Ordinanza presidenziale 18 marzo 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00154/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00336/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 336 del 2022, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Annibale Oreste Campopiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Termoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gasperina Di Brino e Antonella Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
delle ordinanze del Comune di Termoli n. 200 del 12/08/2022 e n. 203 del 18/08/2022, nonché degli atti preordinati, conseguenziali e comunque connessi, tra i quali la relazione redatta dal Servizio abusivismo edilizio a seguito del sopralluogo del 10 agosto 2022 e i dinieghi opposti dal Settore Urbanistico alle istanze di revoca in autotutela del 23 agosto 2022 e del 4 ottobre 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Termoli;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. GI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
1. Con il ricorso all’odierno esame del Collegio la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato l'ordinanza dirigenziale n. 200 del 12 agosto 2022, con la quale il Comune di Termoli le aveva ordinato la rimozione “ delle opere realizzate su area e muro di proprietà comunale individuata in catasto al foglio 32 p.lla 481 ” e la immediata riduzione in pristino dello stato dei luoghi, provvedimento gravato unitamente alla successiva ordinanza di rettifica n. 203 del 18 agosto 2022, con la quale si era precisato che la particella in questione era la n. 841 e non la 481.
2. L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di ricorso, così rubricati:
I- « Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposti – Genericità – Violazione di Legge »;
II- « Eccesso di potere: per illogicità, irragionevolezza, sviamento dell'interesse pubblico »;
III- « Eccesso di potere per carenza di MOTIVAZIONE ».
In estrema sintesi, con il ricorso ci si è doluti del fatto che l’opera sarebbe stata realizzata a completamento di una CILA presentata dall’interessata il 28 ottobre 2019.
3. In resistenza al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Termoli, eccependo l’inammissibilità del ricorso oltre che la sua infondatezza, stante, in particolare, la proprietà pubblica dell’area interessata dalle opere.
4. Alla camera di consiglio del 22 febbraio 2023 la trattazione dell’affare cautelare è stata rinviata su richiesta della difesa della parte ricorrente, le parti essendosi attivate per la composizione bonaria della vertenza.
5. Nel successivo corso del giudizio le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti.
In particolare, la parte ricorrente ha depositato l’atto di “ rinuncia ” del 9 maggio 2023, nella quale ha concluso come segue: « si dà atto della volontà manifestata pro bono pacis dalla ricorrente di eliminare la recinzione in orsogrill di cui alla ordinanza impugnata e si ritiene definita ogni ragione di contrasto, all'esito della esecuzione di quanto disposto. Si chiede pertanto che l'on. Presidente, dato atto di quanto sopra, voglia prendere atto della rinuncia alla istanza cautelare e/o comunque differire ad altra udienza il procedimento al fine di consentire la esecuzione di quanto previsto nei termini concessi ed il successivo abbandono del giudizio pendente » (cfr. la rinuncia del 9 maggio 2023).
6. Alla successiva camera di consiglio del 10 maggio 2023, l’affare cautelare è stato abbinato al merito come da verbale.
7. Nell’ulteriore corso del giudizio la parte ricorrente non ha prodotto più memorie né documenti.
La difesa comunale, dal canto suo, rappresentando come l’interessata avesse medio tempore rimosso le opere abusive in contestazione, ha concluso per l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
8. All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 nessuna delle parti è comparsa e la causa è stata infine trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
9.1. Con il ricorso in esame la parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza dirigenziale n. 200 del 12/08/2022 (e connesso provvedimento di rettifica), con la quale era stata ordinata all’interessata la rimozione delle opere realizzate su area e muro di proprietà comunale, individuata in catasto (N.C.E.U. del Comune di Termoli) al Foglio 32, p.lla 841, e ingiunto la immediata riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
9.2. Nelle more del giudizio, tuttavia, l’interessata ha provveduto a rimuovere le opere in questione, come peraltro preannunciato nella sua stessa memoria del 9 maggio 2025, nella quale era stato affermato che si sarebbe proceduto al ripristino bonario dello stato dei luoghi e al successivo abbandono del giudizio.
E, infatti, con la nota acquisita al protocollo del Comune di Termoli al n.36862 del 08.06.2023, a firma del tecnico della parte ricorrente, è stata comunicata la rimozione di tutti gli elementi metallici di recinzione.
Dopo di che, con l’ordinanza dirigenziale n. 236 dell’11.07.2023, il Comune di Termoli ha dato atto del fatto che l’odierna parte ricorrente aveva rimosso le opere realizzate: circostanza che ha trovato conferma nell’ordinanza comunale n. 228 del 4.07.2024, nella quale si è finalmente attestato che la ricorrente aveva provveduto alla tempestiva demolizione di tutte le opere realizzate in assenza di titolo abilitativo.
Infine, la definitiva presa d’atto dell’adempimento, da parte della ricorrente, delle ordinanze in questa sede impugnate si rinviene nell’ordinanza comunale n. 398 del’11.12.2024.
9.3. Ciò posto, e anche alla luce del contegno processuale serbato dalla sig.ra Arnaldino Presutto, al Collegio non resta che rilevare, come eccepito dalla difesa comunale con la memoria del 3 novembre 2025, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione.
10. In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va dichiarato improcedibile.
11. Le spese processuali, sussistendone le eccezionali ragioni previste dalla legge, possono essere infine compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona della parte ricorrente.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA VI, Presidente
GI LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| GI LA | LA VI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.