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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 4155/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvio Ceglio, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Dei Mille n.16;
-APPELLANTE-
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Nicola Martinelli, elettivamente domiciliato in Casal di Principe (CE), alla Via F. Petrarca n. 23;
[...]
(c.f.: Controparte_2
), in persona del Prefetto p.t.; P.IVA_2
-APPELLATA contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 32383/2023 del Giudice di Pace di Napoli, depositata il 17 luglio 2023
Conclusioni: all'udienza dell'8 gennaio 2025, le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma.
In primo grado, ha spiegato opposizione avverso la cartella Controparte_1 esattoriale n. 07120210029640370000, emessa a suo carico per violazioni del Codice della Strada elevate dalla nel 2018, dolendosi dell'omessa Controparte_2 notifica dei verbali di contestazione sottesi alla cartella summenzionata e della cartella stessa, nonché dell'avvenuta prescrizione del credito. Il contribuente ha dichiarato di avere avuto conoscenza della pretesa creditoria solo in virtù della consultazione di un estratto di ruolo rilasciato dall'agente della riscossione a seguito di una sua autonoma richiesta. L'Ente impositore e l' Parte_1
non si sono costituiti dinnanzi al Giudice di prime cure.
[...]
Il Giudice di pace, dopo avere espressamente qualificato l'azione come un'opposizione recuperatoria ex art. 7 del D.lgs. n. 150/2011, ha accolto la medesima e ha annullato la cartella impugnata per l'omessa prova della tempestiva e valida notificazione dei verbali di contestazione da parte dell'Ente impositore. Ha altresì condannato le parti opposte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti e in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello l'
[...]
adducendo, in via preliminare, quale motivo di gravame la Parte_1 nullità assoluta della sentenza impugnata per la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. L'agente della riscossione, difatti, ha eccepito l'omessa comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria del provvedimento di anticipazione dell'udienza di prima comparizione, originariamente fissata il 19 febbraio 2024 e poi spostata al 5 luglio 2023 dal nuovo giudice assegnatario del fascicolo. In secondo luogo, ha rilevato l'errata qualificazione della domanda spiegata in primo grado da parte del Giudice di pace come opposizione a cartella esattoriale, trattandosi invece di un'opposizione ad estratto di ruolo che, in quanto tale, è ammissibile solo nei confini delineati dall'art. 12 co. 4-bis del d.P.R. n. 602/1973. In via subordinata, ha eccepito altresì la violazione dell'art. 92 c.p.c. Su tali premesse, ha concluso per l'accoglimento delle spiegate eccezioni, nonché per la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta in primo grado. Ha chiesto, in via subordinata, la compensazione delle spese.
- 2 - Si è costituito , resistendo al gravame ed eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la tardività dell'impugnazione. In relazione al primo motivo di appello, il contribuente ha contestato l'avvenuta violazione dei principi sopra menzionati, sostenendo che, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., la costituzione del convenuto deve avvenire avendo riguardo all'udienza indicata dall'attore all'interno dell'atto di citazione e non già rispetto all'udienza così come rinviata dal giudice assegnatario del fascicolo. Ha altresì rimarcato, in proposito, il divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c., affermando, tra l'altro, che il riferimento ad un'opposizione ad estratto di ruolo all'interno dell'atto introduttivo non è altro che un refuso e che, dunque, il
Giudice di pace ha correttamente qualificato la domanda spiegata innanzi ad esso come un'opposizione a cartella esattoriale. Ha dunque concluso per l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello proposto, nonché, in via subordinata, per il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese di lite e competenze di causa, da attribuire al procuratore antistatario.
La sebbene regolarmente Controparte_3 citata, non si è costituita.
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 8 gennaio 2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto, per quanto di ragione, per i motivi che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia della
[...]
che, sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_2
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione formulata dall'appellato costituito di inammissibilità dell'impugnazione per tardività.
Più precisamente, è noto che il termine lungo per proporre appello ex art. 327 c.p.c. decorra dalla data di pubblicazione della sentenza che si intende censurare. Nel caso di specie, il pronunciamento è stato pubblicato il 17 luglio 2023 e il termine ultimo per l'impugnazione scadeva non già il 17 febbraio, che era un sabato, come sostenuto dall'appellato, bensì il 19 febbraio 2024, giorno in cui l'atto di appello è stato ritualmente notificato dall' alle altre parti. Trova Parte_2 dunque applicazione l'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il quale dispone espressamente che, se il giorno di scadenza del termine coincide con un giorno festivo o con la
- 3 - giornata del sabato, allora questo viene prorogato sino al primo giorno seguente non festivo.
Venendo alla delibazione dei motivi di appello, giova premettere che il presente giudizio origina dall'impugnazione della sentenza n. 32383/2023, resa dal Giudice di Pace di Napoli in accoglimento di un'opposizione che lo stesso ha espressamente qualificato ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011 avverso la cartella di pagamento n. 07120210029640370000, emessa per violazioni del Codice della Strada elevate dalla nel 2018. Dalla disamina della documentazione in atti si Controparte_2 evince che il fascicolo è stato originariamente assegnato alla Dott.ssa Per_1
, la quale aveva individuato come data per l'udienza di prima
[...] comparizione il 19 febbraio 2024; sostituita poi dal Dott. questi ha Persona_2 anticipato la prima udienza al 5 luglio 2023, rinviata poi al 10 luglio 2023 per mancata comparizione delle parti;
in quest'ultima udienza, il procedimento è stato riservato in decisione, per essere poi definito con la declaratoria di contumacia dei convenuti e l'accoglimento della domanda.
Con il primo motivo di appello la parte eccepisce l'erronea declaratoria della sua contumacia.
Deduce, in particolare, la violazione del proprio diritto di difesa per via della mancata comunicazione/notificazione del provvedimento di anticipazione di udienza adottato dal giudicante.
Il motivo è destituito di fondamento e merita di essere delibato, a prescindere dalla fondatezza del successivo profilo di censura, perché astrattamente idoneo ad integrare i presupposti di cui all'art. 354 c.p.c. ed un vizio di nullità della sentenza in grado di determinare la rimessione del giudizio al primo giudice.
È noto come il procedimento innanzi al Giudice di pace risulti deformalizzato, improntato a canoni di speditezza e privo di particolari barriere preclusive, anche in relazione al termine di costituzione della parte convenuta.
Tuttavia, ciò non significa che la parte non ancora costituitasi debba essere resa edotta degli eventi del giudizio, inclusa l'eventuale anticipazione di udienza
(purchè – ovviamente – successiva alla data indicata in citazione), dalla cancelleria o dall'attore stesso.
In altre parole, la parte convenuta innanzi al Giudice di pace può decidere di costituirsi quando ritiene, ma se non lo fa entro la data di udienza indicata in citazione non è, né può essere, destinataria delle comunicazioni di cancelleria.
- 4 - Del resto, è lo stesso Agente a sostenere di avere avuto contezza del primo differimento dell'udienza al febbraio 2024 in maniera del tutto informale e di propria esclusiva iniziativa, ovvero senza ricevere comunicazione/notificazione di sorta. La conoscenza aliunde della data di udienza, lungi dall'ingenerare in capo alla parte l'asserito “legittimo affidamento” circa il momento in cui costituirsi, ha esposto la stessa alle sorti del giudizio, inclusa la celebrazione in sua contumacia.
Le stesse pronunce richiamate dall'appellante nell'atto introduttivo del giudizio a supporto della prospettazione non colgono nel segno, perché riferite alla diversa ipotesi della omessa comunicazione dell'anticipazione dell'udienza nei riguardi della parte regolarmente costituita.
Pertanto, l'eccezione di nullità della sentenza per violazione del contraddittorio è priva di fondamento.
Diversamente è a dirsi per il secondo motivo di appello.
L'Agente contesta la qualificazione della domanda fornita dal primo giudice quale opposizione recuperatoria ex art. 7 D.Lgs. n. 150/11 ed assume che nella specie viene in rilievo una opposizione avverso un estratto di ruolo, irrimediabilmente inammissibile.
La doglianza è degna di pregio ed emerge dalla disamina dell'atto introduttivo del giudizio innanzi al Giudice di pace dal , in cui risulta di tutta evidenza come CP_1 il contribuente abbia inteso opporre la cartella, oltre al verbale di accertamento sottostante, per il tramite dell'estratto di ruolo autonomamente acquisito attraverso autonoma richiesta presso l' . Parte_1
La determinazione rinviene l'avallo della citazione della giurisprudenza che l'attore ha effettuato nell'atto introduttivo del giudizio al fine di fondare l'ammissibilità della propria domanda.
Ne consegue che il giudice di prime cure ha errato nel qualificare la domanda come un'opposizione recuperatoria ex art. 7 del D.lgs. n. 150/2011, trattandosi invece di un'opposizione ad estratto di ruolo.
La diversa prospettazione fornita dalla parte appellata, secondo cui il riferimento allo “estratto di ruolo” nell'atto di citazione in primo grado sarebbe un mero refuso, è smentita dalle circostanze anzidette e dai numerosi richiami che il contribuente ha fatto ad esso, con conseguente allegazione dello stesso estratto debitorio. Solo in secondo grado, infatti, la parte appellata ha depositato la cartella impugnata.
