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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/07/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
====== REPUBBLICA ITALIANA ======
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE di TRANI in composizione monocratica, nella persona del giudice
Dott.ssa Francesca Pastore, ha emesso la seguente
-============== SENTENZA ================ nella causa iscritta al n. 3553 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione al precetto
Controparte_1
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentati e Controparte_2 difesi dall'Avv. Luigi Rosito, giusta procura in atti-------
---------------------------------------------------opponenti
CP_3
in Controparte_4 persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Collà Ruvolo, giusta procura in atti-------------------------------------------------opposta
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_5
Francesco Malatesta, giusta procura in atti----------opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Le e quest'ultimo Controparte_1 Controparte_2 quale fideiussore della società, proponevano opposizione alle cartelle di pagamento n°014 2021 00203169 73 001 e n.
014 202100203169 73 000 con le quali veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di Euro 32.945,53 alla società e al garante . CP_2 pagina 1 di 7 Essi, in particolare, invocavano l'assenza di un titolo esecutivo, ritenendo che non potesse essere adoperata la procedura del ruolo esattoriale per le somme in questione per essere il rapporto di natura privatistica.
Gli opponenti allegavano che la società Controparte_1 aveva ricevuto un finanziamento ex l. 662/1996, per cui la
Banca Popolare Pugliese soc.coop.p.a. aveva erogato alla società la somma di € 60.000,00, acquisendo altresì la garanzia fideiussoria del e aveva svolto CP_2 CP_4 il ruolo di garante per la restituzione del prestito. Essi, poi, allegavano che a fronte di “incomprensioni” con la detta banca non era stato “onorato” il debito e quella aveva escusso la garanzia presso che, di rimando, CP_4 aveva poi agito a mezzo dell'Ader, che aveva formato il ruolo esattoriale, per il recupero di quanto pagato da alla Banca Popolare Pugliese. CP_4
Inoltre, essi si dolevano anche del fatto che la banca avesse essa stessa agito per il recupero delle somme con apposito decreto ingiuntivo per la somma di € 41.510,90 in relazione al quale pendeva opposizione presso questo
Tribunale; in ultimo, gli opponenti lamentavano che non sarebbe stato comprensibile per quali somme e per quale ragione si preannunciasse l'esecuzione.
Si costituivano tempestivamente e Controparte_4 che facevano rilevare la natura Controparte_5 pubblica del credito azionato, la espressa previsione normativa della procedura esattoriale di recupero e l'autonomia tra il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo pendente e l'iniziativa esperita in questa sede.
chiedeva anche la chiamata in causa del terzo CP_4
(Banca Popolare Pugliese s.c.p.a.).
L poi, eccepiva la propria carenza di Controparte_5 legittimazione passiva quanto alla “fase impositiva” e sollevava questione circa la correttezza dello strumento processuale adottato dagli opponenti, individuato pagina 2 di 7 nell'opposizione ex art.615 c.p.c. anziché in quella ex art.617 c.p.c.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi assunta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
2. Come già osservato con ordinanza del 24.5.2023, le contestazioni svolte dagli opponenti sono volte a contestare il diritto di procedere esecutivamente per vizio genetico del titolo. Ne consegue che lo strumento ex art.615 c.p.c. è quello idoneo a svolgere questo genere di contestazione.
Va preliminarmente detto che, alla luce della vicenda sostanziale che gli stessi opponenti hanno riportato quanto all'erogazione delle somme da parte della banca e alla garanzia del , il sol fatto che vi sia un CP_4 giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo pendente tra la banca erogatrice del credito e gli odierni opponenti non determina alcuna esigenza di sospensione di questo processo o di sospensione del titolo.
A parte la considerazione che le questioni che in quella sede sono state sollevate dagli opponenti appaiono in buona parte distinte e autonome rispetto al thema decidendum del presente giudizio (ivi sono contestati il calcolo degli interessi, alcune voci di credito quali canoni mensili e spese per servizi, la mancanza di buona fede etc.), deve osservarsi che in questa sede il precetto è stato attivato in seguito alla escussione del Fondo di garanzia ex l.662/1996, art.2, comma 100, lett. a), da parte della banca stessa, in base ad una procedura specificamente regolata che impone al Fondo di intervenire “a garanzia” dei soggetti privati che hanno erogato il credito all'impresa del
; tant'è vero che nemmeno v'è contestazione sul CP_4 fatto che il Fondo gestito da abbia CP_4 effettivamente coperto e garantito presso la banca per pagina 3 di 7 l'ottanta per cento delle somme erogate, che non sono state restituite alla banca dopo il finanziamento.
