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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/09/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1336/2025 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di Cessazione effetti civili di matrimonio iscritta al n. 1336/2025 RG con ricorso depositata il 6.3.25 e promossa da
(CF ), con l'avv. PESENTI LIVIO del foro di Parte_1 C.F._1
Bergamo RICORRENTE
contro
(CF ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto : cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle conclusioni del ricorrente assunte come da nota depositata all'udienza cartolare del
4.9.2025 che si considera trascritta pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente depositato il ricorrente conveniva in giudizio la resistente al fine di ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, adducendo a fondamento di ciò l'intervenuto decorso dei termini dalla separazione.
Assumeva in fatto di essersi sposato con la resistente in data 25.6.2005 a Camaiore (LU)
e che dall'unione era nata la IA (5.9.2005), maggiorenne non autonoma. Per_1
Riferiva che nel 2011 la famiglia rientrava da Londra ove fino ad allora aveva risieduto e si stabiliva in Italia e che , a seguito della crisi familiare, le parti si separavano giudizialmente come da sentenza n. 613/2024, pubblicata il 5.3.24 e oggi passata in giudicato, evidenziando in particolare le condizioni afferenti all'assegnazione della casa coniugale a suo favore e l'obbligo della moglie di versargli un assegno di € 250,00 per la IA oltre al 50% delle spese straordinarie . Si soffermava quindi in modo analitico sul rapporto esistente tra le parti e quindi dei vari trasferimenti, lavorativi e non, della resistente con la quale i rapporti si interrompevano fin dall'epoca della separazione , sul disinteresse della madre nei confronti della IA maggiorenne e sulla specifica condizione finanziario-economica delle parti. Concludeva di fatto chiedendo, oltre alla pronuncia di stato, la conferma delle condizioni di cui alla separazione e quindi la conferma dell'assegnazione della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà . a sé stante la convivenza della IA non autonoma e la conferma del contributo economico a carico della resistente di versare un assegno mensile di € 250,00 oltre al 50% delle spese spese straordinarie.
Non si costituiva la resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso.
All'esito della prima udienza avanti al Giudice delegato venivano confermate le condizioni di cui alla separazione. All'udienza successiva così fissata il procuratore del ricorrente precisava le conclusioni chiedendo l'immediata decisione senza richieste istruttorie.
pagina 2 di 7 La domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che: -i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario in data 25/06/2005 nel Comune di CAMAIORE (LU)- dalla loro unione è nata la IA (n. a LONDRA (EE) 05/09/2005), Persona_2
maggiorenne non autonoma.
I coniugi vivono separati da più di dodici mesi, successivamente alla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale e dopo la pubblicazione della sentenza della separazione giudiziale del 29.2.2024, pubblicata il
5.3.24 essendo il ricorso depositato il 06/03/2025 . Il ricorrente ha dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Possono essere accolte le richieste del ricorrente che di fatto confermano le condizioni della già pronunciata separazione giudiziale e che impongono alla resistente il versamento di un assegno – computato nella misura minima imposta per prassi da questo
Tribunale e del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo – oltre che nella conferma dell'assegnazione della casa coniugale giustificata dalla convivenza della IA maggiorenne con il padre.
Nulla sulle spese.
pagina 3 di 7
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
CAMAIORE (LU) il 25/06/2005 tra , nato a [...] il Parte_1
30/01/1974, e , nata a [...] il Controparte_1
09/04/1974
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di CAMAIORE di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
2005 , parte II, serie A, n. 33;
3) assegna l'abitazione coniugale al ricorrente;
4) pone a carico della resistente l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della IA, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, versando al ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di € 250,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
5) Come da Protocollo di questo Tribunale :”Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile di mantenimento corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le spese ordinarie di vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo”, dispone che i coniugi contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, a partecipare alle spese straordinarie relative alla IA , secondo lo Per_1
schema di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche,
pagina 4 di 7 ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche pagina 5 di 7 con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese:
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese:
il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15
pagina 6 di 7 giorni successivi alla richiesta, o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie: la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
Così deciso in Bergamo Camera di Consiglio dell'11.9.2025
IL PRESIDENTE est.
pagina 7 di 7
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di Cessazione effetti civili di matrimonio iscritta al n. 1336/2025 RG con ricorso depositata il 6.3.25 e promossa da
(CF ), con l'avv. PESENTI LIVIO del foro di Parte_1 C.F._1
Bergamo RICORRENTE
contro
(CF ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto : cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle conclusioni del ricorrente assunte come da nota depositata all'udienza cartolare del
4.9.2025 che si considera trascritta pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente depositato il ricorrente conveniva in giudizio la resistente al fine di ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, adducendo a fondamento di ciò l'intervenuto decorso dei termini dalla separazione.
