Articolo 8 della Legge 3 maggio 1967, n. 273
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 giugno 1967
Art. 8.
Entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge sara' approvato con decreto del Ministro per la sanita' il regolamento nel quale saranno contenute le norme per la nomina del direttore dell'Istituto e dell'altro personale tecnico ed amministrativo e quanto altro occorre per assicurare il migliore andamento dei singoli servizi.
Entrata in vigore il 1 giugno 1967