- 5 - A tal proposito, trova applicazione l'art. 12, co. 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215. La norma in esame nella sua iniziale formulazione così disponeva: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Tale disposizione, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, deve essere ritenuta di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S. (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1).
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che si potrebbe definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta
- 6 - notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
Si è pronunciata di recente, inoltre, la Corte costituzionale con sentenza n. 190/2023, dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione. La Corte ha ritenuto necessario un intervento multidirezionale, volto tanto ad estendere il perimetro di tutela “anticipata” a fattispecie ulteriori rispetto a quelle contemplate dalla norma in esame, quanto ad agire direttamente sulle criticità del sistema italiano della riscossione, “dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore”.
Questa prospettiva è ribadita anche dalla sentenza resa dalla Corte di cassazione a Sezioni unite n. 12459/2024, ove si riscontra che, in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 non generano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una tutela più ampia in fase esecutiva e tenuto conto della necessità di un intervento normativo di sistema.
Il legislatore, a tal proposito, con d.lgs. 110/2024, ha introdotto tre ulteriori ipotesi di impugnazione diretta della cartella di pagamento. Nello specifico si può procedere in tal senso nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio “d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Si aggiunga che la Corte di cassazione, con sentenza n. 24552/2024, ha affermato l'inammissibilità dell'impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo allorquando si deducano fatti estintivi successivi, come la prescrizione del credito, non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo al netto di una situazione di obiettiva incertezza, se nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione.
Dunque, l'attore, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti, ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivategli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
- 7 - In definitiva, l'appello va parzialmente accolto e, di conseguenza, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione in primo grado, con l'assorbimento di ogni altra questione.
Stante il parziale accoglimento dell'appello e l'introduzione del giudizio nel 2022, ovvero in data anteriore alla modifica normativa ed all'interpretazione che della stessa ha fornito la giurisprudenza citata, ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di e dell' Parte_1 Controparte_1 [...]
, iscritta al n. 4155/2024 del R.G., così Controparte_2 provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
[...]
2. accoglie l'appello nei limiti indicati nella parte motiva;
per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da innanzi al Giudice di Pace di Napoli;
Controparte_1
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 5 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 8 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 4155/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvio Ceglio, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Dei Mille n.16;
-APPELLANTE-
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Nicola Martinelli, elettivamente domiciliato in Casal di Principe (CE), alla Via F. Petrarca n. 23;
[...]
(c.f.: Controparte_2
), in persona del Prefetto p.t.; P.IVA_2
-APPELLATA contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 32383/2023 del Giudice di Pace di Napoli, depositata il 17 luglio 2023
Conclusioni: all'udienza dell'8 gennaio 2025, le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma.
In primo grado, ha spiegato opposizione avverso la cartella Controparte_1 esattoriale n. 07120210029640370000, emessa a suo carico per violazioni del Codice della Strada elevate dalla nel 2018, dolendosi dell'omessa Controparte_2 notifica dei verbali di contestazione sottesi alla cartella summenzionata e della cartella stessa, nonché dell'avvenuta prescrizione del credito. Il contribuente ha dichiarato di avere avuto conoscenza della pretesa creditoria solo in virtù della consultazione di un estratto di ruolo rilasciato dall'agente della riscossione a seguito di una sua autonoma richiesta. L'Ente impositore e l' Parte_1
non si sono costituiti dinnanzi al Giudice di prime cure.
[...]
Il Giudice di pace, dopo avere espressamente qualificato l'azione come un'opposizione recuperatoria ex art. 7 del D.lgs. n. 150/2011, ha accolto la medesima e ha annullato la cartella impugnata per l'omessa prova della tempestiva e valida notificazione dei verbali di contestazione da parte dell'Ente impositore. Ha altresì condannato le parti opposte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti e in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello l'
[...]
adducendo, in via preliminare, quale motivo di gravame la Parte_1 nullità assoluta della sentenza impugnata per la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. L'agente della riscossione, difatti, ha eccepito l'omessa comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria del provvedimento di anticipazione dell'udienza di prima comparizione, originariamente fissata il 19 febbraio 2024 e poi spostata al 5 luglio 2023 dal nuovo giudice assegnatario del fascicolo. In secondo luogo, ha rilevato l'errata qualificazione della domanda spiegata in primo grado da parte del Giudice di pace come opposizione a cartella esattoriale, trattandosi invece di un'opposizione ad estratto di ruolo che, in quanto tale, è ammissibile solo nei confini delineati dall'art. 12 co. 4-bis del d.P.R. n. 602/1973. In via subordinata, ha eccepito altresì la violazione dell'art. 92 c.p.c. Su tali premesse, ha concluso per l'accoglimento delle spiegate eccezioni, nonché per la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta in primo grado. Ha chiesto, in via subordinata, la compensazione delle spese.
- 2 - Si è costituito , resistendo al gravame ed eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la tardività dell'impugnazione. In relazione al primo motivo di appello, il contribuente ha contestato l'avvenuta violazione dei principi sopra menzionati, sostenendo che, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., la costituzione del convenuto deve avvenire avendo riguardo all'udienza indicata dall'attore all'interno dell'atto di citazione e non già rispetto all'udienza così come rinviata dal giudice assegnatario del fascicolo. Ha altresì rimarcato, in proposito, il divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c., affermando, tra l'altro, che il riferimento ad un'opposizione ad estratto di ruolo all'interno dell'atto introduttivo non è altro che un refuso e che, dunque, il
Giudice di pace ha correttamente qualificato la domanda spiegata innanzi ad esso come un'opposizione a cartella esattoriale. Ha dunque concluso per l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello proposto, nonché, in via subordinata, per il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese di lite e competenze di causa, da attribuire al procuratore antistatario.
La sebbene regolarmente Controparte_3 citata, non si è costituita.
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 8 gennaio 2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti nella misura di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto, per quanto di ragione, per i motivi che seguono.
In via del tutto preliminare, va dichiarata la contumacia della
[...]
che, sebbene regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_2
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione formulata dall'appellato costituito di inammissibilità dell'impugnazione per tardività.
Più precisamente, è noto che il termine lungo per proporre appello ex art. 327 c.p.c. decorra dalla data di pubblicazione della sentenza che si intende censurare. Nel caso di specie, il pronunciamento è stato pubblicato il 17 luglio 2023 e il termine ultimo per l'impugnazione scadeva non già il 17 febbraio, che era un sabato, come sostenuto dall'appellato, bensì il 19 febbraio 2024, giorno in cui l'atto di appello è stato ritualmente notificato dall' alle altre parti. Trova Parte_2 dunque applicazione l'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il quale dispone espressamente che, se il giorno di scadenza del termine coincide con un giorno festivo o con la
- 3 - giornata del sabato, allora questo viene prorogato sino al primo giorno seguente non festivo.
Venendo alla delibazione dei motivi di appello, giova premettere che il presente giudizio origina dall'impugnazione della sentenza n. 32383/2023, resa dal Giudice di Pace di Napoli in accoglimento di un'opposizione che lo stesso ha espressamente qualificato ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011 avverso la cartella di pagamento n. 07120210029640370000, emessa per violazioni del Codice della Strada elevate dalla nel 2018. Dalla disamina della documentazione in atti si Controparte_2 evince che il fascicolo è stato originariamente assegnato alla Dott.ssa Per_1
, la quale aveva individuato come data per l'udienza di prima
[...] comparizione il 19 febbraio 2024; sostituita poi dal Dott. questi ha Persona_2 anticipato la prima udienza al 5 luglio 2023, rinviata poi al 10 luglio 2023 per mancata comparizione delle parti;
in quest'ultima udienza, il procedimento è stato riservato in decisione, per essere poi definito con la declaratoria di contumacia dei convenuti e l'accoglimento della domanda.
Con il primo motivo di appello la parte eccepisce l'erronea declaratoria della sua contumacia.
Deduce, in particolare, la violazione del proprio diritto di difesa per via della mancata comunicazione/notificazione del provvedimento di anticipazione di udienza adottato dal giudicante.
Il motivo è destituito di fondamento e merita di essere delibato, a prescindere dalla fondatezza del successivo profilo di censura, perché astrattamente idoneo ad integrare i presupposti di cui all'art. 354 c.p.c. ed un vizio di nullità della sentenza in grado di determinare la rimessione del giudizio al primo giudice.
È noto come il procedimento innanzi al Giudice di pace risulti deformalizzato, improntato a canoni di speditezza e privo di particolari barriere preclusive, anche in relazione al termine di costituzione della parte convenuta.
Tuttavia, ciò non significa che la parte non ancora costituitasi debba essere resa edotta degli eventi del giudizio, inclusa l'eventuale anticipazione di udienza
(purchè – ovviamente – successiva alla data indicata in citazione), dalla cancelleria o dall'attore stesso.
In altre parole, la parte convenuta innanzi al Giudice di pace può decidere di costituirsi quando ritiene, ma se non lo fa entro la data di udienza indicata in citazione non è, né può essere, destinataria delle comunicazioni di cancelleria.
