Ordinanza cautelare 28 settembre 2021
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00684/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00631/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia AG
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 631 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Davide Ascari del Foro di Modena, come da delega allegata al ricorso, e presso il cui studio a Modena, sito in Corso Duomo n. 20, elegge il proprio domicilio, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, Questura di Bologna, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici è ope legis domiciliato in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento, previa sospensiva,
«del Decreto emesso dalla Questura di Bologna in data 23/12/2020 e notificato il 17/07/2021 che ha rigettato al ricorrente il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, nonché dell’ulteriore permesso per motivi di cure mediche, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, notificato il 5 agosto 2021, il sig. -OMISSIS-, cittadino marocchino, ha impugnato, deducendo plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere, il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Questura di Bologna ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, nonché dell’ulteriore permesso per motivi di cure mediche.
2. Il ricorrente aveva già vittoriosamente impugnato un precedente provvedimento del Questore di Bologna datato 3 febbraio 2020 di rigetto dell'istanza di rinnovo del titolo autorizzatorio per motivi di lavoro subordinato, annullato con sentenza di questo Tribunale n. 642/2020 del 19 ottobre 2020 per difetto di motivazione, per la mancata valutazione della situazione personale dello straniero e, in particolare, delle sue condizioni di salute (“ il Questore non avrebbe valutato il grave stato di salute essendo il ricorrente invalido al 91% con malattia non curabile nel paese d’origine né il radicamento in Italia anche sotto il profilo lavorativo ”) e, di conseguenza, per non aver valutato i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche o per motivi di salute e quindi l'eventuale inespellibilità dello straniero al fine di evitare un pregiudizio grave alla sua salute.
3. Con il successivo provvedimento in questa sede impugnato il Questore ha confermato il diniego con la seguente, ampia, motivazione: “ CONSIDERATO che in data 16.03.2007 lo straniero veniva tratto in arrestato in Francia in forza di mandato di arresto europeo emesso nell'ambito del procedimento nr. -OMISSIS- e successivamente estradato in Italia per l'espiazione della pena; RILEVATO che il predetto, all'esito del predetto procedimento, in data 23.11.2010, veniva condannato dalla Corte di Appello di Bologna alla pena di anni 10 di reclusione (sentenza irrevocabile il 22.09.2011) per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. nr. 309/90 in materia di stupefacenti; CONSIDERATO che, in data 15.06.2015, al termine dell'espiazione della pena, il predetto veniva assoggettato a Decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Milano con relativo Ordine del Questore a lasciare il suolo nazionale; tuttavia, in data 27.04.2017, il -OMISSIS-contraeva matrimonio a -OMISSIS- con la cittadina naturalizzata italiana -OMISSIS- nata il 21/10/1996 in [...], in data [...], chiedeva un titolo di soggiorno alla Questura di Varese, ai sensi dell'art. 19 comma 2 lettera c) T.U.I., rilasciatogli con validità fino al 21.06.2019, per il quale non risulta essere mai stata verificata la convivenza. Il coniugio, tuttavia, durava solamente pochi mesi in quanto, in data 19.05.2018, il -OMISSIS-si trasferiva nella provincia di Bologna, cessando materialmente la convivenza con la moglie, dalla quale, peraltro, risultava essere già in fase di separazione; così perdendo, di fatto, il diritto a mantenere il titolo di soggiorno in possesso, ottenuto in virtù della presunta convivenza con la coniuge; RILEVATO che, in data 20.05.2019, lo straniero chiedeva la conversione in motivi di lavoro subordinato del permesso di soggiorno per motivi familiari nr. 111999041, rilasciato il 21.06.2017 dal Questore di Varese, scaduto il 21.06.2019; ESAMINATI gli ulteriori atti e gli accertamenti esperiti sul conto del predetto, confrontando le risultanze relative a diversi alias di cui si è avvalso in svariate circostanze, è emerso che: in data 08.03.2006, è stato espulso dal Prefetto di Ferrara con relativo ordine del Questore di Ferrara ad allontanarsi dal territorio nazionale, con le generalità di -OMISSIS-nato il [...] in [...]; in data 12.09.2006 è stato fotosegnalato dichiarando un ulteriore nominativo, quello di -OMISSIS-, nato il [...] in [...]; in data 22.06.2007, durante in periodo di detenzione, è stato indagato dal personale della Polizia Penitenziaria che lo scortava per una visita, per il reato di cui all'art. 337 c.p.; CONSIDERATO che . . . trattasi di delitti che, per loro natura, richiedono uno specifico inserimento in appositi circuiti criminosi e sono palesemente lesivi di diversi beni giuridicamente tutelati, tra cui anche l'ordine e la sicurezza pubblica. Nondimeno, in sede di condanna, allo straniero è stata riconosciuta una posizione di rilievo nell'organizzazione criminale e non di mero partecipante all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, dimostrando così una elevata capacità delinquenziale e conseguentemente una maggiore pericolosità; CONSIDERATO che, oltre alla predetta condanna, lo straniero non ha mai mostrato alcuna forma di integrazione sociale, non raggiunge nemmeno la soglia reddituale minima di sostentamento, prevista dalla legge, per l'attività lavorativa svolta (peraltro a termine) e che essendo cessata la convivenza con la coniuge italiana è venuta meno anche la sua condizione di inespellibilità ex art. 19 TUI; VALUTATO che, in merito al rilascio di un eventuale permesso di soggiorno per "cure mediche" - in ossequio a quanto disposto nella sentenza amministrativa sopra menzionata - lo straniero non risulta in possesso dei requisiti necessari previsti dall'art. 36 TUI, in quanto privo di apposito visto d'ingresso nonché della relativa documentazione di cui al comma 1 del citato articolo; VALUTATO altresì che, in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 19 comma 2 lettera d) bis TUI, si rappresenta che lo stato di salute dello straniero - ed in particolare la patologia di cui risulta affetto, peraltro fin dai primissimi anni di vita - è stata evidentemente considerata dal Giudice penale in occasione della condanna inflittagli, comminandogli la pena detentiva in carcere e non una misura alternativa; e che, in ogni caso, lo stesso è entrato in Italia in data 10.01.2006 all'età di circa ventotto anni, vivendo per tutto il periodo precedente presumibilmente nel proprio paese di origine pur essendo colpito dalla predetta disfunzione; VALUTATO inoltre, che lo stato di salute di cui lo straniero è affetto non gli ha impedito di commettere i predetti gravissimi reati in materia di traffico di stupefacenti né di recarsi in altri paesi - quali la Francia (dove è stato arrestato e poi estradato in Italia) - compiendo viaggi con lunghi tragitti ”.
4. Si sostiene in ricorso che la Questura di Bologna, “ con un chiaro eccesso di potere ”, non avrebbe “ rispettato il provvedimento del TAR ”, rifiutando “ il rilascio in quanto mancherebbero i requisiti previsti dalla legge, requisiti peraltro già vagliati compiutamente dal competente Tribunale Amministrativo Regionale Bologna che invece, come suesposto, accoglieva il ricorso ” evidenziando “ che il ricorrente avrebbe documentato un'invalidità pari al 91% con patologia non curabile nel paese di origine ”; “ nonostante tale provvedimento da parte del tribunale amministrativo di Bologna la questura ha rifatto un decreto di rigetto esattamente identico a quello a suo tempo impugnato dal ricorrente ”.
5. Sono stati dunque articolati i seguenti motivi di censura: “ Eccesso di potere. Ingiustizia manifesta. Mancanza di idonei parametri di riferimento. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione ”: l’atto gravato sarebbe affetto da vari profili sintomatici di eccesso di potere per contraddittorietà con precedente provvedimento di rilascio del permesso di soggiorno, nonostante fosse già stato condannato e per l’omessa valutazione dell’effettiva pericolosità sociale. L’Amministrazione avrebbe operato un mero automatismo espulsivo omettendo di effettuare “caso per caso” una valutazione complessiva della posizione dell’istante che tenesse conto da un lato della oggettiva gravità dell’episodio penale, e dall’altro della condotta successiva dell’interessato e di ogni altro elemento rilevante” ai sensi dell’art. 5, co. 5, del T.U. n. 286/1998, trattandosi inoltre di precedenti penali risalenti nel tempo, tenendo conto altresì dell’esigenza di tutela del nucleo familiare. Applicando tali principi nella fattispecie in esame, l’Amministrazione non avrebbe dovuto attribuire automatica valenza ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno ai precedenti penali del ricorrente, ma avrebbe dovuto effettuare una valutazione complessiva della posizione dello stesso, tenendo conto sia della lunga durata della permanenza dell’interessato nel Territorio italiano, dei legami ivi creati e dell’effettivo inserimento socio-lavorativo, valutando a tal fine anche i redditi da questo prodotti nonché di favorevoli elementi sopravvenuti, dall’altra della effettiva gravità dei reati commessi nel rispetto delle garanzie di partecipazione procedimentale sancite dalla Legge n. 241/90. L’Amministrazione non avrebbe considerato che il ricorrente avrebbe scontato interamente la pena ed allo stato attuale risulta titolare di contratti di lavoro a tempo determinato e di redditi di lavoro riferiti all'anno 2019 pari ad euro 5953,87.
