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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3064/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, in esito all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 20.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3064 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, vertente tra
nato a [...] nel Lazio (FR) il 21.8.1954 (c.f. e residente Parte_1 C.F._1
a Pisa via F. Buonarroti n.13, quale erede di nata a [...] nel Lazio (FR) il 22.10.1922 Per_1
(c.f. ) e di nato a [...] nel Lazio (FR) il 12.7.1920 (c. C.F._2 Parte_2
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Biagio Depresbìteris C.F._3
del Foro di Pisa ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Pisa via Nino
Pisano n. 6
ricorrente e
(C.F. ), con sede in Roma viale Europa n. 190, in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Società, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Jessica Mannini del Foro di Firenze
resistente
Oggetto: Controversia in materia di titoli di credito.
Conclusioni: Come da ricorso (quanto al ricorrente) e da comparsa di costituzione (quanto alla resistente).
*****************************
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale Con ricorso depositato il 13.1.2023 e ritualmente notificato rappresentato e difeso Parte_1
come in atti, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, onde sentir Controparte_1 accogliere seguenti conclusioni: “In via principale accertare e dichiarare che i Parte_3
n. 000010033012.10454, n. 000010033013.10431, n. 000010033014.10408 e n.
[...]
000010033015.10478, dell'importo di € 5.000,00 ciascuno, emessi da in data Controparte_1
Per_ 17/01/2006 in favore dei Sig.ri e appartengono alla serie B15, per le ragioni tutte esposte Pt_1 in narrativa e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1
Per_ pro tempore al pagamento in favore del Sig. quale erede dei Sig.ri e della Parte_1 Pt_1 somma pari ad € 27.800,24 quale importo dovuto a titolo di rimborso del capitale e degli interessi maturati dalla data di sottoscrizione dei titoli al quindicesimo anno e quattro mesi successivi, con ogni consequenziale pronuncia;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione della domanda che precede, Per_ accertare il diritto del Sig. quale erede dei Sig.ri e alla restituzione Parte_1 Parte_2
della somma capitale investita nei BFP citati dai suoi danti causa, per le ragioni tutte esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
Per_ tempore , alla liquidazione in favore del Sig. quale erede dei Sig.ri e della Parte_1 Pt_1 somma pari ad € 20.000,00 a titolo di restituzione del capitale erroneamente investito, con ogni consequenziale pronuncia;
In via ulteriormente subordinata e gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione di entrambe le domande che precedono, accertare e dichiarare la violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, nonché dei doveri di buona fede e correttezza nella conclusione dei contratti indicati in premessa e, per l'effetto, condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore a corrispondere in favore del Sig. quale erede dei Sig.ri Parte_1
Per_
e la somma pari ad € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito, Pt_1
oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo, ovvero la maggior o minore somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito delle risultante istruttorie, con ogni consequenziale pronuncia;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.”
Deduceva il ricorrente, a sostegno delle proprie pretese:
- di essere intestatario, per successione, dei quattro buoni fruttiferi postali n.
0000100330121054, n. 000010033013.10431, n. 000010033014.10408 e n.000010033015.10478 del valore di € 5.000 ciascuno, emessi in data 17.01.2006 in favore di e Per_1 Parte_2 - i suddetti titoli erano accompagnati, al momento della sottoscrizione, dall'apposito Foglio
Informativo della serie B15, ove era specificata la disciplina applicabile ai titoli acquistati, di tipologia ordinaria e durata ventennale;
- ciò nonostante, il dipendente dell'Ufficio Postale aveva apposto erroneamente, sul retro di ciascun modulo cartaceo rappresentativo dei BFP in parola, la stampigliatura “serie: 18E”;
- che aveva negato il rimborso di detti buoni, ritenuti di categoria “18E” e, quindi, CP_1
con scadenza a termine, per intervenuta prescrizione decennale del relativo diritto al rimborso;
- che, quindi, egli agiva per ottenere il suddetto rimborso e/o il risarcimento del danno per violazione delle regole di correttezza, buona fede e diligenza, nonché per violazione degli obblighi informativi previsti a carico dell'intermediario.
