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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/10/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 1845/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1845 R.G.A.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto risarcimento danni;
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione, Parte_1 ddall'avv. Gianluca Scognamiglio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Sant'Antonio Abate alla via Scafati n. 134--- -attore-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dell'Avv. Raffaele De Rosa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arzano (NA) alla Via Livorno 1 Traversa n. 1--- -convenuto-
NONCHE'
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, CP_2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Micaela Ottomano, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano (NA), alla Via
Ottaviano n. 215-- -terza chiamata in causa-
NONCHE'
in persona del procuratore speciale dr. Controparte_3 Controparte_4 elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Garibaldi n. 3 presso lo studio dell'avv. Laura
Perrella che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per notar dr.
[...] di Roma, Rep. 90561-- terza chiamata in causa- Persona_1
1 R.G.A.C. n. 1845/2021
CONCLUSIONI Come da atti di causa e da note conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69 del
18/6/09.
In ogni caso varrà brevemente riepilogare le vicende di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio il Parte_1 per sentirlo condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro occorsogli in data 24.5.2019 alle ore
16:00 circa sul circuito “Pista Moto Centaurus” gestito dal Controparte_5 sito in Pompei (Na) alla Via Molinelle n. 11 durante la prima lezione
[...] di guida pratica per il conseguimento della patente categoria A – A1 – AM – A2.
In particolare, l'attore deduceva che, nelle circostanze di tempo e luogo sopra indicate, sotto la supervisione dell'istruttore e indossando il casco regolamentare, alla guida del motociclo
Aprilia Pegaso 650 di colore arancione, targato DN41919 (di proprietà del e CP_1 coperto da polizza assicurativa ), si apprestava a effettuare un giro Controparte_6 di prova e, su specifica indicazione dell'istruttore, aumentava la velocità, perdendo il controllo del veicolo e cadendo al suolo, impattando contro il muro di recinzione, privo delle necessarie protezioni.
Sul luogo del sinistro interveniva un'ambulanza del 118, i cui operatori provvedevano al trasporto dell'attore presso il PS dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia
(Na) dove i sanitari gli diagnosticavano: contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo, escluso l'occhio, trauma cranico facciale contusivo non commotivo con frattura delle ossa nasali, perdita di elementi dentati, escoriazioni multiple al volto, frattura degli incisivi centrali arcata dentale superiore, edema labbro-superiore, contusione regione dorsale, con prognosi di 20 giorni.
Pertanto, l'attore concludeva chiedendo di accertare la responsabilità nella causazione del sinistro in via monocausale a carico della scuola guida convenuta, per non avere adottato adeguate misure di protezione sul circuito e per non avere l'istruttore vigilato sull'allievo durante la lezione di guida.
2 R.G.A.C. n. 1845/2021
Si costituiva in giudizio il Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda introduttiva per il mancato preventivo esperimento del procedimento obbligatorio della negoziazione assistita e la nullità della domanda attorea ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.; nel merito, contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto, chiedendo di chiamare in causa le compagnie assicurative e in persona dei rispettivi legali Controparte_7 CP_2 rappresentanti pro tempore, al fine di essere manlevata da qualsivoglia obbligo risarcitorio derivante dall'eventuale accoglimento della domanda attorea.
Disposte le chiamate in causa delle compagnie assicurative e Controparte_7 CP_2 su richiesta del convenuto, le stesse si costituivano eccependo la propria carenza di
[...] legittimazione passiva e, di conseguenza, chiedevano l'estromissione dal presente giudizio.
Concludevano chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto l'evento dannoso è attribuibile in via esclusiva ad una condotta imprudente e negligente dell'attore.
Quindi, espletata la trattazione, all'esito della fase istruttoria (nel corso della quale veniva raccolta prova testimoniale ed espletata CTU), venivano rassegnate le conclusioni all'udienza del 10.6.2025 e la causa era riservata per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea stante il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3, L. 12.9.2014 n. 132, il procedimento di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale solo nei casi elencati dalla legge in modo tassativo, tra cui si annoverano le controversie relative al pagamento a qualsiasi titolo di “somme non eccedenti cinquantamila euro”.
Nel caso di specie, l'attore ha determinato il valore della domanda nella somma di €
54.159,00 quale ammontare della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in capo all'autoscuola convenuta.
Essendo esclusa la possibilità per il giudice di rideterminare il valore della domanda e lasciando il legislatore alla discrezionalità delle parti la determinazione del valore della pretesa ex art. 10 c.p.c., il presente giudizio non può ritenersi compreso tra i procedimenti per i quali è obbligatorio esperire la negoziazione assistita. Infatti, il valore delle somme
3 R.G.A.C. n. 1845/2021
richieste in pagamento supera il limite di cinquantamila euro previsto dall'art. 3 della Legge
n. 132/2014, escludendo pertanto l'applicabilità dell'obbligo di negoziazione assistita.
