Ordinanza cautelare 3 dicembre 2015
Sentenza 5 luglio 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 05/07/2016, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01821/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02436/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 2436 del 2015, proposto da:
IO TO e AL SE AM, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Denaro, con domicilio legale presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano n. 42a;
contro
Comune di Acquedolci, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Carroccio, con domicilio legale presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano n. 42a;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 50 del 24.08.2015, notificata ai ricorrenti in data 27.08.2015, con la quale il Comune di Acquedolci, in persona del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, ha ordinato “ l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Acquedolci e l'immissione in possesso di tutte le opere abusivamente realizzate e dell'area di sedime, nonché quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusivamente realizzate, nella misura non superiore a dieci volte la complessiva superficie utile costruita di proprietà della Ditta PR IO e MA AL " insistenti nel terreno ubicato nel Comune di Acquedolci, Contrada Barranca Mare, distinto in catasto al fg, n. 1, part.lla n. 599;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi: l'ordinanza ingiunzione di demolizione n. 29 del 04.05.2011, notificata in data 06.05.2011; il verbale di sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale, prot. n. 294/Vig. del 29.04.2011; l'atto di accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 29/2011 redatto dalla Polizia Municipale in data 16.05.2012 (prot. n. 88/RNig. del 02.02.2012).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acquedolci;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti hanno adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti impugnati ed allegando, a tal fine, quanto segue:
- di essere comproprietari di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Acquedolci (ME) individuato in catasto al fg. n. 1, pat.lla n. 599;
- che tale terreno era nella loro disponibilità sin dal 1993, anno in cui stipularono un contratto preliminare di compravendita con i precedenti proprietari, successivamente formalizzato con atto pubblico del 25.10.2006, Rep. n. 22143;
- che su tale fondo insisteva un manufatto di vecchia costruzione - i cui ultimi interventi di modifica erano stati eseguiti prima del 1 settembre 1967 - adibito ad abitazione rurale;
- che le condizioni statiche di tale fabbricato erano andate peggiorando nel corso degli anni per cui si era reso urgente un immediato intervento di ristrutturazione;
- che quindi, nel corso dell'anno 2003, eseguiva i suddetti lavori di ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 L.R. n. 71/78, così urgenti ed inderogabili da non consentirgli di presentare per tempo neanche la relativa istanza per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni necessarie;
- che a distanza di circa otto anni, 1'U.T.C. del Comune di Acquedolci, con ordinanza ingiunzione di demolizione n. 29 del 04.05.2011 Prot. n. 4393/2011 (notificata in data 06.05.2011), sulla scorta del verbale di sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale, Prot. n. 294/Vig. del 29.04.2011, gli ordinava “ la demolizione delle opere abusive […] entro i successivi 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data di notifica della presente ingiunzione di demolizione con avvertenza che trascorso infruttuosamente il termine su indicato le opere verranno demolite dal Comune con spese a carico della ditta ”;
- che nel rispetto dei termini fissati dall'art. 36 D.P.R. n. 380/2001 presentava quindi, in data 03.08.2011, una richiesta di concessione edilizia in sanatoria relativamente alle suddette opere di ristrutturazione;
- che il Comune di Acquedolci, con provvedimento prot. gen. n. 9314 del 05.10.2011, respingeva la richiesta di concessione edilizia in sanatoria, in sostanza costringendolo a proporre impugnazione mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana (n. 66/2012);
- che nelle more della decisione del riscorso straordinario, l'ente locale resistente gli notificava ulterioru atti endoprocedimentali tendenti, da un lato, ad acquisire notizie in merito ad eventuali provvedimenti sospensivi emessi a seguito della presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana (Prot. UTC n. 2130 — Prot. Gen. n. 6396 del 02.07.2012); dall’altro, ad accertare l’inottemperanza a quanto precedentemente già disposto e l’avvio del procedimento amministrativo di acquisizione gratuita al patrimonio comunale (Prot. UTC n. 3065 — Prot. Gen. n. 8482 del 12.09.2013);
- che ai suddetti atti rispondevano con le lettere rispettivamente protocollate, presso il Comune di Acquedolci, in data 16.07.2012 e 24.09.2013;
- che successivamente, a distanza di oltre due anni, il Comune di Acquedolci adottava infine l'ordinanza n. 50 del 24.08.2015 di acquisizione al patrimonio indisponibile delle opere abusive e della relativa area di sedime.
