Ordinanza collegiale 8 novembre 2024
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 20/01/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00504/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03559/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3559 del 2021, proposto da
MA IA FF, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Saviano, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a. del silenzio-rigetto, quale atto tacito di diniego, formatosi sull'istanza di accertamento di conformità prot. n. 7434 del 30 marzo 2021, volta alla sanatoria dell'ampliamento di un impianto esistente di autolavaggio (blocco tunnel lavaggio automatico autovetture), come contestato dal Comune di Saviano con ordinanza di demolizione n. 17 dell'11.03.2021;
b. di ogni atto e/o provvedimento, quantunque sconosciuto alla ricorrente, afferente la pratica edilizia in oggetto, in quanto lesivo; nonché per l'accertamento e la declaratoria della conformità urbanistico-edilizia dell''intervento eseguito, afferente l'attività di autolavaggio svolta dalla Car Wash Centre surl.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Saviano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2024, celebratasi da remoto, la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio la Sig.ra FF, in proprio e nella qualità di amministratrice unica della Car Wash Centre surl, ha chiesto l’annullamento del provvedimento tacito di diniego formatosi sull’istanza di accertamento di conformità, prot. n. 7434 del 30 marzo 2021, volta alla sanatoria dell’intervento di ampliamento di un impianto di autolavaggio (“blocco tunnel lavaggio automatico autovetture”), come contestato dal Comune di Saviano con ordinanza di demolizione n. 17 dell’11.03.2021.
Con un unico, articolato motivo di gravame, si assume che l’istanza di sanatoria sarebbe pienamente accoglibile, sussistendone tutti i presupposti: in particolare, l’intervento sarebbe conforme alla destinazione urbanistica dell’area; inoltre, la struttura sarebbe precaria, non chiusa su tutti i lati, al servizio del tunnel di lavaggio automatico, non svilupperebbe alcuna volumetria/cubatura urbanisticamente rilevante e, in ogni caso, sarebbe inidonea ad incidere (nel senso di determinarne l’aggravamento) sul fabbisogno di standards urbanistici.
Si è costituito il Comune di Saviano, eccependo la mancata notifica del ricorso ai controinteressati, e chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza straordinaria in data 12 dicembre 2024, celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si controverte circa la legittimità del provvedimento tacito di diniego di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, ex art. 36 co.1, DPR 380/2001, richiesto in relazione a un intervento di ampliamento del tunnel per l’autolavaggio insistente presso l’immobile nella disponibilità della ricorrente (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 26/06/2024, n.3974: “ L'inerzia serbata dal Comune sulla domanda di accertamento di conformità ha natura di silenzio significativo di respingimento della domanda, come tale tipizzata dalla legge, con la conseguenza che avverso siffatto silenzio, avente natura di atto tacito di diniego, il rimedio appropriato è costituito non già dall'azione ex artt. 31 e 117 c.p.a., bensì dall'ordinaria azione impugnatoria ”).
2. Il ricorso è infondato, sicché non è necessario procedere allo scrutinio delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte resistente.
Le opere delle quali si discute hanno la seguente consistenza: “ ampliamento di un impianto di autolavaggio a spazzole, consistente nell'istallazione di n. 2 pali e n. 2 travi in ferro, ancorati al suolo a mezzo tirafondi, sui quali sono stati posti n. 5 pannelli a tetto coibentati. L'ampliamento volumetrico dell'impianto esistente ha le dimensioni 4,50x5,70m ed un'altezza di circa 3m " (cfr. ordinanza di demolizione allegata alla memoria di costituzione della parte resistente); esse sono state oggetto di ordinanza di demolizione, impugnata dinanzi a questo TAR con ricorso che è stato respinto con sentenza nr. 6010/2024.
Dalla relazione tecnica in data 15.11.2024, depositata dal Comune di Saviano in ottemperanza all’ordinanza collegiale del 17.10.24, emerge che, nella zona B1 interessata dall’intervento abusivo, le disposizioni del vigente P.R.G. non consentono la creazione del nuovo volume in oggetto: ed infatti, esso è incompatibile con la morfologia dell’area circostante, avente destinazione prevalentemente residenziale, e mancherebbe ogni previsione di aree da destinare a standard (cfr. art. 28 e 29 delle NTA del vigente PRG).
Occorre solo aggiungere che le circostanze appena esposte, dedotte della parte resistente, non sono state oggetto di alcuna replica ad iniziativa della ricorrente a seguito del deposito della relazione tecnica del 15.11.2024.
3. Nel contesto che si è appena descritto si impone la reiezione del gravame.
Quanto al regolamento delle spese di lite, avuto riguardo alla complessiva vicenda in commento, il Collegio ritiene di procedere alla relativa compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024, celebratasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
MA Laura Maddalena, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
MAgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | MA Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO