Art. 10.
I procaccia con obbligazione personale licenziati nel triennio precedente alla entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato con tale qualifica almeno tre anni di servizio, sono inquadrati, utilizzando i posti che si renderanno disponibili dal 10 gennaio 1969, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli uffici locali in deroga al limite di eta' e sempreche' siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti richiesti.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai procaccia con obbligazione personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e che dovranno essere licenziati in conseguenza della soppressione o della trasformazione del servizio loro affidato, purche' abbiano prestato almeno tre anni di servizio alla data del licenziamento, nel limite del 5 per cento dei posti disponibili.
I procaccia con obbligazione personale licenziati nel triennio precedente alla entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato con tale qualifica almeno tre anni di servizio, sono inquadrati, utilizzando i posti che si renderanno disponibili dal 10 gennaio 1969, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli uffici locali in deroga al limite di eta' e sempreche' siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti richiesti.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai procaccia con obbligazione personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e che dovranno essere licenziati in conseguenza della soppressione o della trasformazione del servizio loro affidato, purche' abbiano prestato almeno tre anni di servizio alla data del licenziamento, nel limite del 5 per cento dei posti disponibili.