Ne consegue che l'eccezione di improcedibilità deve essere rigettata, con conseguente ammissibilità della domanda giudiziale proposta dall'attore, non essendo stato necessario esperire preventivamente il procedimento di negoziazione assistita.
Va altresì rigettata l'eccezione di nullità della citazione ex 164 c.p.c. formulata dal CP_1 convenuto per mancata specificazione delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della domanda, poiché le stesse, nel caso di specie, appaiono sufficientemente indicate dall'attore.
E, infatti, in base all'orientamento della Suprema Corte, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando
"l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. (Tribunale Foggia, 9 febbraio 2001; Cass. Civ. n. 27670/08;
Cassazione civile, sez. III, 28 agosto 2009, n. 18783; - Cassazione civile, sez. un.,
22/05/2012, n. 8077 e Cass. Sez. 3, n. 11751 del 15/05/2013). La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha precisato come “La domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che
l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Sez. 3,
n. 17408 del 12/10/2012): ed anche sotto tale profilo l'atto introduttivo del giudizio appare sufficientemente esaustivo.
Ciò premesso, quanto al merito della controversia, la parte attrice deduce l'esistenza, congiuntamente e in via autonoma, di una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in capo alla convenuta.
Nel caso di specie ritiene questo Giudice di ricondurre la responsabilità dell'autoscuola nell'alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., atteso che, in caso di danni auto
4 R.G.A.C. n. 1845/2021
procurati, non risulta invocabile la diversa fattispecie prevista dall'art. 2048, co. 2, c.c., giusta l'applicabilità di detta norma, per definizione, unicamente al caso del danno cagionato ad altri da parte dell'allievo.
In particolare, il tema dell'inquadramento giuridico della fattispecie del danno auto inferto dall'allievo è stato diffusamente affrontato dalla giurisprudenza di legittimità principalmente con riferimento alla responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante; a tale riguardo, secondo la ormai giurisprudenza maggioritaria, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso (cfr. ex multis
Cass. 04.02.2014 n. 2413; per il principio Cass. SS. UU. 27.6.2002 n. 9346).
L'inquadramento della fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale determina anche l'applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante, con un onere probatorio che si traduce nella dimostrazione dell'imprevedibilità dell'evento (in ordine al profilo del riparto degli oneri probatori, specificatamente cfr. Cass. 31.3.2007 n. 8067). Tali principi valgono anche nell'ipotesi in cui l'incidente si sia verificato nel corso di una lezione di scuola guida.
In linea generale, l'art. 123 del d.lgs.30.4.1992 n. 285 (c.d. “Codice della strada”), al primo comma, definisce le “autoscuole” come “Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti”.
Per ciò che concerne, più nello specifico, l'attività dell'autoscuola, la medesima norma dispone che quest'ultima debba “(…) svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale” (cfr. co. 7).
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Con la sottoscrizione del contratto di scuola guida sorgono reciproci obblighi tra “cliente” ed
“autoscuola”. Deve ritenersi, invero, che l'iscrizione al corso di scuola guida determini, similmente a quanto accade con l'iscrizione dell'alunno presso un istituto scolastico,
l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'autoscuola, tramite i propri istruttori, l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi usufruisce della prestazione e si traduce nell'evitare di creare un contesto potenzialmente pericoloso.
Trattasi di prestazioni a carattere eminentemente di “protezione” che, al pari di quella avente ad oggetto la prestazione dedotta in contratto, costituisce, per il tramite dell'art. 2 Cost., oggetto dell'obbligazione, contribuendo a realizzare l'interesse del creditore richiesto dall'art. 1174 c.c.
Ebbene, alla luce di quanto esposto, incombe sull'autoscuola l'onere di dimostrare di aver adottato, non soltanto nel momento specifico dell'incidente, ma anche in via preventiva, tutte le cautele disciplinari e organizzative ordinariamente esigibili, idonee a prevenire l'evento lesivo. Tali cautele devono essere valutate in rapporto alla situazione concreta, considerando, tra l'altro, l'età degli allievi e la specifica attività dalla quale è derivato il danno.
Nel caso di specie, l'attore ha fatto valere la responsabilità dell'autoscuola per il fatto commesso dall'istruttore proprio dipendente;
in particolare, l'istruttore avrebbe omesso di fornire all'attore tutte le indicazioni necessarie a consentirgli una conduzione corretta e sicura del motoveicolo durante la prova di guida, spingendosi, per contro, sino a incitarlo ad affrontare il percorso a una velocità superiore rispetto a quanto prudenzialmente richiesto dalle circostanze;
inoltre è stata altresì dedotta la pericolosità dei luoghi (il muro di recinzione risultava privo dei dispositivi di protezione previsti dalla normativa vigente).