6. Il Ministero si è costituito e ha depositato documenti in data 27 agosto 2021.
7. La causa è stata prontamente esaminata nella camera di consiglio del 28 settembre 2021 e la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. n. 440/2021, con una prognosi di non accoglibilità del ricorso (“ Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari atteso che il nuovo provvedimento adottato dalla Questura appare in linea con i criteri conformativi di cui alla sentenza n. 642/2020 (di annullamento dell’originario diniego), in considerazione della intervenuta separazione dal coniuge e del mancato raggiungimento della soglia minima di reddito; Considerato altresì, quanto alla tutela della salute ed al rappresentato bisogno di cure in relazione alla patologia sofferta dal ricorrente, di non poter escludere allo stato la ragionevole possibilità di usufruire delle cure necessarie anche nel paese d’origine ”).
8. In assenza di ulteriori e più recenti attività processuali delle parti (nulla invero risultava depositato e prodotto in atti successivamente alla fase cautelare risalente al mese di settembre del 2021), la causa è stata iscritta nel ruolo “aggiunto” con finalità “esplorative” dell’udienza di merito del 26 febbraio 2025 al fine di verificare l’attuale persistenza di un interesse della parte alla decisione della controversia, nell’ambito di un apposito programma diretto allo smaltimento dell’arretrato.
9. In data 15 gennaio 2025 l’Avvocatura dello Stato ha depositato la nota della Questura prot. 215572 del 24 dicembre 2024 nella quale “ si rappresenta che lo straniero a seguito di rinuncia al permesso UE per s.l.p. risulta titolare di permesso di soggiorno per "motivi familiari" ex art. 19 TUI valido fino al 25.07.2026 e consegnato all'interessato in data 04.09.2024. Si allega pec di rinuncia al titolo per lungo soggiornanti significando che il legale ha erroneamente indicato le generalità di -OMISSIS-e che il riferimento al codice pratica risulta appartenente al nominato in oggetto ”.
10. In data 26 gennaio 2025 l’avv. Ascari ha depositato una dichiarazione di sussistenza dell’interesse alla decisione della causa nel merito (“ nel dichiarare . . . l'interesse alla decisione relativa al ricorso, chiede che Codesto Ecc.mo TAR Bologna voglia quindi fissare udienza per la decisione ”), omettendo del tutto ogni riferimento ai fatti sopravvenuti (rinuncia del ricorrente del 2022 alla domanda di permesso di lungo soggiorno UE e ottenimento di un permesso di soggiorno per "motivi familiari" ex art. 19 TUI valido fino al 25 luglio 2026) dichiarati e documentati nella produzione della Questura in data 15 gennaio 2025.
11. La causa è stata quindi chiamata nella predetta udienza pubblica di “smistamento” del 26 febbraio 2025, nella quale è comparsa la sola Avvocatura dello Stato, mentre nessuno è comparso per la parte ricorrente.
12. La causa è stata dunque rinviata per la decisione conclusiva all’udienza dell’11 giugno 2025, nella quale, nuovamente, è comparsa la sola Avvocatura dello Stato, mentre nessuno è comparso per la parte ricorrente e nessun atto o documento ulteriore risulta esser stato nelle more depositato. La causa è stata quindi presa in decisione, come da verbale di udienza, previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., della facoltà del Tribunale di porre a fondamento della sua decisione una questione di rito rilevata d’ufficio, in ordine alla possibile improcedibilità del ricorso.