- 4 - Del resto, è lo stesso Agente a sostenere di avere avuto contezza del primo differimento dell'udienza al febbraio 2024 in maniera del tutto informale e di propria esclusiva iniziativa, ovvero senza ricevere comunicazione/notificazione di sorta. La conoscenza aliunde della data di udienza, lungi dall'ingenerare in capo alla parte l'asserito “legittimo affidamento” circa il momento in cui costituirsi, ha esposto la stessa alle sorti del giudizio, inclusa la celebrazione in sua contumacia.
Le stesse pronunce richiamate dall'appellante nell'atto introduttivo del giudizio a supporto della prospettazione non colgono nel segno, perché riferite alla diversa ipotesi della omessa comunicazione dell'anticipazione dell'udienza nei riguardi della parte regolarmente costituita.
Pertanto, l'eccezione di nullità della sentenza per violazione del contraddittorio è priva di fondamento.
Diversamente è a dirsi per il secondo motivo di appello.
L'Agente contesta la qualificazione della domanda fornita dal primo giudice quale opposizione recuperatoria ex art. 7 D.Lgs. n. 150/11 ed assume che nella specie viene in rilievo una opposizione avverso un estratto di ruolo, irrimediabilmente inammissibile.
La doglianza è degna di pregio ed emerge dalla disamina dell'atto introduttivo del giudizio innanzi al Giudice di pace dal , in cui risulta di tutta evidenza come CP_1 il contribuente abbia inteso opporre la cartella, oltre al verbale di accertamento sottostante, per il tramite dell'estratto di ruolo autonomamente acquisito attraverso autonoma richiesta presso l' . Parte_1
La determinazione rinviene l'avallo della citazione della giurisprudenza che l'attore ha effettuato nell'atto introduttivo del giudizio al fine di fondare l'ammissibilità della propria domanda.
Ne consegue che il giudice di prime cure ha errato nel qualificare la domanda come un'opposizione recuperatoria ex art. 7 del D.lgs. n. 150/2011, trattandosi invece di un'opposizione ad estratto di ruolo.
La diversa prospettazione fornita dalla parte appellata, secondo cui il riferimento allo “estratto di ruolo” nell'atto di citazione in primo grado sarebbe un mero refuso, è smentita dalle circostanze anzidette e dai numerosi richiami che il contribuente ha fatto ad esso, con conseguente allegazione dello stesso estratto debitorio. Solo in secondo grado, infatti, la parte appellata ha depositato la cartella impugnata.
- 5 - A tal proposito, trova applicazione l'art. 12, co. 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215. La norma in esame nella sua iniziale formulazione così disponeva: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Tale disposizione, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, deve essere ritenuta di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S. (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1).
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che si potrebbe definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta
- 6 - notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
Si è pronunciata di recente, inoltre, la Corte costituzionale con sentenza n. 190/2023, dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione. La Corte ha ritenuto necessario un intervento multidirezionale, volto tanto ad estendere il perimetro di tutela “anticipata” a fattispecie ulteriori rispetto a quelle contemplate dalla norma in esame, quanto ad agire direttamente sulle criticità del sistema italiano della riscossione, “dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore”.
Questa prospettiva è ribadita anche dalla sentenza resa dalla Corte di cassazione a Sezioni unite n. 12459/2024, ove si riscontra che, in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 non generano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una tutela più ampia in fase esecutiva e tenuto conto della necessità di un intervento normativo di sistema.
Il legislatore, a tal proposito, con d.lgs. 110/2024, ha introdotto tre ulteriori ipotesi di impugnazione diretta della cartella di pagamento. Nello specifico si può procedere in tal senso nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio “d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Si aggiunga che la Corte di cassazione, con sentenza n. 24552/2024, ha affermato l'inammissibilità dell'impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo allorquando si deducano fatti estintivi successivi, come la prescrizione del credito, non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo al netto di una situazione di obiettiva incertezza, se nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione.
Dunque, l'attore, assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti, ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivategli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
- 7 - In definitiva, l'appello va parzialmente accolto e, di conseguenza, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione in primo grado, con l'assorbimento di ogni altra questione.
Stante il parziale accoglimento dell'appello e l'introduzione del giudizio nel 2022, ovvero in data anteriore alla modifica normativa ed all'interpretazione che della stessa ha fornito la giurisprudenza citata, ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di e dell' Parte_1 Controparte_1 [...]
, iscritta al n. 4155/2024 del R.G., così Controparte_2 provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
[...]
2. accoglie l'appello nei limiti indicati nella parte motiva;
per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da innanzi al Giudice di Pace di Napoli;
Controparte_1
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 5 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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