In ragione di quanto esposto deducevano i ricorrenti l’illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi di gravame:
1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/2001 (GIÀ ART. 7 DELLA LEGGE N. 47/1985) ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 36 DEL D.P.R. N. 380/2001 (GIÀ ART. 13 L. 47/1985). VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E/O CARENZA E/O ERRORE SUI PRESUPPOSTI atteso che l’U.T.C. aveva ordinato l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente delle opere asseritamente dichiarate abusive sulla scorta dell'inottemperanza all'ordinanza di ingiunzione di demolizione n. 29 del 04.05.2011 divenuta tuttavia inefficace a seguito della presentazione dell'istanza di concessione edilizia in sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001, del 03.08.2011, assunta al protocollo dell'Ente in pari data con il prot. n. 7529. In sostanza, a seguito della presentazione della suddetta istanza ne era conseguita l'inefficacia dell’ ordinanza ingiunzione di demolizione, presupposto per l'emissione del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il Comune di Acquedolci, pur avendo respinto l'istanza di concessione edilizia in sanatoria, avrebbe comunque dovuto procedere ex novo (come da orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “ la sola presentazione dell'istanza di domanda di condono relativamente alla realizzazione di un fabbricato realizzato senza concessione edilizia successivamente all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi, produce l'effetto di rendere inefficace tale provvedimento e comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento sanzionatorio da parte dell'Amministrazione idoneo a superare il precedente con assegnazione di un nuovo termine per adempiere. Ne consegue l'illegittimità della disposta acquisizione gratuita al patrimonio dell'Ente dell'immobile abusivo in guanto fondata sull'inottemperanza ad un'ordinanza di demolizione divenuta inefficace" T.A.R. Calabria — Catanzaro, Sez. 1, 29.01.2014 n. 208; nello stesso senso anche Cons. Stato, Sez. V, 19.04.2013 n. 2221; Cons. Stato, Sez. V, 28.06.2012 n. 3821; Cons. Stato, 26.06.2007 n. 3659; Cons. Stato. 19.02.1997 n. 165; Cons. Stato, Sez. IV, 16.04.2012 n. 2185; Cons. Stato. Sez. VI, 26.03.2010 n. 1750; Cons. Stato, 7.05.2009 n. 2833; Cons. Stato, 12.11.2008 n. 5646; T.A.R. Calabria — Reggio Calabria, 25.08.2015 n. 858 . Ancora “ è fondato il ricorso promosso avverso il provvedimento avente ad oggetto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto abusivo realizzato dal ricorrente, per la mancata emissione di una nuova ordinanza demolitoria a seguito della reiezione della domanda di sanatoria presentata da quest'ultimo. In tal senso infatti occorre evidenziare che, sebbene l'art 36 del D P.R. n. 380 del 2001 non richieda una rinnovata ingiunzione, il predetto disposto normativo deve essere interpretato nel senso che con la domanda di sanatoria si determina la necessità di una nuova attività provvedimentale da parte dell’Amministrazione competente, rivalutativa dell'abuso edilizio. Di talché l'esigenza di semplificazione, economicità e non aggravamento dell'azione amministrativa deve, necessariamente, contemperarsi con la garanzia di una rinnovata disamina finalizzata, in modo particolare, a precisare i termini, decorsi i quali, in assenza di una spontanea remissione in pristino, scattano gli effetti anche ablatori della proprietà privata" T.A.R. Campania — Napoli, Sez. 8, 14.01.2011 n. 202 );
2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 10 BIS DELLA LEGGE N. 241/1990 E DEGLI ARTT. 2, 3 E 11 BIS DELLA L.R. N. 10/1991. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, ILLOGICITÀ MANIFESTA, DIFETTO E/O CARENZA DI MOTIVAZIONE atteso che in sede procedimentale era già stato fatto presente, da parte loro, che l'immobile oggetto della predetta richiesta di concessione edilizia in sanatoria era stato sottoposto a sequestro preventivo con decreto del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Patti del 18.05.2011, notificato ed eseguito in data 24.05.2011. Senza tralasciare che il Comune di Acquedolci non aveva altresì rispettato i termini fissati dall'art. 2 della L. n. 241/1990 e dell'art. 2 della L.R. n. 10/1991.
