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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/07/2025, n. 8264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8264 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 17/06/2025 svoltasi mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 39868 / 2024 tra
( avv.PALMA PAOLO ) Parte_1
e in persona del legale rappresentante p.t. ( avv. IANDOLO GUSTAVO ) CP_1
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc. svoltosi inter partes, ha proposto domanda giudiziale per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell' assegno di invalidità ( art 13 l 118/71).
L' si è costituito contestando la fondatezza della domanda . CP_1
Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso. Gli stati patologici riscontrati dal c.t.u. sono quelli descritti dettagliatamente nella relazione depositata agli atti ( Artrosi polidistrettuale con ernie lombari già trattate a medio impegno funzionale. Obesità. Sindrome metabolica. Fibromialgia e dolore cronico diffuso. Tiroidite di hashimoto).
Essi sono tali da determinare una percentuale di invalidità del 75% dall'1.11.24
Tali conclusioni sono pienamente condivisibili, in quanto il CTU ha esaminato in modo approfondito la documentazione sanitaria prodotta e ha condotto una visita medico-legale, accertando il quadro clinico del periziando, con criteri scientifici e oggettivi. Le conclusioni raggiunte risultano motivate sulla base delle tabelle ministeriali di riferimento, con un'attenta valutazione della natura, della gravità e della incidenza funzionale delle patologie riscontrate. Non emergono elementi di errore o incongruenze tali da inficiare la validità dell'elaborato peritale, che appare completo, imparziale e supportato da retti criteri medico-legali .
Le spese seguono la soccombenza
Sussistono giusti motivi, in considerazione del riconoscimento del requisito sanitario epoca successiva alla domanda amministrativa l' accoglimento solo parziale della domanda per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
PQM
Dichiara che la ricorrente presenta un'invalidità del 75% dal 1.11.24. Compensa le spese Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato CP_1 decreto.
Il Giudice