra l'attore e la parte convenuta Parte_2
. CP_1
3. L'affidamento dei figli data di nascita 10.07.2006 e Persona_5 Per_3 data di nascita 07.02.2008 per la crescita e l'educazione presso l'attore Pt_2
.
[...]
4. L'obbligo del convenuto a pagare pensione per gli alimenti dei CP_1 figli Per_5
e nell'ammontare di LEKE 20.000 (ventimila) al mese per
[...] Per_3 ognuno, per un totale di 40.000 Leke (quarantamila).
5. L'obbligo dell'attore querelante di permettere gli incontri del convenuto CP_1
con i figli ogni primo e terzo fine settimana di ogni mese di Agosto per i
[...] primi 15 giorni.
2
6. Il respingimento della richiesta/querela per la determinazione del contributo compensativo del convenuto verso la querelante ...”; CP_1 Parte_2
- che il decreto veniva dichiarato definitivo con decreto n. 298 del 25/04/2019 dalla Corte del Tribunale di Appello di ON, la quale aveva disposto di
“lasciare in vigore il Decreto n. 2183 del 15.12.2016 del Tribunale di Prima Istanza di RE.”;
- che sul decreto è stato apposto in data 29/07/2019 attestazione di autenticità mediante Apostille del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Albania in conformità alla Convenzione dell'AIA del 05/10/1961;
- che la ha chiesto il riconoscimento del decreto n. 2183/2016 emesso dal Pt_1
Tribunale di RE ed il decreto n. 298/2019 emesso dal Tribunale d'Appello di RE alla Corte di Appello di Firenze, la quale con provvedimento del 17/11/2020 aveva riconosciuto o sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle pronunce straniere nell'ordinamento giuridico italiano, confermando il decreto del 15/12/2016;
- che si è completamente disinteressato dei figli e per oltre 5 anni, CP_1 dal 2015 al 2019, non aveva provveduto a versare il contributo di mantenimento mensile per i figli minori, di 40.000 Lek albanesi pari a circa € 320,00 complessivi al mese, disposto dal Tribunale di ON, né ha provveduto ai bisogni dei figli in modo diretto tanto che tutte le necessità materiali dei figli, per oltre 5 anni, sono state affrontate, con non poca difficoltà, unicamente dalla sig.ra la quale, appunto, ha provveduto in via esclusiva ai bisogni Parte_1 dei tre figli;
- che solo dopo il 2019, ha iniziato a provvedere al pagamento CP_1 dell'importo mensile di mantenimento, sebbene in modo non puntuale, ritardando i giorni di pagamento o corrispondendo talvolta somme inferiori;
- di essere dipendente di una Cooperativa sociale che svolge attività di assistenza agli anziani presso una RSA e grazie al proprio stipendio riesce a sopperire alle tante necessità dei tre ragazzi, sebbene con enorme fatica riducendo i propri bisogni allo stresso essenziale e privandosi di ogni minima velleità;
- che al contrario aveva manifestato sempre totale disinteresse per i CP_1 figli, non solo dal punto di vista economico, ma anche morale ed educativo;
- di avere proposto nel 2019 la modifica delle condizioni del divorzio, chiedendo l'affidamento esclusivo dei figli, disposto con decreto del 10.2.2021 di questo Tribunale;
- che con la crescita erano aumentate le esigenze dei figli e le difficoltà delle ricorrente, la quale aveva uno stipendio mensile di € 1300,00, a cui si aggiungono € 440,00 a titolo di assegno unico familiare, sì da giustificare l'aumento del mantenimento ordinario ad € 350,00 per ciascun figlio, includendo in via forfettaria la partecipazione alle spese straordinarie;
- che il padre è titolare di una impresa artigiana di imbiancature costituita e attiva nel tessuto cittadino da quasi 20 anni, potendo dunque contare su una
3 clientela ormai consolidata nel tempo ed era altresì proprietario di alcuni cespiti, tra i quali uno concesso in locazione. Sulla base di tali deduzioni chiedeva una modifica migliorativa dell'assegno aumentandone l'importo sino a € 700,00, segnalando l'aggravio economico derivante dalle spese che avrebbe dovuto sostenere . Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_1 contestando la ricostruzione dei fatti ed imputando le difficoltà di avere relazioni con i figli alle vicende penali che avevano interessato la coppia.
