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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 12/09/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 638 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente in , CF Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BELLAVIA BARBARA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nata a [...] [...] residente in [...]Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv GIANNONE C.F._2
VINCENZO . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza dell8.9.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 17/06/2025 e Parte_1 Controparte_1 adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 11/04/1989 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di MAZZARRONE al n. 2 anno 1989 parte II serie A
l ricorrenti esponevano che con sentenza n. 195/2002 del 22.2.2005 resa nel procedimento R.G.
n. 542/2002 il Tribunale di Caltagirone aveva pronunciato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale dell'8.9.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare a partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata pronunciata con sentenza del
22.5.2005
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto Pt_1
e in data 11/04/1989 annotato nel registro degli atti di
[...] Controparte_1 matrimonio del comune di Mazzarrone al n. 2 anno 1989 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio dell'8.9.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 638 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente in , CF Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BELLAVIA BARBARA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nata a [...] [...] residente in [...]Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv GIANNONE C.F._2
VINCENZO . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza dell8.9.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 17/06/2025 e Parte_1 Controparte_1 adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 11/04/1989 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di MAZZARRONE al n. 2 anno 1989 parte II serie A
l ricorrenti esponevano che con sentenza n. 195/2002 del 22.2.2005 resa nel procedimento R.G.
n. 542/2002 il Tribunale di Caltagirone aveva pronunciato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale dell'8.9.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare a partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata pronunciata con sentenza del
22.5.2005
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto Pt_1
e in data 11/04/1989 annotato nel registro degli atti di
[...] Controparte_1 matrimonio del comune di Mazzarrone al n. 2 anno 1989 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio dell'8.9.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo