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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/07/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. N. 212/2025 C.C.
LA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai magistrati: Dott.ssa Anna Ferrari Presidente Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere rel. Dott. Federico Botta Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato promossa con ricorso in appello depositato in data 22.01.2025 da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
28.04.1966, residente in Milano, P.zza S. Ambrogio n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, via Vittoria Colonna n. 9 APPELLANTE contro
, (C.F. ), nata a [...], l'[...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in Milano, P.zza S. Ambrogio n. 1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Trasatti ed Emanuela Contin (CF: ed elettivamente domiciliata presso il loro studio CodiceFiscale_3 in Milano, via Dezza n. 26 APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza di separazione giudiziale. n. 9985/2024 del Tribunale di Milano emessa in data 13.11.2024, depositata il 14.11.2024 nel procedimento R.G.N. 17829/2022
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'appello in persona della dott.ssa M.V.Mazza che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“CHIEDE
1 Che l'eccellentissima Corte di appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza del Tribunale di Milano, indicata in epigrafe, e specificamente:
- revocare e/o modificare il provvedimento in ordine all'assegnazione della casa coniugale per mancanza dei presupposti ed essendo accertata la titolarità in capo alla Sig.ra di CP_1 immobile di proprietà sito in via Olona n. 12 Milano;
- rideterminare l'importo mensile del contributo economico quale assegno di mantenimento da corrispondersi alla moglie stabilito in euro 2000,00 nella diversa misura di euro 1000,00 mensili sulla base della ridotta capacità economica e reddituale dell'appellante in quanto la moglie assegnataria della casa familiare;
Per_
- di rideterminare l'importo mensile da corrispondersi alla FI di euro 800,00 quale somma onnicomprensiva per le spese ordinarie attribuendo tutte le altre spese straordinarie in ragione del 50% per ciascun genitore;
- rideterminare comunque ambedue gli assegni sia alla madre che alla FI a seguito della nascita di altra FI in data 27.11.2024; Per_
- in ogni caso, disporre C.T.U. sull'effettivo stato di salute psico-fisica della FI maggiorenne , denegata nel giudizio di primo grado.
- con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Per parte appellata:
“In via preliminare Dichiarare l'appello proposto dal dott. inammissibile ed a tal fine fissare l'udienza Parte_1 di cui all'art. 350 bis c.p.c. Nel merito
- rigettare l'appello proposto dal dott. e per l'effetto; Parte_1
- confermare le statuizioni di cui alla sentenza 9985 / 2024 In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari della presente causa..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§Il procedimento di primo grado.
1. e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario a Milano in data 28.09.1996. Dall'unione è nata la FI il 05.02.2003. Per_1
2. Con ricorso depositato in data 11.05.2022 adiva il Tribunale di Parte_1
Milano, chiedendo la pronuncia di separazione, l'assegnazione a sé della casa coniugale e che fosse disposto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere nella misura del 50% al mantenimento ordinario e straordinario della FI . Per_1
3. Si costituiva, in data 26.09.2022, la quale chiedeva la pronuncia della Controparte_1 separazione con addebito al marito, l'assegnazione a sé della casa coniugale in qualità di genitore convivente in via prevalente con la FI , la determinazione dell'obbligo paterno al contributo Per_1 della FI maggiorenne non economicamente indipendente nella misura di € 2.000,00, oltre al 100%
2 delle spese straordinarie;
la determinazione dell'obbligo del ricorrente di provvedere al mantenimento della moglie mediante versamento della somma mensile di € 5.000,00; la determinazione di un contributo paterno forfettario per le vacanze che trascorrerà con la mamma nella misura di Per_1
€ 10.000,00 annui.
4. In data 12.11.2022, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il Presidente con ordinanza autorizzava i coniugi a vivere separati;
assegnava la casa coniugale alla madre;
poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI versando direttamente sul conto corrente intestato alla stessa gli importi dovuti per l'affitto, spese condominiali e utenze dell'appartamento di Londra oltre alla somma di € 800,00 mensili per il vitto e le spese ordinarie, oltre al 100% delle spese di istruzione scolastica, le spese mediche e le spese di spostamento Milano/Londra di e il 70% Per_1 delle restanti spese straordinarie;
poneva a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento in favore della stessa della somma mensile di
€ 3.500,00. L'ordinanza presidenziale veniva impugnata con reclamo proposto dal dinanzi alla Corte Pt_1
d'Appello di Milano (proc. n. 1057/2022 R.G.), che veniva respinto con decreto del 16.03.2023.
5. Con ordinanza emessa il 22.07.2023 il Giudice Istruttore statuiva sulle istanze istruttorie formulate dalle parti e disponeva l'espletamento di CTU contabile.
6. In sede di precisazione delle conclusioni in data 28.06.2024 entrambe le parti chiedevano la pronuncia di separazione con reciproche domande di addebito. Inoltre il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie e la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura di € 1.800,00 di cui € 800,00 in favore della FI ed €1.000,00 in favore della moglie;
mentre parte resistente formulava le proprie domande economiche in linea con quanto stabilito dall'ordinanza presidenziale.
7. Con sentenza n. 9985/2024 emessa in data 13.11.2024, all'esito del deposito dell'elaborato peritale (il 15.05.2024) e delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale di Milano, così statuiva: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in MILANO il 28/09/1996, atto Controparte_1 trascritto nei Registi degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO al n. 475, parte II, serie A, anno 1996;
2) Rigetta le reciproche domande di addebito;
3) Conferma l'assegnazione della casa coniugale di Milano, Piazza Sant'Ambrogio, n. 1, con tutto quanto l'arreda, a;
Controparte_1
4) Conferma a carico di con decorrenza dalla data Parte_1 Per_ della domanda giudiziale, l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI , maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, versando direttamente sul conto corrente intestato alla stessa, gli importi dovuti per l'affitto, spese condominiali e utenze dell'appartamento di Londra, oltre alla somma di € 800,00 mensili per il vitto e le spese ordinarie, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat (prima rivalutazione novembre 2023), entro il giorno 5 di ogni mese. Quanto alle spese straordinarie, il padre dovrà sostenere in ragione del 100% le spese di istruzione scolastica, le spese mediche e le spese di spostamento Per_ Milano/Londra di;
le ulteriori spese straordinarie individuate come da Protocollo del
3 Tribunale di Milano saranno suddivise tra i genitori in ragione del 70% a carico del padre e il 30% a carico della madre.
5) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento della moglie mediante versamento in favore della stessa, con decorrenza dalla mensilità successiva al deposito della sentenza , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 2.000,00 soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat (prima rivalutazione novembre 2025);
6) Liquida le spese del presente procedimento nella somma di euro 7.200,00, oltre 15% di rimborso spese, Iva e CPA, disponendo che le stesse vengano poste in ragione di 2/3 a carico del ricorrente e compensate per il resto tra le parti.
7) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1) al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
7. Il Tribunale ha respinto le reciproche richieste di addebito dalla separazione non essendo stata provata l'efficacia causale tra le rispettive allegazioni e la rottura del vincolo coniugale. Per la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla madre, il Tribunale ha dato rilievo alla condizione di fragilità di che la costringe a rientrare molto più frequentemente a casa rispetto a Per_1 quanto fa uno studente fuori sede e all'assenza di un rapporto tra padre e FI, tanto che durante la convivenza è sempre stata la mamma ad occuparsi della FI. Quanto al mantenimento di , il Tribunale ha confermato le statuizioni presidenziali, ritenendo Per_1 che le concrete esigenze di non abbiano subito variazioni significative rispetto all'epoca Per_1 dell'ordinanza presidenziale, e tenuto conto della disparità economico-reddituale tra le parti, come emersa anche dalla CTU contabile e dai documenti prodotti, dell'assegnazione della casa coniugale alla madre che rappresenta un'importante forma di contribuzione indiretta paterna nel mantenimento della FI, nonché della circostanza che il padre non veda mai la FI. Inoltre il Giudice ha dato atto del fatto che il ricorrente da aprile 2023 non ha pagato il mantenimento di e da aprile 2024 Per_1 non paga nemmeno il mantenimento della moglie. Il Tribunale ha stabilito a titolo di mantenimento della moglie un importo mensile di € 2000.00 in luogo della somma di € 3.500,00 originariamente disposta con l'ordinanza presidenziale, valorizzando le seguenti circostanze: l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
la pendenza del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da parte convenuta nei confronti dello studio per il pagamento della quota parte di utili a lei spettanti dal 2012, per la somma Pt_1 complessiva di € 569.834,61; la titolarità in capo alla sig.ra di un patrimonio immobiliare del CP_1 valore di circa 1 milione di euro che potrebbe generare importanti entrate reddituali;
la possibilità per la resistente di contare sull'aiuto economico della propria famiglia di origine e la circostanza che la stessa ha delega piena ad operare su un conto corrente intestato al padre e su un conto corrente intestato alla zia;
la piena capacità lavorativa della moglie che ha sempre lavorato in qualità di avvocato e, pertanto, ha una professionalità spendibilissima sul mercato del lavoro.
