Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/05/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 59/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
dott.Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 59/2023 R.G., vertente
TRA
(C.F. Parte_1
– P.IVA ), con sede in Roma, in persona del Presidente P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della
Società di cartolarizzazione dei crediti con sede in Roma, Controparte_1
con gli Avvocati Dario Adornato, Angelo Labrini, Angela Fazio,Valeria Grandizio
( ) e Ettore Triolo, dai quali è rappresentato e difeso, sia C.F._1
congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto
Notar del 23.01.2023 in Roma (repertorio 37590 – raccolta 7131). Persona_1
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.134 co III e 176 co. II c.p.c., come modificati dal d.l. n°35/2005 conv. in legge n°80/2005, chiede che le notificazioni e comunicazioni vengano eseguite agli indirizzi di posta elettronica certificata t Email_1
Appellante
CONTRO
n. 16, CF nella qualità di ex socio ed ultimo CodiceFiscale_2
amministratore e legale rappresentante pro tempore della cessata società
[...]
, con sede in Maropati via Matteotti n. 16, P. IVA Controparte_3 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Greco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria via Nazionale Pentimele n. 202, PEC
Email_2
appellato e nei confronti di in persona del leg. rapp.te pro Controparte_4
tempore, con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142, rappresentato e difeso dall'Avv.Gabriele Toma , il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0836/483475 o al seguente indirizzo di P.E.C.
Email_3
appellata
CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'originario ricorso , nella qualità di ex socio ed ultimo CP_2
amministratore e legale rappresentante pro tempore della cessata società
[...]
ha chiesto dichiararsi non più dovuto per intervenuta Controparte_3
prescrizione ex L.335/1995 il pagamento del carico contributivo portato dalla cartella di pagamento contrassegnata dal n. 09420100005928004000, che assumeva mai notificatagli, relativa ad un carico contributivo asseritamente non evaso per gli anni 1993, 1994.
A riprova dell' esistenza di un interesse concreto ed attuale ex art.100 c.p.c. evidenziava che l'invocata pronuncia era necessaria per ottenere il rimborso di un credito di imposta IVA per € 13.379,00, già riconosciuto in via giudiziale ma di fatto non pagato a causa della anzidetta posta debitoria, avendo CP_4
comunicato che intendeva portarla in compensazione del predetto credito
[...]
del CP_2
L'assunto era esposto come segue : << Nel corso dell'anno 2003 il sig. ha presentato per conto della oggi CP_2
cessata società la dichiarazione 750 relativa Controparte_3
all'anno di imposta 2002 dalla quale risultava emergere un credito di imposta IVA pari a € 13.379,00, di cui chiedeva il rimborso.
Solo con sentenza n. 3723/09/2019, depositata il 17.10.2019, la
[...]
sezione staccata di Reggio Calabria, dopo una Controparte_5
lunga battaglia giudiziaria, in riforma dell'impugnato provvedimento, condannato
l' di Reggio Calabria a procedere al dovuto rimborso. Controparte_4
Senonchè la predetta Sentenza è stata notificata all' il Controparte_4
5.11.2019.
Entro i successivi novanta giorni (art. 69 comma 4 D.Lgs. 546/92) l'ufficio non ha provveduto ad ottemperare al pagamento del dovuto.
Con diffida e messa in mora del 10.03.2020, notificata in pari data a mezzo PEC, redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 70 del D. Lgs. 546/92, l'odierno ricorrente, ha intimato alla di procedere al pagamento Controparte_4
dell'importo di € 13.379,00, oltre interessi.
Rimasta inevasa anche detta diffida, il ricorrente ha notificato all' CP_4
, in data 30.06.2020, ricorso per ottemperanza, che ha successivamente
[...]
depositato innanzi la competente . Controparte_5
A seguito di tale evento, l' ha avviato le procedure per Controparte_4
eseguire l'agognato e dovuto rimborso.
Con nota del 16.10.2020, però, con somma sorpresa, ha inviato al sig. CP_2
proposta di compensazione del credito con debiti asseritamente dovuti ad
[...]
. Controparte_4
Allegando, altresì, prospetto emesso e trasmessogli da Controparte_4
recante la data del 9 ottobre 2020.
[...]
Prospetto portante la sintesi dei carichi a debito scaduti della società, nel quale
veniva evidenziato un'unica posizione debitoria inerente una sola cartella
esattoriale identificata con il numero 094 2010 0005928004 000, portante in pagamento somme iscritte a ruolo dall' sede di Reggio Calabria. CP_1 Nell'immediatezza il sig. si è fatto rilasciare copia dell'estratto di ruolo CP_2
relativo a detta cartella.
Ha quindi appreso che trattasi di contributi relativi addirittura agli anni 1993 e
1994, inerenti un decreto ingiuntivo di cui non rammenta l'esistenza.
All'epoca, però, è pru vero, che la società non era stata in grado di pagare i contributi di alcuni dipendenti;
quindi, il debito è sicuramente relativo a detti
contributi.
Senonchè, dal momento che il summenzionato carico esattoriale è ancor oggi
gravemente lesivo degli interessi del ricorrente, questi ha necessità che se ne
dichiari la prescrizione.
Con il presente atto il ricorrente intende, quindi, eccepire l'intervenuta prescrizione del diritto dell' e della stessa a riscuotere le Controparte_4 CP_1
somme indicate nella cartella esattoriale dapprima indicata.
Nel caso di specie, la cartella per cui è causa è relativa, come detto, a somme
iscritte a titolo di contributi per periodi per cui è decorso il termine di CP_1
prescrizione quinquennale.
Il credito in esse portato in pagamento è sicuramente prescritto ...>>
Costituendosi in giudizio, l' e l' hanno CP_1 Controparte_4
chiesto la reiezione del ricorso , deducendo anche l'assenza di interesse ex art.100
c.p.c.
Il Tribunale, ritenuta la sussistenza nella concreta fattispecie dell' interesse ad agire, ha rilevato che non vi era prova alcuna della notifica della cartella di pagamento n.09420100005928004000, per cui il ricorrente in via cd. recuperatoria poteva legittimamente invocare la prescrizione quinquennale ex L.335/1995, che era venuta a maturarsi, trattandosi di contributi risalenti agli anni 1993, 1994, in difetto di atti interruttivi .
CP_ Avverso la sentenza propone appello l' , insistendo per la carenza di interesse ad agire anche alla stregua del sopravvenuto DLGS n. 146/2021 e del principio di diritto espresso dalle SS.UU. della S.C. di Cassazione n. 26283/2023 .
aderiva al gravame, chiedendo di dichiarare Controparte_4
l'inammissibilità dell' opposizione all'estratto di ruolo. rimaneva contumace fino al 27 aprile 2025, quando si costituiva per CP_2
resistere al gravame
L'udienza dell'8.5.2025 è stata tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc;
acquisite note di trattazione scritta, la riserva è stata sciolta nella camera di consiglio del 9.5.2025
Motivi della decisione
In via preliminare va revocata la dichiarazione di contumacia di CP_2
costituitosi con comparsa depositata il 27 aprile 2025.
E' opportuno riportare la motivazione sull' interesse ad agire del primo giudice, oggetto dell' unico motivo di gravame :
<< .. ritenere ammissibile il ricorso anche all'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 3 bis D.L. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L.215/2021 in novella dell'art.12 D.P.R. 602/1973, il quale ha statuito che “l'estratto di ruolo non
è impugnabile”.
Il ricorrente ha infatti espressamente lamentato l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 09420100005928004000, evidenziando altresì come dalla correlata
pendenza di tale carico contributivo discenda come conseguenza negativa a suo carico l'impossibilità di riscuotere per intero un credito di imposta IVA vantato –
e giudizialmente accertato – nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.
In tal modo, risulta integrato quanto all'ammissibilità del ricorso il dettato del già citato art. 3 bis L. 215/2021, nella parte in cui afferma per l'appunto che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata – e quindi, a
maggior ragione, mai notificata come nella fattispecie in esame – può essere
oggetto di diretta impugnazione nei (soli) casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio tipizzato in tre distinte ipotesi: una delle quali, relativa alla perdita di un beneficio
nei confronti nei rapporti con una P.A. deve considerarsi ricorrere nel caso che ci
occupa >>.
Orbene, tale argomentazione (coerente con la documentazione versata in atti e conforme al nuovo dettato legislativo) , è stata letteralmente ignorata nel gravame, non avendola l' riportata né, conseguentemente contrastata, limitandosi di CP_1 fatto a riproporre i motivi svolti con la memoria difensiva di primo grado per eccepire “l' inammissibilità per carenza di interesse, trattandosi di opposizione ad estratto di ruolo”.
Il motivo di gravame è stato infatti così formulato:
<< Si contesta la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla
ammissibilità del ricorso avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito, essendo opposto ruolo esattoriale.
La Suprema Corte era già intervenuta con una serie di pronunce che avevano escluso l'interesse ad agire per accertare la prescrizione dell'obbligazione contributiva portata da un estratto di ruolo in sede di opposizione ex art. 615 cpc
sulla base di assenza di minaccia di atti esecutivi o comunque sussistendo buoni motivi per ritenere che l'Ente proceda allo sgravio ( in tale senso vedasi Cass – VI sez. sentt. N. 5443/19, 5444/19; 5445/ 19 , 6166/19 e 6723/19, 6887/19)
Il suddetto principio di elaborazione giurisprudenziale è stato successivamente
recepito dal legislatore che ha espressamente previsto la non autonoma impugnabilità degli estratti di ruolo approvando l'art. 3 bis del Decreto Legge del
21/10/2021 n. 146, convertito in legge 215/2021.
Tale norma prevede espressamente quanto segue (...).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, sent. n.26283/2022, investite al fine di precisare le modalità applicative dell'art. 3 bis del d.l. n. 146/21 (inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, in cui ha inserito il comma 4 bis), in materia di impugnazione di estratto ruolo, sono intervenute, con la sentenza che si allega, sancendo il principio, secondo cui “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 bis…si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata…”.
La sentenza dovrà, pertanto, essere riformata con declaratoria di inammissibilità
->.
E' palese che l'ente previdenziale non si sia per nulla confrontato con le ragioni dell'impugnata sentenza sulla preliminare verifica di ammissibilità del ricorso, sicchè è preliminare e assorbente rilevare l'inammissibilità dell' appello. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono pertanto poste in solido
CP_ a carico dell' e dell' (avendo la seconda Controparte_4
aderito ai motivi di gravame) , liquidate come da dispositivo (III scaglione del DM
n. 147/2022), nei minimi stante la semplicità delle questioni,con gli accessori di legge e da distrarsi in favore dell' Avv. Greco, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso i diritti.
CP_ Per l' vi è anche l' obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro e nei confronti dell' CP_1 CP_2 [...]
e avverso la sentenza n. 1619/2022 pubblicata il Controparte_4
23.9.2022 dal Tribunale di Reggio Calabria :
1) dichiara inammissibile l' appello;
2)condanna l' e in solido tra loro alla CP_1 Controparte_4
rifusione delle spese di questo grado sostenute dal che liquida in euro CP_2
1.983,00 oltre IVA CPA e spese generali al 15%, da distrarsi in favore dell' Avv.
Andrea Greco;
3)dà atto che l'appellante è obbligato al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 .
Il Consigliere relatore
(Dott. Eugenio Scopelliti)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)