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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/07/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO - I^ SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti magistrati: dott. Daniela Ronzani Presidente rel. dott. Susanna Menegazzi Giudice dott. Alessandra Pesci Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile portante il n. 2404 /2025 R.G. promossa
DA
Pa
. rappresentata e difesa dall'Avv. GALLINA CHIARA con domicilio eletto presso il Pt_2
suo studio in ON (TV), come da mandato allegato al ricorso
C.F: C.F._1
-RICORRENTE-
CONTRO
-contumace- Controparte_1
C.F: C.F._2
-RESISTENTE-
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO nella persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Treviso.
Conclusioni della ricorrente: come da verbale all'udienza del 3.7.2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ex art.132 cpc, così come modificato dalla L.18.6.2009 n.69 Fatto
Parte Con ricorso depositato in data 12.5.2025, la sig.ra bene, premesso di aver contratto matrimonio in Senegal il 10.3.2008 con dalla cui unione era nato il Controparte_1
19.8.2010 in ON , adiva l'intestato Ufficio per ottenere la Persona_1
separazione con addebito in capo al marito. In particolare, riferiva che la crisi familiare era stata determinata dalla violenza economica, psicologica e fisica che il convenuto aveva posto in essere a suo danno.
Precisava che il 27.11.2024 era stata aggredita e picchiata dal quando aveva comunicato CP_1
la sua intenzione di separarsi e in quella occasione il marito l'aveva minacciata di far sparire il figlio non appena si fosse allontanata da casa, per questo la ricorrente attivava un percorso di assistenza e prima accoglienza presso il Centro Antiviolenza Stella Antares di ON
presso cui trovava ospitalità e protezione.
Che dopo il suo necessitato allontanamento, il marito che si era completamente disinteressato del nucleo familiare, aveva contatto il figlio, affetto da un deficit cognitivo, invitandolo a tornare a casa con lui, per questo la ricorrente temendo la sottrazione del minore aveva sospeso la sua frequentazione scolastica.
Istava quindi affinchè, a mente dell'art.473 bis 70 cpc., in via preliminare ed urgente, fosse
Part ordinato al Sarr di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla e dal figlio Pt_2
e ciò fino a quando non fossero adeguatamente verificate e determinate le condizioni di visita di con il padre con divieto al padre di avvicinare il figlio e ritirarlo all'uscita da scuola. Per_1
Nel merito, oltre che una pronuncia separativa con addebito, l'attrice chiedeva l'affidamento super esclusivo del minore;
la modalità di visita padre e figlio in ambiente protetto alla presenza di personale formato;
la richiesta che il frequentasse un programma per uomini autori di CP_1
violenza; un contributo per il mantenimento del figlio di €.500,00 e per sé di €.300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
la percezione integrale da parte della ricorrente dell'assegno unico e universale;
la possibilità di accedere all'abitazione familiare per ritirare i propri effetti personali.
Con provvedimento inaudita altera parte del 12.5.2025, il Giudice relatore emetteva il seguente provvedimento: “Letta l'istanza cautelare richiesta ex art.473 bis 15; 473 bis 70 cpc. concorrendo i
presupposti per l'emissione di un provvedimento inaudita altera parte in base alla prospettazione
fornita dalla ricorrente e sulla base della documentazione dimessa;
P.Q.M.
1.ordinare al signor (cod. fisc. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Senegal) il 3.3.1962 e residente a[...] Lett. D Int. 1, di non avvicinarsi ai
luoghi abitualmente frequentati dalla signora e dal figlio. Pt_3
2. dispone che la misura abbia durata di mesi 6.
3.Fino a quando, nel contraddittorio delle parti, nella fissanda udienza non saranno adeguatamente
verificate e determinate le condizioni di visita di con il padre, ordina al convenuto di non Per_1
avvicinare il figlio e di non ritirarlo all'uscita da scuola;
4.dispone la segretazione dell'indirizzo ove dimora attualmente la ricorrente”, fissando l'udienza per la conferma, modifica e/o revoca di tale decreto nonché l'udienza per la trattazione del merito con abbreviazione dei termini previsti ex lege.
Nella contumacia del convenuto, all'udienza del 3.7.2025, il Giudice relatore confermava il provvedimento emesso inaudita altera parte e dichiarava la chiusura del subprocedimento che lo aveva generato.