8. Avverso detta sentenza ha proposto appello in data 22.01.2025 Parte_1 il quale ha chiesto: 1) la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della moglie;
4 2) la riduzione del contributo al mantenimento della moglie da euro 2.000,00 a euro 1.000,00;
3) la riduzione del contributo paterno al mantenimento della FI all'importo di € 800,00 mensili con suddivisione delle spese straordinarie in favore della FI al 50% tra i coniugi. L'appellante ha chiesto inoltre che venga disposta una CTU “sull'effettivo stato di salute della FI Per_
”. Nel corpo del lungo atto di appello il ha preliminarmente dedotto l'erroneità della Pt_1 ricostruzione dei fatti di causa da parte del giudice di prime cure in relazione all'addebito, evidenziando che la circostanza posta a fondamento della sua domanda di addebito – ovvero che la moglie avrebbe rifiutato di avere rapporti intimi con il marito sin dalla nascita della FI – non è mai stata contestata dalla convenuta ai sensi degli art. 115 e 116 c.p.c. Quindi il ha esposto le seguenti censure alla sentenza impugnata Pt_1
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 337 SEXIES C.C. (PREVIGENTE ART. 155-QUATER C.C.). NELLA MISURA IN CUI NON E' STATO ESATTAMENTE QUANTIFICATO IL VALORE DELLA STESSA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE COLLOCATARIO: parte appellante si duole che nella determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, il giudice di prime cure non abbia tenuto in debita considerazione l'incidenza dell'assegnazione della casa coniugale, che costituisce indubbiamente un'utilità suscettibile di apprezzamento economico per la moglie (già proprietaria di altro immobile) giacché consente alla stessa il godimento dell'immobile (di ingente valore pari a circa €1.800.000, di cui peraltro non è stata fornita una stima neppure per relationem) e le assicura un risparmio rispetto alla spesa che dovrebbe sostenere per procurarsi un alloggio in locazione. Inoltre, per effetto del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla madre, il marito, proprietario esclusivo dell'immobile, è stato estromesso dal relativo diritto di godimento e dovrà quindi far fronte a costi nuovi per reperire una nuova abitazione. Infine, il rileva che Pt_1 nella determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre per la FI maggiorenne non autosufficiente, il giudice ha omesso di considerare la circostanza relativa all'impossibilità di fatto della prosecuzione degli studi all'estero della ragazza per il suo stato di salute. SULLA “FRAGILITÀ” DELLA FIGLIA ATTA A FONDARE LA CONSEGUENTE ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 337-SEPTIES IN COMB. DISP. NORM. CON L'ART. 337-SEXIES C.C. NONCHE' DEGLI ARTT. 112, 115-116 C.P.C.: l'appellante contesta che il Tribunale abbia fondato l'assegnazione della casa coniugale alla madre sulla condizione di fragilità psichica della FI maggiorenne e sulla conseguente necessità di assicurare alla stessa stabilità, senza effettuare alcuna indagine istruttoria per accertarne la reale entità. Inoltre lamenta che il Giudice senza addurre alcuna motivazione ha ritenuto inammissibile la domanda di CTU psichiatrica sulla FI, che era stata richiesta al fine di chiarire se il peggioramento delle fragilità della FI a seguito della separazione e l'assenza di rapporti tra padre e FI fossero conseguenza delle interferenze materne. SULL'ERRONEA COMPLESSIVA QUANTIFICAZIONE DEL CONRIBUTO ECONOMICO A CARICO DELL'APPELLANTE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 156 C.C.: l'appellante censura la sentenza impugnata per aver considerato nel reddito del ricorrente gli aiuti economici ricevuti dal padre dello stesso per mantenere l'elevato tenore di vita, trattandosi di elargizioni di carattere liberale e non obbligatorio, che sono irrilevanti ai fini della determinazione
5 dell'assegno di mantenimento al coniuge (Cass. civ., Sez. I, 21.06.2012, n. 10380). Inoltre, si duole che il Tribunale non ha considerato la riduzione del proprio reddito a seguito del suo allontanamento dallo studio di famiglia. SULLA “NUOVA FAMIGLIA” DEL RICORRENTE COSTITUITASI E SULLA NASCITA DELLA NUOVA FIGLIA E LE CONNESSE ESIGENZE ECONOMICHE IN TERMINI DI RIDUZIONE DEL MANTENIMENTO: l'appellante rileva che ha intrapreso - dalla data dell'ordinanza presidenziale – una relazione more uxorio, dalla quale è nata una FI in data 27.11.2024, e ciò comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico che devono essere considerati nella determinazione del mantenimento nei confronti della FI nata dalla precedente relazione.
9. Con provvedimento del 27.01.2025, è stata fissata l'udienza di trattazione del presente procedimento ai sensi degli artt. 127, 127 bis e 127 ter c.p.c.
10. Con atto depositato il 06.03.2025 si è costituita in giudizio , la quale ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello e nel merito ne ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza impugnata. In primo luogo, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello proposto dal per essere stato fondato sostanzialmente sulla richiesta di CTU, inammissibile Pt_1
a fronte di tutta la documentazione medica allegata dalla sig.ra , e sulla sopravvenienza di fatti CP_1
e circostanze nuove, in quanto la nascita della seconda FI costituisce un fatto nuovo estraneo al processo di primo grado che, semmai, avrebbe potuto legittimare la proposizione di una azione di modifica delle condizioni di separazione. L'appellata nel rilevare la violazione dell'art. 342 c.p.c. ha chiesto che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c. bis, l'appello venga dichiarato inammissibile e/o manifestamente infondato e che venga fissata l'udienza di cui all'art. 350 bis c.p.c. Nel merito, in ordine alla domanda di addebito della separazione, l'appellata ha evidenziato che controparte non ha prospettato alcuna violazione che sarebbe stata posta in essere dal giudice di prime cure. In ordine alla assegnazione della casa coniugale alla signora , l'appellata ha dedotto la CP_1 correttezza della decisione del Tribunale che, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, ha tenuto nella debita considerazione la consistenza del patrimonio immobiliare e della complessiva situazione economica di così come è emersa dalla CTU contabile;
ciò ha persino portato ad una Pt_1 modificazione dei provvedimenti assunti in sede di udienza presidenziale. Inoltre, secondo la prospettazione difensiva, il Giudice ha tutelato l'interesse della FI, la quale ancorché maggiorenne, è assolutamente priva di indipendenza economica ed autonomia personale per le sue accertate condizioni di salute psichica, e ha valutato che l'assenza di rapporto tra padre e FI non renderebbe opportuna la assegnazione della casa coniugale al padre. In ordine alla richiesta di CTU sulle condizioni di salute della FI secondo parte appellata tale approfondimento non sarebbe necessario alla luce delle risultanze emerse in primo grado, avendo la resistente diffusamente documentato la condizione clinica della FI e i ricoveri specialistici che si sono resi necessari. Il tribunale ha tenuto conto del fatto che l'accertata fragilità psicofisica di Per_1 determina frequenti rientri a Milano, che avvengono non solo nelle situazioni ordinarie ma anche in ogni occasione in cui gli stessi sono sollecitati da ragioni connesse alla salute della ragazza.
6 In ordine ai contributi economici a carico dell'appellante, la ha rilevato che: 1) la famiglia è CP_1 sempre stata integralmente mantenuta da il quale poteva contare su ingenti quantità di
Pt_1 denaro contante, prelevati da conti correnti svizzeri;
2) gli aiuti da parte dei genitori dell'appellante, per modalità, entità e sistematicità, sono sempre stati più simili ad un reddito extra piuttosto che un'elargizione occasionale;
3) il si è rifiutato di fornire al CTU la documentazione richiesta,
Pt_1 anche con riferimento alle elargizioni paterne;
4) il 7 febbraio 2023 controparte ha venduto un immobile a Vipiteno al prezzo di € 350.000,00, come dallo stesso dichiarato all'udienza del 6 giugno 2024; 5) la situazione economica di potrà beneficiare in misura cospicua della devoluzione
Pt_1 della quota di sua spettanza dell'eredità materna (la madre è deceduta il 20.06.2024). Infine, nonostante le ingenti disponibilità economiche, il ha smesso di versare il mantenimento
Pt_1 della FI dal mese di aprile 2023 e quello della moglie da marzo 2024, restando inadempiente per
€ 82.044,27 complessivi, nonostante i ripetuti solleciti. Conseguentemente, non ha potuto Per_1 proseguire la psicoterapia individuale, né partecipare al percorso terapeutico di gruppo DBT prescritte dai medici psichiatri del Policlinico di Milano;
mentre la madre è costretta a vivere in una situazione di difficoltà economica. Per tale inadempimento pende un procedimento penale ai sensi dell'art. 570 bis c.p. (RGNR 26165/23) con rinvio a giudizio per al 17 aprile 2025. Pt_1
L'appellata ha insistito affinché l'appello venga dichiarato inammissibile quanto alle circostanze dedotte in ordine alla nuova FI del trattandosi di fatto nuovo estraneo al giudizio di Pt_1 primo grado. In ogni caso, ha evidenziato come, la vendita di un immobile non dichiarata in corso di CTU e la successione ereditaria conseguente alla morte della madre dell'appellante, oltre a quanto già emerso dall'esame contabile delle sostanze di rappresentano fatti che compensano Pt_1 ampiamente l'asserito depauperamento conseguente alla nascita di un secondo figlio.
11. All'udienza del giorno 3.04.2025, celebrata con modalità di trattazione cartolare come da decreto del 27.01.2025, la Corte, dato atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti e del parere del Procuratore Generale che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, ha in primo luogo rigettato l'istanza dell'appellata, non sussistendo i presupposti di cui agli artt.348 bis e 350 bis c.p.c. e ha disposto il rinvio dell'udienza con la comparizione personale delle parti.
12. All'udienza del 3.06.2025 la Corte ha indicato alle parti una possibile soluzione conciliativa della causa che preveda la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra la riduzione
CP_1 dell'assegno di mantenimento in favore della Sig.ra con conferma delle statuizioni relative al
CP_1 mantenimento della FI e la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. La difesa di parte ha escluso la possibilità di aderire alla proposta della Corte soprattutto quanto
CP_1 alla casa coniugale, tenuto conto della condizione della FI maggiorenne e delle ulteriori pendenze economiche fra le parti. La difesa di parte ha invece manifestato adesione alla proposta e ha concluso come in atti, Pt_1 preso atto della indisponibilità di controparte sulla proposta della Corte. La Sig.ra ha evidenziato la difficile condizione di salute della FI cui il padre nega le cure e
CP_1 le difficoltà che avrebbe la FI a lasciare l'abitazione ove attualmente vive. Quindi la difesa ha concluso come in atti.
CP_1
Infine la difesa ha richiamato ulteriormente le proprie conclusioni anche in punto di Pt_1 consulenza sulla FI. La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Profili preliminari Preliminarmente si rileva che il presente giudizio non deve svolgersi secondo il rito Cartabia ma secondo la normativa previgente. La disposizione transitoria di cui all'art. 35 comma 4 del D. Lgs 149/2022 riguarda infatti i soli appelli nelle cause civili ordinarie mentre per il nuovo procedimento in materia di persone minorenni e famiglie (di cui all'art. 473bis e ss non richiamato dal comma citato) trova applicazione la regola generale di cui al comma 1 dell'art. 35 secondo la quale le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28/02/2023 mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti. E per giurisprudenza pacifica (cha ha avuto modo di esprimersi più volte in occasione della novella del 1990) il procedimento deve essere inteso unitariamente dovendosi fare quindi riferimento alla data della citazione introduttiva in primo grado e non all'instaurazione del giudizio d'appello (Cass. 16347/2004). Il presente giudizio unitariamente inteso, pertanto, è stato introdotto in data 11.05.2022, ben prima del 28/02/2023 e deve pertanto svolgersi secondo il vecchio rito
*** Sempre in via preliminare osserva la Corte che alla luce della documentazione in atti, delle dichiarazioni rese dalle parti e delle considerazioni in diritto che di seguito verranno illustrate, non si ravvisa alcuna necessità di ulteriore istruttoria, né di procedere ad ulteriori CTU, che appaiono del tutto superflue al fine della decisione.
L'addebito Nel corpo del lungo atto di appello, il denuncia a pag.6 una errata ricostruzione dei fatti di Pt_1 causa relativamente alle statuizioni della sentenza di primo grado sull'addebito, sebbene poi non rassegni alcuna conclusione esplicita riferibile al tema in questione. Sul punto si rileva, per completezza, che secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, va pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n. 14840/2006; Cass. n. 12383/2005). Quanto agli oneri probatori gravanti sulle parti, si è precisato che di fronte a rappresentati comportamenti dei coniugi contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, il giudice non dispone di un potere dovere di disporre d'ufficio mezzi istruttori, in quanto non è consentito derogare alle regole generali sull'onere della prova, se non nei casi in cui tale deroga sia giustificata da finalità di ordine pubblicistico, come nell'ipotesi di provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento ex art. 155 ss. c.c.. Al fine di decidere sulla domanda di addebito, in ogni caso, il giudice è tenuto ad esaminare la condotta di entrambi i coniugi e mai le circostanze dall'uno affermate potranno reputarsi provate sol perché l'altro non le contesti specificamente, considerando che nel vigente ordinamento non sussiste una regola che obblighi la parte a contestare tutte le circostanze prospettate dalla controparte, le quali solo ove
8 inequivocabilmente ammesse possono ritenersi provate (cfr. Cass. civ. sentenza n. 559 del 16 gennaio 2003). Nel medesimo senso è stato chiarito che in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica (Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014). Ed ancora la Suprema Corte ha evidenziato che in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Sez. 1 - , Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021). La necessità di una rigorosa prova del nesso causale tra il compimento da parte di uno dei coniugi di atti contrari ai doveri del matrimonio e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza è stata ribadita anche con riferimento ai casi di “mobbing” in ambito familiare (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13983 del 19/06/2014 ).
Applicando tali principi al caso in esame, la Corte rileva che le complessive risultanze istruttorie non consentono di ritenere provato che la separazione sia stata causalmente determinata da condotte della Sig.ra o del Sig. contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio ma lasciano invece CP_1 Pt_1 emergere un progressivo e reciproco distacco di entrambi i coniugi dalla comunione di vita inizialmente intrapresa, al principio della loro relazione e convivenza (comunque protrattasi per oltre 20 anni) che si è riverberato su ogni aspetto della loro relazione, senza che possa essere individuato con precisione un comportamento specifico, fra quelli prospettati, che sia stato causa della frattura coniugale. In contrario non possono assumere rilievo le censure del tutto generiche svolte nella premessa dell'atto di appello. Conseguentemente va confermata sul punto la sentenza impugnata.
La casa coniugale e l'assegno di mantenimento per la FI. Giova rammentare, in tema di assegnazione della casa coniugale, che secondo i recenti arresti della Corte di Cassazione (sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16134 del 17/06/2019) “La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio
o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese).”. Con riferimento al mantenimento del figlio maggiorenne la Cassazione ha affermato che “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di
9 essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.” (Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020). Resta ferma tuttavia nell'ambito di tale orientamento giurisprudenziale, l'affermazione della sussistenza del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente laddove sussista una “ condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci” (Ordinanza n. 17183 citata). Applicando tali principi al caso in esame la Corte rileva che dalle produzioni documentali in atti risulta che , dell'età di 22 anni, è affetta da tempo da disturbi depressivi, come peraltro Per_1 riconosciuto dalle parti nelle udienze del giudizio di primo grado.
Le ultime certificazioni prodotte attestano la diagnosi di “DCA NAS in Disturbo borderline di personalità, Depressione maggiore episodio ricorrente moderato” (cfr. certificazioni Istituto Auxologico del 23.05.2024 e 21.01.2025). In relazione a tali disturbi consta dalle risultanze istruttorie che , dopo i due ricoveri dell'autunno Per_1 2022 presso le strutture Turro e le Betulle, è stata sottoposta a cicli di terapia riabilitativa nutrizionale (con due ricoveri dalla data 11.04.2024 al 23 .05.2024 e dal 18.12.2024 al 21.01.2025 ), a colloqui psicologici/psicoterapici e prestazioni diagnostico-terapeutiche in strutture milanesi per un arco temporale di assoluta consistenza (dal 24 ottobre al 20 dicembre 2023; dal 4 gennaio al 10 aprile 2024; dal 12 aprile al 17 maggio 2024; dal 27 maggio al 26 settembre 2024). Dalle certificazioni prodotte si evince altresì una sorta di generale ingravescenza della sintomatologia della ragazza correlata anche alla scoperta della futura nascita della seconda FI del padre, nata a [...] 2024, con agiti autolesionistici, abuso di alcol, ecc. Il complesso dei dati richiamati già vale a dimostrare che i ritorni di da Londra presso la casa Per_1 coniugale di Milano non sono più connotati da un carattere di occasionalità ma hanno assunto carattere tendenzialmente stabile, con il ripristino di fatto della convivenza della ragazza con la madre. Definitivo riscontro di tale conclusione, nel difetto di specifiche allegazioni di entrambe le parti in ordine al percorso di studi originariamente intrapreso da a Londra, deriva dalla diffida di Per_1 pagamento inoltrata dalla Sig.ra al Sig. il 22.01.2024 (doc. 7 sub all. 6 alla memoria CP_1 Pt_1 di costituzione : in tale documento, tra le altre cose, la madre di attestava che “ non sono CP_1 Per_1 state pagate le spese di trasporto documentate per € 546,27 corrispondenti a due trasferte Per_ MILANO/LONDRA/MILANO che ha effettuato ad agosto e settembre per poter liberare l'alloggio universitario e restituirlo nel rispetto dei termini del contratto di locazione, come Per_ comunicato preventivamente da al padre unitamente alla richiesta di una somma per poter sostenere le spese di viaggio e soggiorno data la mancanza dei bonifici mensili da aprile.”. Risulta quindi provato che in costanza del giudizio di primo grado ha rilasciato l'alloggio Per_1 universitario che conduceva in locazione a Londra e le cui spese complessive (canone di affitto, spese condominiali e utenze), in aggiunta alle spese di istruzione scolastica e dei viaggi Milano/Londra, sono state invece poste a carico del dalla sentenza impugnata. Pt_1 Alla stregua degli elementi fin qui passati in rassegna, la Corte ritiene che debba essere confermata l'assegnazione della casa coniugale a parte appellata in ragione della perdurante convivenza della madre con la FI , tenuto conto del fatto che non è economicamente autosufficiente e Per_1 Per_1 risulta altresì affetta da consistenti disturbi di tipo psicologico/psichiatrico che rendono vieppiù necessario per lei continuare a permanere nell'habitat familiare che le è consueto. Per le medesime considerazioni, in parziale accoglimento dell'appello, l'obbligo del di Pt_1 provvedere al mantenimento della FI , maggiorenne non economicamente autosufficiente, va Per_1 circoscritto ad un contributo mensile onnicomprensivo di € 800,00, a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento, risultando provata la cessazione del rapporto di locazione in Inghilterra ed il definitivo rientro di a Milano e tenuto conto altresì dell'incidenza del valore economico Per_1
10 della casa coniugale (su cui si dirà meglio in seguito) anche sulla misura dell'assegno di mantenimento per il figlio. In assenza di ulteriori ed aggiornate allegazioni in ordine al percorso di studi di , va altresì Per_1 rivisitato il criterio di riparto delle spese straordinarie tra i genitori che devono essere poste a carico di ciascuno dei genitori in misura del 50% ciascuno, con la medesima decorrenza, tenuto conto altresì delle risultanze della CTU in atti che ha comprovato la sussistenza di una solida posizione economica in capo all'appellata1. 1 Dalle risultanze compendiate in atti risultano in capo alle parti le posizioni economiche di seguito sinteticamente ricostruite. GH Il sig. è dottore commercialista, fino a dicembre 2021 ha svolto la propria attività lavorativa presso lo studio di Pt_1 famiglia, fondato dal padre;
mentre attualmente, esercita la libera professione, ospite da un collega con studio in Milano, Viale Regina Giovanna, n. 10. Questi sono i redditi dichiarati.
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto mensile d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale
PF 2024 (redditi 2023) € 14.216,00 € 729,00 € 175,00 € 0,00 € 13.312,00 € 1.109,33
PF 2023 (redditi 2022) € 35.357,00 € 8.263,00 € 516,00 € 283,00 € 26.295,00 € 2.191,25
PF 2022
€ 66.746,00 € 21.435,00 € 1.058,00 € 534,00 € 43.719,00 € 3.643,25 (redditi 2021)
PF 2021
€ 43.580,00 € 12.219,00 € 658,00 € 349,00 € 30.354,00 € 2.529,50 (redditi 2020)
PF 2020
€ 59.704,00 € 18.502,00 € 936,00 € 478,00 € 39.788,00 € 3.315,67 (redditi 2019)
PF 2019
€ 81.589,00 € 27.232,00 € 1.315,00 € 653,00 € 52.389,00 € 4.365,75 (redditi 2018)
Dalla CTU contabile risulta che il sig. nel periodo 2020-2022, ha ricevuto prestiti dal padre per complessivi Pt_1 170 mila euro circa. È proprietario esclusivo della casa coniugale, un immobile di circa 140 mq con box sito in Piazza S. Ambrogio, n. 1,
Milano. Inoltre risulta proprietario di tre immobili nella quota di 1/4 in nuda proprietà a e proprietario in nuda CP_2 proprietà di due immobili a Vipiteno (il terzo lo ha venduto nel corso del procedimento di primo grado, per il valore dichiarato di 350.000 euro). Il CTU ha riportato che il valore dei beni immobili della parte si può stimare in Pt_1 euro 2.456.040,00.
Il CTU ha indicato la sussistenza di conti correnti intestati al padre e alla madre del signor con delega di Pt_1 quest'ultimo a operare, tuttavia non è stata fornita idonea documentazione degli estratti conti relativi ai rapporti bancari in oggetto.
11 L'assegno di mantenimento della moglie. La Corte ritiene che debba essere accolta la domanda dell'appellante di riduzione dell'assegno di mantenimento per la moglie all'importo di € 1.000,00. Si rammenta che, secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico
- corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile - del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli (Sez.1,n.9432/2023 Cass 9432 2023 ; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25420 del 17/12/2015; cfr. anche più recentemente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20858 del
Il signor infine, detiene il 3,558% delle quote nella Cofircont s.r.l., il 6,3% delle quote nella Professional Audit Pt_1 Group s.r.l. e il 50% delle quote nella Flore Agricola s.r.l., in liquidazione. Il CTU ha evidenziato, in proposito, che il valore complessivo delle partecipazioni detenute dal ricorrente ammontano a euro 135.300,00. NOTTE CP_ La sig.ra ha svolto l'attività di avvocato presso lo studio fino al 2022, data in cui è stata estromessa dallo Pt_1 studio. Attualmente è disoccupata. A partire dal 2012 ha smesso di percepire gli utili come concordati con lo studio e per tale motivo ha ottenuto, Pt_1 in data 26.04.2022 , un decreto ingiuntivo per la somma di € 569.834,61, che tuttavia è oggetto di giudizio di opposizione tuttora pendente.
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto mensile d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale
730 2024 (redditi 2023) € 41.866,00 € 10.870,00 € 628,00 € 335,00 € 30.033,00 € 2.502,75
730 2023 (redditi 2022) € 3.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.500,00 € 291,67
PF 2022
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 (redditi 2021)
PF 2021
€ 20.890,00 € 3.858,00 € 278,00 € 0,00 € 16.754,00 € 1.396,17 (redditi 2020)
PF 2020
€ 43.683,00 € 12.304,00 € 660,00 € 349,00 € 30.370,00 € 2.530,83 (redditi 2019)
PF 2019
€ 89.010,00 € 30.783,00 € 1.444,00 € 712,00 € 56.071,00 € 4.672,58 (redditi 2018)
La resistente è, altresì, proprietaria al 100% di un immobile sito a Milano, via Olona, 12, gravato da mutuo, la cui rata mensile è pari a euro 892,00 (scadenza mutuo 2036) e, a seguito del decesso del padre, ha ereditato in comproprietà con il fratello il 50% di un immobile sito a Milano, via Olona, 12 e il 50% di un immobile sito a Castelpetroso, Piazza Olomo,
10. Stando alla CTU il valore dei predetti immobili è stimabile in euro 953.040,00.
12 21/07/2021, secondo cui verbatim “In materia di quantificazione dell'assegno di mantenimento a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art. 337 sexies c.c., e tale principio trova applicazione anche qualora il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà del bene, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota dell'immobile e si traduce in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto”; conforme anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27599 del 21/09/2022). Nel caso in esame risulta che l'abitazione familiare di cui la risulta assegnataria in ragione della CP_1 perdurante convivenza con la FI è un immobile di pregio sito a Milano in piazza S.Ambrogio Per_1
1. Il godimento di un simile immobile costituisce, alla stregua dei principi richiamati e tenuto conto dei valori medi reperibili sul mercato immobiliare per la locazione di cespiti di questo tipo nella zona di riferimento, un valore economico di assoluta consistenza che consente di ritenere congruo quale assegno di mantenimento per la moglie l'importo di € 1.000,00 considerate altresì le consistenti disponibilità economiche, anche immobiliari, accertate dalla CTU in capo all'appellata e l'indubbia professionalità della Sig.ra che la rende idonea alla produzione di redditi, in ossequio al CP_1 principio di autoresponsabilità da ultimo affermato dalla Cassazione anche in tema di separazione. Ed invero al riguardo la Suprema Corte ha affermato che “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo.” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 234 del 07/01/2025 ).
*** Conclusivamente ed assorbita ogni altra questione, in attesa del definitivo assetto dei rapporti economici tra le parti da stabilirsi in sede di divorzio, si provvede come in dispositivo.
Le spese.
L'esito complessivo del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di , in parziale riforma della sentenza n. 9985/2024 del
[...] Controparte_1
Tribunale di Milano emessa in data 13.11.2024, depositata il 14.11.2024, nel procedimento N. R.G. 17829/2022, assorbita ogni altra questione, così provvede:
1) Ridetermina il contributo a carico di per il mantenimento Parte_1 della FI , maggiorenne non economicamente autosufficiente, nella misura di € 800,00 Per_1 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte di appello di Milano, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento.
13 2) Ridetermina il contributo a carico di per il mantenimento Parte_1 della moglie nella misura di € 1.000,00 mensili, con decorrenza dalla Controparte_1 pubblicazione del presente provvedimento.
3) Conferma nel resto.