Soggiungeva di avere sempre corrisposto gli importi degli assegni per il mantenimento dei figli, tenendo conto dell'assenza di introiti fissi stagionali e della situazione reddituale documentata per gli anni 2021 /2023 e segnalando , quanto alla situazione patrimoniale, di avere acquistato una cantina per destinarla all'attività lavorativa e non già come autonoma fonte di reddito. Osservava, inoltre, che l'appartamento di Prato via Firenze, n 248, di sua proprietà non era concesso a terzi in locazione, ma utilizzato per abitarlo ed ospitare alcuni parenti e concludeva per il rigetto della domanda, ovvero per determinare l'assegno nella misura ritenuta di giustizia, prevedendo anche incontri alla presenza di educatore. Esaurita l'istruttoria con la produzione dei documenti, l'audizione dell'unico figlio ancora minorenne e la prova testimoniale, all'udienza del 23 luglio 2025 la causa era definitivamente rimessa al Collegio per la decisione, in esito alla concessione alle parti dei termini di cui all'art 473 bis 28 cpc sulle conclusioni modificate e riportate in intestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 PRINCIPI GENERALI APPLICABILI
Giova premettere, in linea generale, che ai fini della previsione e determinazione dell'assegno di mantenimento, l'art. 98, comma 1, lett. b), D.lsvo 28 dicembre 2013, n 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ha integralmente sostituito l'originario testo dell'art. 6 della legge 1.12.70 n. 898, disponendo che " Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile". Ai sensi dell'art 337 ter c.c., quindi, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, il giudice determina la misura e il modo del contributo di mantenimento a carico dei genitori. Nel caso di minori - quale era all'epoca della sentenza di divorzio il secondogenito l'assegnazione della casa familiare è stata intesa dal Per_6
Tribunale quale modalità di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario, obbligo che peraltro risponde ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo,
4 scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza ( Cass., 6.8.2020, n 16739). E, ai fini della determinazione del "quantum" di tale assegno, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 20.1.2021, n 975). A tal riguardo, osserva il Tribunale che secondo l'impostazione ermeneutica tradizionale l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 cod. civ., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di quest'ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta ( Cass, 0rd 12 aprile 2016 n 7168). Anche secondo tale impostazione, tuttavia, non è tuttavia necessario che il figlio goda di un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un'autosufficienza economica (Cass. n 27377/2013). Deve essere sottolineato che l'impostazione tradizionale relativamente al mantenimento dei figli maggiorenni ha subito profonde modificazioni, in parallelo con una rivisitazione dei rapporti tra i coniugi e dei presupposti e della funzione dell'assegno divorzile ed in linea con l'affermazione del c.d. principio di auto-responsabilità. Tale principio nell'ambito del rapporto tra il genitore ed il figlio si rivela già al momento della scelta del percorso da compiere, imponendo di effettuare una scelta contemperando le aspirazioni professionali, da una lato, con le effettive capacità personali, di studio e di impegno, dall'altro, con le concrete offerte ed opportunità lavorative in rapporto alle concrete condizioni economiche dei genitori. In tale situazione, il diritto di mantenimento viene meno quando si raggiunge la capacità lavorativa in generale, e cioè in generale con la maggiore età, salva la dimostrazione - il cui onere e a carico del beneficiario- dell'esistenza di una traccia di un progetto di studio o di un percorso professionale, che solo giustifica la deroga al principio generale. La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve quindi essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di una occupazione lavorativa nonché alla complessiva condotta personale tenuta, dal
5 raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto (Cass, 5.3.2018, n 5088). D'altra parte, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni ( Cass., 14.8.2020, n 17183; Cass., 5.3.2018, n 5088). Secondo l'indirizzo più rigoroso espresso di recente dalla S.C. (Cass., 14.8.2020, n 17183), è necessario valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo , fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
