Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/06/2025, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
n. 5458/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5458/2018 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Madonna ed elettivamente domiciliata Parte_1
presso il suo studio, in Marcianise (CE) alla Via Gandhi n. 2;
-Attrice-
Nei confronti di
(C.F.: ) in persona del suo amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, Ing. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Pesce presso il cui studio è CP_2
elettivamente domiciliato in Santa Maria a Vico (CE), alla Via Matteo Marletta, n. 15;
-Convenuto-
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 cc
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 25.03.2025.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio il Parte_1 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “-Voglia il Giudice adito, Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione difesa così provvedere: in accoglimento della domanda attorea dichiarare unico responsabile delle lesioni sofferte dalla parte istante il CP_1
per violazione del principio del neminem laedere oltre che per negligenza e per l'effetto
[...]
condannare il mentovato condominio in persona del suo legale rappresentante pro tempore al
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(pretium doloris) trattandosi di lesioni colpose cagionate da fatto illecito, sofferti a seguito dell'intervento chirurgico de quo veritur essendo l'area dell'evento de quo di proprietà del convenuto
e, quindi, rientrante nella disponibilità dello stesso, anche per effetto della responsabilità CP_1 ex art. 2043 c.c.”.
In particolare, l'attrice deduceva che in data 04/11/2016 alle ore 20:00 circa, in Marcianise (CE) alla via N. Gaglione, davanti al locale commerciale , dopo essere scesa dai gradini antistanti Parte_2
il suddetto locale, cadeva rovinosamente a terra a causa del basolato divelto e della presenza di una grossa buca presente sul manto stradale, non visibili e non prevedibili secondo la ordinaria diligenza. A seguito di tale evento, la sig.ra avrebbe riportato una “frattura composta del collo del femore di Pt_1 destra”, con prognosi di 30 giorni s.c. e successivamente subiva un intervento chirurgico per la
“sostituzione anca sinistra con artroprotesi totale anca destra”.
Si costituiva in giudizio il eccependo l'infondatezza della domanda attorea di Controparte_1
cui chiedeva il rigetto;
in via subordinata, chiedeva di applicarsi il principio della corresponsabilità per condotta negligente ed imprudente dell'attrice, con vittoria delle spese di lite.
Nel corso dell'istruttoria venivano escussi due testi e deferito interrogatorio formale all'amministratore del condominio, inoltre veniva disposta CTU medico-legale sulla persona dell'attrice.
All'udienza del 28/05/2024, celebrata in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale si osserva quanto segue.
La sig.ra ha inteso agire nei confronti del ex art. 2051 c.c., cioè Parte_1 Controparte_1
a titolo di responsabilità da custodia.
Codesto giudicante ritiene che, pur essendo stato provato il fatto storico, tuttavia, dal tipo di disconnessione che avrebbe causato la caduta della sig.ra come emergente dalle foto in atti Pt_1
relative al luogo della caduta (foto allegate da parte attrice), si evince, a parere di chi scrive, che la condotta tenuta dal pedone sia stata di per sé idonea ad interrompere il nesso causale.
Al riguardo si osserva, infatti, che <In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista
e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino
a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva
pagina 2 di 4 dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso. Si è riconosciuto, cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso>> (Cass. Sent. n. 287 del 13.01.2015; n.
4476 del 24.02.2011).
Nel caso in esame, la buca che avrebbe causato la caduta della sig.ra si trovava davanti agli Pt_1 scalini del locale commerciale ed appariva di grandi dimensioni, quindi ben visibile e Parte_2
prevedibile.
Come si evince dai n. 3 documenti fotografici prodotti da parte attrice, il manto stradale presentava una grossa buca, dovuta all'assenza del basolato in quel punto, molto ampia, quindi ben visibile, sia per la sua dimensione sia per la presenza anche della pubblica illuminazione.
Il teste , escusso all'udienza del 01.02.2022, interrogato sul capo n. 1 rispondeva: Testimone_1
“Si è vero. All'epoca lavoravo presso il supermercato facente parte del Condominio. Ho visto che la sig.ra dopo essere scesa dai gradini antistanti il supermercato, è inciampata cadendo a terra. Pt_1
Sono corso in suo aiuto per aiutarla ad alzarsi. Il tratto di strada privata sulla quale è caduta la Pt_1
è illuminato da una luce pubblica che rende visibile la zona”.
Il secondo teste, sig. , sul capo n. 1 riferiva: “Si è vero. Mentre mi trovavo fuori dal Testimone_2
supermercato in quanto prossimi alla chiusura, ho visto che la sig.ra dopo essere scesa dai gradini antistanti il supermercato è inciampata in una grossa buca determinata dal parziale svellimento dei sanpietrini”.
In realtà, entrambi i testi si limitano a confermare l'avvenuta caduta della sig.ra e il fatto che la buca fosse grossa, ma sulla imprevedibilità non forniscono informazioni rilevanti, senza specificare se la buca fosse coperta dall'acqua o da fogliame.
La percezione di “non visibilità” appare palesemente smentita dalle foto allegate dalla stessa parte attrice, da cui si evince la presenza di una vasta area di asfalto disgregata, dovuta all'assenza del basolato in quel punto, per cui codesto giudicante ritiene che la caduta della sig.ra debba Pt_1
ascriversi al caso fortuito, coincidente con la condotta negligente del danneggiato.
In conclusione, considerato che la disconnessione era ben visibile e prevedibile, unitamente al fatto che il sinistro si sarebbe verificato in un punto sufficientemente illuminato, si può ritenere, con alta probabilità, che se l'attrice avesse prestato maggiore attenzione, secondo l'ordinaria diligenza, non sarebbe caduta, configurando la sua condotta imprudente l'esimente del caso fortuito. Gli elementi complessivamente valutati portano quindi a ravvisare nella condotta colposa del pedone non un semplice concorso ex art. 1227 c.c. nella causazione dell'evento, ma un vero e proprio fatto interruttivo del nesso eziologico.
pagina 3 di 4 In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. 6 - 3, Ord. n. del 17/11/2021).
Per le ragioni esposte, la domanda va rigettata.
Con riguardo alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza, non ravvedendo ragioni valide che possano giustificarne la compensazione e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, data la semplicità delle questioni trattate, di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 52.000,00) e dell'attività posta in essere.
Le spese di Ctu sono poste definitivamente a carico di parte soccombente, con eventuali oneri restitutori.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Terza Civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Arlen Picano, ogni eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna la sig.ra al pagamento, in favore del in persona Parte_1 Controparte_1 dell'Amministratore p.t., delle spese di lite, che liquida in € 3.808,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge;
- Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di parte soccombente, con eventuali oneri restitutori
S.M.C.V., 26/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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