Con comparsa di costituzione depositata il 6.2.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Rigettare ogni pretesa avanzata dal Sig. meglio Parte_1
generalizzato in atti a qualsiasi titolo nei confronti di per i motivi dedotti in Controparte_1 narrativa. Con vittoria di spese e onorari.”
La resistente eccepiva, in particolare, che i buoni postali in questione, essendo la loro emissione avvenuta in data 17.1.2006, appartenevano alla Serie 18 E, come stampato sul retro dei buoni medesimi, talchè il relativo diritto al rimborso si prescriveva in dieci anni dalla data di scadenza del titolo, intervenuta nella specie il 17.7.2007.
In occasione della prima udienza, tenutasi in data 8.2.2024, le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Fissata, quindi, l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 20.3.2025, in tale sede la causa, già istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione e questo giudice si riservava di depositare la sentenza entro il termine di cui al terzo comma della norma testè citata.
************************
Merito della lite e motivi della decisione
Nel presente giudizio il ricorrente chiede, in primis, che sia accertato e dichiarato che Parte_1
i n. , n. 000010033013.10431, n. 000010033014.10408 Parte_3 PartitaIVA_2
e n. 000010033015.10478, dell'importo di € 5.000,00 ciascuno, emessi da in data Controparte_1
17/01/2006 e a lui pervenuti per successione, apparterrebbero alla serie ordinaria B15, con durata ventennale, e non alla serie a termine 18 E, con durata massima di 18 mesi e soggetta a termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di scadenza.
Ora, giova ricordare che i non hanno natura di titoli di credito, ma sono Parte_3
classificabili quali meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. e, quindi, finalizzati non alla circolazione del credito ma alla sola individuazione dell'avente diritto alla prestazione (cfr. Cass. Civ.
n. 4761/2018).
Ciò posto, va osservato, sotto il profilo della legittimazione alla riscossione, che il ricorrente ha prodotto in giudizio il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva che ne attesta la qualità di erede di e originari sottoscrittori dei buoni postali in argomento, con ciò Parte_2 Per_1
provando -tenuto anche conto della mancanza di specifica contestazione, al riguardo, da parte di
[...]
di essere legittimato a chiedere il rimborso dei succitati titoli. Controparte_1
Venendo, quindi, al merito della controversia, occorre preliminarmente accertare quale sia la tipologia dei titoli in argomento, al fine di verificare se sia o meno decorso il termine prescrizionale per la loro riscossione.
L'odierno istante, come sopra evidenziato, sostiene che i buoni postali nella sua disponibilità non apparterrebbero alla serie “a termine” 18E, soggetta a scadenza dopo 18 mesi dall'emissione, bensì alla serie ordinaria B15, avente scadenza ventennale.
A sostegno di tale assunto l' educe che in sede di sottoscrizione sarebbe stato fornito il Foglio Pt_1
Informativo della serie B15 e che l'operatore di avrebbe errato nell'apporre il timbro CP_1
18E sui Buoni Postali.
Tale ricostruzione, tuttavia, non ha trovato adeguati riscontri documentali, né il ricorrente ha dedotto mezzi istruttori a supporto dei propri assunti.
E, invero, dall'esame dei quattro per cui è causa si evince chiaramente che gli stessi Parte_3
recano, tutti, il timbro di emissione e la serie 18E, nonché la firma dell'impiegato addetto: il che, in assenza di solidi elementi di segno contrario (i quali non possono consistere, evidentemente, nella sola consegna, ai sottoscrittori, del foglio informativo recante l'indicazione di una serie diversa da quella impressa su ciascuno dei titoli in questione), rende lecito ritenere che fosse intenzione dell'impiegato sottoporre ai sottoscrittori un buono del tipo di quello appena menzionato, atteso che ogni singolo Buono Postale risulta, come detto, timbrato e siglato dall'operatore e porta, stampata,
l'indicazione “SERIE: E 18”.
Non può dunque dubitarsi della valenza del dato impresso su ciascun ciò in quanto Pt_4
l'emissione e la successiva sottoscrizione del vengono a concretizzare, a tutti gli Parte_5
effetti, un accordo negoziale avente ad oggetto quanto specificamente indicato nel supporto cartaceo, compilato, firmato e bollato nonchè consegnato al sottoscrittore dall'ufficio emittente, e in forza del quale il sottoscrittore viene a versare, all'ufficio, la somma corrispondente.
