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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/12/2025, n. 3763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3763 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali , all'udienza del 15.12.2025, nella causa civile iscritta al n.1664/2025 R.G.
Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Marco Luigi Elia, unitamente e disgiuntamente all'avv.to
, in virtù di procura alle liti ex art.83 c.p.c. rilasciata su foglio separato autenticata Parte_2 con firma digitale e da intendersi parte integrante dell'atto di citazione in opposizione, procuratori domiciliatari
-opponente -
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale Controparte_1 procuratrice della società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP_2
Rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Calogero Lanza e Matteo
Giarratana, giusta procura speciale asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale allegata in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Alessandra Deodato in San Pietro Vernotico.
-opposta-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2,
1 di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione notificato dall'opponente , Pt_1 comparsa di costituzione e risposta depositata dalla società opposta nella sua Controparte_1 qualità), sia i verbali di causa, le memorie ex art.171 ter e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, all'udienza del 29.9.2025 parte opposta chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo mentre parte opponente si opponeva ed insisteva sull'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva sollevata nell'atto introduttivo. Con ordinanza emessa a fine udienza del 10.11.2025 il giudice, , ritenuto che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte opponente potesse essere idonea a definire il giudizio, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.12.2025, con termine alle parti per note conclusive.
All'odierna udienza, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art.281 sexies c.p.c., anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale letta in udienza ed inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
Senza entrare nel merito della causa, ritiene il giudice che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di in persona del suo legale rappresentante, nella sua qualità di Controparte_1 procuratrice di in persona del suo legale rappresentante, sollevata dall'opponente CP_3 sia fondata e meriti accoglimento.
L'opposta non ha fornito né nella fase monitoria, né nell'odierno giudizio Controparte_1
a cognizione piena la concreta prova della titolarità del credito ceduto e, pertanto, della propria
2 legittimazione ad agire nei confronti dell'odierno opponente, nonché la prova dell'esistenza stessa del credito nella misura richiesta.
Stante la contestazione di parte opponente, l'opposta che ha agito affermandosi CP_3 successore a titolo particolare della creditrice originaria , la quale Controparte_1 [...]
ora però agisce come sua procuratrice, avrebbe dovuto fornire la prova documentale CP_1 che il credito controverso fosse compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (cartolarizzazione) giacchè “ la società cessionaria di crediti blocco , di fronte alla contestazione della controparte ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione “ (Cass. Civ. 12739/2021 ;
Cass. Civ. 24798/2020 ; Cass. 22151/2019 ; Cass. 9768/2016). Inoltre la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 (Pres. Sestini, Rel. Tassone), ha affermato ancora una volta, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB.
Nel caso di specie, in atti è presente un contratto di cessione dalla società Controparte_1 alla società ma in allegato al contratto non esiste un elenco dei crediti ceduti dal CP_3 quale si possa evincere chiaramente che il debito del sia compreso in quella cessione. Pt_1
Pertanto non vi è certezza che il debito di sia stato effettivamente ceduto. Parte_1
Rileva il giudice che la prova della titolarità del credito richiede necessariamente la produzione del contratto di cessione, attraverso il quale si ha certezza dell'inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti e si può verificare che il negozio traslativo sia stato validamente realizzato dalle parti e sia privo di vizi che ne inficino la validità. Nel caso in esame è presente il contratto di cessione tra e ma non vi è allegato alcun elenco dei crediti ceduti e, Controparte_1 CP_3 quindi non è dato sapere se la posizione debitoria di sia stata effettivamente Parte_1 ceduta.
L'opposta , dunque, se pur ha provato un acquisto di crediti in blocco da CP_3 [...]
certamente non ha provato che nel contratto di cessione fosse ricompreso l'originario CP_1 debito di nei confronti dell'originaria creditrice non Parte_1 Controparte_1 avendo prodotto alcun allegato al contratto contenente l'identificazione certa dei rapporti ceduti.
In assenza di un elenco di crediti ceduti non vi è certezza alcuna che l'asserito debito dell'opponente sia presente tra quelli oggetto della cessione. Pt_1
Alla luce di tali argomentazioni va revocato il decreto ingiuntivo n. 27/2025 del 2.1.2025, ritualmente notificato all'opponente, con il quale il Tribunale di Lecce su istanza di
[...]
[...] in persona del suo legale rappresentante, nella sua qualità di procuratrice di CP_4 CP_3
in persona del suo legale rappresentante, ingiungeva a il pagamento della
[...] Parte_1 somma di €.19.705,75, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
Restano assorbite le ulteriori questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti .
Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale procuratrice della società CP_2 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide :
1. Accoglie l'opposizione per i motivi di cui in premessa e revoca il decreto ingiuntivo n.27/2025 emesso dal Tribunale di Lecce in data 2.1.2025, ritualmente notificato all'opponente, con il quale in persona del suo legale rappresentante CP_1 CP_1 pro-tempore, quale procuratrice della società in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro-tempore, ha ingiunto a il pagamento della somma Parte_1
€.19.705,75, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
2. Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 quale procuratrice della società in persona del suo legale rappresentante CP_2 pro-tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore dei procuratori costituiti dell'opponente avv.to Marco Luigi Elia e avv.to , antistatari, e che si Parte_2 liquidano in €.3.800,00, oltre ad €.100,00 per spese ed oltre alle spese generali, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 15.12.2025 ore 16.00
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali , all'udienza del 15.12.2025, nella causa civile iscritta al n.1664/2025 R.G.
Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Marco Luigi Elia, unitamente e disgiuntamente all'avv.to
, in virtù di procura alle liti ex art.83 c.p.c. rilasciata su foglio separato autenticata Parte_2 con firma digitale e da intendersi parte integrante dell'atto di citazione in opposizione, procuratori domiciliatari
-opponente -
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale Controparte_1 procuratrice della società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP_2
Rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Calogero Lanza e Matteo
Giarratana, giusta procura speciale asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale allegata in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Alessandra Deodato in San Pietro Vernotico.
-opposta-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2,
1 di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione notificato dall'opponente , Pt_1 comparsa di costituzione e risposta depositata dalla società opposta nella sua Controparte_1 qualità), sia i verbali di causa, le memorie ex art.171 ter e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, all'udienza del 29.9.2025 parte opposta chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo mentre parte opponente si opponeva ed insisteva sull'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva sollevata nell'atto introduttivo. Con ordinanza emessa a fine udienza del 10.11.2025 il giudice, , ritenuto che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte opponente potesse essere idonea a definire il giudizio, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.12.2025, con termine alle parti per note conclusive.
All'odierna udienza, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art.281 sexies c.p.c., anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale letta in udienza ed inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
Senza entrare nel merito della causa, ritiene il giudice che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di in persona del suo legale rappresentante, nella sua qualità di Controparte_1 procuratrice di in persona del suo legale rappresentante, sollevata dall'opponente CP_3 sia fondata e meriti accoglimento.
L'opposta non ha fornito né nella fase monitoria, né nell'odierno giudizio Controparte_1
a cognizione piena la concreta prova della titolarità del credito ceduto e, pertanto, della propria
2 legittimazione ad agire nei confronti dell'odierno opponente, nonché la prova dell'esistenza stessa del credito nella misura richiesta.
Stante la contestazione di parte opponente, l'opposta che ha agito affermandosi CP_3 successore a titolo particolare della creditrice originaria , la quale Controparte_1 [...]
ora però agisce come sua procuratrice, avrebbe dovuto fornire la prova documentale CP_1 che il credito controverso fosse compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (cartolarizzazione) giacchè “ la società cessionaria di crediti blocco , di fronte alla contestazione della controparte ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione “ (Cass. Civ. 12739/2021 ;
Cass. Civ. 24798/2020 ; Cass. 22151/2019 ; Cass. 9768/2016). Inoltre la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 (Pres. Sestini, Rel. Tassone), ha affermato ancora una volta, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB.
Nel caso di specie, in atti è presente un contratto di cessione dalla società Controparte_1 alla società ma in allegato al contratto non esiste un elenco dei crediti ceduti dal CP_3 quale si possa evincere chiaramente che il debito del sia compreso in quella cessione. Pt_1
Pertanto non vi è certezza che il debito di sia stato effettivamente ceduto. Parte_1
Rileva il giudice che la prova della titolarità del credito richiede necessariamente la produzione del contratto di cessione, attraverso il quale si ha certezza dell'inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti e si può verificare che il negozio traslativo sia stato validamente realizzato dalle parti e sia privo di vizi che ne inficino la validità. Nel caso in esame è presente il contratto di cessione tra e ma non vi è allegato alcun elenco dei crediti ceduti e, Controparte_1 CP_3 quindi non è dato sapere se la posizione debitoria di sia stata effettivamente Parte_1 ceduta.
L'opposta , dunque, se pur ha provato un acquisto di crediti in blocco da CP_3 [...]
certamente non ha provato che nel contratto di cessione fosse ricompreso l'originario CP_1 debito di nei confronti dell'originaria creditrice non Parte_1 Controparte_1 avendo prodotto alcun allegato al contratto contenente l'identificazione certa dei rapporti ceduti.
In assenza di un elenco di crediti ceduti non vi è certezza alcuna che l'asserito debito dell'opponente sia presente tra quelli oggetto della cessione. Pt_1
Alla luce di tali argomentazioni va revocato il decreto ingiuntivo n. 27/2025 del 2.1.2025, ritualmente notificato all'opponente, con il quale il Tribunale di Lecce su istanza di
[...]
[...] in persona del suo legale rappresentante, nella sua qualità di procuratrice di CP_4 CP_3
in persona del suo legale rappresentante, ingiungeva a il pagamento della
[...] Parte_1 somma di €.19.705,75, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
Restano assorbite le ulteriori questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti .
Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale procuratrice della società CP_2 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide :
1. Accoglie l'opposizione per i motivi di cui in premessa e revoca il decreto ingiuntivo n.27/2025 emesso dal Tribunale di Lecce in data 2.1.2025, ritualmente notificato all'opponente, con il quale in persona del suo legale rappresentante CP_1 CP_1 pro-tempore, quale procuratrice della società in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro-tempore, ha ingiunto a il pagamento della somma Parte_1
€.19.705,75, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
2. Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 quale procuratrice della società in persona del suo legale rappresentante CP_2 pro-tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore dei procuratori costituiti dell'opponente avv.to Marco Luigi Elia e avv.to , antistatari, e che si Parte_2 liquidano in €.3.800,00, oltre ad €.100,00 per spese ed oltre alle spese generali, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 15.12.2025 ore 16.00
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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