Ciò posto, sulla base dell'istruttoria espletata in giudizio deve ritenersi che l'attore abbia assolto all'onus probandi sullo stesso gravante;
al contrario è emersa una responsabilità contrattuale in capo all'autoscuola convenuta. Invero, risulta pacifico, in punto di fatto, che il danno subito da sia stato causato a seguito della caduta dal motociclo, allo Parte_1 stesso assegnato dall'autoscuola, verificatasi proprio nel corso di una lezione di scuola guida non ancora conclusa.
In primo luogo, detta circostanza è stata confermata dallo stesso convenuto;
CP_1 quest'ultimo, infatti, nel proprio atto difensivo, afferma: “il Sig. in possesso Parte_1
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di c.d. “foglio rosa” rilasciato dall'Autoscuola Special SaS di Adinolfi Carmela, aveva Nu riferito di avere già esperienza nella guida di motocicli poiché già in possesso di Patente
e si era iscritto al “ che gestisce il circuito “Pista Moto Controparte_1
Centaurus” di Pompei al fine di poter esercitarsi alla guida di motociclo e poter così Nu conseguire la Patente (…) Il Sig. completava regolarmente il 1° giro del Parte_1 circuito, sennonché nel percorrere il giro successivo dava inopinatamente troppo gas alla moto, perdeva il controllo, cadeva e andava ad impattare sul muro di recinzione, e perdeva i sensi” (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 5).
In secondo luogo, tale dinamica è risultata compatibile con quanto riportato nel verbale di pronto soccorso del 24.05.2019, ove, alla voce “circostanze” dell'incidente, si legge: “riferito incidente di moto durante prova su pista” (cfr. doc. 5 dell'attore).
Dal canto suo, la convenuta non ha fornito alcuna prova contraria, né ha formulato specifiche allegazioni, come invece sarebbe stato suo onere. Essa, cioè, non ha fornito alcuna prova né di aver predisposto idonee misure di sicurezza, come misure di protezione sopra il muro di recinzione, né che l'istruttore abbia effettivamente impartito all'allievo tutte le istruzioni e i chiarimenti necessari al fine di evitare eventi lesivi prevedibili.
Invero, il teste , unico soggetto presente al momento del fatto oltre all'attore, non Tes_1 ha riferito che l'autoscuola avesse adottato specifiche misure di protezione in relazione al muro di recinzione. Inoltre, non ha precisato se l'istruttore avesse fornito all'allievo istruzioni adeguate né se gli fosse stata consegnata l'attrezzatura tecnica necessaria (quale casco, ginocchiere, paragomiti). Ha anche dichiarato che l'unico dispositivo di protezione utilizzato, ovvero il casco, era stato portato in pista direttamente dall'attore e quindi risultava essere di sua esclusiva proprietà.
Come non è neppure rilevabile dagli atti alcun elemento dal quale desumere il caso fortuito o, comunque, un concorso di responsabilità del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, tale da diminuire o escludere quella dell'autoscuola convenuta.
Inoltre, occorre considerare l'inesperienza di guida dell'attore sebbene Parte_1 quest'ultimo avesse già completato con esito positivo l'esame teorico, non aveva ancora acquisito, al momento del fatto, l'esperienza tale da poter condurre la guida del motociclo in condizioni di sicurezza;
quest'ultimo, infatti, era in attesa di completare il ciclo di lezioni pratiche per poter affrontare l'esame finale per l'ottenimento della patente di guida.
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Né sul punto possono essere accolti i rilievi della convenuta sull'ottenimento del c.d. “foglio rosa” da parte dell'attore, dal momento che quest'ultimo costituisce semplicemente un'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, necessaria per circolare sulle strade pubbliche, ma non prova in alcun modo il fatto che il conducente sia dotato dell'esperienza tale da poter gestire in autonomia la guida.
Ne consegue che la domanda deve essere accolta e la struttura convenuta, per l'effetto, va condannata al risarcimento dei danni dagli attori subiti in occasione del descritto evento.
Per quanto attiene alla individuazione e quantificazione del danno non patrimoniale patito da vanno accolte e condivise le conclusioni cui è pervenuto il CTU, dott.ssa Parte_1
, che accertati il nesso di causalità e la compatibilità tra le lesioni subite dal Persona_2 medesimo e la dinamica dell'incidente così come descritta in citazione e successivamente emersa in sede istruttoria, alla luce della documentazione agli atti e del quadro clinico connesso al tipo di trauma riscontrato – trauma cranico facciale contusivo con perdita dei due incisivi centrali superiori (11 e 21), frattura degli incisivi laterali (attualmente non visibili poiché tali denti sono stati monconizzati per l'applicazione di un ponte provvisorio), frattura delle ossa nasali ed escoriazioni varie di cui permane una cicatrice di circa un centimetro visibile a distanza ravvicinata inferiormente all'occhio destro e, come riferito dal paziente, considerato che non è visibile poiché ricoperta dalla barba, una cicatrice al mento
-, ha riconosciuto al danneggiato un periodo di ITP al 75% di 20 giorni, un periodo di ITP al
50% di 10 giorni ed un periodo di ITP al 25% di 10 giorni. Riguardo, invece, ai postumi permanenti, residuati alle lesioni riportate, li ha valutati nella misura del 4% come danno biologico, sena alcuna incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto leso e sulla vita di relazione sicché, sulla base di tali dati è possibile, quindi, procedere alla quantificazione del giusto risarcimento spettante ad quale danno all'integrità psicofisica della Parte_1 persona e quale lesione alla salute, tenendo conto delle indicate voci di danno.
In particolare, per quanto attiene al danno biologico permanente, applicando le cd. “Tabelle
Milanesi” come da ultimo aggiornate, l'importo economico in termini risarcitori risulta pari ad euro 6.056,00.
In relazione all'invalidità temporanea, invece, l'importo risulta essere di euro 2.587,50 così suddivisi: euro 1.725,00 per un periodo di ITP al 75% di 20 giorni, euro 575,00 per un periodo di ITP al 50% di 10 giorni ed euro 287,50 per un periodo di ITP al 25% di 10 giorni.
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Conseguentemente, può dunque riconoscersi a per il danno non patrimoniale Parte_1 occorso in data 24.5.2019 la somma di euro 8.643,50 (di cui 6.056,00 per il danno permanente ed euro 2.587,50 per il danno da invalidità temporanea).
A titolo di danno patrimoniale vanno inoltre risarcite le spese sostenute dall'attore a seguito dell'evento dannoso che sono state ritenute congrue dal CTU e che sono state quantificate in euro 1.500,00. Inoltre, lo stesso CTU ha affermato che “il paziente dovrà effettuare un ponte definitivo in ceramica di 4 elementi (12 11 21 22) con appoggio sui due incisivi laterali già monconizzati;
tale ponte, che ha un costo di euro 2.400,00, dovrà essere rinnovato 4 volte nel corso della vita, per un totale di euro 12.000,00”.
In definitiva, all'attore può riconoscersi un complessivo importo risarcitorio pari ad euro
22.143,50 (cui 8.643,50 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 13.500,00 a titolo di danno patrimoniale); il tutto oltre interessi e rivalutazione come in dispositivo
Ciò posto, essendo stata provata in giudizio la responsabilità dell'autoscuola convenuta, occorre esaminare la domanda di manleva formulata da quest'ultima nei confronti delle compagnie assicurative.
Innanzitutto, risulta infondata l'eccezione di inoperatività della polizza avanzata dalla terza chiamata e, pertanto, la domanda di manleva avanzata dalla convenuta deve CP_2 essere accolta.
Ebbene, la parte convenuta ha citato in giudizio l' sulla base della polizza n. CP_2
444952437 a garanzia dei rischi inerenti alla RCA che comprende “il risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private”; segnatamente, è considerato “terzo” l'allievo conducente, anche se alla guida (cfr. All. 1 –
Condizioni di Assicurazione, pag. 9, di parte convenuta). Ne consegue, pertanto, l'operatività delle condizioni di polizza dedotta dalla parte convenuta nei confronti della chiamata in garanzia CP_2
Parimenti, deve essere accolta la domanda di manleva avanzata dalla parte convenuta nei confronti della compagnia assicurativa atteso che la polizza Controparte_3
n. 109263173 stipulata con la consiste nell'assicurazione per Controparte_3 la responsabilità civile relativamente alla “Proprietà e gestione di una pista adibita agli esami per il conseguimento della patenta categorie A – A1 _ AM – A2” e, dall'istruttoria, è emersa
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una non conformità della pista alle misure di sicurezza in quanto essa non presentava adeguate protezioni sul muro di recinzione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, la domanda dell'attore Pt_1
e, per l'effetto, condanna il
[...] Controparte_1
(in persona del legale rapp. pro-tempore) al pagamento della somma di € 22.143,50 in favore di oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma devalutata Parte_1 alla data del sinistro e rivalutata anno per anno e sino al saldo;
- condanna, altresì, la parte convenuta Controparte_1
a rimborsare la parte attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 5.077,00 per
[...] compensi professionali e in euro 518,00 per spese vive, oltre accessori come per legge;
- addebita, in via definitiva, le spese di CTU sulla parte convenuta
[...]
Controparte_1
- condanna l' e la in persona dei legali rapp.ti CP_2 Controparte_3
p.t., a tenere indenne e manlevare il Controparte_1 di quanto da esso dovuto a parte attrice per sorta e spese in virtù della presente sentenza.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 27.9.2025
IL GIUDICE
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1845 R.G.A.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto risarcimento danni;
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione, Parte_1 ddall'avv. Gianluca Scognamiglio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Sant'Antonio Abate alla via Scafati n. 134--- -attore-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dell'Avv. Raffaele De Rosa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arzano (NA) alla Via Livorno 1 Traversa n. 1--- -convenuto-
NONCHE'
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, CP_2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Micaela Ottomano, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano (NA), alla Via
Ottaviano n. 215-- -terza chiamata in causa-
NONCHE'
in persona del procuratore speciale dr. Controparte_3 Controparte_4 elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Garibaldi n. 3 presso lo studio dell'avv. Laura
Perrella che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per notar dr.
[...] di Roma, Rep. 90561-- terza chiamata in causa- Persona_1
1 R.G.A.C. n. 1845/2021
CONCLUSIONI Come da atti di causa e da note conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69 del
18/6/09.
In ogni caso varrà brevemente riepilogare le vicende di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio il Parte_1 per sentirlo condannare al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro occorsogli in data 24.5.2019 alle ore
16:00 circa sul circuito “Pista Moto Centaurus” gestito dal Controparte_5 sito in Pompei (Na) alla Via Molinelle n. 11 durante la prima lezione
[...] di guida pratica per il conseguimento della patente categoria A – A1 – AM – A2.
In particolare, l'attore deduceva che, nelle circostanze di tempo e luogo sopra indicate, sotto la supervisione dell'istruttore e indossando il casco regolamentare, alla guida del motociclo
Aprilia Pegaso 650 di colore arancione, targato DN41919 (di proprietà del e CP_1 coperto da polizza assicurativa ), si apprestava a effettuare un giro Controparte_6 di prova e, su specifica indicazione dell'istruttore, aumentava la velocità, perdendo il controllo del veicolo e cadendo al suolo, impattando contro il muro di recinzione, privo delle necessarie protezioni.
Sul luogo del sinistro interveniva un'ambulanza del 118, i cui operatori provvedevano al trasporto dell'attore presso il PS dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia
(Na) dove i sanitari gli diagnosticavano: contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo, escluso l'occhio, trauma cranico facciale contusivo non commotivo con frattura delle ossa nasali, perdita di elementi dentati, escoriazioni multiple al volto, frattura degli incisivi centrali arcata dentale superiore, edema labbro-superiore, contusione regione dorsale, con prognosi di 20 giorni.
Pertanto, l'attore concludeva chiedendo di accertare la responsabilità nella causazione del sinistro in via monocausale a carico della scuola guida convenuta, per non avere adottato adeguate misure di protezione sul circuito e per non avere l'istruttore vigilato sull'allievo durante la lezione di guida.
2 R.G.A.C. n. 1845/2021
Si costituiva in giudizio il Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda introduttiva per il mancato preventivo esperimento del procedimento obbligatorio della negoziazione assistita e la nullità della domanda attorea ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.; nel merito, contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto, chiedendo di chiamare in causa le compagnie assicurative e in persona dei rispettivi legali Controparte_7 CP_2 rappresentanti pro tempore, al fine di essere manlevata da qualsivoglia obbligo risarcitorio derivante dall'eventuale accoglimento della domanda attorea.
Disposte le chiamate in causa delle compagnie assicurative e Controparte_7 CP_2 su richiesta del convenuto, le stesse si costituivano eccependo la propria carenza di
[...] legittimazione passiva e, di conseguenza, chiedevano l'estromissione dal presente giudizio.
Concludevano chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto l'evento dannoso è attribuibile in via esclusiva ad una condotta imprudente e negligente dell'attore.
Quindi, espletata la trattazione, all'esito della fase istruttoria (nel corso della quale veniva raccolta prova testimoniale ed espletata CTU), venivano rassegnate le conclusioni all'udienza del 10.6.2025 e la causa era riservata per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea stante il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3, L. 12.9.2014 n. 132, il procedimento di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale solo nei casi elencati dalla legge in modo tassativo, tra cui si annoverano le controversie relative al pagamento a qualsiasi titolo di “somme non eccedenti cinquantamila euro”.
Nel caso di specie, l'attore ha determinato il valore della domanda nella somma di €
54.159,00 quale ammontare della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in capo all'autoscuola convenuta.
Essendo esclusa la possibilità per il giudice di rideterminare il valore della domanda e lasciando il legislatore alla discrezionalità delle parti la determinazione del valore della pretesa ex art. 10 c.p.c., il presente giudizio non può ritenersi compreso tra i procedimenti per i quali è obbligatorio esperire la negoziazione assistita. Infatti, il valore delle somme
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richieste in pagamento supera il limite di cinquantamila euro previsto dall'art. 3 della Legge
n. 132/2014, escludendo pertanto l'applicabilità dell'obbligo di negoziazione assistita.
