Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/11/1977, n. 5020
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Sentenza 16 novembre 1977

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Ai fini della cessazione della proroga legale dei contratti agrari, quando il concedente, che sia o sia stato coltivatore diretto, dichiari di voler coltivare il fondo direttamente la 'proporzionalita' della capacita lavorativa della famiglia del concedente alle esigenze di coltivazione del fondo, richiesta dall'art 1 comma secondo, lettera a) prima parte DLCPS 1 aprile 1947 n 273 quale condizione per la cessazione della proroga legale, va intesa nel senso di prevalenza della capacita lavorativa suddetta rispetto al lavoro di estranei in relazione alle esigenze di coltivazione del fondo, potendo cosi il coltivatore diretto essere definito come piccolo imprenditore ai sensi dell'art 2083 cod civ. ( Conf 2953/76, mass n 381711).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/11/1977, n. 5020
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5020
    Data del deposito : 16 novembre 1977

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