13. Ritiene il Collegio che la generica e immotivata dichiarazione di permanenza di un interesse alla decisione di merito, come depositata dal procuratore del ricorrente, non sia idonea a dimostrare la persistente procedibilità del ricorso (peraltro infondato nel merito).
14. Occorre premettere e sottolineare che, come riferito nell’esposizione dello svolgimento del processo, la causa è stata chiamata all’udienza nell’ambito dell’apposito ruolo aggiunto espressamente finalizzato alla verifica della persistenza di un interesse processuale concreto e attuale alla decisione di merito nel quadro di un’iniziativa diretta allo smaltimento delle cause più risalenti nel tempo, funzionale al raggiungimento dell’obiettivo della ragionevole durata del processo. Nel suddetto ruolo aggiunto sono iscritte, seguendo l’ordine cronologico di proposizione, le cause più “antiche” che, anche tenendo conto della previsione dell’art. 72- bis c.p.a., appaiono suscettibili di pronta definizione in rito. L’efficacia di questo strumento processuale, che rappresenta l’unico mezzo allo stato disponibile per lo smaltimento dell’arretrato, così da consentire al giudice di concentrarsi sulle cause vive e attuali, postula una fattiva collaborazione del Foro. In tale contesto, pertanto, in base al principio di leale collaborazione tra parti e giudice (secondo l’art. 2 c.p.a. “ Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo ”), sarebbe stato onere della parte rappresentare motivatamente le ragioni oggettive idonee a rendere comprensibile la persistenza di un’utilità attuale e concreta, e non puramente astratta e ipotetica, a ottenere una pronuncia di merito eventualmente favorevole, con specifico riguardo al caso pratico dedotto. La generica dizione “ nel dichiarare . . . l'interesse alla decisione relativa al ricorso, chiede che Codesto Ecc.mo TAR Bologna voglia quindi fissare udienza per la decisione ” non può evidentemente soddisfare tale esigenza e non consente di superare la maturazione del libero convincimento, fondato sulla base dei passaggi logici e argomentativi qui di seguito esposti, che nella fattispecie sia sopravvenuta improcedibilità del ricorso.
15. L’esposizione dei fatti di causa e dello svolgimento del processo dimostra dunque il sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente a coltivare il ricorso e a chiederne la decisione nel merito. Depongono in modo inequivoco nel senso della sopravvenuta carenza d’interesse:
- l’assenza di qualsivoglia deposito di atti, documenti o scritti difensivi della parte ricorrente successivo alla fase cautelare, nella quale peraltro è stata già fornita una motivata risposta di giustizia con una valutazione di infondatezza del gravame;
- la natura della controversia e la tipologia degli atti impugnati, per loro natura destinati a dispiegare effetti temporanei o a essere rapidamente superati dalle successive vicende amministrative;
- il giudicato cautelare sfavorevole formatosi sull’ordinanza collegiale di rigetto della “sospensiva”, motivata anche sulla carenza del fumus boni juris e dunque con una prima delibazione negativa circa la possibile fondatezza del ricorso, non appellata dalla parte ricorrente;
- l’assenza di domanda risarcitoria (o di una espressa riserva di volerla proporre).
16. Né, come detto, può ritenersi sufficiente a dimostrare la persistenza di un interesse processuale concreto e attuale in capo alla parte ricorrente la generica e del tutto immotivata dichiarazione depositata dal procuratore della parte (“ nel dichiarare . . . l'interesse alla decisione relativa al ricorso, chiede che Codesto Ecc.mo TAR Bologna voglia quindi fissare udienza per la decisione ”), e ciò per le seguenti considerazioni.
16.1. Come condivisibilmente ribadito di recente dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 20 febbraio 2025, n. 1419), « L'interesse a ricorrere, quale species dell'interesse ad agire, deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità, e deve consistere in un’utilità pratica, diretta ed immediata, che l'interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice. La statuizione giudiziale, cui si aspira mediante la proposizione del ricorso amministrativo, deve essere idonea ad assicurare, direttamente ed immediatamente, l'utilità che la parte ricorrente assume esserle sottratta o negata o disconosciuta, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alla generica pretesa al rispetto di norme, svincolate dalla prospettazione di vizi dell'atto che incidono sulla sfera giuridica del ricorrente », atteso che « la soluzione secondo cui l’interesse che sorregge il ricorso debba necessariamente rilevare in chiave concreta, e non astratto-ipotetica, si evince, peraltro, dalla previsione di cui all’art. 366-bis c.p.c, che sanziona, con l’inammissibilità, il motivo di ricorso per cassazione, il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia nonché sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame. (Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2019, n. 343; Cass. civ., sez. V, 11 maggio 2017, n. 11646) ».
