Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dr. Maura Stassano Presidente rel.
dr. Francesca Tritto Consigliere
avv. Mauro Casale G.O.A. ha pronunciato in grado di appello, in data 3 febbraio 2025, a seguito di camera di consiglio ex art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 105/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Alfonso Parte_1
Iuliano e dall'Avv. Rosalba Stamigni con domicilio eletto in Salerno alla via A.
Manganario, n. 89
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
Oggetto: retribuzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 1285/2023 pubblicata in data 14 settembre 2023, il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., respingeva, con compensazione tra le parti delle
1
del l.r.p.t., volta ad ottenere il pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €56.160,00 in ragione dell'attività lavorativa asseritamente svolta in favore dell' , in dipendenza e nelle more dell'iter Controparte_1
amministrativo e, successivamente, in virtù della Convenzione del 08/08/2017 prorogatasi fino al giugno 2018, di cui alla Deliberazione 627/17 in atti. In subordine, il ricorrente chiedeva la condanna della resistente , in CP_2 persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell' Controparte_3
in persona del l.r.p.t., della medesima somma di €56.160,00 per le
[...] causali ed i titoli giuridici di cui in narrativa, di talché quest'ultima potesse provvedere al pagamento nei confronti del ricorrente, in ossequio alla convenzione ed agli accordi in atti.
2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare, che “ esaminata preliminarmente la questione afferente il difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte resistente questa deve essere accolta. Occorre osservare che l'AOU utilizza il personale comandato inquadrato Contr nei ruoli della provvedendo a gestirlo autonomamente. Senonchè il dato che tale personale presti servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari,
è circostanza che non influisce sulla titolarità del lato passivo del rapporto obbligatorio, attinendo ogni questione relativa alla gestione di detto personale ai Contr rapporti tra e AOU, rispetto ai quali il lavoratore è terzo. La fattispecie configura un'ipotesi di accollo interno dell'obbligazione retributiva, senza che ciò comporti un mutamento nella titolarità del rapporto di lavoro e delle obbligazioni che ne scaturiscono. La convenzione stipulata tra i due Enti, per quel che concerne la gestione economica, all'articolo 5 prevede che (…) . Pertanto gli stipendi e i compensi aggiuntivi saranno corrisposti dall' per Controparte_4
l'attività di consulenza dei propri dipendenti prestata in favore del
[...]
. In forza di tale previsione contrattuale, si ritiene che Controparte_5
l'azione giudiziaria doveva essere intrapresa anche, se non esclusivamente, nei confronti dell' Ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di Controparte_4 legittimazione passiva.” .
2 3. Avverso tale sentenza la parte soccombente ha proposto appello con ricorso depositato telematicamente in data 11 marzo 2024, dolendosi del rigetto della domanda e concludendo pertanto come in atti per l'accoglimento della stessa, in riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Riepilogate le vicende di causa, ha dedotto:
- “ SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA
(…) il rigetto del ricorso di I° grado per carenza di legittimazione passiva, è fondato sull'erroneo presupposto della richiesta di pagamento delle prestazioni rese dal ricorrente, in favore del Controparte_6
, come se fosse vigente la convenzione citata (…). Diversamente, il
[...]
ricorrente ha richiesto il pagamento dei compensi per le consulenze rese al di fuori della vigenza della convenzione stipulata tra l' e l' CP_2 [...]
Egli infatti, ha richiesto il pagamento delle prestazioni di consulenza CP_4
rese nel 2016 e nel 2018, mentre la convenzione è stata stipulata esclusivamente per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017. Né può ipotizzarsi una eventuale proroga tacita della convenzione, espressamente esclusa dall'art.
8. Il ricorrente ha altresì richiesto il pagamento delle ore di lavoro svolte nel 2017, oltre l'orario pattuito in convenzione. A tal proposito giova ribadire, che il dott. ha reso le Pt_1
proprie prestazioni in favore del P.O. di CA , in quanto da Parte_2
questo comandato ed inserito in turni di lavoro, che garantissero che il reparto
UTIC non venisse chiuso per carenza di personale e che tali prestazioni sono state rese al di fuori dell'orario di lavoro ordinario svolto presso l Controparte_4
[.
presso la quale è dipendente. (…) Orbene, è opinione pacifica in giurisprudenza, ai sensi dell'art. 2126 c.c., che l'obbligo della retribuzione sorge nei confronti di chi riceve la prestazione, anche in assenza di un regolare contratto di lavoro o altra convenzione.”;
- “ NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA MANCATA
INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
La sentenza di primo grado deve essere riformata anche perché pur avendo la Contr resistente dichiarato espressamente di non avere la legittimazione passiva, individuandola in capo alla il Giudice di prime cure non ha Controparte_4 disposto la chiamata in causa ex art.107 cpc “iussu iuducis” dell'AOU Federico II
3 di AP, nonostante abbia ritenuto che “l'azione giudiziaria doveva essere intrapresa anche, se non esclusivamente, nei confronti della Controparte_4
[.
”(…) Il giudice di I° grado ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di chiamata in causa de terzo ed ha omesso di considerare le conclusioni rassegnate in via subordinata ”.
4. Nonostante la accertata regolarità della notificazione eseguita dall'appellante, l'
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, non si è ritualmente costituita nel presente grado di appello.
5. Disposto in sostituzione dell'udienza il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e lette le conclusioni depositate esclusivamente dalla parte appellante, all'esito dell'odierna camera di consiglio la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
6. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della parte appellata,
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, raggiunta da rituale notifica a mezzo pec nelle mani del difensore costituito in primo grado avv. G. Verderosa
7. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
8. Con il primo motivo di appello, il dr. deduce il proprio diritto al Parte_3
riconoscimento delle differenze retributive come allegate in atti, sorto in virtù delle consulenze rese in favore dei pazienti del P.O. di CA – . CP_2
L'appellante precisa, infatti, di aver richiesto il pagamento delle prestazioni di consulenza rese nel 2016 e nel 2018 sia in assenza di copertura della convenzione stipulata tra l' e l' di AP (efficace CP_2 Controparte_4
per il periodo dal 1^ gennaio 2017 al 31 dicembre 2017), che al di fuori dell'ordinario orario di lavoro svolto presso l'A.O.U. di appartenenza, ponendo a sostegno delle proprie ragioni l'interpretazione della norma di cui all'art. 2126 c.c. secondo cui l'obbligo della retribuzione sorge nei confronti di chi riceve la prestazione, anche in assenza di un regolare contratto di lavoro o altra convenzione.
10. Tale motivo di appello è infondato.
11. In punto di diritto appare necessario rammentare che, in deroga al principio generale di libertà delle forme contrattuali, già gli artt. 16 e 17 del R.D. n.
2440/1923 richiedevano per tutti i contratti conclusi dalla P.A. la forma scritta ad
4 substantiam, pena la sanzione della nullità ex art. 1418 c.c., ad eccezione di quei casi in cui la legislazione ammetta una deroga a tale forma. La copiosa e costante giurisprudenza successiva, invero, ha confermato che la stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione deve aver luogo in forma scritta a pena di nullità, ai fini della quale è necessaria la redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere (Cass. n. 8574 del 17/03/2023; Cass. n. 27910 del
31/10/2018) e che, qualsiasi attività fonte di spesa per la P.A., può essere avviata solo in quanto vi sia copertura dei relativi costi, potendo essere riconosciute le remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa, configurandosi invalido l'accordo incoerente con esse (Cass. Sez. L-Sentenza n. 5364 del 31/05/2023, già Cass. n. 5679 del
21/02/2022 e Cass. n. 14672 del 09/05/2022). Sul tema, in ambito di lavoro autonomo convenzionato, il S.C. ha precisato che “ l'esigenza di prevedere la copertura economica di qualunque spesa per la P.A. contraente è presupposto per la formazione di una valida volontà negoziale dell'amministrazione. Pertanto, ove la delibera di conferimento di un incarico professionale di consulenza sia stata adottata senza la necessaria copertura finanziaria, è legittima la delibera di cessazione dell'incarico assunta dall'ente pubblico.” (Cass. n. 17358 del
27/06/2019).
La ratio di tale principio risiede nella necessità di garantire l'attuazione del principio costituzionale della “ buona amministrazione ” ex art 97 Cost., così rispondendo all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici mediante l'esercizio di controlli e contrastando l'assunzione d'impegni finanziari privi di adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere, trovando applicazione non solo ai fini dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive modificazioni
(tra le altre, Cass. civ. sez. VI, 23/02/2022, n. 5996; Cons. stato sez. II,
30/06/2021, n. 4978).
5 Tale consolidato principio è stato recentemente confermato anche dall' CP_7 tramite la deliberazione 119/2023, secondo cui in ragione dell'obbligo della forma scritta ad substantiam per i contratti della P.A., questa non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, né può darsi rilievo a comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date;
tale principio trova applicazione non soltanto alla conclusione del contratto, ma anche all'eventuale rinnovazione dello stesso.
12. Per completezza di esposizione non può non evidenziarsi che, in particolare nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, se “ le decisioni datoriali che incidono sul costo del personale e comportano spese a carico della Pubblica
Amministrazione richiedono la necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non producono il sorgere di diritti delle parti ” , un'eccezione deve essere fatta per i rapporti di lavoro di fatto, stipulati in violazione sia della legge che della contrattazione collettiva, che “ devono essere comunque remunerati per effetto del disposto dell'art. 2126 c.c. e dei principi costituzionali sanciti agli artt. 35 e 36 della Carta. ” (cfr. Cass. Sez L – Sent. n. 15364 del 31/05/2023), principio richiamato, tra l'altro, dall'odierno appellante.
Ebbene appare a tal punto necessario sottolineare che il suesposto principio sconta un limite applicativo stringente, derivante dal carattere di eccezionalità della norma civilistica di cui all'art. 2126 c.c., non suscettibile di applicazione analogica;
invero, come confermato dal S.C., “ Le disposizioni dell'art. 2126 cod. civ. non trovano applicazione ai rapporti di lavoro autonomo, sia pure aventi le caratteristiche della parasubordinazione, trattandosi di norme a carattere eccezionale attinenti al lavoro subordinato. ” (Cass. Sez. L . Sentenza n. 23265 del 08/11/2007). Conseguentemente, tale limite applicativo trova piena applicazione nelle tipologie di rapporto di lavoro dei medici avente carattere di autonomia, come quello svolto in regime di convenzione, configurandosi quale esercizio di prestazioni libero-professionale; in termini il S.C. “ Il rapporto dei medici che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie esula dal pubblico impiego, difettando il presupposto della subordinazione, e configura un rapporto di lavoro autonomo libero - professionale con i connotati della cosiddetta parasubordinazione e la conseguente inapplicabilità dell'art. 36,
6 primo comma, Cost. in tema di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione. ”
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 10168 del 26/05/2004).
13. Orbene, giungendo dunque al caso di specie, dall'esame degli atti e dei documenti prodotti nel corso del giudizio ed in particolare dalle deduzioni articolate dal medesimo ricorrente/odierno appellante è possibile rilevare che:
- il dr. ha prestato attività di consulenza in favore del Parte_1
P.O. di CA – negli anni 2016 e 2018 (v. allegati a firma CP_2
Direttore con indicazione di giorni e turni di guardia); Controparte_8
- l'attività lavorativa è stata svolta al di fuori dell'ordinario orario di lavoro svolto presso l' ed in assenza di ordine/comando da parte di Controparte_4 quest'ultima, di cui il ricorrente afferma essere dipendente;
- tale attività di consulenza è stata resa anche al di fuori della vigenza della convenzione stipulata tra l' e l' sottoscritta per CP_2 Controparte_4
l'anno 2017;
- non sussiste alcuna allegazione scritta volta a comprovare la copertura finanziaria preventiva all'impegno di spesa assunto dall' , tantomeno la CP_2 delibera di conferimento dell'incarico professionale di consulenza necessaria al fine della concreta instaurazione del rapporto con il dr , contenente le Pt_1
indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere.
Ed invero le prestazioni rese in altro periodo nel 2017 dal dr. erano Per_1
l'esito di una convenzione tra enti in forza della quale il medico non veniva comandato ad eseguite la medesima prestazione lavorativa in favore di uno piuttosto che di un altro ma eseguiva a favore del contraente - - una CP_2 diversa prestazione – rispetto a quella eseguita in favore di AP – CP_9
avente natura libero professionale . Nel caso di specie è incontestato che la prestazione sia avvenuta fuori di qualsivoglia convenzione e comunque eseguita ( ved. fogli di presenza ) non è garantita ex art.2126 cod. civ. per sua stessa natura.
14. Sulla base della suesposta ricostruzione dei principi di diritto vigenti in materia, dunque, non può che dichiararsi la nullità del rapporto di lavoro intercorso tra il dr. e l' , per carenza della Parte_1 CP_2
forma scritta ad substantiam richiesta dalla legge per la stipula del contratto. Né
7 risulta possibile l'applicazione, come invocata da parte appellante, del principio di cui all'art. 2126 c.c. al caso di specie, stante il già rilevato carattere di eccezionalità di tale norma riservata ai soli rapporti di lavoro caratterizzati dal vincolo della subordinazione, del tutto assente nel rapporto in verifica, caratterizzato diversamente dalla prestazione di attività libero-professionale con carattere di autonomia.
