Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00755/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00387/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Barbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento del -OMISSIS- dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio IV – Ufficio legale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data -OMISSIS- il nominato in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. In data -OMISSIS- il ricorrente ha presentato istanza di accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5, co. 2 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al Dirigente Scolastico del Liceo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, richiedendo copia conforme all’originale del proprio elaborato scritto della prima prova dell’esame di maturità del -OMISSIS-.
Con nota prot. -OMISSIS- il Dirigente Scolastico ha dichiarato la domanda inammissibile poiché, « anche se erroneamente qualificata dal soggetto istante come FOIA, l’atto richiesto attiene all’istanza di accesso documentale ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 già presentata dal medesimo soggetto con prot. 10450 del 03/12/-OMISSIS- e rigettata e attualmente sottoposta a giudizio CADA di cui si attende l’esito ».
In data -OMISSIS-, il ricorrente ha formulato istanza di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.
Con provvedimento del -OMISSIS- l’Ufficio Scolastico Regionale ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame, in quanto « risulta evidente, per la natura del documento di cui si chiede l’accesso, che trattasi di accesso documentale e che quindi lo strumento corretto da utilizzare per ottenerlo è l’istanza di accesso ai sensi della legge n. 241 del 07/08/1990 ».
3. Impugnando il suddetto atto, il ricorrente deduce l’erroneità del diniego alla luce dell’assenza di cause di esclusione e della giurisprudenza che ammette il cumulo tra i due titoli di accesso.
Si è costituito in giudizio il Ministero, deducendo in fatto che il padre del ricorrente, per conto di quest’ultimo, ha reiterato diverse istanze di accesso documentale tra l’ottobre e il novembre -OMISSIS- e, inoltre, ha impugnato il diniego dell’Istituto dinanzi alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. In diritto ha eccepito l’eccentricità dell’istituto dell’accesso civico rispetto alle esigenze del ricorrente.
Alla camera di consiglio del 6 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità formulata dall’Amministrazione, che fa leva sulla sussistenza di un interesse specifico del ricorrente, incompatibile con la ratio e le finalità dell’accesso civico.
4.1. Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, la tesi prospettata dalla resistente non risulta fondata su alcun appiglio normativo e presenta inconvenienti di tipo pratico. L’Amministrazione dovrebbe, a fronte di ogni istanza di accesso civico, effettuare una verifica circa l’assenza, in capo all’istante, di un interesse che lo abiliterebbe ad avanzare una richiesta di accesso documentale, così ingenerando un aggravamento procedimentale incompatibile con la ratio dell’istituto. Peraltro, una siffatta condizione si presterebbe ad essere agevolmente elusa attraverso la presentazione della medesima istanza da parte di un soggetto non animato da un interesse giuridicamente rilevante rispetto alla vicenda sostanziale alla quale si riferiscono gli atti (T.A.R. Liguria, Sez. I, -OMISSIS-).
5. Nel merito, la domanda di annullamento degli atti di diniego è fondata.
5.1. Secondo la costante elaborazione giurisprudenziale, « l'accesso civico generalizzato non è sottoposto a limiti quanto alla legittimazione soggettiva né a oneri di motivazione (Ad. plen. n. 10/2022; Sezione III, 10 giugno 2022, n. 4735; Sezione V, 11 aprile 2022, n. 2670; 3 agosto 2021, n. 5714; 6 aprile 2020, n. 2309; 2 agosto 2019, n. 5502); non richiede la titolarità in capo all'istante di un interesse specifico (Sez. III, 28 luglio 2022, n. 6639); si tratta, quindi, di una tipologia di accesso che non incontra il limite connaturale all'accesso documentale di cui alla L. n. 241 del 1990, il quale non può essere preordinato a un controllo generalizzato sull'attività delle pubbliche amministrazioni, restando strumentale alla protezione di un interesse individuale, laddove l’accesso civico generalizzato è finalizzato a garantire il controllo democratico sull’attività amministrativa; sicché si tratta di un interesse individuale alla conoscenza che è protetto in sé e per sé, purché non sussistano le contrarie ragioni di interesse pubblico o privato e le esclusioni previste dallo stesso art. 5 bis, comma 3 (Cons. Stato, Sez. III, 5 agosto -OMISSIS-, n. 6956; Sez. IV, febbraio -OMISSIS-, n. 1117; Sez. IV, 16 novembre 2023, n. 9849; Sez. V, 4 gennaio 2021, n. 60; Sez. IV, 2 febbraio -OMISSIS-, n. 1117; Sez. IV, 16 novembre 2023, n. 9849) » (Cons. Stato, Sez. II, 24 gennaio 2025, n. 542).
La giurisprudenza ha individuato due categorie di eccezioni all’accesso civico: quelle di cui all’art. 5- bis , co. 3 sono considerate assolute in quanto si tratta di preclusioni delineate direttamente dal legislatore; quelle indicate ai primi due commi sono relative e richiedono una attività valutativa dell’amministrazione, che deve verificare se l’ostensione degli atti possa comunque determinare un pericolo di pregiudizio agli interessi indicati dal legislatore (cfr. Cons. Stato, Sez. IV 2 febbraio -OMISSIS-, n. 1117; Sez. III, 5 agosto -OMISSIS-, n. 6956; Sez. VI, 22 novembre -OMISSIS-, n. 9389).
5.2. Nel caso di specie, nessuna di tale fattispecie ostative è stata prospettata dall’Amministrazione resistente: ne consegue l’annullamento del diniego opposto in quanto illegittimo. Ai sensi dell’art. 116, co. 4 c.p.a. deve essere disposta la condanna all’esibizione dei documenti richiesti, alla quale l’Amministrazione dovrà provvedere entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
6. In definitiva, il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
7. Le peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato e condanna l’Amministrazione all’esibizione dei documenti richiesti, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Marcello Bolognesi, Referendario
Nicola Pistilli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Pistilli | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.