Articolo 10 della Legge 30 luglio 2012, n. 127
Articolo 9Articolo 11
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22 agosto 2012
Art. 10. Assistenza spirituale ai detenuti 1. E' assicurato il diritto da parte dei ministri di culto della Chiesa di dare assistenza spirituale negli istituti penitenziari.
2. A tale fine la Chiesa trasmette all'autorita' competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza della predetta autorita', allegando la certificazione di cui all'articolo 4. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
3. L'assistenza spirituale e' svolta negli istituti penitenziari a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.
4. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti l'autorita' religiosa preposta alla Chiesa piu' vicina.
Entrata in vigore il 22 agosto 2012