Nella stessa udienza, ritenuta la causa matura per la decisione e preso atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito al fine di conseguire una rapida definizione del procedimento separativo, previa discussione, la causa stessa veniva rimessa al Collegio.
Diritto
1.Separazione Poiché le parti sono nate in Senegal ma residenti nel territorio nazionale, la fattispecie oggetto di causa presenta profili di transnazionalità.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale l'ultima residenza abituale dei coniugi e risultando la ricorrente formalmente residente in [...], sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art.3
lett. a) i) del Regolamento (UE) 2019/1111 del 25.6.2019 applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo successivamente all'1.8.2022, data di entrata in vigore del predetto Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21.6.2012, trova applicazione il Regolamento (UE)
n.1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti sulla legge applicabile, la separazione è
disciplinato dalla legge sostanziale italiana a mente dell'art.8 lett.a).
Ciò premesso, la domanda di separazione va accolta per le ragioni di cui appresso.
Invero, dalle stesse motivazioni addotte dalla ricorrente, nonché dal loro comportamento processuale del convenuto, è emerso che la prosecuzione della convivenza dei coniugi è
divenuta intollerabile e che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non può essere ricostituita.
***
2.Affidamento
Per quanto attiene alla domanda di affidamento del minore, certamente sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art.7 del Regolamento (UE) 2019/1111 del 25.6.2019 applicabile
ratione temporis, essendo lo stesso residente abitualmente in Italia;
la legge sostanziale applicabile al caso de quo è poi la legge italiana a mente dell'art.17 della Convenzione dell'Aja
del 19.10.1996, resa esecutiva in Italia con la Legge n.101/2015, avente decorrenza dall'1.1.2016 secondo cui l'esercizio della responsabilità genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore che nel caso di specie è appunto lo Stato Italiano,
prevalendo la predetta norma sulla disposizione interna di diritto internazionale privato di cui all'art.36 bis L.n.218/1995, così come modificato dal D.lgs.n.154/2013.
Nel merito, il disinteresse morale e materiale dimostrato dal padre, la violenza assistita che ha dovuto subire e l'insensibilità paterna alle sue problematiche, come evincibile dalla Per_1
documentazione agli atti (cfr. relazione Ulss2 del 27.5.2025), impongono l'affidamento super esclusivo del minore alla madre con collocamento presso l'attuale domicilio della stessa.
La ricorrente potrà quindi assumere tutte le decisioni di straordinaria amministrazione afferenti alla salute, istruzione, residenza ed educazione del minore unilateralmente, senza il preventivo consenso paterno.
Il convenuto potrà incontrare il figlio solo in ambiente protetto presso i Servizi sociali territorialmente competenti su Asolo (TV) e alla presenza di un operatore qualificato, secondo un programma di visita predisposto dal predetto Servizio, il quale dovrà suggerire al convenuto l'opportunità di frequentare un percorso strutturato ed organizzato presso i centri antiviolenza,
di supporto agli uomini maltrattanti la cui frequentazione o meno sarà valutata ai fini di un giudizio prognostico sulla idoneità genitoriale
***
3.Profili economici
Sotto il profilo economico, premessa l'applicazione del Regolamento (CE) n.4/2009 del
18.12.2008, va confermata la giurisdizione del giudice italiano ex art.3 lett.a) del predetto
Regolamento, nonché l'applicazione della legge sostanziale italiana, ex art.15, stesso
Regolamento che richiama il protocollo dell'Aja del 23.11.2007, avuto riguardo alla residenza del creditore alimentare.
Poiché è documentato che il convenuto esercita attività lavorativa a tempo indeterminato presso un'azienda di ON e considerato che la ricorrente ha reperio un'attività lavorativa da aprile 2025, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per porre a carico del convenuto l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di un assegno mensile di €.350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da corrispondere alla ricorrente entro il gg.10 di ogni mese con decorrenza da maggio 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Pa L'assegno unico ed universale verrà integralmente percepito dalla sig.ra .Mbene.
Poiché la medesima ha reperito un'attività lavorativa, potrà beneficiare dell'assegno unico ed universale nonché delle ulteriori forme di aiuto economico (reddito di libertà) se richieste, ritiene il Tribunale che la stessa abbia conseguito una sufficiente indipendenza economica anche perché si sconoscono le capacità reddituali della controparte, con la conseguenza che la domanda di assegno di mantenimento reiterata dall'attrice va respinta.