16.2. Nel caso in esame si tratta di un interesse pretensivo al rinnovo del permesso di soggiorno che, anche in caso di eventuale accoglimento del ricorso e di annullamento dell’impugnato diniego, non potrebbe trovare in nessun caso un soddisfacimento diretto e immediato per effetto della pronuncia richiesta, essendo in ogni caso necessario un riesercizio motivato del potere discrezionale dell’Amministrazione, potere che dovrebbe necessariamente essere riesercitato sulla base di dati e accertamenti attuali, non potendo, per la specificità della materia, ipotizzarsi una sorta di attribuzione “ora per allora” del bene della vita perseguito, essendo tale pretesa in sé condizionata e subordinata alla sussistenza e alla permanenza di determinati requisiti soggettivi e presupposti oggettivi che l’Autorità dovrebbe necessariamente verificare al tempo attuale.
16.3. In ragione di quanto ora esposto, sarebbe stato onere della parte, al momento della dichiarazione di permanenza dell’interesse processuale, allegare o quanto meno indicare l’attuale sussistenza di quei requisiti soggettivi e presupposti oggettivi - asseritamente posseduti alla data di presentazione del ricorso - indispensabili per il conseguimento del titolo di soggiorno richiesto. In ogni caso, se e nella misura in cui ciò sia consentito dalla vigente disciplina di settore, lo straniero che abbia ancora interesse a conseguire un titolo valido di presenza sul territorio nazionale potrebbe e dovrebbe più appropriatamente, a questo punto, seguire la strada alternativa del riesame o della presentazione di nuove domande all’Amministrazione competente.
16.4. Come già evidenziato sopra, nel caso di specie la parte ricorrente nulla ha prodotto, né scritti difensivi, né documenti, limitandosi a depositare, senza alcuna motivazione, una generica dichiarazione di persistenza dell’interesse alla decisione della causa, senza neppure dare conto dell’attuale condizione dello straniero, a distanza di oltre quattro anni dal diniego di rinnovo impugnato (23 dicembre 2020), senza indicare se egli sia ancora sul territorio nazionale e, se sì, in base a quale titolo di soggiorno, se abbia o non abbia ottenuto altri titoli idonei a legittimarne la permanenza sul territorio nazionale o se sia ormai ritornato all’estero. Inoltre, non risulta presentata alcuna domanda risarcitoria, né una riserva di proporla e non vi è nemmeno una domanda di decisione in chiave di soccombenza virtuale ai fini del regolamento delle spese di lite.
17. La inidoneità della laconica dichiarazione di parte ricorrente depositata in data 26 gennaio 2025 (“ nel dichiarare . . . l'interesse alla decisione relativa al ricorso, chiede che Codesto Ecc.mo TAR Bologna voglia quindi fissare udienza per la decisione ”) a comprovare la persistenza di un interesse concreto e attuale alla decisione della causa nel merito è altresì provata dalla circostanza, già sopra evidenziata, per cui la parte ricorrente, nel presentare la suddetta dichiarazione - e anche successivamente, nelle due udienze alle quali la causa è stata chiamata, previo rituale avviso - non ha dato in alcun modo conto delle sopravvenienze (rinuncia del ricorrente del 2022 alla domanda di permesso di lungo soggiorno UE e ottenimento di un permesso di soggiorno per "motivi familiari" ex art. 19 TUI valido fino al 25 luglio 2026) dichiarate e documentate nella produzione della Questura in data 15 gennaio 2025.
18. In ragione di quanto esposto e visti gli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, comma 4, c.p.a. (in base ai quali “ Il giudice . . . può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo ”) e 84, comma 4, c.p.a., in base al quale “ Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”, il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
19. In considerazione dell’esito di ritenuta improcedibilità del ricorso, stimasi equo e conforme a diritto non far gravare sulla parte ricorrente l’onere delle spese di giudizio di controparte, potendosi disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia AG (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.