Ne consegue che l'eccezione di improcedibilità deve essere rigettata, con conseguente ammissibilità della domanda giudiziale proposta dall'attore, non essendo stato necessario esperire preventivamente il procedimento di negoziazione assistita.
Va altresì rigettata l'eccezione di nullità della citazione ex 164 c.p.c. formulata dal CP_1 convenuto per mancata specificazione delle ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della domanda, poiché le stesse, nel caso di specie, appaiono sufficientemente indicate dall'attore.
E, infatti, in base all'orientamento della Suprema Corte, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando
"l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. (Tribunale Foggia, 9 febbraio 2001; Cass. Civ. n. 27670/08;
Cassazione civile, sez. III, 28 agosto 2009, n. 18783; - Cassazione civile, sez. un.,
22/05/2012, n. 8077 e Cass. Sez. 3, n. 11751 del 15/05/2013). La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha precisato come “La domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che
l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Sez. 3,
n. 17408 del 12/10/2012): ed anche sotto tale profilo l'atto introduttivo del giudizio appare sufficientemente esaustivo.
Ciò premesso, quanto al merito della controversia, la parte attrice deduce l'esistenza, congiuntamente e in via autonoma, di una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in capo alla convenuta.
Nel caso di specie ritiene questo Giudice di ricondurre la responsabilità dell'autoscuola nell'alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., atteso che, in caso di danni auto
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procurati, non risulta invocabile la diversa fattispecie prevista dall'art. 2048, co. 2, c.c., giusta l'applicabilità di detta norma, per definizione, unicamente al caso del danno cagionato ad altri da parte dell'allievo.
In particolare, il tema dell'inquadramento giuridico della fattispecie del danno auto inferto dall'allievo è stato diffusamente affrontato dalla giurisprudenza di legittimità principalmente con riferimento alla responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante; a tale riguardo, secondo la ormai giurisprudenza maggioritaria, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso (cfr. ex multis
Cass. 04.02.2014 n. 2413; per il principio Cass. SS. UU. 27.6.2002 n. 9346).
L'inquadramento della fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale determina anche l'applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante, con un onere probatorio che si traduce nella dimostrazione dell'imprevedibilità dell'evento (in ordine al profilo del riparto degli oneri probatori, specificatamente cfr. Cass. 31.3.2007 n. 8067). Tali principi valgono anche nell'ipotesi in cui l'incidente si sia verificato nel corso di una lezione di scuola guida.
In linea generale, l'art. 123 del d.lgs.30.4.1992 n. 285 (c.d. “Codice della strada”), al primo comma, definisce le “autoscuole” come “Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti”.
Per ciò che concerne, più nello specifico, l'attività dell'autoscuola, la medesima norma dispone che quest'ultima debba “(…) svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale” (cfr. co. 7).
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Con la sottoscrizione del contratto di scuola guida sorgono reciproci obblighi tra “cliente” ed
“autoscuola”. Deve ritenersi, invero, che l'iscrizione al corso di scuola guida determini, similmente a quanto accade con l'iscrizione dell'alunno presso un istituto scolastico,
l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'autoscuola, tramite i propri istruttori, l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi usufruisce della prestazione e si traduce nell'evitare di creare un contesto potenzialmente pericoloso.
Trattasi di prestazioni a carattere eminentemente di “protezione” che, al pari di quella avente ad oggetto la prestazione dedotta in contratto, costituisce, per il tramite dell'art. 2 Cost., oggetto dell'obbligazione, contribuendo a realizzare l'interesse del creditore richiesto dall'art. 1174 c.c.
Ebbene, alla luce di quanto esposto, incombe sull'autoscuola l'onere di dimostrare di aver adottato, non soltanto nel momento specifico dell'incidente, ma anche in via preventiva, tutte le cautele disciplinari e organizzative ordinariamente esigibili, idonee a prevenire l'evento lesivo. Tali cautele devono essere valutate in rapporto alla situazione concreta, considerando, tra l'altro, l'età degli allievi e la specifica attività dalla quale è derivato il danno.
Nel caso di specie, l'attore ha fatto valere la responsabilità dell'autoscuola per il fatto commesso dall'istruttore proprio dipendente;
in particolare, l'istruttore avrebbe omesso di fornire all'attore tutte le indicazioni necessarie a consentirgli una conduzione corretta e sicura del motoveicolo durante la prova di guida, spingendosi, per contro, sino a incitarlo ad affrontare il percorso a una velocità superiore rispetto a quanto prudenzialmente richiesto dalle circostanze;
inoltre è stata altresì dedotta la pericolosità dei luoghi (il muro di recinzione risultava privo dei dispositivi di protezione previsti dalla normativa vigente).
