CASS
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/03/2025, n. 10905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10905 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: QU ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria depositata dalla difesa dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10905 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 14/02/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di AN ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da RP RE avverso la sentenza emessa il 22/06/2023 dal Tribunale di Urbino, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed € 1.500,00 di ammenda, oltre alle sanzioni accessorie della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo, per il reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.c) e comma 2bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. La Corte territoriale ha ritenuto che l'impugnazione proposta dal difensore dell'imputato fosse stata tardivamente proposta;
ha rilevato che, essendo la sentenza stata emessa ai sensi dell'art.544, comma 3, cod.proc.pen., con termine per il deposito scadente il 22/07/2023, l'appello avrebbe dovuto essere proposto entro i successivi 45 giorni e, quindi, entro il 06/10/2023, con conseguente tardività dell'impugnazione depositata il 13/10/2023 (in quanto non applicabile la disposizione dettata dall'art.585b1s cod.proc.pen., non essendosi proceduto in assenza dell'imputato). 2. Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione RP RE, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale ha dedotto l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art.585 cod.proc.pen., in rapporto all'art.2 del d.l. 10 giugno 2023, n.61, recante disposizione conseguenti agli eventi alluvionali avvenuti nel precedente mese di maggio. Ha dedotto che il comma 4 del predetto articolo aveva stabilito, per i soggetti che - alla data del 10 maggio 2023 - avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1 il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione fosse sospeso dal 1 maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 riprendendo a decorrere dalla fine del periodo di sospensione;
e che, ove il decorso del termine avesse avuto inizio durante tale periodo, l'inizio medesimo fosse differito alla fine del medesimo. Il difensore ha dedotto di avere, dal 10 maggio 2023 in avanti, avuto la propria residenza e domicilio professionale nel Comune di Urbino, territorio colpito dall'alluvione e che quindi il termine per l'impugnazione, che avrebbe dovuto decorrere dal 22/07/2023, era rimasto sospeso sino al 31/07/2023; conseguendone, dato il periodo di sospensione feriale, che il termine per la 2 proposizione dell'impugnazione andava a scadere il 15/10/2023; con conseguente tempestività dell'atto di appello, in quanto depositato il 13/10/2023. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. La difesa dell'imputato ha fatto pervenire memoria nella quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. 5. Come rilevato nell'ordinanza impugnata - in considerazione del termine di trenta giorni fissato dal giudice a quo per il deposito della sentenza - ai sensi del combinato degli artt. 544, comma 3 e 585, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. - il termine per la proposizione dell'appello era pari a 45 giorni, decorrenti dal 22/07/2023; con la conseguenza che lo stesso, considerando il termine di sospensione feriale, andava a scadere il 06/10/2023 (venerdì) mentre lo stesso è stato, di fatto, depositato il successivo 13/10/2023. Peraltro, ai sensi dell'art.2 del d.l. 10 giugno 2023, n.61 (recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 10 maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi), ed espressamente rubricato "Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale", è previsto - al comma 4 - che «Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo» Nel caso di specie, risulta dagli atti che il difensore dell'imputato aveva la sede del proprio studio professionale nel Comune di Urbino, a propria volta ricompreso (per tutta la relativa estensione) nel citato allegato 1. Ne consegue che, ai sensi della disposizione citata, il termine per la proposizione dell'appello - avente inizio all'interno del periodo di sospensione - ha iniziato ex lege a decorrere dal 10 settembre 2023, in considerazione del periodo feriale, con conseguente tempestività dell'appello, in quanto proposto il 13/10/2023. 3 Il Consigliere estensore 6. Per l'effetto, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di AN, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di AN per il giudizio. Così deciso il 14 febbraio 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
letta la memoria depositata dalla difesa dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10905 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 14/02/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di AN ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da RP RE avverso la sentenza emessa il 22/06/2023 dal Tribunale di Urbino, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed € 1.500,00 di ammenda, oltre alle sanzioni accessorie della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo, per il reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.c) e comma 2bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. La Corte territoriale ha ritenuto che l'impugnazione proposta dal difensore dell'imputato fosse stata tardivamente proposta;
ha rilevato che, essendo la sentenza stata emessa ai sensi dell'art.544, comma 3, cod.proc.pen., con termine per il deposito scadente il 22/07/2023, l'appello avrebbe dovuto essere proposto entro i successivi 45 giorni e, quindi, entro il 06/10/2023, con conseguente tardività dell'impugnazione depositata il 13/10/2023 (in quanto non applicabile la disposizione dettata dall'art.585b1s cod.proc.pen., non essendosi proceduto in assenza dell'imputato). 2. Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione RP RE, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale ha dedotto l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art.585 cod.proc.pen., in rapporto all'art.2 del d.l. 10 giugno 2023, n.61, recante disposizione conseguenti agli eventi alluvionali avvenuti nel precedente mese di maggio. Ha dedotto che il comma 4 del predetto articolo aveva stabilito, per i soggetti che - alla data del 10 maggio 2023 - avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1 il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione fosse sospeso dal 1 maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 riprendendo a decorrere dalla fine del periodo di sospensione;
e che, ove il decorso del termine avesse avuto inizio durante tale periodo, l'inizio medesimo fosse differito alla fine del medesimo. Il difensore ha dedotto di avere, dal 10 maggio 2023 in avanti, avuto la propria residenza e domicilio professionale nel Comune di Urbino, territorio colpito dall'alluvione e che quindi il termine per l'impugnazione, che avrebbe dovuto decorrere dal 22/07/2023, era rimasto sospeso sino al 31/07/2023; conseguendone, dato il periodo di sospensione feriale, che il termine per la 2 proposizione dell'impugnazione andava a scadere il 15/10/2023; con conseguente tempestività dell'atto di appello, in quanto depositato il 13/10/2023. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. La difesa dell'imputato ha fatto pervenire memoria nella quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. 5. Come rilevato nell'ordinanza impugnata - in considerazione del termine di trenta giorni fissato dal giudice a quo per il deposito della sentenza - ai sensi del combinato degli artt. 544, comma 3 e 585, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. - il termine per la proposizione dell'appello era pari a 45 giorni, decorrenti dal 22/07/2023; con la conseguenza che lo stesso, considerando il termine di sospensione feriale, andava a scadere il 06/10/2023 (venerdì) mentre lo stesso è stato, di fatto, depositato il successivo 13/10/2023. Peraltro, ai sensi dell'art.2 del d.l. 10 giugno 2023, n.61 (recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 10 maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi), ed espressamente rubricato "Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale", è previsto - al comma 4 - che «Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo» Nel caso di specie, risulta dagli atti che il difensore dell'imputato aveva la sede del proprio studio professionale nel Comune di Urbino, a propria volta ricompreso (per tutta la relativa estensione) nel citato allegato 1. Ne consegue che, ai sensi della disposizione citata, il termine per la proposizione dell'appello - avente inizio all'interno del periodo di sospensione - ha iniziato ex lege a decorrere dal 10 settembre 2023, in considerazione del periodo feriale, con conseguente tempestività dell'appello, in quanto proposto il 13/10/2023. 3 Il Consigliere estensore 6. Per l'effetto, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di AN, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di AN per il giudizio. Così deciso il 14 febbraio 2025