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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/07/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5472/2022 R.G. promossa da:
C.F.: nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi nella Via Vittorio Emanuele n. 43, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Tata;
OPPONENTE
CONTRO
,P. Iva UP UK IT , C.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante por tempore, con sede legale in Milano, cap. 20126, in Piazza della Trivulziana
n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed
Andrea Ornati;
OPPOSTA
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza del 10 aprile 2025 sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1509/2022 del Tribunale di Siracusa, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 7.485,11, per sorte capitale, oltre spese, in forza di contratto di finanziamento recante il n. 10075751datata 29.08.2005 intercorso tra l'opponente e la . CP_2
Eccepiva l'opponente, in primo luogo, la nullità del rapporto contrattuale sottostante al decreto ingiuntivo in quanto il contratto di finanziamento prodotto nel giudizio monitorio risultava essere stato firmato solo dalla parte mutuataria/richiedente ed acquisito (per la trasmissione all'istituto di credito erogante ai fini della approvazione) dalla “Russo Auto” (avente sede in Canicattini Bagni) 2
quale intermediario/rivenditore del bene commercializzato;
mentre, non risulterebbe in nessuna sua parte sottoscritto per accettazione e perfezionamento dall'istituto erogante il credito . CP_2
In aggiunta a ciò disconosceva la propri sottoscrizione nei documenti contrattuali.
Contestava inoltre la congruità probatoria della documentazione tutta posta a sostegno dell'opposto decreto ingiuntivo, oltre la carenza di legittimazione attiva per non aver dato prova della CP_1 cessione del credito. Eccepiva infine l'intervenuta prescrizione del credito e chiedeva la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.05.2023 si costituiva la contestando in CP_1 fatto e in diritto tutto quanto sostenuto dall'opponente, ed essendo stato effettuato un disconoscimento della sottoscrizione proponeva istanza di verificazione, intendendosi avvalere del documento disconosciuto. Chiedeva quindi il termine per l'esperimento della procedura di mediazione, la concessione della provvisoria esecutorietà, e infine il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza del 21.06.2023 il G.I. concedeva il termine di 15 giorni per l'esperimento del tentativo di mediazione, che aveva esito negativo, e la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Venivano quindi concessi i termini per le memorie ex art. 183, comma 6 cpc, e all'udienza successiva parte opponente si opponeva all'istanza di verificazione, in considerazione del fatto che non c'era stato nessun disconoscimento. Infine, all'udienza del 10 aprile 2025 sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190
c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
*******
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Quanto alla invalidità del contratto di finanziamento per mancanza della firma del funzionario della banca va richiamato il granitico orientamento del Supremo Collegio in ordine alla validità dei contratti c.d. “monofirma” secondo cui “ la omessa sottoscrizione del documento da parte di soggetti riconducibili all'istituto di credito non determina alcuna nullità del contratto per difetto di forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del decr. lgs. n. 385/1993, dovendo il requisito formale essere inteso non in senso strutturale ma funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza da parte del cliente del negozio predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto, quali anche la trasmissione della comunicazione di accettazione del finanziamento, allegata dall'opposta (v. Cass. Civ. Sez. I 18.6.2018, n. 16070; Cass.
Civ. Sez. Un. 16.1.2018, n. 898). 3
A ciò si aggiunga che la ricezione della somma finanziata risulta incontestata, e in udienza l'opponente ha altresì dichiarato di non aver effettuato nessun disconoscimento della propria firma.
Pertanto, il contratto è da ritenersi assolutamente valido.
Quanto poi alla asserita carenza probatoria della esistenza del credito, occorre rilevare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un naturale sviluppo - anche se meramente eventuale - della fase monitoria, devolvendo al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso monitorio.
L'opponente riveste, dunque, solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, il riparto dell'onere probatorio resta regolato secondo le regole generali dettate dall'art. 2697 c.c., sicché incombe al creditore opposto fornire prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, va osservato che, con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, l'opposta ha agito in giudizio nei confronti dell'odierna opponente esperendo una tipica azione contrattuale di adempimento, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo maturato in virtù dei contratti di finanziamento stipulati con la cedente.
Vertendosi, dunque, in materia di responsabilità contrattuale, risulta applicabile il consolidato principio di diritto secondo cui colui il quale agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite secondo cui: «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, 4
ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento» (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass n. 826/2015).