La stessa giurisprudenza di legittimità intervenuta in subiecta materia ha, del resto, avuto modo di puntualizzare (cfr. Cass. S.U. 15 giugno 2007 n. 13979) che “la funzione stessa dei buoni postali, destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollererebbe un'interpretazione diversa: la quale, ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione e facendo sì che debba esser poi il medesimo sottoscrittore ad assumere l'onere di agire per l'eventuale risarcimento, per ciò stesso finirebbe per compromettere (o almeno per indebolire grandemente) le esigenze di tutela del risparmio diffuso cui si ispirano le norme sopra richiamate. Norme che - come si è visto - espressamente impongono di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compiutamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento, ma che verrebbero paradossalmente a porre le premesse di un'informazione fuorviante, ove si ammettesse che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”.
E, poiché dall'esame dei Buoni oggetto di causa emerge che gli stessi presentano, sul retro, Parte_3
l'indicazione chiara e precisa della Serie ( E18) e il richiamo al decreto 19 dicembre 2000 del
Ministero del Tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000, e alle specifiche condizioni previste per la serie sottoscritta, deve ritenersi che tali univoci riferimenti normativi avrebbero consentito, agli aventi diritto alla riscossione, di verificare le condizioni effettivamente applicate e di riscontrare le eventuali incongruenze rispetto alle informazioni ricevute in sede di sottoscrizione.
In ragione di ciò deve, pertanto, ritenersi accertato che i per cui è causa appartengono Parte_3
alla serie 18 E e che quindi, conformemente alle caratteristiche del prodotto, avevano durata massima di mesi 18, allo scadere dei quali divenivano infruttiferi e potevano essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro il termine di prescrizione di 10 anni dalla loro scadenza.
Era, di conseguenza, onere dell'avente diritto alla riscossione attivarsi per il rimborso dei Buoni a far tempo dal 17.7.2007: sì che, non risultando atti interruttivi della prescrizione intervenuti prima della scadenza del termine decennale decorrente dal giorno testè indicato, il diritto al rimborso dei titoli de quibus si è prescritto il 17.7.2017.
Una volta maturato il termine di prescrizione in favore dell'ente emittente, come tempestivamente eccepito da parte resistente nel proprio atto introduttivo, si verifica infatti l'estinzione del diritto delle parti ricorrenti al rimborso del capitale con gli interessi, senza che possa rilevare “l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto nè il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (cfr. Cass. Civ. n. 10828/2015).
Rigettata, quindi, la domanda proposta in tesi dal ricorrente per intervenuta prescrizione del diritto al rimborso, devono essere esaminate le domande avanzate in subordine, in via gradata, dal ricorrente medesimo. E' da rilevare, in proposito, che l' a chiesto la condanna di al rimborso dei titoli Pt_1 CP_1
in questione per violazione degli obblighi di informazione, ossia per aver fornito ai sottoscrittori, al momento della sottoscrizione dei Buoni, indicazioni errate rispetto alla durata del titolo e un Foglio
Informativo diverso, relativo alla serie B15, che prevedeva una durata ventennale del titolo, così inducendo i sottoscrittori in errore sul termine di scadenza dei Parte_3
In ulteriore ipotesi ha chiesto la condanna di al risarcimento dei danni causati Controparte_1
dalla violazione, da parte della convenuta, di detti obblighi di informazione.
Anche tali richieste non possono, peraltro, essere accolte, essendo di tutta evidenza come, a tutto volere concedere, i sottoscrittori -così come il ricorrente- ben avrebbero potuto avere contezza delle condizioni applicate usando l'ordinaria diligenza.
Infatti l'odierno istante, a fronte dell'incongruenza tra la serie stampata sui Buoni rispetto a quella indicata sul Foglio Informativo asseritamente ricevuto, non ha fornito dimostrazione del fatto che egli medesimo e, prima ancora, i suoi danti causa si siano attivati al fine di meglio comprendere i termini di rimborso di detti titoli, avendo unicamente dedotto di aver svolto indagini attraverso la piattaforma web ufficiale di al fine determinare l'ammontare del rendimento netto Controparte_1 dell'investimento sino ad allora maturato.