***
4.Spese di lite
Le spese di lite, attesa la prevalente soccombenza del convenuto, seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, dando atto che la ricorrente è stata ammessa a fruire del beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Si dà atto che è stato confermato il provvedimento emesso inaudita altera parte del 12.5.2025,
da intendersi qui integralmente richiamato e di competenza monocratica, con declaratoria di definizione del relativo subprocedimento che lo ha generato.
-dichiara la separazione personale tra LO. nata in [...] il Pt_2
10.06.1970, e nato in EU TH (Senegal) il 3.3.1962, con Controparte_1
riguardo al matrimonio contratto il 10.3.2008 a NE (Senegal) e trascritto nel Registro degli
Atti del Comune di Asolo (TV) n.45 parte II serie C anno 2019 alle seguenti condizioni: 1.Dispone non luogo a provvedere sulla richiesta di addebito.
2.Affida in via super esclusivo il minore alla madre, con collocamento presso Persona_1
l'attuale domicilio della stessa. La madre potrà assumere tutte le decisioni di straordinaria amministrazione afferenti alla salute, istruzione, residenza e educazione del minore unilateralmente, senza il preventivo consenso paterno.
3.Il convenuto potrà incontrare il figlio solo in ambiente protetto presso i Servizi sociali territorialmente competenti su Asolo (TV) e alla presenza di un operatore qualificato, secondo un programma di visita predisposto dal predetto Servizio, il quale dovrà suggerire al convenuto l'opportunità di frequentare un percorso strutturato ed organizzato presso i centri antiviolenza,
di supporto agli uomini maltrattanti la cui frequentazione o meno sarà valutata ai fini di un giudizio prognostico sulla idoneità genitoriale.
4.Pone a carico di , l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio Controparte_1
mediante la corresponsione di un assegno mensile di €.350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla ricorrente entro il gg.10 di ogni mese, con decorrenza da maggio 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
5.Rigetta la domanda di assegno di mantenimento dedotta dalla ricorrente.
6.Liquida le spese di lite nella somma già dimidiata in €.2.300,00 per compenso professionale oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge, che il convenuto dovrà corrispondere direttamente allo Stato.
-Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ASOLO di procedere all'annotazione della sentenza;
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 15.07.2025
Il Presidente rel-est
Dott.ssa Daniela Ronzani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO - I^ SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti magistrati: dott. Daniela Ronzani Presidente rel. dott. Susanna Menegazzi Giudice dott. Alessandra Pesci Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile portante il n. 2404 /2025 R.G. promossa
DA
Pa
. rappresentata e difesa dall'Avv. GALLINA CHIARA con domicilio eletto presso il Pt_2
suo studio in ON (TV), come da mandato allegato al ricorso
C.F: C.F._1
-RICORRENTE-
CONTRO
-contumace- Controparte_1
C.F: C.F._2
-RESISTENTE-
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO nella persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Treviso.
Conclusioni della ricorrente: come da verbale all'udienza del 3.7.2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ex art.132 cpc, così come modificato dalla L.18.6.2009 n.69 Fatto
Parte Con ricorso depositato in data 12.5.2025, la sig.ra bene, premesso di aver contratto matrimonio in Senegal il 10.3.2008 con dalla cui unione era nato il Controparte_1
19.8.2010 in ON , adiva l'intestato Ufficio per ottenere la Persona_1
separazione con addebito in capo al marito. In particolare, riferiva che la crisi familiare era stata determinata dalla violenza economica, psicologica e fisica che il convenuto aveva posto in essere a suo danno.
Precisava che il 27.11.2024 era stata aggredita e picchiata dal quando aveva comunicato CP_1
la sua intenzione di separarsi e in quella occasione il marito l'aveva minacciata di far sparire il figlio non appena si fosse allontanata da casa, per questo la ricorrente attivava un percorso di assistenza e prima accoglienza presso il Centro Antiviolenza Stella Antares di ON
presso cui trovava ospitalità e protezione.
Che dopo il suo necessitato allontanamento, il marito che si era completamente disinteressato del nucleo familiare, aveva contatto il figlio, affetto da un deficit cognitivo, invitandolo a tornare a casa con lui, per questo la ricorrente temendo la sottrazione del minore aveva sospeso la sua frequentazione scolastica.
Istava quindi affinchè, a mente dell'art.473 bis 70 cpc., in via preliminare ed urgente, fosse
Part ordinato al Sarr di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla e dal figlio Pt_2
e ciò fino a quando non fossero adeguatamente verificate e determinate le condizioni di visita di con il padre con divieto al padre di avvicinare il figlio e ritirarlo all'uscita da scuola. Per_1
Nel merito, oltre che una pronuncia separativa con addebito, l'attrice chiedeva l'affidamento super esclusivo del minore;
la modalità di visita padre e figlio in ambiente protetto alla presenza di personale formato;
la richiesta che il frequentasse un programma per uomini autori di CP_1
violenza; un contributo per il mantenimento del figlio di €.500,00 e per sé di €.300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
la percezione integrale da parte della ricorrente dell'assegno unico e universale;
la possibilità di accedere all'abitazione familiare per ritirare i propri effetti personali.
Con provvedimento inaudita altera parte del 12.5.2025, il Giudice relatore emetteva il seguente provvedimento: “Letta l'istanza cautelare richiesta ex art.473 bis 15; 473 bis 70 cpc. concorrendo i
presupposti per l'emissione di un provvedimento inaudita altera parte in base alla prospettazione
fornita dalla ricorrente e sulla base della documentazione dimessa;
P.Q.M.
1.ordinare al signor (cod. fisc. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Senegal) il 3.3.1962 e residente a[...] Lett. D Int. 1, di non avvicinarsi ai
luoghi abitualmente frequentati dalla signora e dal figlio. Pt_3
2. dispone che la misura abbia durata di mesi 6.
3.Fino a quando, nel contraddittorio delle parti, nella fissanda udienza non saranno adeguatamente
verificate e determinate le condizioni di visita di con il padre, ordina al convenuto di non Per_1
avvicinare il figlio e di non ritirarlo all'uscita da scuola;
4.dispone la segretazione dell'indirizzo ove dimora attualmente la ricorrente”, fissando l'udienza per la conferma, modifica e/o revoca di tale decreto nonché l'udienza per la trattazione del merito con abbreviazione dei termini previsti ex lege.
Nella contumacia del convenuto, all'udienza del 3.7.2025, il Giudice relatore confermava il provvedimento emesso inaudita altera parte e dichiarava la chiusura del subprocedimento che lo aveva generato.
Nella stessa udienza, ritenuta la causa matura per la decisione e preso atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito al fine di conseguire una rapida definizione del procedimento separativo, previa discussione, la causa stessa veniva rimessa al Collegio.
Diritto
1.Separazione Poiché le parti sono nate in Senegal ma residenti nel territorio nazionale, la fattispecie oggetto di causa presenta profili di transnazionalità.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale l'ultima residenza abituale dei coniugi e risultando la ricorrente formalmente residente in [...], sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art.3
lett. a) i) del Regolamento (UE) 2019/1111 del 25.6.2019 applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo successivamente all'1.8.2022, data di entrata in vigore del predetto Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21.6.2012, trova applicazione il Regolamento (UE)
n.1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti sulla legge applicabile, la separazione è
disciplinato dalla legge sostanziale italiana a mente dell'art.8 lett.a).
Ciò premesso, la domanda di separazione va accolta per le ragioni di cui appresso.
Invero, dalle stesse motivazioni addotte dalla ricorrente, nonché dal loro comportamento processuale del convenuto, è emerso che la prosecuzione della convivenza dei coniugi è
divenuta intollerabile e che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non può essere ricostituita.
***
2.Affidamento
Per quanto attiene alla domanda di affidamento del minore, certamente sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art.7 del Regolamento (UE) 2019/1111 del 25.6.2019 applicabile
ratione temporis, essendo lo stesso residente abitualmente in Italia;
la legge sostanziale applicabile al caso de quo è poi la legge italiana a mente dell'art.17 della Convenzione dell'Aja
del 19.10.1996, resa esecutiva in Italia con la Legge n.101/2015, avente decorrenza dall'1.1.2016 secondo cui l'esercizio della responsabilità genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore che nel caso di specie è appunto lo Stato Italiano,
prevalendo la predetta norma sulla disposizione interna di diritto internazionale privato di cui all'art.36 bis L.n.218/1995, così come modificato dal D.lgs.n.154/2013.
Nel merito, il disinteresse morale e materiale dimostrato dal padre, la violenza assistita che ha dovuto subire e l'insensibilità paterna alle sue problematiche, come evincibile dalla Per_1
documentazione agli atti (cfr. relazione Ulss2 del 27.5.2025), impongono l'affidamento super esclusivo del minore alla madre con collocamento presso l'attuale domicilio della stessa.
La ricorrente potrà quindi assumere tutte le decisioni di straordinaria amministrazione afferenti alla salute, istruzione, residenza ed educazione del minore unilateralmente, senza il preventivo consenso paterno.
Il convenuto potrà incontrare il figlio solo in ambiente protetto presso i Servizi sociali territorialmente competenti su Asolo (TV) e alla presenza di un operatore qualificato, secondo un programma di visita predisposto dal predetto Servizio, il quale dovrà suggerire al convenuto l'opportunità di frequentare un percorso strutturato ed organizzato presso i centri antiviolenza,
di supporto agli uomini maltrattanti la cui frequentazione o meno sarà valutata ai fini di un giudizio prognostico sulla idoneità genitoriale
***
3.Profili economici
Sotto il profilo economico, premessa l'applicazione del Regolamento (CE) n.4/2009 del
18.12.2008, va confermata la giurisdizione del giudice italiano ex art.3 lett.a) del predetto
Regolamento, nonché l'applicazione della legge sostanziale italiana, ex art.15, stesso
Regolamento che richiama il protocollo dell'Aja del 23.11.2007, avuto riguardo alla residenza del creditore alimentare.
Poiché è documentato che il convenuto esercita attività lavorativa a tempo indeterminato presso un'azienda di ON e considerato che la ricorrente ha reperio un'attività lavorativa da aprile 2025, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per porre a carico del convenuto l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di un assegno mensile di €.350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da corrispondere alla ricorrente entro il gg.10 di ogni mese con decorrenza da maggio 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Pa L'assegno unico ed universale verrà integralmente percepito dalla sig.ra .Mbene.
Poiché la medesima ha reperito un'attività lavorativa, potrà beneficiare dell'assegno unico ed universale nonché delle ulteriori forme di aiuto economico (reddito di libertà) se richieste, ritiene il Tribunale che la stessa abbia conseguito una sufficiente indipendenza economica anche perché si sconoscono le capacità reddituali della controparte, con la conseguenza che la domanda di assegno di mantenimento reiterata dall'attrice va respinta.
***
4.Spese di lite
Le spese di lite, attesa la prevalente soccombenza del convenuto, seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, dando atto che la ricorrente è stata ammessa a fruire del beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Si dà atto che è stato confermato il provvedimento emesso inaudita altera parte del 12.5.2025,
da intendersi qui integralmente richiamato e di competenza monocratica, con declaratoria di definizione del relativo subprocedimento che lo ha generato.
-dichiara la separazione personale tra LO. nata in [...] il Pt_2
10.06.1970, e nato in EU TH (Senegal) il 3.3.1962, con Controparte_1
riguardo al matrimonio contratto il 10.3.2008 a NE (Senegal) e trascritto nel Registro degli
Atti del Comune di Asolo (TV) n.45 parte II serie C anno 2019 alle seguenti condizioni: 1.Dispone non luogo a provvedere sulla richiesta di addebito.
2.Affida in via super esclusivo il minore alla madre, con collocamento presso Persona_1
l'attuale domicilio della stessa. La madre potrà assumere tutte le decisioni di straordinaria amministrazione afferenti alla salute, istruzione, residenza e educazione del minore unilateralmente, senza il preventivo consenso paterno.
3.Il convenuto potrà incontrare il figlio solo in ambiente protetto presso i Servizi sociali territorialmente competenti su Asolo (TV) e alla presenza di un operatore qualificato, secondo un programma di visita predisposto dal predetto Servizio, il quale dovrà suggerire al convenuto l'opportunità di frequentare un percorso strutturato ed organizzato presso i centri antiviolenza,
di supporto agli uomini maltrattanti la cui frequentazione o meno sarà valutata ai fini di un giudizio prognostico sulla idoneità genitoriale.
4.Pone a carico di , l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio Controparte_1
mediante la corresponsione di un assegno mensile di €.350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere alla ricorrente entro il gg.10 di ogni mese, con decorrenza da maggio 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
5.Rigetta la domanda di assegno di mantenimento dedotta dalla ricorrente.
6.Liquida le spese di lite nella somma già dimidiata in €.2.300,00 per compenso professionale oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge, che il convenuto dovrà corrispondere direttamente allo Stato.
-Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ASOLO di procedere all'annotazione della sentenza;
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 15.07.2025
Il Presidente rel-est
Dott.ssa Daniela Ronzani