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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3348 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1920/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Daniela De Parte_1
OR e dalla LEGALELIA STA S.r.l., in persona dell'Avv. Francesco Elia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Roma, al Largo Toniolo n. 6
APPELLANTE
E
in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Clotilde Mazza, in CP_1 virtù di procura generale alle liti per atti Notaio in Roma, del 22/03/2024, Rep. n. Persona_1
37875 – Racc. N. 7313, elettivamente domiciliata, in Roma presso l'Ufficio Legale Metropolitano dell' , alla Via Cesare Beccaria n. 29. CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro n. 406/2024 pubblicata in data 16.1.2024
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,
1 esponeva di essere nubile e di percepire esclusivamente il trattamento di Parte_1 pensione di invalidità n. 07490239, pari ad euro 291,98 in linea capitale ed euro 135,50 per maggiorazione. Aggiungeva che dall'anno 2022 non aveva percepito euro 651 mensili, ossia la maggiorazione nella sua interezza, nonostante fosse in possesso di tutti i presupposti: in particolare, “- per quello che qui interessa ossia per il 2022 - gode del solo trattamento di pensione di invalidità a fronte di un limite reddituale previsto per legge pari ad euro 8.298,29”.
Chiedeva quindi: “Accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente alla maggiorazione ex art. 38 L. n. 448/2001 per euro 354 mensili sul trattamento in godimento (con euro 651 comprensiva di linea capitale), dal 01/2022”, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio l' sostenendo la correttezza del proprio operato, facendo CP_1 tuttavia riferimento, nelle proprie argomentazioni, ad un provvedimento di ripetizione dell'indebito emesso nei confronti della ricorrente (avendo per alcuni anni erogato la pensione di invalidità civile nonostante il superamento dei limiti reddituali); chiedeva il rigetto del ricorso avversario, perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
All'esito del giudizio il Tribunale così decideva: «- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio».
A fondamento della decisione il primo giudice, in particolare, dopo aver richiamato la normativa e la giurisprudenza in materia, evidenziava: «la parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio si è limitata a produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ritenendola atta a comprovare il possesso dei requisiti reddituali normativamente prescritti. Al riguardo, va immediatamente evidenziato che la prova del possesso del requisito reddituale non può essere in alcun modo fornita mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Invero, va sottolineato che per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione la dichiarazione sostitutiva in questione, pur potendo essere utilizzata nell'ambito di un procedimento amministrativo, non costituisce valido elemento probatorio in sede giurisdizionale».
Avverso tale decisione proponeva appello sulla base di un unico, Parte_1 articolato motivo, denominato “Violazione di legge (art. 115 cpc – art. 2697 e 2699 e ss c.c.)”: lamentava che il Tribunale aveva ritenuto non fornita la prova del diritto alla differenza di maggiorazione sociale ex art. 38 L. n. 448/2001 per inidoneità probatoria della c.d. dichiarazione CP_ sostitutiva, omettendo di rilevare che: - “l' collegata in tempo reale con l'Agenzia delle CP_ Entrate sin dal 2010 (Circolare n. 195/2015), non ha mai contestato il fatto storico della carenza di redditi della ricorrente ulteriori rispetto al trattamento di invalidità come allegato nel ricorso di prime cure. Si aggiunga che controparte in prime cure ha prodotto documentazione da
2 cui emerge la verifica reddituale della ricorrente anche nel 2022, vista anche la decadenza dal RDC CP_ CP_ dichiarata con nota del 17.07.2022”; - l' aveva pagato la maggiorazione sociale, ritenendo sussistente il diritto alla prestazione ed il relativo debito, senza allegare fatti storici reddituali che giustificassero il pagamento della stessa con quantum ridotto rispetto a quello tabellato ex lege.
Si costituiva in giudizio l' evidenziando e documentando che, contrariamente a CP_1 quanto sostenuto dalla controparte, non aveva diritto “alla maggiorazione piena Parte_1 in quanto oltre alla pensione di invalidità civile n. 07550036 (ex 07490239) percepisce anche una pensione SO n. 27890118 (pensione orfani campioni di Italia)” come da documentazione allegata
(730 e CU). Chiariva che l' aveva potuto quantificare quanto corrispondere a titolo di CP_2 maggiorazione sociale alla solo a seguito dell'acquisizione da parte dell'Agenzia delle Pt_1
Entrate delle dichiarazioni reddituali da cui era emerso che la non aveva diritto alla Pt_1 maggiorazione sociale piena. Aggiungeva che anche nel grado la controparte non aveva documentato i redditi percepiti, non essendo allo scopo sufficiente l'autodichiarazione presentata in primo grado. Chiedeva, dunque, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
All'odierna udienza del 22.10.2025, sulle conclusioni in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello è infondato.