2. LA REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI FIGLI
Nel merito, deve essere considerato che, per costante insegnamento della S.C., il principio sancito dall'art. 337 quinquies c.c. secondo cui i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo concernente il mantenimento dei figli ed all'assegnazione della casa familiare va coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, tenendo presente che le statuizioni che lo definiscono, c.d. determinative, passano bensì in giudicato, ma, proprio perché rivedibili, solo, rebus sic stantibus. Invero, secondo tale impostazione ermeneutica, le variazioni di fatto devono essere dedotte attraverso l'apposito procedimento di revisione e, tenuto conto dei principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità del giudicato, anche se temporalmente limitata, di esse è preclusa la rilevanza finché non intervenga la modifica del provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione (Cass., 09/01/2020 n 283 cfr. in tema di assegno di divorzio Cass. n. 16173 del 2015, secondo cui la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione;
cfr. pure Cass. n. 17689 del 2019, in tema di opposizione a precetto). In questa stessa ottica, è stato precisato che la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto
6 alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione (Cass., 17/02/2021, n 4224). La modifica può essere richiesta nel caso in cui sopraggiungano nuove circostanze di fatto o di diritto rispetto a quelli esistenti al momento della sentenza (Cass., 8.5.2013, n 10720), ovvero nel caso in cui sussistano delle circostanze già esistenti ma che non sono state considerate dal giudice in sede di emanazione dei provvedimenti. Corollario di tale principio è che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti delle statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendosi limitare a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo. Nella medesima prospettiva, è stato precisato che la definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato "rebus sic stantibus", per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato (Cass., 6 marzo 2023, n 6639). E' solo in tali limiti, di conseguenza, che i genitori hanno sempre diritto di chiedere la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione della potestà genitoriale nonché delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo ed è in tali limiti, pertanto, che può soprassedersi al mancato deposito della documentazione da parte del ricorrente, ai sensi dell'art 473 bis 12 cpc. D'altra parte, l'art 473 bis 29 cpc, nella formulazione inserita dal D. Lgsvo 10.10.2022, n 149, come modificato dalla legge 29.12.2022, n 197, ricollega la possibilità di chiedere in ogni tempo, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici alla sopravvenienza di giustificati motivi.
3. LA SITUAZIONE DEI FIGLI E SAID. Per_1
LE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
7 Premessi i principi generali, nella fattispecie concreta occorre prendere atto che una prima valutazione è stata già svolta dal Tribunale di RE, con il decreto n 2183 del 15.12.2016, integralmente confermato dalla Corte di appello di RE. In particolare, secondo tale ultima pronuncia è risultato provato, tra l'altro, che entrata in crisi la relazione, i dissidi si sono aggravati a tal punto che CP_3
si è allontanato dalla casa coniugale e il matrimonio si è sciolto da almeno
[...] due anni. Nella regolamentazione delle condizioni di affidamento dei figli minori, si dà atto che dopo perizia psicologica, la madre ha dimostrato la massima dedizione nel prendersi cura dei bambini e svolgendo adeguatamente il proprio ruolo genitoriale, tanto da ritenere conforme al loro interesse ad una crescita sana ed equilibrata l'affidamento ed il collocamento alla medesima. Al contempo, è stata riconosciuta la possibilità per il padre di mantenere il rapporto con i figli, fissando le modalità di frequentazioni il primo ed il terzo fine settimana di ogni mese, nonché prenderli per i primi 15 giorni di agosto di ogni anno. Con decreto emesso in data 10 febbraio 2021, il Tribunale ha riconosciuto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre ( dovendosi Persona_7 ritenere frutto di mero errore materiale il riferimento alla figlia oramai maggiorenne), mantenendo solo il diritto del padre ogni qual volta lo richieda.