4) Dispone la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio fra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Milano, in data 03.06.2025
Il Consigliere est. Maria Vicidomini
Il Presidente Anna Ferrari
14
LA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai magistrati: Dott.ssa Anna Ferrari Presidente Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere rel. Dott. Federico Botta Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato promossa con ricorso in appello depositato in data 22.01.2025 da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
28.04.1966, residente in Milano, P.zza S. Ambrogio n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, via Vittoria Colonna n. 9 APPELLANTE contro
, (C.F. ), nata a [...], l'[...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in Milano, P.zza S. Ambrogio n. 1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Trasatti ed Emanuela Contin (CF: ed elettivamente domiciliata presso il loro studio CodiceFiscale_3 in Milano, via Dezza n. 26 APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza di separazione giudiziale. n. 9985/2024 del Tribunale di Milano emessa in data 13.11.2024, depositata il 14.11.2024 nel procedimento R.G.N. 17829/2022
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'appello in persona della dott.ssa M.V.Mazza che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“CHIEDE
1 Che l'eccellentissima Corte di appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza del Tribunale di Milano, indicata in epigrafe, e specificamente:
- revocare e/o modificare il provvedimento in ordine all'assegnazione della casa coniugale per mancanza dei presupposti ed essendo accertata la titolarità in capo alla Sig.ra di CP_1 immobile di proprietà sito in via Olona n. 12 Milano;
- rideterminare l'importo mensile del contributo economico quale assegno di mantenimento da corrispondersi alla moglie stabilito in euro 2000,00 nella diversa misura di euro 1000,00 mensili sulla base della ridotta capacità economica e reddituale dell'appellante in quanto la moglie assegnataria della casa familiare;
Per_
- di rideterminare l'importo mensile da corrispondersi alla FI di euro 800,00 quale somma onnicomprensiva per le spese ordinarie attribuendo tutte le altre spese straordinarie in ragione del 50% per ciascun genitore;
- rideterminare comunque ambedue gli assegni sia alla madre che alla FI a seguito della nascita di altra FI in data 27.11.2024; Per_
- in ogni caso, disporre C.T.U. sull'effettivo stato di salute psico-fisica della FI maggiorenne , denegata nel giudizio di primo grado.
- con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Per parte appellata:
“In via preliminare Dichiarare l'appello proposto dal dott. inammissibile ed a tal fine fissare l'udienza Parte_1 di cui all'art. 350 bis c.p.c. Nel merito
- rigettare l'appello proposto dal dott. e per l'effetto; Parte_1
- confermare le statuizioni di cui alla sentenza 9985 / 2024 In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari della presente causa..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§Il procedimento di primo grado.
1. e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario a Milano in data 28.09.1996. Dall'unione è nata la FI il 05.02.2003. Per_1
2. Con ricorso depositato in data 11.05.2022 adiva il Tribunale di Parte_1
Milano, chiedendo la pronuncia di separazione, l'assegnazione a sé della casa coniugale e che fosse disposto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere nella misura del 50% al mantenimento ordinario e straordinario della FI . Per_1
3. Si costituiva, in data 26.09.2022, la quale chiedeva la pronuncia della Controparte_1 separazione con addebito al marito, l'assegnazione a sé della casa coniugale in qualità di genitore convivente in via prevalente con la FI , la determinazione dell'obbligo paterno al contributo Per_1 della FI maggiorenne non economicamente indipendente nella misura di € 2.000,00, oltre al 100%
2 delle spese straordinarie;
la determinazione dell'obbligo del ricorrente di provvedere al mantenimento della moglie mediante versamento della somma mensile di € 5.000,00; la determinazione di un contributo paterno forfettario per le vacanze che trascorrerà con la mamma nella misura di Per_1
€ 10.000,00 annui.
4. In data 12.11.2022, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il Presidente con ordinanza autorizzava i coniugi a vivere separati;
assegnava la casa coniugale alla madre;
poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI versando direttamente sul conto corrente intestato alla stessa gli importi dovuti per l'affitto, spese condominiali e utenze dell'appartamento di Londra oltre alla somma di € 800,00 mensili per il vitto e le spese ordinarie, oltre al 100% delle spese di istruzione scolastica, le spese mediche e le spese di spostamento Milano/Londra di e il 70% Per_1 delle restanti spese straordinarie;
poneva a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento in favore della stessa della somma mensile di
€ 3.500,00. L'ordinanza presidenziale veniva impugnata con reclamo proposto dal dinanzi alla Corte Pt_1
d'Appello di Milano (proc. n. 1057/2022 R.G.), che veniva respinto con decreto del 16.03.2023.
5. Con ordinanza emessa il 22.07.2023 il Giudice Istruttore statuiva sulle istanze istruttorie formulate dalle parti e disponeva l'espletamento di CTU contabile.
6. In sede di precisazione delle conclusioni in data 28.06.2024 entrambe le parti chiedevano la pronuncia di separazione con reciproche domande di addebito. Inoltre il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie e la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura di € 1.800,00 di cui € 800,00 in favore della FI ed €1.000,00 in favore della moglie;
mentre parte resistente formulava le proprie domande economiche in linea con quanto stabilito dall'ordinanza presidenziale.
7. Con sentenza n. 9985/2024 emessa in data 13.11.2024, all'esito del deposito dell'elaborato peritale (il 15.05.2024) e delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale di Milano, così statuiva: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in MILANO il 28/09/1996, atto Controparte_1 trascritto nei Registi degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MILANO al n. 475, parte II, serie A, anno 1996;
2) Rigetta le reciproche domande di addebito;
3) Conferma l'assegnazione della casa coniugale di Milano, Piazza Sant'Ambrogio, n. 1, con tutto quanto l'arreda, a;
Controparte_1
4) Conferma a carico di con decorrenza dalla data Parte_1 Per_ della domanda giudiziale, l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI , maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, versando direttamente sul conto corrente intestato alla stessa, gli importi dovuti per l'affitto, spese condominiali e utenze dell'appartamento di Londra, oltre alla somma di € 800,00 mensili per il vitto e le spese ordinarie, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat (prima rivalutazione novembre 2023), entro il giorno 5 di ogni mese. Quanto alle spese straordinarie, il padre dovrà sostenere in ragione del 100% le spese di istruzione scolastica, le spese mediche e le spese di spostamento Per_ Milano/Londra di;
le ulteriori spese straordinarie individuate come da Protocollo del
3 Tribunale di Milano saranno suddivise tra i genitori in ragione del 70% a carico del padre e il 30% a carico della madre.
5) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento della moglie mediante versamento in favore della stessa, con decorrenza dalla mensilità successiva al deposito della sentenza , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 2.000,00 soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat (prima rivalutazione novembre 2025);
6) Liquida le spese del presente procedimento nella somma di euro 7.200,00, oltre 15% di rimborso spese, Iva e CPA, disponendo che le stesse vengano poste in ragione di 2/3 a carico del ricorrente e compensate per il resto tra le parti.
7) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1) al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
7. Il Tribunale ha respinto le reciproche richieste di addebito dalla separazione non essendo stata provata l'efficacia causale tra le rispettive allegazioni e la rottura del vincolo coniugale. Per la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla madre, il Tribunale ha dato rilievo alla condizione di fragilità di che la costringe a rientrare molto più frequentemente a casa rispetto a Per_1 quanto fa uno studente fuori sede e all'assenza di un rapporto tra padre e FI, tanto che durante la convivenza è sempre stata la mamma ad occuparsi della FI. Quanto al mantenimento di , il Tribunale ha confermato le statuizioni presidenziali, ritenendo Per_1 che le concrete esigenze di non abbiano subito variazioni significative rispetto all'epoca Per_1 dell'ordinanza presidenziale, e tenuto conto della disparità economico-reddituale tra le parti, come emersa anche dalla CTU contabile e dai documenti prodotti, dell'assegnazione della casa coniugale alla madre che rappresenta un'importante forma di contribuzione indiretta paterna nel mantenimento della FI, nonché della circostanza che il padre non veda mai la FI. Inoltre il Giudice ha dato atto del fatto che il ricorrente da aprile 2023 non ha pagato il mantenimento di e da aprile 2024 Per_1 non paga nemmeno il mantenimento della moglie. Il Tribunale ha stabilito a titolo di mantenimento della moglie un importo mensile di € 2000.00 in luogo della somma di € 3.500,00 originariamente disposta con l'ordinanza presidenziale, valorizzando le seguenti circostanze: l'assegnazione della casa coniugale alla madre;
la pendenza del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da parte convenuta nei confronti dello studio per il pagamento della quota parte di utili a lei spettanti dal 2012, per la somma Pt_1 complessiva di € 569.834,61; la titolarità in capo alla sig.ra di un patrimonio immobiliare del CP_1 valore di circa 1 milione di euro che potrebbe generare importanti entrate reddituali;
la possibilità per la resistente di contare sull'aiuto economico della propria famiglia di origine e la circostanza che la stessa ha delega piena ad operare su un conto corrente intestato al padre e su un conto corrente intestato alla zia;
la piena capacità lavorativa della moglie che ha sempre lavorato in qualità di avvocato e, pertanto, ha una professionalità spendibilissima sul mercato del lavoro.