Ciò posto, sulla base dell'istruttoria espletata in giudizio deve ritenersi che l'attore abbia assolto all'onus probandi sullo stesso gravante;
al contrario è emersa una responsabilità contrattuale in capo all'autoscuola convenuta. Invero, risulta pacifico, in punto di fatto, che il danno subito da sia stato causato a seguito della caduta dal motociclo, allo Parte_1 stesso assegnato dall'autoscuola, verificatasi proprio nel corso di una lezione di scuola guida non ancora conclusa.
In primo luogo, detta circostanza è stata confermata dallo stesso convenuto;
CP_1 quest'ultimo, infatti, nel proprio atto difensivo, afferma: “il Sig. in possesso Parte_1
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di c.d. “foglio rosa” rilasciato dall'Autoscuola Special SaS di Adinolfi Carmela, aveva Nu riferito di avere già esperienza nella guida di motocicli poiché già in possesso di Patente
e si era iscritto al “ che gestisce il circuito “Pista Moto Controparte_1
Centaurus” di Pompei al fine di poter esercitarsi alla guida di motociclo e poter così Nu conseguire la Patente (…) Il Sig. completava regolarmente il 1° giro del Parte_1 circuito, sennonché nel percorrere il giro successivo dava inopinatamente troppo gas alla moto, perdeva il controllo, cadeva e andava ad impattare sul muro di recinzione, e perdeva i sensi” (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 5).
In secondo luogo, tale dinamica è risultata compatibile con quanto riportato nel verbale di pronto soccorso del 24.05.2019, ove, alla voce “circostanze” dell'incidente, si legge: “riferito incidente di moto durante prova su pista” (cfr. doc. 5 dell'attore).
Dal canto suo, la convenuta non ha fornito alcuna prova contraria, né ha formulato specifiche allegazioni, come invece sarebbe stato suo onere. Essa, cioè, non ha fornito alcuna prova né di aver predisposto idonee misure di sicurezza, come misure di protezione sopra il muro di recinzione, né che l'istruttore abbia effettivamente impartito all'allievo tutte le istruzioni e i chiarimenti necessari al fine di evitare eventi lesivi prevedibili.
Invero, il teste , unico soggetto presente al momento del fatto oltre all'attore, non Tes_1 ha riferito che l'autoscuola avesse adottato specifiche misure di protezione in relazione al muro di recinzione. Inoltre, non ha precisato se l'istruttore avesse fornito all'allievo istruzioni adeguate né se gli fosse stata consegnata l'attrezzatura tecnica necessaria (quale casco, ginocchiere, paragomiti). Ha anche dichiarato che l'unico dispositivo di protezione utilizzato, ovvero il casco, era stato portato in pista direttamente dall'attore e quindi risultava essere di sua esclusiva proprietà.
Come non è neppure rilevabile dagli atti alcun elemento dal quale desumere il caso fortuito o, comunque, un concorso di responsabilità del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, tale da diminuire o escludere quella dell'autoscuola convenuta.
Inoltre, occorre considerare l'inesperienza di guida dell'attore sebbene Parte_1 quest'ultimo avesse già completato con esito positivo l'esame teorico, non aveva ancora acquisito, al momento del fatto, l'esperienza tale da poter condurre la guida del motociclo in condizioni di sicurezza;
quest'ultimo, infatti, era in attesa di completare il ciclo di lezioni pratiche per poter affrontare l'esame finale per l'ottenimento della patente di guida.
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Né sul punto possono essere accolti i rilievi della convenuta sull'ottenimento del c.d. “foglio rosa” da parte dell'attore, dal momento che quest'ultimo costituisce semplicemente un'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, necessaria per circolare sulle strade pubbliche, ma non prova in alcun modo il fatto che il conducente sia dotato dell'esperienza tale da poter gestire in autonomia la guida.
Ne consegue che la domanda deve essere accolta e la struttura convenuta, per l'effetto, va condannata al risarcimento dei danni dagli attori subiti in occasione del descritto evento.
Per quanto attiene alla individuazione e quantificazione del danno non patrimoniale patito da vanno accolte e condivise le conclusioni cui è pervenuto il CTU, dott.ssa Parte_1
, che accertati il nesso di causalità e la compatibilità tra le lesioni subite dal Persona_2 medesimo e la dinamica dell'incidente così come descritta in citazione e successivamente emersa in sede istruttoria, alla luce della documentazione agli atti e del quadro clinico connesso al tipo di trauma riscontrato – trauma cranico facciale contusivo con perdita dei due incisivi centrali superiori (11 e 21), frattura degli incisivi laterali (attualmente non visibili poiché tali denti sono stati monconizzati per l'applicazione di un ponte provvisorio), frattura delle ossa nasali ed escoriazioni varie di cui permane una cicatrice di circa un centimetro visibile a distanza ravvicinata inferiormente all'occhio destro e, come riferito dal paziente, considerato che non è visibile poiché ricoperta dalla barba, una cicatrice al mento
-, ha riconosciuto al danneggiato un periodo di ITP al 75% di 20 giorni, un periodo di ITP al
50% di 10 giorni ed un periodo di ITP al 25% di 10 giorni. Riguardo, invece, ai postumi permanenti, residuati alle lesioni riportate, li ha valutati nella misura del 4% come danno biologico, sena alcuna incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto leso e sulla vita di relazione sicché, sulla base di tali dati è possibile, quindi, procedere alla quantificazione del giusto risarcimento spettante ad quale danno all'integrità psicofisica della Parte_1 persona e quale lesione alla salute, tenendo conto delle indicate voci di danno.