Quanto alle condizioni economiche, la Corte dava atto che entrambe le parti già all'epoca vivevano in Itali, dove svolgevano entrambi le rispettive attività lavorative. L'importo di 20.000,00 Lek al mese per ciascun figlio, al dicembre 2016, per complessivi Lek 40,000,00, pari a circa 320,00 € dell'epoca, è stato ritenuto proporzionale alla situazione economica di ognuno dei genitori e sufficiente per la soddisfazione delle necessità dei figli, in rapporto alla loro età. Tale indicazione è stata comunque ritenuta conforme ai principi dell'ordine pubblico italiano, dalla Corte di appello di Firenze, in data 17 novembre 2020, valutato l'equilibrio economico esistente all'epoca tra le parti, tenuto conto delle esigenze solo dei due figli all'epoca entrambi ancora minori e conviventi con la madre. Sotto l' aspetto economico nessuna modifica è stata adottata da questo Tribunale con il provvedimento emesso in data 10 febbraio 2021 afferente l'affidamento in forma esclusiva dei figli alla madre.
Per quanto emerge dal tenore del primo procedimento, poi confermato, è risultato provato, tra l'altro, che entrata in crisi la relazione, i dissidi si sono aggravati a tal punto che si è allontanato dalla casa coniugale e il CP_3 matrimonio si è sciolto da almeno due anni. Nella regolamentazione delle condizioni di affidamento dei figli minori, si dà atto che dopo perizia psicologica, la madre ha dimostrato la massima dedizione nel prendersi cura dei bambini e svolgendo adeguatamente il proprio ruolo genitoriale, tanto da ritenere conforme al loro interesse ad una crescita sana ed equilibrata l'affidamento ed il collocamento alla medesima.
8 Al contempo, è stata riconosciuta la possibilità per il padre di mantenere il rapporto, fissando le modalità di frequentazioni il primo ed il terzo fine settimana di ogni mese, nonché prenderli per i primi 15 giorni di agosto di ogni anno. Con decreto emesso in data 10 febbraio 2021, il Tribunale ha riconosciuto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, mantenendo Persona_7 solo il diritto del padre di vederli ogni qual volta lo richieda. In ordine alla domanda formulata dal resistente sull'ampliamento delle frequentazioni , ad avviso del Collegio ogni modificazione dell'equilibrio raggiunto è altamente sconsigliata sia in ragione del contenuto delle dichiarazioni rese dal figlio minore in sede di audizione, all'udienza del 28 marzo 2025, quanto - soprattutto- dall'oramai prossimo raggiungimento della maggiore età del ragazzo, che avverrà il 7 febbraio 2026. Alla luce delle disposizioni già adottate da questo Tribunale, permane la possibilità per il resistente di vedere ed incontrare sempre il figlio, subordinando in concreto gli Per_ incontri e le visite alla volontà di e ciò sino alla prossima inefficacia di ogni disposizione relativa all'affidamento con il raggiungimento della maggiore età. Quanto alle condizioni economiche, la Corte albanese ha dato atto che entrambe le parti già all'epoca vivevano in Italia, dove svolgevano entrambi le rispettive attività lavorative. L'importo di 20.000,00 Lek al mese per ciascun figlio, al dicembre 2016, per complessivi 40,000,00 Lek, pari a circa 320,00 € dell'epoca, è stato ritenuto proporzionale alla situazione economica di ognuno dei genitori e sufficiente per la soddisfazione delle necessità dei figli, in rapporto alla loro età. E tale indicazione è stata ritenuta conforme ai principi dell'ordinamento italiano dalla Corte di appello di Firenze la quale, in data 17 novembre 2020, ha valutato l'equilibrio economico esistente all'epoca tra le parti, tenuto conto delle esigenze solo dei due figli all'epoca entrambi ancora minori e conviventi con la madre. Sulla scorta di tali dati, il perimetro delle decisioni da assumere nel presente procedimento è circoscritto alla eventuale modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento in ragione dei motivi sopravvenuti. A fronte di tale disposizione, la ricorrente ha prospettato l'aumento delle esigenze dei due figli, dei quali, , ha nelle more raggiunto la maggiore età Per_1 Per_ e non è autosufficiente, mentre il più piccolo, , in età adolescenziale, si trova a dovere sostenere crescenti costi per il percorso scolastico intrapreso, le attività adeguate all'attuale periodo di formazione anche extrascolastica e di carattere medico. Viene segnalata, a fronte dei costi crescenti, l'assenza di un meccanismo di rivalutazione a fronte di una situazione economica del padre migliorata per effetto della cessazione delle spese del mutuo contratto per l'acquisto di un immobile in Italia, e del vantaggio conseguito per effetto della suddivisione dell'alloggio, con concessione di parte dello stesso in locazione a terzi.
9 Oltre a ciò, la ricorrente lamenta il crescente disinteresse del padre ad occuparsi dei figli, che avrebbe costretto la madre a farsi carico in via pressocché esclusiva degli oneri economici connessi al mantenimento dei ragazzi. In senso contrario, il resistente ha imputato alla madre il distacco tra padre e figli, segnalando il desiderio di una ripresa dei rapporti, prevedendo incontri anche con il supporto educativo. il mutamento della situazione economica non può avere riferimento che le condizioni esistenti al momento dell'emissione del precedente pronuncia, risalenti, come sopra specificato, al dicembre 2016, dando atto che le informazioni di carattere economico risultano sufficientemente documentate e non necessitano di ulteriori approfondimenti e che , in ogni caso, trattandosi di diritti indisponibili, gli eventuali accordi intervenuti in passato non possono essere automaticamente recepiti dal Tribunale ma subordinati al superiore interesse della prole In concreto, mentre non potrà essere considerato acquisito l'aumento sostanziale delle entrate reddituali del resistente, le circostanze sopravvenute da prendere in considerazione ad avviso del Collegio sono unicamente quelle legate al plausibile aumento delle esigenze dei ragazzi, sia per le nuovi fasi di studio che gli impegni formativi extrascolastici, con l'incidenza che tale circostanza determina per i conseguenti obblighi derivanti, tanto più ove si consideri l'assenza di un meccanismo di adeguamento automatico relativo all'andamento del costo della vita, previsto automaticamente nel nostro ordinamento A riguardo, infatti, non può omettersi di considerare che l'importo di Lek 20.000,00 per ogni figlio, corrisponde al cambio attuale ad €206,96, e che un meccanismo di rivalutazione analogo a quello relativo all'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai avrebbe portato ad una rivalutazione monetaria Tale ricostruzione induce il Tribunale a ravvisare i presupposti per una contenuta variazione dell'assegno di mantenimento, anche alla luce del lieve miglioramento delle condizioni complessive della ricorrente, determinato anche dal percepimento dell'assegno unico percepito. In definitiva, sulla scorta degli elementi acquisiti , in presenza degli unici elementi di novità sopra evidenziati, e nella prospettiva di assicurare nella sostanza il contenuto dei provvedimenti adottati e l'equilibrio raggiunto nel dicembre 2016, pare equo modificare, l'importo posto a carico del ricorrente, pervenendo all'importo di € 280,00, per il mantenimento di ciascun figlio, con decorrenza dalla data della odierna decisione sino al raggiungimento della indipendenza economica, confermando per il futuro il meccanismo di indicizzazione rispetto all'andamento dei prezzi. (tenendo anche conto per la comparazione rispetto a quello originario della rivalutazione monetaria).
10 All'attualità, quindi, si impone una rivalutazione delle condizioni, dovendosi richiamare quel principio di auto responsabilità, in linea con l'orientamento del giudice di legittimità oramai prevalso (Cass., 14.8.2020, n 17183), facendo applicazione dei “ criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari”. Quanto alle spese processuali, infine, anche in ragione della reciproca soccombenza e della natura della decisione assunta nell'interesse di prole si ritiene sussistano le condizioni per la integrale compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande formulate dalle parti, nel procedimento instaurato da Pt_1
con ricorso depositato in data 5 marzo 2024, respinta ogni diversa
[...] istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Dispone
In modifica delle condizioni attualmente vigenti, che , CP_1 Per_ corrisponda a per il mantenimento dei figli Parte_1 Per_1
l'importo di 560,00 mensili ( € 280,00 per ciascun figlio), da corrispondere con le medesime modalità attualmente previste e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT relativi all'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai, immutata ogni ulteriore disposizione;
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025 su relazione del dott. Michele Sirgiovanni. Il Presidente est. Dott. Michele Sirgiovanni
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