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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/02/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
In esito all'udienza del 4 febbraio 2025, a ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5738/2024 R.G. vertente
TRA
, C.F.: , nato a [...] l'[...] e residente Parte_1 C.F._1
in Piedimonte Etneo via Vittorio Emanuele II, n. 19, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore
Cassaniti, giusta procura in atti. OPPONENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Messina via Armeria 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Per_1
di Roma del 22.3.2024, rep. 37875, rog. 7313. OPPOSTO
[...]
OGGETTO: opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 1.11.2024 proponeva opposizione in Parte_1
relazione alle seguenti Ordinanze-Ingiunzione, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di euro 12.585,60 a titolo di sanzioni amministrative per il presunto mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali anni 2019, 2020 e 2021: 1) Ordinanza-Ingiunzione n. OI-002795603, pervenutagli in data 14.10.2024 dell'importo di €
5.890,10 a titolo di sanzione amministrativa, in relazione all'atto di accertamento n. . CP_1
4800.19/12/2023.0766065 del 19.12.2023 in cui gli veniva contestato, nella qualità di legale rappresentante della “San Fratello Società cooperativa”, il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali anno 2019;
2) Ordinanza-Ingiunzione n. OI-002795615, pervenutagli in data 14.10.2024 dell'importo di €
498,00 a titolo di sanzione amministrativa, in relazione all'atto di accertamento n. . CP_1
4800.19/12/2023.0766650 del 19.12.2023 in cui gli veniva contestato, nella qualità di legale rappresentante della “San Fratello Società cooperativa”, il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali anno 2020;
3) Ordinanza-Ingiunzione n. OI-002795621, pervenutagli in data 14.10.2024 dell'importo di €
6.197,50 a titolo di sanzione amministrativa, in relazione all'atto di accertamento n. . CP_1
4800.19/12/2023.0766663 del 19.12.2023 in cui gli veniva contestato, nella qualità di legale rappresentante della “San Fratello Società cooperativa”, il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali anno 2021.
Denunciava innanzitutto la mancata notifica degli atti prodromici alla emissione delle
Ordinanze-Ingiunzione opposte.
Rilevava, poi, che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali era stato accertato dall' di Messina soltanto in data 19.12.2023, a distanza di anni dalla presunta CP_1
violazione contestata. Pertanto, eccepiva la violazione dell'art. 14 comma 2 della Legge
689/1981, con conseguente decadenza del potere sanzionatorio dell' convenuto. CP_1
Chiedeva, preliminarmente, di sospendere la provvisoria esecutività delle Ordinanze-
Ingiunzione opposte, ritenuta la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel merito, di annullare e/o dichiarare nulle le tre Ordinanze-Ingiunzione nn. OI-
002795603, OI-002795615 e OI-002795621 ed ogni altro atto presupposto e conseguenziale.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
2.- Con memoria depositata in data 24.1.2025 si costituiva in giudizio l' deducendo CP_1
di aver provveduto all'annullamento, in autotutela, delle Ordinanze Ingiunzione opposte notificate in data 14.1.2024, con l'emissione della Disposizione n. 480000-25-0036 relativa all'Ordinanza-Ingiunzione anno 2019, della Disposizione n. 480000-25-0037 relativa all'Ordinanza-Ingiunzione anno 2020 e della Disposizione 480000-25-0038 del 24.1.2025 relativa all'Ordinanza-Ingiunzione anno 2021, depositata in atti. Concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
2 3.- All'udienza del 4.2.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4.- Va rilevato che dalle Disposizioni nn. 480000-25-0036, 480000-25-0037 e 480000-25-
0038 del 24.1.2025, depositate in atti dall' risulta l'annullamento degli atti oggetto di CP_1
impugnazione del presente procedimento.
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, rendendosi superfluo ogni ulteriore accertamento.
5.- Le spese di lite, per la soccombenza virtuale (rappresentata dalla fondatezza delle ragioni attoree e dalla tardività delle Disposizione di annullamento emesse dall' solo in CP_1 corso di causa), si pongono a carico dell' e si liquidano in favore di parte ricorrente CP_1
come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale svolta.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 1.11.2024 di opposizione avverso le Ordinanze-Ingiunzione nn. OI-
002795603, OI-002795615 e OI-002795621, nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentanti pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere, disponendo l'annullamento delle Ordinanze-
Ingiunzione di pagamento impugnate;
- condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che CP_1 liquida in € 43,00 per rimborso contributo unificato ed in € 2.695,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali,
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 4 febbraio 2025 Il Giudice del lavoro
Laura Romeo
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
In esito all'udienza del 4 febbraio 2025, a ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5738/2024 R.G. vertente
TRA
, C.F.: , nato a [...] l'[...] e residente Parte_1 C.F._1
in Piedimonte Etneo via Vittorio Emanuele II, n. 19, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore
Cassaniti, giusta procura in atti. OPPONENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Messina via Armeria 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Per_1
di Roma del 22.3.2024, rep. 37875, rog. 7313. OPPOSTO
[...]
OGGETTO: opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 1.11.2024 proponeva opposizione in Parte_1
relazione alle seguenti Ordinanze-Ingiunzione, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di euro 12.585,60 a titolo di sanzioni amministrative per il presunto mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali anni 2019, 2020 e 2021: 1) Ordinanza-Ingiunzione n. OI-002795603, pervenutagli in data 14.10.2024 dell'importo di €
5.890,10 a titolo di sanzione amministrativa, in relazione all'atto di accertamento n. . CP_1
4800.19/12/2023.0766065 del 19.12.2023 in cui gli veniva contestato, nella qualità di legale rappresentante della “San Fratello Società cooperativa”, il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali anno 2019;
2) Ordinanza-Ingiunzione n. OI-002795615, pervenutagli in data 14.10.2024 dell'importo di €
498,00 a titolo di sanzione amministrativa, in relazione all'atto di accertamento n. . CP_1
4800.19/12/2023.0766650 del 19.12.2023 in cui gli veniva contestato, nella qualità di legale rappresentante della “San Fratello Società cooperativa”, il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali anno 2020;
3) Ordinanza-Ingiunzione n. OI-002795621, pervenutagli in data 14.10.2024 dell'importo di €
6.197,50 a titolo di sanzione amministrativa, in relazione all'atto di accertamento n. . CP_1
4800.19/12/2023.0766663 del 19.12.2023 in cui gli veniva contestato, nella qualità di legale rappresentante della “San Fratello Società cooperativa”, il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali anno 2021.
Denunciava innanzitutto la mancata notifica degli atti prodromici alla emissione delle
Ordinanze-Ingiunzione opposte.
Rilevava, poi, che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali era stato accertato dall' di Messina soltanto in data 19.12.2023, a distanza di anni dalla presunta CP_1
violazione contestata. Pertanto, eccepiva la violazione dell'art. 14 comma 2 della Legge
689/1981, con conseguente decadenza del potere sanzionatorio dell' convenuto. CP_1
Chiedeva, preliminarmente, di sospendere la provvisoria esecutività delle Ordinanze-
Ingiunzione opposte, ritenuta la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel merito, di annullare e/o dichiarare nulle le tre Ordinanze-Ingiunzione nn. OI-
002795603, OI-002795615 e OI-002795621 ed ogni altro atto presupposto e conseguenziale.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
2.- Con memoria depositata in data 24.1.2025 si costituiva in giudizio l' deducendo CP_1
di aver provveduto all'annullamento, in autotutela, delle Ordinanze Ingiunzione opposte notificate in data 14.1.2024, con l'emissione della Disposizione n. 480000-25-0036 relativa all'Ordinanza-Ingiunzione anno 2019, della Disposizione n. 480000-25-0037 relativa all'Ordinanza-Ingiunzione anno 2020 e della Disposizione 480000-25-0038 del 24.1.2025 relativa all'Ordinanza-Ingiunzione anno 2021, depositata in atti. Concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
2 3.- All'udienza del 4.2.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4.- Va rilevato che dalle Disposizioni nn. 480000-25-0036, 480000-25-0037 e 480000-25-
0038 del 24.1.2025, depositate in atti dall' risulta l'annullamento degli atti oggetto di CP_1
impugnazione del presente procedimento.
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, rendendosi superfluo ogni ulteriore accertamento.
5.- Le spese di lite, per la soccombenza virtuale (rappresentata dalla fondatezza delle ragioni attoree e dalla tardività delle Disposizione di annullamento emesse dall' solo in CP_1 corso di causa), si pongono a carico dell' e si liquidano in favore di parte ricorrente CP_1
come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale svolta.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 1.11.2024 di opposizione avverso le Ordinanze-Ingiunzione nn. OI-
002795603, OI-002795615 e OI-002795621, nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentanti pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere, disponendo l'annullamento delle Ordinanze-
Ingiunzione di pagamento impugnate;
- condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che CP_1 liquida in € 43,00 per rimborso contributo unificato ed in € 2.695,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali,
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 4 febbraio 2025 Il Giudice del lavoro
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