La volontà di obbligarsi della P.A., invero, non può dedursi per implicito, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra cui la forma scritta ad substantiam ( anche in caso di rinnovo o di proroga del contratto ), con la conseguenza che, qualora non sopravvenga la formale stipulazione “ derivando
l'invalidità del negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati
”, è escluso “ l'affidamento incolpevole della parte adempiente, fatta salva, ovviamente, l'azione di arricchimento in caso di provata utilitas della prestazione in favore della P.A. ”. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14099 del 27/07/2004).
Né potrebbe qualificarsi in tale ipotesi un ingiustificato arricchimento della P.A., neppure dedotto dall'appellante e comunque estraneo alla competenza di questo g.l.. Tale fattispecie, che sarebbe eventualmente configurabile in una diminuzione patrimoniale subita dall'autore della prestazione d'opera in favore della P.A. in assenza di un contratto valido ed efficace, richiede l'assolvimento di un onere probatorio volto alla dimostrazione del fatto oggettivo dell'arricchimento in correlazione con la depauperatio subita, senza che l'Ente possa opporre il mancato riconoscimento della “ utilitas ”, salva la possibilità per l'Ente medesimo di dimostrare che l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto. Afferma in termini il S.C. “ Provato, dunque, da chi agisce a norma dell'art. 2041 cod. civ. il proprio depauperamento (e il contestuale arricchimento della Pubblica Amministrazione), l'accoglimento dell'iniziativa dallo stesso assunta incontra il solo “limite del divieto di arricchimento imposto”, giacché “il diritto fondamentale di azione del depauperato” deve “adeguatamente coniugarsi con l'esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell'attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione l'onere di eccepire
e provare il rifiuto dell'arricchimento o l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza ” (così Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27753 del 28/10/2024,
8 Cass. Sez. 1, ord. n. 10317 del 2023 che richiama Cass. Sez. Un., n. 10798 del
2015, cit.; in senso conforme pure Cass. Sez. 1, sent. 7 giugno 2017, n. 15937;
Cass. Sez. 3, ord. 24 aprile 2019, n. 11209; Cass. Sez. 6-3, ord. 5 novembre
2020, n. 24642).
14. Con il secondo motivo di appello, deduce che “ La Parte_1
sentenza di primo grado deve essere riformata anche perché pur avendo la Contr resistente dichiarato espressamente di non avere la legittimazione passiva, individuandola in capo alla il Giudice di prime cure non ha Controparte_4 disposto la chiamata in causa ex art.107 cpc “iussu iuducis” dell' Controparte_4 di AP, nonostante abbia ritenuto che “l'azione giudiziaria doveva essere intrapresa anche, se non esclusivamente, nei confronti della Controparte_4
”.
15. Censura, quindi, l'appellante il mancato esercizio da parte del giudice di primo grado del potere di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della di AP. Ebbene, l'analisi di questo motivo resta assorbito Controparte_4
dalle argomentazioni di cui sopra, nella misura in cui si tratta di prestazioni fuori dalla convenzione che in epoca diversa i due enti ospedalieri hanno stipulato.
Peraltro la decisone del primo giudice – che ha fondato la sua decisone sul rilievo che “ l'azione giudiziaria doveva essere intrapresa anche, se non esclusivamente
, nei confronti dell “, di non disporre l'integrazione del Controparte_4 contraddittorio si sottrae per il suo contenuto discrezionale ad ogni censura. “ La chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sull'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia in appello, che in sede di legittimità ” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19974 del
12/07/2023 ).
16. Per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello è infondato e va quindi respinto.
17. Nulla per le spese del grado, non avendone sostenute l'appellata in ragione della sua mancata costituzione.
18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di
9 contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto per detta impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di il 11 marzo 2024, avverso la sentenza del Tribunale g.l. di CP_2
Salerno nr. 1285/2023 pubblicata in data 14 settembre 2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Respinge l'appello;
Nulla per le spese;
Dichiara astrattamente applicabile a la sanzione erariale ex Parte_1
art.13 co I quater T.U. nr.115/2002.
Salerno, 3 febbraio 2025
il presidente
M. Stassano
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