Assumeva in fatto di essersi sposato con la resistente in data 25.6.2005 a Camaiore (LU)
e che dall'unione era nata la IA (5.9.2005), maggiorenne non autonoma. Per_1
Riferiva che nel 2011 la famiglia rientrava da Londra ove fino ad allora aveva risieduto e si stabiliva in Italia e che , a seguito della crisi familiare, le parti si separavano giudizialmente come da sentenza n. 613/2024, pubblicata il 5.3.24 e oggi passata in giudicato, evidenziando in particolare le condizioni afferenti all'assegnazione della casa coniugale a suo favore e l'obbligo della moglie di versargli un assegno di € 250,00 per la IA oltre al 50% delle spese straordinarie . Si soffermava quindi in modo analitico sul rapporto esistente tra le parti e quindi dei vari trasferimenti, lavorativi e non, della resistente con la quale i rapporti si interrompevano fin dall'epoca della separazione , sul disinteresse della madre nei confronti della IA maggiorenne e sulla specifica condizione finanziario-economica delle parti. Concludeva di fatto chiedendo, oltre alla pronuncia di stato, la conferma delle condizioni di cui alla separazione e quindi la conferma dell'assegnazione della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà . a sé stante la convivenza della IA non autonoma e la conferma del contributo economico a carico della resistente di versare un assegno mensile di € 250,00 oltre al 50% delle spese spese straordinarie.
Non si costituiva la resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso.
All'esito della prima udienza avanti al Giudice delegato venivano confermate le condizioni di cui alla separazione. All'udienza successiva così fissata il procuratore del ricorrente precisava le conclusioni chiedendo l'immediata decisione senza richieste istruttorie.
pagina 2 di 7 La domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che: -i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario in data 25/06/2005 nel Comune di CAMAIORE (LU)- dalla loro unione è nata la IA (n. a LONDRA (EE) 05/09/2005), Persona_2
maggiorenne non autonoma.
I coniugi vivono separati da più di dodici mesi, successivamente alla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale e dopo la pubblicazione della sentenza della separazione giudiziale del 29.2.2024, pubblicata il
5.3.24 essendo il ricorso depositato il 06/03/2025 . Il ricorrente ha dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Possono essere accolte le richieste del ricorrente che di fatto confermano le condizioni della già pronunciata separazione giudiziale e che impongono alla resistente il versamento di un assegno – computato nella misura minima imposta per prassi da questo
Tribunale e del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo – oltre che nella conferma dell'assegnazione della casa coniugale giustificata dalla convivenza della IA maggiorenne con il padre.
Nulla sulle spese.
pagina 3 di 7
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
CAMAIORE (LU) il 25/06/2005 tra , nato a [...] il Parte_1
30/01/1974, e , nata a [...] il Controparte_1
09/04/1974
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di CAMAIORE di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
2005 , parte II, serie A, n. 33;
3) assegna l'abitazione coniugale al ricorrente;
4) pone a carico della resistente l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della IA, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, versando al ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di € 250,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
5) Come da Protocollo di questo Tribunale :”Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile di mantenimento corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le spese ordinarie di vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo”, dispone che i coniugi contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, a partecipare alle spese straordinarie relative alla IA , secondo lo Per_1
schema di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche,
pagina 4 di 7 ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche pagina 5 di 7 con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese:
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese:
il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15
pagina 6 di 7 giorni successivi alla richiesta, o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie: la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
Così deciso in Bergamo Camera di Consiglio dell'11.9.2025
IL PRESIDENTE est.
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