Peraltro, la stessa allegazione circa la somma inizialmente erogata dalla banca, pari a € 60.000,00, quella ingiunta pari a € 41.510,90 e quella quivi portata al ruolo esattoriale, € 32.945,53, fa ben intendere che la banca abbia agito per la restituzione solo della parte del credito non coperto dalla garanzia di (oltre che per CP_4 proprie autonome richieste in relazione al conto corrente intrattenuto con la società, come si evince dagli atti depositati, es. atto di citazione in opposizione al d.i., conto corrente), mentre l'Ader, su incarico di CP_4 quivi richiede la restituzione di quanto da lei pagato alla banca in virtù della garanzia escussa.
In altre parole, il Fondo altro non ha fatto che adempiere ad uno specifico onere di legge verso il terzo erogatore del finanziamento, essendo poi rimesso al terzo erogatore fare le proprie valutazioni circa le ulteriori poste (non coperte dal fondo) da richiedere al beneficiario del prestito.
Quindi, non vi sono elementi di sovrapposizione tra le due richieste né ragioni di pregiudizialità tali da giustificare la sospensione del processo.
Nel merito, poi, si deve rilevare che la procedura esattoriale è prevista dal d.lgs.46/1999, art.17, dal d.lgs.123/1998, art. 9, comma 5, quindi dal d.l.3/2015, art.8 bis, e dal d.m. 26/6/2005 art.2, comma 4.
In particolare, il d.lgs.46/1999, art.17 già prevede che si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici, e che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a partecipazione pubblica. pagina 4 di 7 Quindi, l'art.2, comma 4, d.m.20/6/2005 prevede altresì che
“in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziche' continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, cosi' come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, cosi' come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46”.
Pertanto, attivato il fondo, il può giovarsi di CP_4 quanto disposto dall'art. 9 co. 5 del D. Lgs. 123/98, che così recita “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo
67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Sulla questione si è poi innestato l'art. 8bis decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 3 (, coordinato la legge di conversione
24 marzo 2015, n. 33, confermando quanto già previsto dall'art. 9 co. 5 del D. Lgs. 123/98, e prevedendo che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme pagina 5 di 7 liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 -bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti.
Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Sicché, rimane determinante che la normativa preveda uno speciale trattamento di questi crediti, nell'evidente ratio di facilitare il recupero di queste somme da parte di un ente che di fatto garantisce il soggetto erogatore del finanziamento in un'ottica, certamente pubblicistica, di agevolazione dei finanziamenti alle imprese del Mezzogiorno.
Questa ricostruzione, peraltro, ha ricevuto il pieno avallo da parte anche della Suprema Corte (v. Cass.n. 1005/2023, n.
32148/2024).
Quanto alla generica contestazione sulla non comprensibilità della natura delle somme richieste, è sufficiente dire che lo stesso tenore dell'opposizione rivela la piena coscienza delle pretese azionate e, d'altra parte, vi è in atti l'estratto di ruolo che fa aperto riferimento all'importo dovuto a seguito di escussione di garanzia del fondo ex l.662/1996, il che è sufficiente per delineare al debitore l'oggetto della pretesa.
Ciò posto, una volta che, come nel caso di specie, sia documentata e pacifica l'escussione del fondo fi garanzia presso e la posizione di garante della società CP_4 in capo al v'è prova del diritto a procedere CP_2 esecutivamente di Ader per quel credito di cui alle due pagina 6 di 7 cartelle di pagamento e l'opposizione, quindi, deve essere rigettata.
3. Le spese di lite, come liquidata in dispositivo secondo d.m.55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni altra eccezione disattesa:
a) rigetta l'opposizione avverso la cartella di pagamento n°014 2021 00203169 73 000 e 014 2021 00203169 73 001;
b) condanna e in Controparte_1 Controparte_2 solido, alla rifusione in favore di delle CP_4 spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre iva, cap se e come dovute e spese generali al 15%;
c) condanna e in Parte_1 Controparte_2 solido, alla rifusione in favore di Controparte_5 delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre iva, cap se e come dovute e spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Trani, 7.7.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Pastore
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