Sotto tale profilo, anche a voler ritenere che gli operatori di abbiano fornito un Controparte_1
Foglio Informativo errato, è comunque indubbio che i di cui al presente giudizio Parte_3
fanno parte di serie emesse con decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana nei quali sono indicate le caratteristiche dei titoli e quanto necessario per informare il risparmiatore-investitore, con la conseguenza che, conformemente ai condivisibili principi enunciati da recenti decisioni della giurisprudenza di merito (cfr., in particolare, Appello
Salerno n. 302/2023 del 1.3.2023), sia i sottoscrittori che il ricorrente ben avrebbero potuto -e dovuto, facendo uso dell'ordinaria diligenza- acquisire piena contezza di ciò, attingendo alle suindicate fonti informative.
Conclusioni, queste, le quali appaiono ulteriormente corroborate da quanto statuito, in più occasioni, dalla Suprema Corte circa il fatto che il principio dell'affidamento, traendo origine dalla legittima -e, quindi, incolpevole- aspettativa del terzo di fronte a una situazione ragionevolmente attendibile, ancorchè non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, non è invocabile là dove la legge prescriva speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile -come, nel caso in esame, era effettivamente possibile, per quanto si è detto- acquisire conoscenza, con l'ordinaria diligenza, della situazione reale (cfr., sul punto, Cass. Sez. 1 n.
10297 del 29.4.2010; Cass. Sez. 1 n. 12273 del 14.6.2016; Cass. Sez. 3 ordinanza n. 29833 del
19.11.2024). Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso presentato da deve, pertanto, Parte_1
essere respinto in toto.
Pur nella soccombenza del ricorrente, la peculiarità delle questioni involte nella presenta controversia e la non unanimità degli orientamenti giurisprudenziali esistenti nella materia oggetto dell'odierno contendere giustificano l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RESPINGE il ricorso;
2) DICHIARA integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso in Pisa, in data 25.3.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, in esito all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 20.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3064 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, vertente tra
nato a [...] nel Lazio (FR) il 21.8.1954 (c.f. e residente Parte_1 C.F._1
a Pisa via F. Buonarroti n.13, quale erede di nata a [...] nel Lazio (FR) il 22.10.1922 Per_1
(c.f. ) e di nato a [...] nel Lazio (FR) il 12.7.1920 (c. C.F._2 Parte_2
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Biagio Depresbìteris C.F._3
del Foro di Pisa ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Pisa via Nino
Pisano n. 6
ricorrente e
(C.F. ), con sede in Roma viale Europa n. 190, in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Società, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Jessica Mannini del Foro di Firenze
resistente
Oggetto: Controversia in materia di titoli di credito.
Conclusioni: Come da ricorso (quanto al ricorrente) e da comparsa di costituzione (quanto alla resistente).
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Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale Con ricorso depositato il 13.1.2023 e ritualmente notificato rappresentato e difeso Parte_1
come in atti, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, onde sentir Controparte_1 accogliere seguenti conclusioni: “In via principale accertare e dichiarare che i Parte_3
n. 000010033012.10454, n. 000010033013.10431, n. 000010033014.10408 e n.
[...]
000010033015.10478, dell'importo di € 5.000,00 ciascuno, emessi da in data Controparte_1
Per_ 17/01/2006 in favore dei Sig.ri e appartengono alla serie B15, per le ragioni tutte esposte Pt_1 in narrativa e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1
Per_ pro tempore al pagamento in favore del Sig. quale erede dei Sig.ri e della Parte_1 Pt_1 somma pari ad € 27.800,24 quale importo dovuto a titolo di rimborso del capitale e degli interessi maturati dalla data di sottoscrizione dei titoli al quindicesimo anno e quattro mesi successivi, con ogni consequenziale pronuncia;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione della domanda che precede, Per_ accertare il diritto del Sig. quale erede dei Sig.ri e alla restituzione Parte_1 Parte_2
della somma capitale investita nei BFP citati dai suoi danti causa, per le ragioni tutte esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
Per_ tempore , alla liquidazione in favore del Sig. quale erede dei Sig.ri e della Parte_1 Pt_1 somma pari ad € 20.000,00 a titolo di restituzione del capitale erroneamente investito, con ogni consequenziale pronuncia;
In via ulteriormente subordinata e gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione di entrambe le domande che precedono, accertare e dichiarare la violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, nonché dei doveri di buona fede e correttezza nella conclusione dei contratti indicati in premessa e, per l'effetto, condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore a corrispondere in favore del Sig. quale erede dei Sig.ri Parte_1
Per_
e la somma pari ad € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito, Pt_1
oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo, ovvero la maggior o minore somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito delle risultante istruttorie, con ogni consequenziale pronuncia;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.”