2.1. La decisione del Tribunale, laddove ha escluso che l'odierna appellante avesse provato il possesso dei requisiti reddituali per beneficiare della maggiorazione sociale nella misura piena,
è condivisibile, alla luce delle precisazioni che seguono.
Occorre premettere, avuto riguardo alle doglianze di , che il principio di Parte_1 non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento (ex ceteris Sez. 3 -, Ordinanza n. 16028 del 07/06/2023).
Ebbene, nella specie, come peraltro rilevato dalla stessa appellante, l' aveva introdotto CP_1 nel giudizio di primo grado – sia pure con riferimento ad altro contenzioso riguardante la stessa odierna appellante - argomenti concernenti la percezione da parte della di redditi diversi Pt_1 dalla pensione di invalidità civile, tali da aver rideterminato la riliquidazione di tale prestazione e la decadenza dalla richiesta di reddito di cittadinanza per superamento dei redditi.
Ed è appena il caso di evidenziare che anche nella sentenza della Corte di appello di Roma
n. 1408/2024 – dove è stata accertata l'inesistenza dell'indebito fatto valere dall' – lo stesso CP_1
è stato escluso non già a seguito della verifica dei redditi negli anni di riferimento, ma in ragione
3 dell'assenza di dolo da parte dell'interessata.
Una volta chiarito che il possesso del requisito reddituale non poteva darsi per acquisito, occorre rilevare che correttamente il Tribunale ha escluso che lo stesso fosse stato provato, dovendosi rilevare che la parte ricorrente in allegato al ricorso ha presentato solo due autodichiarazioni: una ai fini dell'esonero dal contributo unificato e una ai fini dell'esenzione dalle spese di lite.
È evidente la loro inidoneità probatoria sia in ragione della natura e provenienza, sia in ragione del contenuto assolutamente generico ai fini che in questa sede rilevano.
2.2. Come noto, l'art. 70 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha previsto la maggiorazione dell'assegno sociale, di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, per un importo pari a lire 25.000 (corrispondenti a 12,92 euro) mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili (pari a 20,66 euro) per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni.
Il successivo comma 2 del medesimo art. 70 ha fissato i limiti reddituali per la corresponsione della maggiorazione.
Il comma 6 ha previsto - dall'1.1.2001 - una maggiorazione nella misura di lire 20.000, per tredici mensilità, agli invalidi di età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la persona titolare: a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
È poi intervenuto il comma 1 dell'art. 38 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha introdotto, a decorrere dall'1 gennaio 2002, in favore dei soggetti disagiati di età pari o superiore a settant'anni, titolari di pensione, un incremento economico a scopo sociale, sotto forma di maggiorazione del trattamento pensionistico in godimento di cui:
(a) all'art. 1 della l. n. 544 del 1988 e successive modifiche;
(b) all'art. 70, comma 1 della l. n. 388 del 2000 con riferimento ai titolari dell'assegno sociale;
(c) all'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 con riferimento ai titolari della pensione sociale.
E ciò al fine di garantire a coloro che si trovino in condizioni economiche disagiate, e, in quanto tali sono assistiti da prestazioni sociali (assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6 della l.
4 n. 335 del 1995 e all'art. 2 della l. n. 544 del 1988, nonché pensione sociale di cui all'art. 26 della l. n. 153 del 1969), un reddito almeno pari ad euro 516,46 al mese per tredici mensilità.
Il comma 2 dell'art. 38 ha esteso i predetti benefici, in presenza dei medesimi requisiti anagrafici, ai titolari di trattamenti trasferiti all' ai sensi dell'art. 10 della l. n. 381 del 1970 e CP_1 dell'art. 19 della l. n. 118 del 1971, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
Il comma 3 ha stabilito che l'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
Il comma 4, poi (avuto riguardo alla norma nella versione vigente ratione temporis), ha previsto che i benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n.
222.
In riferimento al predetto comma ed al limite anagrafico dallo stesso previsto è, da ultimo, intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 152 del 2020, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, disponeva che l'incremento fosse concesso «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni». In applicazione di tale pronuncia, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha previsto, all'articolo 15, che: “Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e successive modificazioni, le parole «di età pari o superiore a sessanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «di età superiore a diciotto anni».