8. Avverso detta sentenza ha proposto appello in data 22.01.2025 Parte_1 il quale ha chiesto: 1) la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della moglie;
4 2) la riduzione del contributo al mantenimento della moglie da euro 2.000,00 a euro 1.000,00;
3) la riduzione del contributo paterno al mantenimento della FI all'importo di € 800,00 mensili con suddivisione delle spese straordinarie in favore della FI al 50% tra i coniugi. L'appellante ha chiesto inoltre che venga disposta una CTU “sull'effettivo stato di salute della FI Per_
”. Nel corpo del lungo atto di appello il ha preliminarmente dedotto l'erroneità della Pt_1 ricostruzione dei fatti di causa da parte del giudice di prime cure in relazione all'addebito, evidenziando che la circostanza posta a fondamento della sua domanda di addebito – ovvero che la moglie avrebbe rifiutato di avere rapporti intimi con il marito sin dalla nascita della FI – non è mai stata contestata dalla convenuta ai sensi degli art. 115 e 116 c.p.c. Quindi il ha esposto le seguenti censure alla sentenza impugnata Pt_1
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 337 SEXIES C.C. (PREVIGENTE ART. 155-QUATER C.C.). NELLA MISURA IN CUI NON E' STATO ESATTAMENTE QUANTIFICATO IL VALORE DELLA STESSA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE COLLOCATARIO: parte appellante si duole che nella determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, il giudice di prime cure non abbia tenuto in debita considerazione l'incidenza dell'assegnazione della casa coniugale, che costituisce indubbiamente un'utilità suscettibile di apprezzamento economico per la moglie (già proprietaria di altro immobile) giacché consente alla stessa il godimento dell'immobile (di ingente valore pari a circa €1.800.000, di cui peraltro non è stata fornita una stima neppure per relationem) e le assicura un risparmio rispetto alla spesa che dovrebbe sostenere per procurarsi un alloggio in locazione. Inoltre, per effetto del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla madre, il marito, proprietario esclusivo dell'immobile, è stato estromesso dal relativo diritto di godimento e dovrà quindi far fronte a costi nuovi per reperire una nuova abitazione. Infine, il rileva che Pt_1 nella determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre per la FI maggiorenne non autosufficiente, il giudice ha omesso di considerare la circostanza relativa all'impossibilità di fatto della prosecuzione degli studi all'estero della ragazza per il suo stato di salute. SULLA “FRAGILITÀ” DELLA FIGLIA ATTA A FONDARE LA CONSEGUENTE ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 337-SEPTIES IN COMB. DISP. NORM. CON L'ART. 337-SEXIES C.C. NONCHE' DEGLI ARTT. 112, 115-116 C.P.C.: l'appellante contesta che il Tribunale abbia fondato l'assegnazione della casa coniugale alla madre sulla condizione di fragilità psichica della FI maggiorenne e sulla conseguente necessità di assicurare alla stessa stabilità, senza effettuare alcuna indagine istruttoria per accertarne la reale entità. Inoltre lamenta che il Giudice senza addurre alcuna motivazione ha ritenuto inammissibile la domanda di CTU psichiatrica sulla FI, che era stata richiesta al fine di chiarire se il peggioramento delle fragilità della FI a seguito della separazione e l'assenza di rapporti tra padre e FI fossero conseguenza delle interferenze materne. SULL'ERRONEA COMPLESSIVA QUANTIFICAZIONE DEL CONRIBUTO ECONOMICO A CARICO DELL'APPELLANTE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 156 C.C.: l'appellante censura la sentenza impugnata per aver considerato nel reddito del ricorrente gli aiuti economici ricevuti dal padre dello stesso per mantenere l'elevato tenore di vita, trattandosi di elargizioni di carattere liberale e non obbligatorio, che sono irrilevanti ai fini della determinazione
5 dell'assegno di mantenimento al coniuge (Cass. civ., Sez. I, 21.06.2012, n. 10380). Inoltre, si duole che il Tribunale non ha considerato la riduzione del proprio reddito a seguito del suo allontanamento dallo studio di famiglia. SULLA “NUOVA FAMIGLIA” DEL RICORRENTE COSTITUITASI E SULLA NASCITA DELLA NUOVA FIGLIA E LE CONNESSE ESIGENZE ECONOMICHE IN TERMINI DI RIDUZIONE DEL MANTENIMENTO: l'appellante rileva che ha intrapreso - dalla data dell'ordinanza presidenziale – una relazione more uxorio, dalla quale è nata una FI in data 27.11.2024, e ciò comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico che devono essere considerati nella determinazione del mantenimento nei confronti della FI nata dalla precedente relazione.
9. Con provvedimento del 27.01.2025, è stata fissata l'udienza di trattazione del presente procedimento ai sensi degli artt. 127, 127 bis e 127 ter c.p.c.
10. Con atto depositato il 06.03.2025 si è costituita in giudizio , la quale ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello e nel merito ne ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza impugnata. In primo luogo, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello proposto dal per essere stato fondato sostanzialmente sulla richiesta di CTU, inammissibile Pt_1
a fronte di tutta la documentazione medica allegata dalla sig.ra , e sulla sopravvenienza di fatti CP_1
e circostanze nuove, in quanto la nascita della seconda FI costituisce un fatto nuovo estraneo al processo di primo grado che, semmai, avrebbe potuto legittimare la proposizione di una azione di modifica delle condizioni di separazione. L'appellata nel rilevare la violazione dell'art. 342 c.p.c. ha chiesto che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c. bis, l'appello venga dichiarato inammissibile e/o manifestamente infondato e che venga fissata l'udienza di cui all'art. 350 bis c.p.c. Nel merito, in ordine alla domanda di addebito della separazione, l'appellata ha evidenziato che controparte non ha prospettato alcuna violazione che sarebbe stata posta in essere dal giudice di prime cure. In ordine alla assegnazione della casa coniugale alla signora , l'appellata ha dedotto la CP_1 correttezza della decisione del Tribunale che, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, ha tenuto nella debita considerazione la consistenza del patrimonio immobiliare e della complessiva situazione economica di così come è emersa dalla CTU contabile;
ciò ha persino portato ad una Pt_1 modificazione dei provvedimenti assunti in sede di udienza presidenziale. Inoltre, secondo la prospettazione difensiva, il Giudice ha tutelato l'interesse della FI, la quale ancorché maggiorenne, è assolutamente priva di indipendenza economica ed autonomia personale per le sue accertate condizioni di salute psichica, e ha valutato che l'assenza di rapporto tra padre e FI non renderebbe opportuna la assegnazione della casa coniugale al padre. In ordine alla richiesta di CTU sulle condizioni di salute della FI secondo parte appellata tale approfondimento non sarebbe necessario alla luce delle risultanze emerse in primo grado, avendo la resistente diffusamente documentato la condizione clinica della FI e i ricoveri specialistici che si sono resi necessari. Il tribunale ha tenuto conto del fatto che l'accertata fragilità psicofisica di Per_1 determina frequenti rientri a Milano, che avvengono non solo nelle situazioni ordinarie ma anche in ogni occasione in cui gli stessi sono sollecitati da ragioni connesse alla salute della ragazza.
6 In ordine ai contributi economici a carico dell'appellante, la ha rilevato che: 1) la famiglia è CP_1 sempre stata integralmente mantenuta da il quale poteva contare su ingenti quantità di
Pt_1 denaro contante, prelevati da conti correnti svizzeri;
2) gli aiuti da parte dei genitori dell'appellante, per modalità, entità e sistematicità, sono sempre stati più simili ad un reddito extra piuttosto che un'elargizione occasionale;
3) il si è rifiutato di fornire al CTU la documentazione richiesta,
Pt_1 anche con riferimento alle elargizioni paterne;
4) il 7 febbraio 2023 controparte ha venduto un immobile a Vipiteno al prezzo di € 350.000,00, come dallo stesso dichiarato all'udienza del 6 giugno 2024; 5) la situazione economica di potrà beneficiare in misura cospicua della devoluzione
Pt_1 della quota di sua spettanza dell'eredità materna (la madre è deceduta il 20.06.2024). Infine, nonostante le ingenti disponibilità economiche, il ha smesso di versare il mantenimento
Pt_1 della FI dal mese di aprile 2023 e quello della moglie da marzo 2024, restando inadempiente per
€ 82.044,27 complessivi, nonostante i ripetuti solleciti. Conseguentemente, non ha potuto Per_1 proseguire la psicoterapia individuale, né partecipare al percorso terapeutico di gruppo DBT prescritte dai medici psichiatri del Policlinico di Milano;
mentre la madre è costretta a vivere in una situazione di difficoltà economica. Per tale inadempimento pende un procedimento penale ai sensi dell'art. 570 bis c.p. (RGNR 26165/23) con rinvio a giudizio per al 17 aprile 2025. Pt_1
L'appellata ha insistito affinché l'appello venga dichiarato inammissibile quanto alle circostanze dedotte in ordine alla nuova FI del trattandosi di fatto nuovo estraneo al giudizio di Pt_1 primo grado. In ogni caso, ha evidenziato come, la vendita di un immobile non dichiarata in corso di CTU e la successione ereditaria conseguente alla morte della madre dell'appellante, oltre a quanto già emerso dall'esame contabile delle sostanze di rappresentano fatti che compensano Pt_1 ampiamente l'asserito depauperamento conseguente alla nascita di un secondo figlio.
11. All'udienza del giorno 3.04.2025, celebrata con modalità di trattazione cartolare come da decreto del 27.01.2025, la Corte, dato atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti e del parere del Procuratore Generale che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, ha in primo luogo rigettato l'istanza dell'appellata, non sussistendo i presupposti di cui agli artt.348 bis e 350 bis c.p.c. e ha disposto il rinvio dell'udienza con la comparizione personale delle parti.
12. All'udienza del 3.06.2025 la Corte ha indicato alle parti una possibile soluzione conciliativa della causa che preveda la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra la riduzione
CP_1 dell'assegno di mantenimento in favore della Sig.ra con conferma delle statuizioni relative al
CP_1 mantenimento della FI e la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. La difesa di parte ha escluso la possibilità di aderire alla proposta della Corte soprattutto quanto
CP_1 alla casa coniugale, tenuto conto della condizione della FI maggiorenne e delle ulteriori pendenze economiche fra le parti. La difesa di parte ha invece manifestato adesione alla proposta e ha concluso come in atti, Pt_1 preso atto della indisponibilità di controparte sulla proposta della Corte. La Sig.ra ha evidenziato la difficile condizione di salute della FI cui il padre nega le cure e
CP_1 le difficoltà che avrebbe la FI a lasciare l'abitazione ove attualmente vive. Quindi la difesa ha concluso come in atti.
CP_1
Infine la difesa ha richiamato ulteriormente le proprie conclusioni anche in punto di Pt_1 consulenza sulla FI. La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Profili preliminari Preliminarmente si rileva che il presente giudizio non deve svolgersi secondo il rito Cartabia ma secondo la normativa previgente. La disposizione transitoria di cui all'art. 35 comma 4 del D. Lgs 149/2022 riguarda infatti i soli appelli nelle cause civili ordinarie mentre per il nuovo procedimento in materia di persone minorenni e famiglie (di cui all'art. 473bis e ss non richiamato dal comma citato) trova applicazione la regola generale di cui al comma 1 dell'art. 35 secondo la quale le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28/02/2023 mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti. E per giurisprudenza pacifica (cha ha avuto modo di esprimersi più volte in occasione della novella del 1990) il procedimento deve essere inteso unitariamente dovendosi fare quindi riferimento alla data della citazione introduttiva in primo grado e non all'instaurazione del giudizio d'appello (Cass. 16347/2004). Il presente giudizio unitariamente inteso, pertanto, è stato introdotto in data 11.05.2022, ben prima del 28/02/2023 e deve pertanto svolgersi secondo il vecchio rito
*** Sempre in via preliminare osserva la Corte che alla luce della documentazione in atti, delle dichiarazioni rese dalle parti e delle considerazioni in diritto che di seguito verranno illustrate, non si ravvisa alcuna necessità di ulteriore istruttoria, né di procedere ad ulteriori CTU, che appaiono del tutto superflue al fine della decisione.
L'addebito Nel corpo del lungo atto di appello, il denuncia a pag.6 una errata ricostruzione dei fatti di Pt_1 causa relativamente alle statuizioni della sentenza di primo grado sull'addebito, sebbene poi non rassegni alcuna conclusione esplicita riferibile al tema in questione. Sul punto si rileva, per completezza, che secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, va pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n. 14840/2006; Cass. n. 12383/2005). Quanto agli oneri probatori gravanti sulle parti, si è precisato che di fronte a rappresentati comportamenti dei coniugi contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, il giudice non dispone di un potere dovere di disporre d'ufficio mezzi istruttori, in quanto non è consentito derogare alle regole generali sull'onere della prova, se non nei casi in cui tale deroga sia giustificata da finalità di ordine pubblicistico, come nell'ipotesi di provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento ex art. 155 ss. c.c.. Al fine di decidere sulla domanda di addebito, in ogni caso, il giudice è tenuto ad esaminare la condotta di entrambi i coniugi e mai le circostanze dall'uno affermate potranno reputarsi provate sol perché l'altro non le contesti specificamente, considerando che nel vigente ordinamento non sussiste una regola che obblighi la parte a contestare tutte le circostanze prospettate dalla controparte, le quali solo ove
8 inequivocabilmente ammesse possono ritenersi provate (cfr. Cass. civ. sentenza n. 559 del 16 gennaio 2003). Nel medesimo senso è stato chiarito che in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica (Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014). Ed ancora la Suprema Corte ha evidenziato che in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Sez. 1 - , Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021). La necessità di una rigorosa prova del nesso causale tra il compimento da parte di uno dei coniugi di atti contrari ai doveri del matrimonio e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza è stata ribadita anche con riferimento ai casi di “mobbing” in ambito familiare (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13983 del 19/06/2014 ).
Applicando tali principi al caso in esame, la Corte rileva che le complessive risultanze istruttorie non consentono di ritenere provato che la separazione sia stata causalmente determinata da condotte della Sig.ra o del Sig. contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio ma lasciano invece CP_1 Pt_1 emergere un progressivo e reciproco distacco di entrambi i coniugi dalla comunione di vita inizialmente intrapresa, al principio della loro relazione e convivenza (comunque protrattasi per oltre 20 anni) che si è riverberato su ogni aspetto della loro relazione, senza che possa essere individuato con precisione un comportamento specifico, fra quelli prospettati, che sia stato causa della frattura coniugale. In contrario non possono assumere rilievo le censure del tutto generiche svolte nella premessa dell'atto di appello. Conseguentemente va confermata sul punto la sentenza impugnata.
La casa coniugale e l'assegno di mantenimento per la FI. Giova rammentare, in tema di assegnazione della casa coniugale, che secondo i recenti arresti della Corte di Cassazione (sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16134 del 17/06/2019) “La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio
o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese).”. Con riferimento al mantenimento del figlio maggiorenne la Cassazione ha affermato che “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di
9 essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.” (Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020). Resta ferma tuttavia nell'ambito di tale orientamento giurisprudenziale, l'affermazione della sussistenza del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente laddove sussista una “ condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci” (Ordinanza n. 17183 citata). Applicando tali principi al caso in esame la Corte rileva che dalle produzioni documentali in atti risulta che , dell'età di 22 anni, è affetta da tempo da disturbi depressivi, come peraltro Per_1 riconosciuto dalle parti nelle udienze del giudizio di primo grado.
Le ultime certificazioni prodotte attestano la diagnosi di “DCA NAS in Disturbo borderline di personalità, Depressione maggiore episodio ricorrente moderato” (cfr. certificazioni Istituto Auxologico del 23.05.2024 e 21.01.2025). In relazione a tali disturbi consta dalle risultanze istruttorie che , dopo i due ricoveri dell'autunno Per_1 2022 presso le strutture Turro e le Betulle, è stata sottoposta a cicli di terapia riabilitativa nutrizionale (con due ricoveri dalla data 11.04.2024 al 23 .05.2024 e dal 18.12.2024 al 21.01.2025 ), a colloqui psicologici/psicoterapici e prestazioni diagnostico-terapeutiche in strutture milanesi per un arco temporale di assoluta consistenza (dal 24 ottobre al 20 dicembre 2023; dal 4 gennaio al 10 aprile 2024; dal 12 aprile al 17 maggio 2024; dal 27 maggio al 26 settembre 2024). Dalle certificazioni prodotte si evince altresì una sorta di generale ingravescenza della sintomatologia della ragazza correlata anche alla scoperta della futura nascita della seconda FI del padre, nata a [...] 2024, con agiti autolesionistici, abuso di alcol, ecc. Il complesso dei dati richiamati già vale a dimostrare che i ritorni di da Londra presso la casa Per_1 coniugale di Milano non sono più connotati da un carattere di occasionalità ma hanno assunto carattere tendenzialmente stabile, con il ripristino di fatto della convivenza della ragazza con la madre. Definitivo riscontro di tale conclusione, nel difetto di specifiche allegazioni di entrambe le parti in ordine al percorso di studi originariamente intrapreso da a Londra, deriva dalla diffida di Per_1 pagamento inoltrata dalla Sig.ra al Sig. il 22.01.2024 (doc. 7 sub all. 6 alla memoria CP_1 Pt_1 di costituzione : in tale documento, tra le altre cose, la madre di attestava che “ non sono CP_1 Per_1 state pagate le spese di trasporto documentate per € 546,27 corrispondenti a due trasferte Per_ MILANO/LONDRA/MILANO che ha effettuato ad agosto e settembre per poter liberare l'alloggio universitario e restituirlo nel rispetto dei termini del contratto di locazione, come Per_ comunicato preventivamente da al padre unitamente alla richiesta di una somma per poter sostenere le spese di viaggio e soggiorno data la mancanza dei bonifici mensili da aprile.”. Risulta quindi provato che in costanza del giudizio di primo grado ha rilasciato l'alloggio Per_1 universitario che conduceva in locazione a Londra e le cui spese complessive (canone di affitto, spese condominiali e utenze), in aggiunta alle spese di istruzione scolastica e dei viaggi Milano/Londra, sono state invece poste a carico del dalla sentenza impugnata. Pt_1 Alla stregua degli elementi fin qui passati in rassegna, la Corte ritiene che debba essere confermata l'assegnazione della casa coniugale a parte appellata in ragione della perdurante convivenza della madre con la FI , tenuto conto del fatto che non è economicamente autosufficiente e Per_1 Per_1 risulta altresì affetta da consistenti disturbi di tipo psicologico/psichiatrico che rendono vieppiù necessario per lei continuare a permanere nell'habitat familiare che le è consueto. Per le medesime considerazioni, in parziale accoglimento dell'appello, l'obbligo del di Pt_1 provvedere al mantenimento della FI , maggiorenne non economicamente autosufficiente, va Per_1 circoscritto ad un contributo mensile onnicomprensivo di € 800,00, a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento, risultando provata la cessazione del rapporto di locazione in Inghilterra ed il definitivo rientro di a Milano e tenuto conto altresì dell'incidenza del valore economico Per_1
10 della casa coniugale (su cui si dirà meglio in seguito) anche sulla misura dell'assegno di mantenimento per il figlio. In assenza di ulteriori ed aggiornate allegazioni in ordine al percorso di studi di , va altresì Per_1 rivisitato il criterio di riparto delle spese straordinarie tra i genitori che devono essere poste a carico di ciascuno dei genitori in misura del 50% ciascuno, con la medesima decorrenza, tenuto conto altresì delle risultanze della CTU in atti che ha comprovato la sussistenza di una solida posizione economica in capo all'appellata1. 1 Dalle risultanze compendiate in atti risultano in capo alle parti le posizioni economiche di seguito sinteticamente ricostruite. GH Il sig. è dottore commercialista, fino a dicembre 2021 ha svolto la propria attività lavorativa presso lo studio di Pt_1 famiglia, fondato dal padre;
mentre attualmente, esercita la libera professione, ospite da un collega con studio in Milano, Viale Regina Giovanna, n. 10. Questi sono i redditi dichiarati.