Così delineato il quadro normativo di riferimento va rilevato che in ordine all'assolvimento da parte del creditore/opposto dell'onere dimostrativo sullo stesso gravante l'opposta ha compiutamente soddisfatto i propri oneri di allegazione e di prova, in quanto ha versato in atti il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente, nonchè l'estratto conto con la certificazione ex art. 50
TUB, la raccomandata con cui veniva notificata la cessione del credito alla debitrice e allegato l'inadempimento da parte della alle obbligazioni contrattuali di rimborso rateale del Pt_1 medesimo.
A fronte di un quadro probatorio così evidenziato da parte opposta/ creditrice, la posizione dell'opponente è rimasta del tutto carente dal punto di vista probatorio secondo le regole richiamate in materia di inadempimento.
Infondata è anche la eccezione di carenza di legittimazione ad agire della , in quanto CP_1 la società opposta non avrebbe dimostrato di essere divenuta titolare del credito azionato.
Costituisce orientamento consolidato del Supremo Collegio a cui questo giudice intende prestare continuità, quello secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cfr. Cass. n. 4116/16;
n. 24798/2020).
Nel caso di specie, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, dalla documentazione prodotta dalla opposta risulta che il rapporto contrattuale sorto tra l'opponente e la rientra fra quelli oggetto della cessione in blocco intercorsa tra il menzionato istituto di CP_2 credito e la essendo stata adeguatamente comprovata mediante il deposito in atti del CP_1 testo della Gazzetta Ufficiale, in cui vengono specificamente indicate le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni. 5
In ogni caso, non sarebbe stato necessario il deposito di alcun contratto di cessione o altro documento riportante il credito specifico oggetto di giudizio.
In proposito va richiamato l'orientamento del Supremo Collegio (Cass. 17110/2019) “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
Secondo la richiamata decisione, la specifica enumerazione e l'onere di produzione del singolo documento vanificherebbero la portata dell'art. 58 TUB, il quale volutamente introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 1264 e segg c.c., per agevolare operazioni che hanno portata molto diversa dalla singola cessione.
La pubblicazione nella G.U. prende il posto e la funzione della notifica individuale prevista dalla disciplina ordinaria e, in quanto tale, costituisce condizione necessaria e sufficiente per l'opposizione della stessa ai debitori ceduti. Sul punto chiarisce la Corte: “La pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione “in blocco” dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. Ed infatti la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (v., ex multis, Cass. Civ. n. 20495/2020; Cass. Civ. n. 5997/2016), in ogni caso la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario( vedi sul punto Cass. n. 17944 del
22/06/2023 ).
Quanto infine alla eccezione di prescrizione in materia di contratti di mutuo va ricordato che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale “ il termine di prescrizione non decorre dalla data di conclusione del contratto di finanziamento, ma dalla scadenza dell'ultima rata, in quanto il pagamento delle rate di un finanziamento configura un'obbligazione unica” (Cass. Civ., n.
17798/2011). Ne consegue quindi che “La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito 6
nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (Cass. n. 18951/2013).
In conformità ai suddetti principi, non essendovene ragione per discostarsene, l'ultima rata del finanziamento n. 10075751, stipulato dall'opponente in data 29/08/2005 e da rimborsare in nr. 60 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il 01/10/2005 ed ultima il 01/09/2010, quindi con termine prescrizionale nel mese di settembre 2020.
Alla data di notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 25.10.2022, il termine prescrizionale comunque era stato interrotto dall'invio della raccomandata del 12.01.2017 con cui si comunicava l'avvenuta cessione del credito e si invitava a procedere al pagamento di quanto ancora dovuto. Ne consegue che alla data della notifica del ricorso per ingiunzione, il termine di prescrizione decennale non si era compiuto e quindi non si era verificata alcuna estinzione della pretesa creditoria azionata.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve quindi ritenersi priva di fondamento e va rigettata.
Quanto alle spese processuali seguono la evidente soccombenza dell'opponente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue secondo il DM n. 55/2014 e successive modificazioni tenuto conto del valore della causa ( scaglione fino a 26.000) e minimo tariffario.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
5472/2022 R.G., rigetta l'opposizione e per l'effetto condanna l'opponente al rimborso in favore della opposta delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 2.540,00 oltre al 15% per le spese generali, IVA e c.p.a.
Siracusa, 22 luglio 2025 Il Giudice
Dott.ssa C. Maiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5472/2022 R.G. promossa da:
C.F.: nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi nella Via Vittorio Emanuele n. 43, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Tata;
OPPONENTE
CONTRO
,P. Iva UP UK IT , C.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante por tempore, con sede legale in Milano, cap. 20126, in Piazza della Trivulziana
n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed
Andrea Ornati;
OPPOSTA
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza del 10 aprile 2025 sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1509/2022 del Tribunale di Siracusa, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 7.485,11, per sorte capitale, oltre spese, in forza di contratto di finanziamento recante il n. 10075751datata 29.08.2005 intercorso tra l'opponente e la . CP_2
Eccepiva l'opponente, in primo luogo, la nullità del rapporto contrattuale sottostante al decreto ingiuntivo in quanto il contratto di finanziamento prodotto nel giudizio monitorio risultava essere stato firmato solo dalla parte mutuataria/richiedente ed acquisito (per la trasmissione all'istituto di credito erogante ai fini della approvazione) dalla “Russo Auto” (avente sede in Canicattini Bagni) 2
quale intermediario/rivenditore del bene commercializzato;
mentre, non risulterebbe in nessuna sua parte sottoscritto per accettazione e perfezionamento dall'istituto erogante il credito . CP_2
In aggiunta a ciò disconosceva la propri sottoscrizione nei documenti contrattuali.
Contestava inoltre la congruità probatoria della documentazione tutta posta a sostegno dell'opposto decreto ingiuntivo, oltre la carenza di legittimazione attiva per non aver dato prova della CP_1 cessione del credito. Eccepiva infine l'intervenuta prescrizione del credito e chiedeva la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.05.2023 si costituiva la contestando in CP_1 fatto e in diritto tutto quanto sostenuto dall'opponente, ed essendo stato effettuato un disconoscimento della sottoscrizione proponeva istanza di verificazione, intendendosi avvalere del documento disconosciuto. Chiedeva quindi il termine per l'esperimento della procedura di mediazione, la concessione della provvisoria esecutorietà, e infine il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza del 21.06.2023 il G.I. concedeva il termine di 15 giorni per l'esperimento del tentativo di mediazione, che aveva esito negativo, e la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Venivano quindi concessi i termini per le memorie ex art. 183, comma 6 cpc, e all'udienza successiva parte opponente si opponeva all'istanza di verificazione, in considerazione del fatto che non c'era stato nessun disconoscimento. Infine, all'udienza del 10 aprile 2025 sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini ridotti di cui all'art. 190
c.p.c., veniva decisa come da dispositivo che segue.
*******
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Quanto alla invalidità del contratto di finanziamento per mancanza della firma del funzionario della banca va richiamato il granitico orientamento del Supremo Collegio in ordine alla validità dei contratti c.d. “monofirma” secondo cui “ la omessa sottoscrizione del documento da parte di soggetti riconducibili all'istituto di credito non determina alcuna nullità del contratto per difetto di forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del decr. lgs. n. 385/1993, dovendo il requisito formale essere inteso non in senso strutturale ma funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza da parte del cliente del negozio predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto, quali anche la trasmissione della comunicazione di accettazione del finanziamento, allegata dall'opposta (v. Cass. Civ. Sez. I 18.6.2018, n. 16070; Cass.
Civ. Sez. Un. 16.1.2018, n. 898). 3
A ciò si aggiunga che la ricezione della somma finanziata risulta incontestata, e in udienza l'opponente ha altresì dichiarato di non aver effettuato nessun disconoscimento della propria firma.
Pertanto, il contratto è da ritenersi assolutamente valido.
Quanto poi alla asserita carenza probatoria della esistenza del credito, occorre rilevare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un naturale sviluppo - anche se meramente eventuale - della fase monitoria, devolvendo al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso monitorio.
L'opponente riveste, dunque, solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, il riparto dell'onere probatorio resta regolato secondo le regole generali dettate dall'art. 2697 c.c., sicché incombe al creditore opposto fornire prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, va osservato che, con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, l'opposta ha agito in giudizio nei confronti dell'odierna opponente esperendo una tipica azione contrattuale di adempimento, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo maturato in virtù dei contratti di finanziamento stipulati con la cedente.
Vertendosi, dunque, in materia di responsabilità contrattuale, risulta applicabile il consolidato principio di diritto secondo cui colui il quale agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite secondo cui: «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, 4
ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento» (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass n. 826/2015).
Così delineato il quadro normativo di riferimento va rilevato che in ordine all'assolvimento da parte del creditore/opposto dell'onere dimostrativo sullo stesso gravante l'opposta ha compiutamente soddisfatto i propri oneri di allegazione e di prova, in quanto ha versato in atti il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente, nonchè l'estratto conto con la certificazione ex art. 50
TUB, la raccomandata con cui veniva notificata la cessione del credito alla debitrice e allegato l'inadempimento da parte della alle obbligazioni contrattuali di rimborso rateale del Pt_1 medesimo.
A fronte di un quadro probatorio così evidenziato da parte opposta/ creditrice, la posizione dell'opponente è rimasta del tutto carente dal punto di vista probatorio secondo le regole richiamate in materia di inadempimento.
Infondata è anche la eccezione di carenza di legittimazione ad agire della , in quanto CP_1 la società opposta non avrebbe dimostrato di essere divenuta titolare del credito azionato.
Costituisce orientamento consolidato del Supremo Collegio a cui questo giudice intende prestare continuità, quello secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cfr. Cass. n. 4116/16;
n. 24798/2020).
Nel caso di specie, va rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, dalla documentazione prodotta dalla opposta risulta che il rapporto contrattuale sorto tra l'opponente e la rientra fra quelli oggetto della cessione in blocco intercorsa tra il menzionato istituto di CP_2 credito e la essendo stata adeguatamente comprovata mediante il deposito in atti del CP_1 testo della Gazzetta Ufficiale, in cui vengono specificamente indicate le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni. 5
In ogni caso, non sarebbe stato necessario il deposito di alcun contratto di cessione o altro documento riportante il credito specifico oggetto di giudizio.
In proposito va richiamato l'orientamento del Supremo Collegio (Cass. 17110/2019) “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
Secondo la richiamata decisione, la specifica enumerazione e l'onere di produzione del singolo documento vanificherebbero la portata dell'art. 58 TUB, il quale volutamente introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'art. 1264 e segg c.c., per agevolare operazioni che hanno portata molto diversa dalla singola cessione.
La pubblicazione nella G.U. prende il posto e la funzione della notifica individuale prevista dalla disciplina ordinaria e, in quanto tale, costituisce condizione necessaria e sufficiente per l'opposizione della stessa ai debitori ceduti. Sul punto chiarisce la Corte: “La pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione “in blocco” dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. Ed infatti la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (v., ex multis, Cass. Civ. n. 20495/2020; Cass. Civ. n. 5997/2016), in ogni caso la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario( vedi sul punto Cass. n. 17944 del
22/06/2023 ).
Quanto infine alla eccezione di prescrizione in materia di contratti di mutuo va ricordato che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale “ il termine di prescrizione non decorre dalla data di conclusione del contratto di finanziamento, ma dalla scadenza dell'ultima rata, in quanto il pagamento delle rate di un finanziamento configura un'obbligazione unica” (Cass. Civ., n.
17798/2011). Ne consegue quindi che “La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito 6
nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (Cass. n. 18951/2013).
In conformità ai suddetti principi, non essendovene ragione per discostarsene, l'ultima rata del finanziamento n. 10075751, stipulato dall'opponente in data 29/08/2005 e da rimborsare in nr. 60 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il 01/10/2005 ed ultima il 01/09/2010, quindi con termine prescrizionale nel mese di settembre 2020.
Alla data di notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 25.10.2022, il termine prescrizionale comunque era stato interrotto dall'invio della raccomandata del 12.01.2017 con cui si comunicava l'avvenuta cessione del credito e si invitava a procedere al pagamento di quanto ancora dovuto. Ne consegue che alla data della notifica del ricorso per ingiunzione, il termine di prescrizione decennale non si era compiuto e quindi non si era verificata alcuna estinzione della pretesa creditoria azionata.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve quindi ritenersi priva di fondamento e va rigettata.
Quanto alle spese processuali seguono la evidente soccombenza dell'opponente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue secondo il DM n. 55/2014 e successive modificazioni tenuto conto del valore della causa ( scaglione fino a 26.000) e minimo tariffario.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
5472/2022 R.G., rigetta l'opposizione e per l'effetto condanna l'opponente al rimborso in favore della opposta delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 2.540,00 oltre al 15% per le spese generali, IVA e c.p.a.
Siracusa, 22 luglio 2025 Il Giudice
Dott.ssa C. Maiore