Il comma 5 del medesimo art. 38 ha specificato i limiti reddituali per l'applicazione delle maggiorazioni sociali delineandoli come segue: a) il beneficiario non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori ad euro 6.713,98; b) il beneficiario, qualora coniugato e non legalmente separato, non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori ad euro 6.713,98, né redditi, cumulati a quelli del coniuge, per un importo annuo pari o superiore ad euro 6.713,98 incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) a fronte di redditi posseduti inferiori ai limiti di cui alle lett. a) e b) l'incremento è disposto in misura tale da non comportare il superamento dello stesso;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite reddituale minimo per ciascun anno verrà modulato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.
5 Come evidenziato dai giudici di legittimità, dal contenuto delle disposizioni richiamate emerge la centralità – accanto al requisito anagrafico - della previsione di un limite reddituale per l'accesso alle prestazioni sociali da parte del legislatore, vieppiù confermato da quanto disposto dal successivo comma 6 dell'art. 38, con cui viene escluso dal computo del reddito proprio del beneficiario il reddito della casa di abitazione.
E, ai fini dell'accertamento del requisito reddituale per ottenere la maggiorazione, occorre computare tutto quanto complessivamente percepito dall'appellante, ivi compreso l'ammontare della stessa prestazione da incrementare (cfr. Cass. 08/03/2023 n. 6950, richiamata anche da Sez.
L, Ordinanza n. 25644 del 2025).
L'applicazione della maggiorazione ai titolari di prestazione assistenziale non è infatti incondizionata, ma è diretta a far sì che ciascun avente diritto venga assistito dallo Stato limitatamente ad una soglia minima di sostentamento, individuata in base a fattori socio economici ricavati dall'esito dell'andamento periodico delle pensioni dei lavoratori dipendenti, sì come rapportato proporzionalmente all'entità dell'intervento pubblico assistenziale (nello stesso senso, cfr. Cass. n. 30566 del 2019; Cass. n. 2714 del 2018; Cass. n. 13923 del 2017; Cass. n. 6950 del
2023).
Nella specie, era onere di fornire la prova del possesso del requisito Parte_1 reddituale per percepire la maggiorazione sociale nella misura intera. Come detto, tale prova non
è stata fornita.
Nel grado, l' ha allegato e provato - con documentazione senz'altro acquisibile e CP_1 utilizzabile in quanto necessaria ai fini della decisione - che percepiva – oltre Parte_1 alla pensione di invalidità civile su cui è stata applicata la maggiorazione – una pensione ulteriore, denominata “Pensione orfani non campione d'Italia”, di poco superiore a 3.000,00 euro l'anno.
Se, dunque, i redditi complessivamente percepiti (in essi compresi i 3.795,74 euro annui ricevuti per la pensione di invalidità civile) non superano il limite reddituale previsto (inizialmente fissato per il 2002 in euro 6.713,98 e progressivamente aumentato fino ad euro 8.583,51 euro per il 2022), è altresì certo che gli ulteriori redditi comportano la riduzione della maggiorazione.
Peraltro, vi è da dire che, se l'importo “pieno” della pensione di invalidità civile e della maggiorazione dovrebbe essere pari a euro 651,51, la somma in concreto corrisposta è pari a euro
427,48; pertanto la differenza mensile non corrisponde a quella richiesta, ma a 224,03 e ben si giustifica in ragione dell'importo dell'altra prestazione.
In definitiva l'appello deve essere respinto.
3. Nonostante la soccombenza dell'appellante, le spese di lite del presente grado di giudizio
6 devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. – come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 – avendo parte appellante ritualmente dichiarato di aver percepito, nell'anno precedente all'instaurazione del giudizio, un reddito familiare imponibile di ammontare inferiore ai limiti di legge, ed essendosi lo stesso ivi contestualmente impegnato a comunicare le eventuali variazioni del reddito stesso verificatesi nel corso del giudizio.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione principale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre
2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo – e altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014 e, più di recente, Cass. civ., sez. lav., n.
25386/2016; in argomento si veda anche Cass. civ., S.U., n. 4315/2020).
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- dichiara irripetibili le spese del grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Presidente est.
dott.ssa Gabriella Piantadosi
7
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1920/2024 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Daniela De Parte_1
OR e dalla LEGALELIA STA S.r.l., in persona dell'Avv. Francesco Elia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Roma, al Largo Toniolo n. 6
APPELLANTE
E
in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Clotilde Mazza, in CP_1 virtù di procura generale alle liti per atti Notaio in Roma, del 22/03/2024, Rep. n. Persona_1
37875 – Racc. N. 7313, elettivamente domiciliata, in Roma presso l'Ufficio Legale Metropolitano dell' , alla Via Cesare Beccaria n. 29. CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro n. 406/2024 pubblicata in data 16.1.2024
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,
1 esponeva di essere nubile e di percepire esclusivamente il trattamento di Parte_1 pensione di invalidità n. 07490239, pari ad euro 291,98 in linea capitale ed euro 135,50 per maggiorazione. Aggiungeva che dall'anno 2022 non aveva percepito euro 651 mensili, ossia la maggiorazione nella sua interezza, nonostante fosse in possesso di tutti i presupposti: in particolare, “- per quello che qui interessa ossia per il 2022 - gode del solo trattamento di pensione di invalidità a fronte di un limite reddituale previsto per legge pari ad euro 8.298,29”.
Chiedeva quindi: “Accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente alla maggiorazione ex art. 38 L. n. 448/2001 per euro 354 mensili sul trattamento in godimento (con euro 651 comprensiva di linea capitale), dal 01/2022”, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio l' sostenendo la correttezza del proprio operato, facendo CP_1 tuttavia riferimento, nelle proprie argomentazioni, ad un provvedimento di ripetizione dell'indebito emesso nei confronti della ricorrente (avendo per alcuni anni erogato la pensione di invalidità civile nonostante il superamento dei limiti reddituali); chiedeva il rigetto del ricorso avversario, perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
All'esito del giudizio il Tribunale così decideva: «- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio».
A fondamento della decisione il primo giudice, in particolare, dopo aver richiamato la normativa e la giurisprudenza in materia, evidenziava: «la parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio si è limitata a produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ritenendola atta a comprovare il possesso dei requisiti reddituali normativamente prescritti. Al riguardo, va immediatamente evidenziato che la prova del possesso del requisito reddituale non può essere in alcun modo fornita mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Invero, va sottolineato che per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione la dichiarazione sostitutiva in questione, pur potendo essere utilizzata nell'ambito di un procedimento amministrativo, non costituisce valido elemento probatorio in sede giurisdizionale».
Avverso tale decisione proponeva appello sulla base di un unico, Parte_1 articolato motivo, denominato “Violazione di legge (art. 115 cpc – art. 2697 e 2699 e ss c.c.)”: lamentava che il Tribunale aveva ritenuto non fornita la prova del diritto alla differenza di maggiorazione sociale ex art. 38 L. n. 448/2001 per inidoneità probatoria della c.d. dichiarazione CP_ sostitutiva, omettendo di rilevare che: - “l' collegata in tempo reale con l'Agenzia delle CP_ Entrate sin dal 2010 (Circolare n. 195/2015), non ha mai contestato il fatto storico della carenza di redditi della ricorrente ulteriori rispetto al trattamento di invalidità come allegato nel ricorso di prime cure. Si aggiunga che controparte in prime cure ha prodotto documentazione da
2 cui emerge la verifica reddituale della ricorrente anche nel 2022, vista anche la decadenza dal RDC CP_ CP_ dichiarata con nota del 17.07.2022”; - l' aveva pagato la maggiorazione sociale, ritenendo sussistente il diritto alla prestazione ed il relativo debito, senza allegare fatti storici reddituali che giustificassero il pagamento della stessa con quantum ridotto rispetto a quello tabellato ex lege.
Si costituiva in giudizio l' evidenziando e documentando che, contrariamente a CP_1 quanto sostenuto dalla controparte, non aveva diritto “alla maggiorazione piena Parte_1 in quanto oltre alla pensione di invalidità civile n. 07550036 (ex 07490239) percepisce anche una pensione SO n. 27890118 (pensione orfani campioni di Italia)” come da documentazione allegata
(730 e CU). Chiariva che l' aveva potuto quantificare quanto corrispondere a titolo di CP_2 maggiorazione sociale alla solo a seguito dell'acquisizione da parte dell'Agenzia delle Pt_1
Entrate delle dichiarazioni reddituali da cui era emerso che la non aveva diritto alla Pt_1 maggiorazione sociale piena. Aggiungeva che anche nel grado la controparte non aveva documentato i redditi percepiti, non essendo allo scopo sufficiente l'autodichiarazione presentata in primo grado. Chiedeva, dunque, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
All'odierna udienza del 22.10.2025, sulle conclusioni in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello è infondato.
2.1. La decisione del Tribunale, laddove ha escluso che l'odierna appellante avesse provato il possesso dei requisiti reddituali per beneficiare della maggiorazione sociale nella misura piena,
è condivisibile, alla luce delle precisazioni che seguono.
Occorre premettere, avuto riguardo alle doglianze di , che il principio di Parte_1 non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento (ex ceteris Sez. 3 -, Ordinanza n. 16028 del 07/06/2023).
Ebbene, nella specie, come peraltro rilevato dalla stessa appellante, l' aveva introdotto CP_1 nel giudizio di primo grado – sia pure con riferimento ad altro contenzioso riguardante la stessa odierna appellante - argomenti concernenti la percezione da parte della di redditi diversi Pt_1 dalla pensione di invalidità civile, tali da aver rideterminato la riliquidazione di tale prestazione e la decadenza dalla richiesta di reddito di cittadinanza per superamento dei redditi.
Ed è appena il caso di evidenziare che anche nella sentenza della Corte di appello di Roma
n. 1408/2024 – dove è stata accertata l'inesistenza dell'indebito fatto valere dall' – lo stesso CP_1
è stato escluso non già a seguito della verifica dei redditi negli anni di riferimento, ma in ragione
3 dell'assenza di dolo da parte dell'interessata.
Una volta chiarito che il possesso del requisito reddituale non poteva darsi per acquisito, occorre rilevare che correttamente il Tribunale ha escluso che lo stesso fosse stato provato, dovendosi rilevare che la parte ricorrente in allegato al ricorso ha presentato solo due autodichiarazioni: una ai fini dell'esonero dal contributo unificato e una ai fini dell'esenzione dalle spese di lite.
È evidente la loro inidoneità probatoria sia in ragione della natura e provenienza, sia in ragione del contenuto assolutamente generico ai fini che in questa sede rilevano.
2.2. Come noto, l'art. 70 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha previsto la maggiorazione dell'assegno sociale, di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, per un importo pari a lire 25.000 (corrispondenti a 12,92 euro) mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili (pari a 20,66 euro) per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni.
Il successivo comma 2 del medesimo art. 70 ha fissato i limiti reddituali per la corresponsione della maggiorazione.
Il comma 6 ha previsto - dall'1.1.2001 - una maggiorazione nella misura di lire 20.000, per tredici mensilità, agli invalidi di età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la persona titolare: a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
È poi intervenuto il comma 1 dell'art. 38 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha introdotto, a decorrere dall'1 gennaio 2002, in favore dei soggetti disagiati di età pari o superiore a settant'anni, titolari di pensione, un incremento economico a scopo sociale, sotto forma di maggiorazione del trattamento pensionistico in godimento di cui:
(a) all'art. 1 della l. n. 544 del 1988 e successive modifiche;
(b) all'art. 70, comma 1 della l. n. 388 del 2000 con riferimento ai titolari dell'assegno sociale;
(c) all'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 con riferimento ai titolari della pensione sociale.
E ciò al fine di garantire a coloro che si trovino in condizioni economiche disagiate, e, in quanto tali sono assistiti da prestazioni sociali (assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6 della l.
4 n. 335 del 1995 e all'art. 2 della l. n. 544 del 1988, nonché pensione sociale di cui all'art. 26 della l. n. 153 del 1969), un reddito almeno pari ad euro 516,46 al mese per tredici mensilità.
Il comma 2 dell'art. 38 ha esteso i predetti benefici, in presenza dei medesimi requisiti anagrafici, ai titolari di trattamenti trasferiti all' ai sensi dell'art. 10 della l. n. 381 del 1970 e CP_1 dell'art. 19 della l. n. 118 del 1971, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
Il comma 3 ha stabilito che l'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
Il comma 4, poi (avuto riguardo alla norma nella versione vigente ratione temporis), ha previsto che i benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n.
222.
In riferimento al predetto comma ed al limite anagrafico dallo stesso previsto è, da ultimo, intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 152 del 2020, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, disponeva che l'incremento fosse concesso «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni». In applicazione di tale pronuncia, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha previsto, all'articolo 15, che: “Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e successive modificazioni, le parole «di età pari o superiore a sessanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «di età superiore a diciotto anni».
Il comma 5 del medesimo art. 38 ha specificato i limiti reddituali per l'applicazione delle maggiorazioni sociali delineandoli come segue: a) il beneficiario non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori ad euro 6.713,98; b) il beneficiario, qualora coniugato e non legalmente separato, non possieda redditi propri, su base annua, pari o superiori ad euro 6.713,98, né redditi, cumulati a quelli del coniuge, per un importo annuo pari o superiore ad euro 6.713,98 incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) a fronte di redditi posseduti inferiori ai limiti di cui alle lett. a) e b) l'incremento è disposto in misura tale da non comportare il superamento dello stesso;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite reddituale minimo per ciascun anno verrà modulato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.
5 Come evidenziato dai giudici di legittimità, dal contenuto delle disposizioni richiamate emerge la centralità – accanto al requisito anagrafico - della previsione di un limite reddituale per l'accesso alle prestazioni sociali da parte del legislatore, vieppiù confermato da quanto disposto dal successivo comma 6 dell'art. 38, con cui viene escluso dal computo del reddito proprio del beneficiario il reddito della casa di abitazione.
E, ai fini dell'accertamento del requisito reddituale per ottenere la maggiorazione, occorre computare tutto quanto complessivamente percepito dall'appellante, ivi compreso l'ammontare della stessa prestazione da incrementare (cfr. Cass. 08/03/2023 n. 6950, richiamata anche da Sez.
L, Ordinanza n. 25644 del 2025).
L'applicazione della maggiorazione ai titolari di prestazione assistenziale non è infatti incondizionata, ma è diretta a far sì che ciascun avente diritto venga assistito dallo Stato limitatamente ad una soglia minima di sostentamento, individuata in base a fattori socio economici ricavati dall'esito dell'andamento periodico delle pensioni dei lavoratori dipendenti, sì come rapportato proporzionalmente all'entità dell'intervento pubblico assistenziale (nello stesso senso, cfr. Cass. n. 30566 del 2019; Cass. n. 2714 del 2018; Cass. n. 13923 del 2017; Cass. n. 6950 del
2023).
Nella specie, era onere di fornire la prova del possesso del requisito Parte_1 reddituale per percepire la maggiorazione sociale nella misura intera. Come detto, tale prova non
è stata fornita.
Nel grado, l' ha allegato e provato - con documentazione senz'altro acquisibile e CP_1 utilizzabile in quanto necessaria ai fini della decisione - che percepiva – oltre Parte_1 alla pensione di invalidità civile su cui è stata applicata la maggiorazione – una pensione ulteriore, denominata “Pensione orfani non campione d'Italia”, di poco superiore a 3.000,00 euro l'anno.
Se, dunque, i redditi complessivamente percepiti (in essi compresi i 3.795,74 euro annui ricevuti per la pensione di invalidità civile) non superano il limite reddituale previsto (inizialmente fissato per il 2002 in euro 6.713,98 e progressivamente aumentato fino ad euro 8.583,51 euro per il 2022), è altresì certo che gli ulteriori redditi comportano la riduzione della maggiorazione.
Peraltro, vi è da dire che, se l'importo “pieno” della pensione di invalidità civile e della maggiorazione dovrebbe essere pari a euro 651,51, la somma in concreto corrisposta è pari a euro
427,48; pertanto la differenza mensile non corrisponde a quella richiesta, ma a 224,03 e ben si giustifica in ragione dell'importo dell'altra prestazione.
In definitiva l'appello deve essere respinto.
3. Nonostante la soccombenza dell'appellante, le spese di lite del presente grado di giudizio
6 devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. – come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 – avendo parte appellante ritualmente dichiarato di aver percepito, nell'anno precedente all'instaurazione del giudizio, un reddito familiare imponibile di ammontare inferiore ai limiti di legge, ed essendosi lo stesso ivi contestualmente impegnato a comunicare le eventuali variazioni del reddito stesso verificatesi nel corso del giudizio.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione principale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre
2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo – e altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ., S.U., n. 22035/2014 e, più di recente, Cass. civ., sez. lav., n.
25386/2016; in argomento si veda anche Cass. civ., S.U., n. 4315/2020).
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- dichiara irripetibili le spese del grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Presidente est.
dott.ssa Gabriella Piantadosi
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