Si costituiva in giudizio il Comune resistente deducendo, ex adverso, quanto segue:
- che l’U.T.C., con provvedimento prot. n. 9314 del 5.10.2011, aveva respinto l’istanza di concessione edilizia strumentalmente avanzata al solo fine di procrastinare il procedimento amministrativo;
- che il parere rilasciato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana rilasciato con riferimento al ricorso proposto dinanzi al Presidente della Regione aveva evidenziato l’irricevibilità e l’infondatezza delle pretese avanzate;
- che era stato lo stesso Assessorato TT.AA. a sollecitare l’adozione dei provvedimenti impugnati, stante la non intervenuta sospensione in via giurisidzionale;
- che l’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 non era applicabile alla fattispecie in esame attea l’esistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta (zona D1 con vincolo di inedificabilità assoluta e di divieto di costruire entro 150 mt dalla battigia) come da T.A.R. Catania sentenza n 108/2015. In sostanza, che si trattava di abuso non sanabile a cui era conseguita una domanda di sanatoria pretestuosa, sicchè era in definitiva obbligatorio per il Comune resistente l’adozione di atti impugnati aventi contenuto vincolato;
- che, contrariamente a quanto sostenuto, solo la presentazione del condono edilizio comportava dal punto di vista procedimentale (sulla scorta degli artt. 38 della legge n. 47/85 e 32 della legge n. 326/2003) la sospensione dei procedimenti sanzionatori edilizi, mentre nel caso di specie – oltre all’esistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta – non si trattava di istanza di condono ma di istanza ex art. 36 del D.P.R. 380/2001. Secondo il recente orientamento del Consiglio di Stato, sentenza 175/2015, mentre la presentazione dell’istanza di condono priva di efficacia l’ordinanza di demolizione, l’istanza di accertamento di conformità ex art 36 determina solo un arresto ( rectius , sospensione) dell’efficacia della stessa.
- che l’ordinanza impugnata era atto dovuto a contenuto vincolato;
- che l’istanza di sanatoria era stata presentata in ogni caso oltre il termine di 90 giorni dall’ingiunzione di demolizione.
All’udienza del 8.6. 2016, come in verbale, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
A tal fine, infatti, deve puntualmente rilevarsi quanto segue:
- quanto al primo motivo di gravame, che risulta maggiormente condivisibile l’orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 174/2015, secondo cui “ si deve in questa sede prescindere dalla fondatezza o meno della tesi, secondo cui la presentazione di istanza di sanatoria - ex art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) - priverebbe definitivamente di efficacia un ordine di demolizione, precedentemente emesso. Appare preferibile infatti, ad avviso del Collegio, l'indirizzo giurisprudenziale che riconduce detta inefficacia solo alle prime domande di condono edilizio, presentate a norma della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (per il nuovo quadro sanzionatorio introdotto da tale legge e da applicare in caso di diniego del titolo abilitativo), mentre si deve ritenere che le istanze di sanatoria ordinaria, proponibili in base alla citata norma del 2001, implichino soltanto la priorità logico-giuridica del relativo esame, rispetto all'esecutorietà del provvedimento repressivo, con conseguente arresto di efficacia dell'ordine di demolizione, fino a pronuncia espressa o tacita dell'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, IV, 19 febbraio 2008, n. 849 e VI, 5 aprile 2013, n. 5706) ”. Dal che ne consegue, nella fattispecie, che il procedimento edilizio impugnato non andava ricominciato ex novo, successivamente alla proposizione dell’istanza di sanatoria presentata dai ricorrenti, essendosi unicamente sospeso;
- relativamente al secondo motivo di gravame, in primo luogo, che il provvedimento di sequestro penale preventivo del 24.5.2011 non ha avuto alcuna sostanziale rilevanza nella fattispecie tenuto conto, trattandosi di attività vincolata, che il ricorso proposto avverso l’ordinanza-ingiunzione del 4.5.2011 risulta, incidenter tantum (cfr. relativo parere del C.G.A) destituito di fondamento; che l’istanza di sanatoria è stata rigettata in data 5.10.2011; che l’accertamento di inottemperanza è stato svolto in data 12.9.2013, decorsi cioè due anni dall’adozione della misura penale probatoria (né agli atti sono stati allegati dal ricorrente documenti provenienti direttamente dal G.I.P. interessato recanti la proroga della misura stessa); che infine il provvedimento impugnato di acquisizione gratuita risale al successivo anno 2015 (decorsi quasi quattro anni dal rigetto dell’istanza in sanatoria). Senza tacere, peraltro, che l’abuso edilizio in esame è risultato effettuato in violazione di un vincolo assoluto di inedificabilità (elemento quest’ultimo dedotto dall’amministrazione resistente e non contestato dalla parte ricorrente ex art. 64, comma secondo, c.p.a.).
In secondo luogo, sempre con riguardo al secondo citato motivo di gravame, che non rileva nella fattispecie il termine generale di conclusione del procedimento amministrativo previsto dall’art. 2 della legge n. 241/1990, atteso che il procedimento edilizio è soggetto ad un regime proprio speciale.
In ragione di quanto esposto, quindi, il ricorso deve essere conclusivamente rigettato perché infondato.
Attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame, si ritiene che ricorrano le condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta perché infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Brugaletta, Presidente
Daniele Burzichelli, Consigliere
Francesco Elefante, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/07/2016
IL SEGRETARIO