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto mensile d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale
PF 2024 (redditi 2023) € 14.216,00 € 729,00 € 175,00 € 0,00 € 13.312,00 € 1.109,33
PF 2023 (redditi 2022) € 35.357,00 € 8.263,00 € 516,00 € 283,00 € 26.295,00 € 2.191,25
PF 2022
€ 66.746,00 € 21.435,00 € 1.058,00 € 534,00 € 43.719,00 € 3.643,25 (redditi 2021)
PF 2021
€ 43.580,00 € 12.219,00 € 658,00 € 349,00 € 30.354,00 € 2.529,50 (redditi 2020)
PF 2020
€ 59.704,00 € 18.502,00 € 936,00 € 478,00 € 39.788,00 € 3.315,67 (redditi 2019)
PF 2019
€ 81.589,00 € 27.232,00 € 1.315,00 € 653,00 € 52.389,00 € 4.365,75 (redditi 2018)
Dalla CTU contabile risulta che il sig. nel periodo 2020-2022, ha ricevuto prestiti dal padre per complessivi Pt_1 170 mila euro circa. È proprietario esclusivo della casa coniugale, un immobile di circa 140 mq con box sito in Piazza S. Ambrogio, n. 1,
Milano. Inoltre risulta proprietario di tre immobili nella quota di 1/4 in nuda proprietà a e proprietario in nuda CP_2 proprietà di due immobili a Vipiteno (il terzo lo ha venduto nel corso del procedimento di primo grado, per il valore dichiarato di 350.000 euro). Il CTU ha riportato che il valore dei beni immobili della parte si può stimare in Pt_1 euro 2.456.040,00.
Il CTU ha indicato la sussistenza di conti correnti intestati al padre e alla madre del signor con delega di Pt_1 quest'ultimo a operare, tuttavia non è stata fornita idonea documentazione degli estratti conti relativi ai rapporti bancari in oggetto.
11 L'assegno di mantenimento della moglie. La Corte ritiene che debba essere accolta la domanda dell'appellante di riduzione dell'assegno di mantenimento per la moglie all'importo di € 1.000,00. Si rammenta che, secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico
- corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile - del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli (Sez.1,n.9432/2023 Cass 9432 2023 ; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25420 del 17/12/2015; cfr. anche più recentemente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20858 del
Il signor infine, detiene il 3,558% delle quote nella Cofircont s.r.l., il 6,3% delle quote nella Professional Audit Pt_1 Group s.r.l. e il 50% delle quote nella Flore Agricola s.r.l., in liquidazione. Il CTU ha evidenziato, in proposito, che il valore complessivo delle partecipazioni detenute dal ricorrente ammontano a euro 135.300,00. NOTTE CP_ La sig.ra ha svolto l'attività di avvocato presso lo studio fino al 2022, data in cui è stata estromessa dallo Pt_1 studio. Attualmente è disoccupata. A partire dal 2012 ha smesso di percepire gli utili come concordati con lo studio e per tale motivo ha ottenuto, Pt_1 in data 26.04.2022 , un decreto ingiuntivo per la somma di € 569.834,61, che tuttavia è oggetto di giudizio di opposizione tuttora pendente.
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto mensile d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale
730 2024 (redditi 2023) € 41.866,00 € 10.870,00 € 628,00 € 335,00 € 30.033,00 € 2.502,75
730 2023 (redditi 2022) € 3.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.500,00 € 291,67
PF 2022
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 (redditi 2021)
PF 2021
€ 20.890,00 € 3.858,00 € 278,00 € 0,00 € 16.754,00 € 1.396,17 (redditi 2020)
PF 2020
€ 43.683,00 € 12.304,00 € 660,00 € 349,00 € 30.370,00 € 2.530,83 (redditi 2019)
PF 2019
€ 89.010,00 € 30.783,00 € 1.444,00 € 712,00 € 56.071,00 € 4.672,58 (redditi 2018)
La resistente è, altresì, proprietaria al 100% di un immobile sito a Milano, via Olona, 12, gravato da mutuo, la cui rata mensile è pari a euro 892,00 (scadenza mutuo 2036) e, a seguito del decesso del padre, ha ereditato in comproprietà con il fratello il 50% di un immobile sito a Milano, via Olona, 12 e il 50% di un immobile sito a Castelpetroso, Piazza Olomo,
10. Stando alla CTU il valore dei predetti immobili è stimabile in euro 953.040,00.
12 21/07/2021, secondo cui verbatim “In materia di quantificazione dell'assegno di mantenimento a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art. 337 sexies c.c., e tale principio trova applicazione anche qualora il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà del bene, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota dell'immobile e si traduce in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto”; conforme anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27599 del 21/09/2022). Nel caso in esame risulta che l'abitazione familiare di cui la risulta assegnataria in ragione della CP_1 perdurante convivenza con la FI è un immobile di pregio sito a Milano in piazza S.Ambrogio Per_1
1. Il godimento di un simile immobile costituisce, alla stregua dei principi richiamati e tenuto conto dei valori medi reperibili sul mercato immobiliare per la locazione di cespiti di questo tipo nella zona di riferimento, un valore economico di assoluta consistenza che consente di ritenere congruo quale assegno di mantenimento per la moglie l'importo di € 1.000,00 considerate altresì le consistenti disponibilità economiche, anche immobiliari, accertate dalla CTU in capo all'appellata e l'indubbia professionalità della Sig.ra che la rende idonea alla produzione di redditi, in ossequio al CP_1 principio di autoresponsabilità da ultimo affermato dalla Cassazione anche in tema di separazione. Ed invero al riguardo la Suprema Corte ha affermato che “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo.” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 234 del 07/01/2025 ).
*** Conclusivamente ed assorbita ogni altra questione, in attesa del definitivo assetto dei rapporti economici tra le parti da stabilirsi in sede di divorzio, si provvede come in dispositivo.
Le spese.
L'esito complessivo del procedimento giustifica la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di , in parziale riforma della sentenza n. 9985/2024 del
[...] Controparte_1
Tribunale di Milano emessa in data 13.11.2024, depositata il 14.11.2024, nel procedimento N. R.G. 17829/2022, assorbita ogni altra questione, così provvede:
1) Ridetermina il contributo a carico di per il mantenimento Parte_1 della FI , maggiorenne non economicamente autosufficiente, nella misura di € 800,00 Per_1 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte di appello di Milano, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento.
13 2) Ridetermina il contributo a carico di per il mantenimento Parte_1 della moglie nella misura di € 1.000,00 mensili, con decorrenza dalla Controparte_1 pubblicazione del presente provvedimento.
3) Conferma nel resto.
4) Dispone la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio fra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Milano, in data 03.06.2025
Il Consigliere est. Maria Vicidomini
Il Presidente Anna Ferrari
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