In particolare, per quanto attiene al danno biologico permanente, applicando le cd. “Tabelle
Milanesi” come da ultimo aggiornate, l'importo economico in termini risarcitori risulta pari ad euro 6.056,00.
In relazione all'invalidità temporanea, invece, l'importo risulta essere di euro 2.587,50 così suddivisi: euro 1.725,00 per un periodo di ITP al 75% di 20 giorni, euro 575,00 per un periodo di ITP al 50% di 10 giorni ed euro 287,50 per un periodo di ITP al 25% di 10 giorni.
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Conseguentemente, può dunque riconoscersi a per il danno non patrimoniale Parte_1 occorso in data 24.5.2019 la somma di euro 8.643,50 (di cui 6.056,00 per il danno permanente ed euro 2.587,50 per il danno da invalidità temporanea).
A titolo di danno patrimoniale vanno inoltre risarcite le spese sostenute dall'attore a seguito dell'evento dannoso che sono state ritenute congrue dal CTU e che sono state quantificate in euro 1.500,00. Inoltre, lo stesso CTU ha affermato che “il paziente dovrà effettuare un ponte definitivo in ceramica di 4 elementi (12 11 21 22) con appoggio sui due incisivi laterali già monconizzati;
tale ponte, che ha un costo di euro 2.400,00, dovrà essere rinnovato 4 volte nel corso della vita, per un totale di euro 12.000,00”.
In definitiva, all'attore può riconoscersi un complessivo importo risarcitorio pari ad euro
22.143,50 (cui 8.643,50 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 13.500,00 a titolo di danno patrimoniale); il tutto oltre interessi e rivalutazione come in dispositivo
Ciò posto, essendo stata provata in giudizio la responsabilità dell'autoscuola convenuta, occorre esaminare la domanda di manleva formulata da quest'ultima nei confronti delle compagnie assicurative.
Innanzitutto, risulta infondata l'eccezione di inoperatività della polizza avanzata dalla terza chiamata e, pertanto, la domanda di manleva avanzata dalla convenuta deve CP_2 essere accolta.
Ebbene, la parte convenuta ha citato in giudizio l' sulla base della polizza n. CP_2
444952437 a garanzia dei rischi inerenti alla RCA che comprende “il risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private”; segnatamente, è considerato “terzo” l'allievo conducente, anche se alla guida (cfr. All. 1 –
Condizioni di Assicurazione, pag. 9, di parte convenuta). Ne consegue, pertanto, l'operatività delle condizioni di polizza dedotta dalla parte convenuta nei confronti della chiamata in garanzia CP_2
Parimenti, deve essere accolta la domanda di manleva avanzata dalla parte convenuta nei confronti della compagnia assicurativa atteso che la polizza Controparte_3
n. 109263173 stipulata con la consiste nell'assicurazione per Controparte_3 la responsabilità civile relativamente alla “Proprietà e gestione di una pista adibita agli esami per il conseguimento della patenta categorie A – A1 _ AM – A2” e, dall'istruttoria, è emersa
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una non conformità della pista alle misure di sicurezza in quanto essa non presentava adeguate protezioni sul muro di recinzione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, la domanda dell'attore Pt_1
e, per l'effetto, condanna il
[...] Controparte_1
(in persona del legale rapp. pro-tempore) al pagamento della somma di € 22.143,50 in favore di oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma devalutata Parte_1 alla data del sinistro e rivalutata anno per anno e sino al saldo;
- condanna, altresì, la parte convenuta Controparte_1
a rimborsare la parte attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 5.077,00 per
[...] compensi professionali e in euro 518,00 per spese vive, oltre accessori come per legge;
- addebita, in via definitiva, le spese di CTU sulla parte convenuta
[...]
Controparte_1
- condanna l' e la in persona dei legali rapp.ti CP_2 Controparte_3
p.t., a tenere indenne e manlevare il Controparte_1 di quanto da esso dovuto a parte attrice per sorta e spese in virtù della presente sentenza.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 27.9.2025
IL GIUDICE
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