Deduceva il ricorrente, a sostegno delle proprie pretese:
- di essere intestatario, per successione, dei quattro buoni fruttiferi postali n.
0000100330121054, n. 000010033013.10431, n. 000010033014.10408 e n.000010033015.10478 del valore di € 5.000 ciascuno, emessi in data 17.01.2006 in favore di e Per_1 Parte_2 - i suddetti titoli erano accompagnati, al momento della sottoscrizione, dall'apposito Foglio
Informativo della serie B15, ove era specificata la disciplina applicabile ai titoli acquistati, di tipologia ordinaria e durata ventennale;
- ciò nonostante, il dipendente dell'Ufficio Postale aveva apposto erroneamente, sul retro di ciascun modulo cartaceo rappresentativo dei BFP in parola, la stampigliatura “serie: 18E”;
- che aveva negato il rimborso di detti buoni, ritenuti di categoria “18E” e, quindi, CP_1
con scadenza a termine, per intervenuta prescrizione decennale del relativo diritto al rimborso;
- che, quindi, egli agiva per ottenere il suddetto rimborso e/o il risarcimento del danno per violazione delle regole di correttezza, buona fede e diligenza, nonché per violazione degli obblighi informativi previsti a carico dell'intermediario.
Con comparsa di costituzione depositata il 6.2.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Rigettare ogni pretesa avanzata dal Sig. meglio Parte_1
generalizzato in atti a qualsiasi titolo nei confronti di per i motivi dedotti in Controparte_1 narrativa. Con vittoria di spese e onorari.”
La resistente eccepiva, in particolare, che i buoni postali in questione, essendo la loro emissione avvenuta in data 17.1.2006, appartenevano alla Serie 18 E, come stampato sul retro dei buoni medesimi, talchè il relativo diritto al rimborso si prescriveva in dieci anni dalla data di scadenza del titolo, intervenuta nella specie il 17.7.2007.
In occasione della prima udienza, tenutasi in data 8.2.2024, le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Fissata, quindi, l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 20.3.2025, in tale sede la causa, già istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione e questo giudice si riservava di depositare la sentenza entro il termine di cui al terzo comma della norma testè citata.
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Merito della lite e motivi della decisione
Nel presente giudizio il ricorrente chiede, in primis, che sia accertato e dichiarato che Parte_1
i n. , n. 000010033013.10431, n. 000010033014.10408 Parte_3 PartitaIVA_2
e n. 000010033015.10478, dell'importo di € 5.000,00 ciascuno, emessi da in data Controparte_1
17/01/2006 e a lui pervenuti per successione, apparterrebbero alla serie ordinaria B15, con durata ventennale, e non alla serie a termine 18 E, con durata massima di 18 mesi e soggetta a termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di scadenza.
Ora, giova ricordare che i non hanno natura di titoli di credito, ma sono Parte_3
classificabili quali meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. e, quindi, finalizzati non alla circolazione del credito ma alla sola individuazione dell'avente diritto alla prestazione (cfr. Cass. Civ.
n. 4761/2018).
Ciò posto, va osservato, sotto il profilo della legittimazione alla riscossione, che il ricorrente ha prodotto in giudizio il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva che ne attesta la qualità di erede di e originari sottoscrittori dei buoni postali in argomento, con ciò Parte_2 Per_1
provando -tenuto anche conto della mancanza di specifica contestazione, al riguardo, da parte di
[...]
di essere legittimato a chiedere il rimborso dei succitati titoli. Controparte_1
Venendo, quindi, al merito della controversia, occorre preliminarmente accertare quale sia la tipologia dei titoli in argomento, al fine di verificare se sia o meno decorso il termine prescrizionale per la loro riscossione.
L'odierno istante, come sopra evidenziato, sostiene che i buoni postali nella sua disponibilità non apparterrebbero alla serie “a termine” 18E, soggetta a scadenza dopo 18 mesi dall'emissione, bensì alla serie ordinaria B15, avente scadenza ventennale.
A sostegno di tale assunto l' educe che in sede di sottoscrizione sarebbe stato fornito il Foglio Pt_1
Informativo della serie B15 e che l'operatore di avrebbe errato nell'apporre il timbro CP_1
18E sui Buoni Postali.
Tale ricostruzione, tuttavia, non ha trovato adeguati riscontri documentali, né il ricorrente ha dedotto mezzi istruttori a supporto dei propri assunti.
E, invero, dall'esame dei quattro per cui è causa si evince chiaramente che gli stessi Parte_3
recano, tutti, il timbro di emissione e la serie 18E, nonché la firma dell'impiegato addetto: il che, in assenza di solidi elementi di segno contrario (i quali non possono consistere, evidentemente, nella sola consegna, ai sottoscrittori, del foglio informativo recante l'indicazione di una serie diversa da quella impressa su ciascuno dei titoli in questione), rende lecito ritenere che fosse intenzione dell'impiegato sottoporre ai sottoscrittori un buono del tipo di quello appena menzionato, atteso che ogni singolo Buono Postale risulta, come detto, timbrato e siglato dall'operatore e porta, stampata,
l'indicazione “SERIE: E 18”.
Non può dunque dubitarsi della valenza del dato impresso su ciascun ciò in quanto Pt_4
l'emissione e la successiva sottoscrizione del vengono a concretizzare, a tutti gli Parte_5
effetti, un accordo negoziale avente ad oggetto quanto specificamente indicato nel supporto cartaceo, compilato, firmato e bollato nonchè consegnato al sottoscrittore dall'ufficio emittente, e in forza del quale il sottoscrittore viene a versare, all'ufficio, la somma corrispondente.
La stessa giurisprudenza di legittimità intervenuta in subiecta materia ha, del resto, avuto modo di puntualizzare (cfr. Cass. S.U. 15 giugno 2007 n. 13979) che “la funzione stessa dei buoni postali, destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollererebbe un'interpretazione diversa: la quale, ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione e facendo sì che debba esser poi il medesimo sottoscrittore ad assumere l'onere di agire per l'eventuale risarcimento, per ciò stesso finirebbe per compromettere (o almeno per indebolire grandemente) le esigenze di tutela del risparmio diffuso cui si ispirano le norme sopra richiamate. Norme che - come si è visto - espressamente impongono di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compiutamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento, ma che verrebbero paradossalmente a porre le premesse di un'informazione fuorviante, ove si ammettesse che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”.
E, poiché dall'esame dei Buoni oggetto di causa emerge che gli stessi presentano, sul retro, Parte_3
l'indicazione chiara e precisa della Serie ( E18) e il richiamo al decreto 19 dicembre 2000 del
Ministero del Tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000, e alle specifiche condizioni previste per la serie sottoscritta, deve ritenersi che tali univoci riferimenti normativi avrebbero consentito, agli aventi diritto alla riscossione, di verificare le condizioni effettivamente applicate e di riscontrare le eventuali incongruenze rispetto alle informazioni ricevute in sede di sottoscrizione.
In ragione di ciò deve, pertanto, ritenersi accertato che i per cui è causa appartengono Parte_3
alla serie 18 E e che quindi, conformemente alle caratteristiche del prodotto, avevano durata massima di mesi 18, allo scadere dei quali divenivano infruttiferi e potevano essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro il termine di prescrizione di 10 anni dalla loro scadenza.
Era, di conseguenza, onere dell'avente diritto alla riscossione attivarsi per il rimborso dei Buoni a far tempo dal 17.7.2007: sì che, non risultando atti interruttivi della prescrizione intervenuti prima della scadenza del termine decennale decorrente dal giorno testè indicato, il diritto al rimborso dei titoli de quibus si è prescritto il 17.7.2017.
Una volta maturato il termine di prescrizione in favore dell'ente emittente, come tempestivamente eccepito da parte resistente nel proprio atto introduttivo, si verifica infatti l'estinzione del diritto delle parti ricorrenti al rimborso del capitale con gli interessi, senza che possa rilevare “l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto nè il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (cfr. Cass. Civ. n. 10828/2015).
Rigettata, quindi, la domanda proposta in tesi dal ricorrente per intervenuta prescrizione del diritto al rimborso, devono essere esaminate le domande avanzate in subordine, in via gradata, dal ricorrente medesimo. E' da rilevare, in proposito, che l' a chiesto la condanna di al rimborso dei titoli Pt_1 CP_1
in questione per violazione degli obblighi di informazione, ossia per aver fornito ai sottoscrittori, al momento della sottoscrizione dei Buoni, indicazioni errate rispetto alla durata del titolo e un Foglio
Informativo diverso, relativo alla serie B15, che prevedeva una durata ventennale del titolo, così inducendo i sottoscrittori in errore sul termine di scadenza dei Parte_3
In ulteriore ipotesi ha chiesto la condanna di al risarcimento dei danni causati Controparte_1
dalla violazione, da parte della convenuta, di detti obblighi di informazione.
Anche tali richieste non possono, peraltro, essere accolte, essendo di tutta evidenza come, a tutto volere concedere, i sottoscrittori -così come il ricorrente- ben avrebbero potuto avere contezza delle condizioni applicate usando l'ordinaria diligenza.
Infatti l'odierno istante, a fronte dell'incongruenza tra la serie stampata sui Buoni rispetto a quella indicata sul Foglio Informativo asseritamente ricevuto, non ha fornito dimostrazione del fatto che egli medesimo e, prima ancora, i suoi danti causa si siano attivati al fine di meglio comprendere i termini di rimborso di detti titoli, avendo unicamente dedotto di aver svolto indagini attraverso la piattaforma web ufficiale di al fine determinare l'ammontare del rendimento netto Controparte_1 dell'investimento sino ad allora maturato.
Sotto tale profilo, anche a voler ritenere che gli operatori di abbiano fornito un Controparte_1
Foglio Informativo errato, è comunque indubbio che i di cui al presente giudizio Parte_3
fanno parte di serie emesse con decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana nei quali sono indicate le caratteristiche dei titoli e quanto necessario per informare il risparmiatore-investitore, con la conseguenza che, conformemente ai condivisibili principi enunciati da recenti decisioni della giurisprudenza di merito (cfr., in particolare, Appello
Salerno n. 302/2023 del 1.3.2023), sia i sottoscrittori che il ricorrente ben avrebbero potuto -e dovuto, facendo uso dell'ordinaria diligenza- acquisire piena contezza di ciò, attingendo alle suindicate fonti informative.
Conclusioni, queste, le quali appaiono ulteriormente corroborate da quanto statuito, in più occasioni, dalla Suprema Corte circa il fatto che il principio dell'affidamento, traendo origine dalla legittima -e, quindi, incolpevole- aspettativa del terzo di fronte a una situazione ragionevolmente attendibile, ancorchè non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, non è invocabile là dove la legge prescriva speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile -come, nel caso in esame, era effettivamente possibile, per quanto si è detto- acquisire conoscenza, con l'ordinaria diligenza, della situazione reale (cfr., sul punto, Cass. Sez. 1 n.
10297 del 29.4.2010; Cass. Sez. 1 n. 12273 del 14.6.2016; Cass. Sez. 3 ordinanza n. 29833 del
19.11.2024). Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso presentato da deve, pertanto, Parte_1
essere respinto in toto.
Pur nella soccombenza del ricorrente, la peculiarità delle questioni involte nella presenta controversia e la non unanimità degli orientamenti giurisprudenziali esistenti nella materia oggetto dell'odierno contendere giustificano l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RESPINGE il ricorso;
2) DICHIARA integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso in Pisa, in data 25.3.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza