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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 31/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-dott.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente
-dott.ssa Rita CAROSELLA Consigliere
-avv. Eriberto DI BLASIO Giudice Ausiliario-rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 357/2021 R.G., avente per oggetto “servitù di passaggio - usucapione”
T R A
, (C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Lucarelli Parte_1 C.F._1
e Marzia Tolesino, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. ), ( ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2 CodiceFiscale_3
il (C.F , nella loro qualità di eredi legittimi dei sig. Controparte_3 C.F._4 [...]
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Mauro Tedino, giusta procura in atti Per_1
APPELLATI
Conclusioni: come da note di trattazione scritta, che qui devono ritenersi ripetute e trascritte
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
§ 1 – In primo grado, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Campobasso, Persona_1
, per sentire dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di Parte_1
passaggio pedonale, in favore dell'immobile di sua proprietà, in Catasto del Comune di Campobasso, al foglio. 122, p.lla 102 sub 2, sull'area pertinenziale in Catasto al foglio 122, p.lle 98 e 101 sub 3, nonché l'illegittimità della chiusura del cancello e dell'apposizione di piante sui gradini di accesso a detto passaggio, operata da , con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Parte_1
trascrivere il suddetto diritto.
Si costituiva , impugnando la domanda altrui e chiedendone il rigetto. Parte_1
1 Con la sentenza oggi impugnata, n. 455/2021, il Tribunale, nella persona del G.O.T. Antonio
Giovenale Barulli, accoglieva la domanda, con condanna della convenuta alle spese di lite.
§ 2 – Avverso tale sentenza, ha proposto appello , chiedendo, in riforma della Parte_1
stessa: “In via principale, nel merito: rigettare tutte le domande giudiziali proposte dal Sig.
[...]
e suoi aventi causa odierni appellati poiché infondate in fatto ed in diritto;
- con Per_1
condanna al pagamento delle spese di causa di entrambi i gradi di giudizio, da disporsi in favore degli scriventi procuratori che sin d'ora si dichiarano antistatari.
In via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Corte d'Appello di Campobasso dovesse accertare l'esercizio della servitù prediale di passaggi in capo agli appellati, si chiede di Voler accertare e dichiarare che il suddetto diritto reale di godimento risulta prescritto, ex art. 1073 c.c., per le causali di cui in narrativa del presente atto.”.
Si sono costituiti , e , nella qualità di eredi di Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Per_1
, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
[...]
3 – L'appellante, con unico ed articolato motivo di appello, ha eccepito la Violazione e falsa applicazione degli art.li 2697 c.c. e 116 c.p.c. - Difetto di motivazione - Prescrizione del diritto vantato, censurando la sentenza di primo grado, nella parte in cui il Giudice ha statuito:
“sebbene le ulteriori due rappresentazioni fotografiche di cui all'allegato n° 3 alla Comparsa di costituzione e risposta (“Fotografie cancello (gruppo docc. 3)” evidenziano l'esistenza e la risalenza agli anni '70 del secolo scorso del cancello ivi visibile (giacché peraltro in sé incontestata ed inoltre comunque considerando, in particolare, l'abbigliamento indossato dalle persone in esse raffigurate)
e della catena che con lucchetto lo teneva chiuso, quella con soggetto femminile lascia in ogni caso
e non di meno vedere (sul lato destro della foto stessa e seppur in parte) altresì l'esistenza di una porta con gradini esterni (e di accesso all'area interclusa del cancello medesimo), entrambi non impegnati da alcunché (tanto meno da piante di sorta). Cosicché l'esistenza, nello specifico, di tale catena che con lucchetto teneva chiuso il ripetuto cancello, non può certo valutarsi in fruttuosa militanza delle argomentazioni di parte convenuta laddove debitamente posta in congiunta valutazione con la concomitante esistenza della precisata porta e dei menzionati gradini siccome tenuti sgombri da ogni impedimento. In altre parole detta porta e detti gradini (repetita iuvant: tenuti sgombri da ogni impedimento ovvero ex adverso di fatto assentiti nella loro esistenza e nella loro fruizione) non avrebbero trovato giustificazione né avrebbero avuto ragione di esistere e di insistere in quell'ambito se non c on la permessa finalità di accesso pedonale e di successivo transito sull'area dedotta in giudizio” (cfr. pagg. 3 - 4)”. l'appellante ritiene tale motivazione illogica,
2 soprattutto perché le prove testimoniali, esperite nel primo grado, non sono tali da far ritenere acquisita la servitù di passaggio ad usucapionem, essendo vaghe e contraddittorie, smentite, altresì, sia dalle testimonianze degli altri testi escussi e sia dalla documentazione fotografica acquisita agli atti. In particolare, parte appellante fa riferimento alle foto, risalenti agli anni '70, in cui il vecchio cancello, posto a protezione dell'area di proprietà e sostituito nel 2011, appariva chiuso con catena e lucchetto, tale da impedirne l'attraversamento a terzi. Assume, a tal proposito, che il Giudice non avrebbe ben valutato tale “prova regina”, perché avrebbe dato rilevanza solo ai gradini che, in tale foto, si intravedono liberi da ostacoli, e non alla catena con lucchetto che tiene chiuso tale cancello, impedendone l'uso a terzi. Parimenti mal valutate sarebbero state le risultanze delle prove testimoniali. Eccepisce, inoltre, che, anche ammesso che prima degli anni '70 il sig. (ovvero il suo dante causa) avesse esercitato tale diritto, lo Per_1
stesso si fosse ormai prescritto per il non uso ventennale.
A proposito deve, in primis, rammentarsi il granitico principio espresso dal Supremo
Collegio, per il quale il giudice adito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla sua formazione, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti compiuta una valutazione dei vari elementi acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso, rientrando nei compiti propri del decidente stabilire quale degli stessi sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti, con conseguente potere del medesimo di basarsi esclusivamente su quanto ritenga, motivatamente, rilevante e influente ai fine del giudizio richiestogli e di negare ingresso a questioni ritenute del tutto superflue o defatigatorie
(v. Cassazione, ordinanza 8 agosto 2019, n. 21210; sentenze n. 16467 del 4 luglio 2017 e n. 742 del
19 gennaio 2015).
Posto quanto innanzi, va evidenziato che le foto, compresa quella in questione, riproducono lo stato dei luoghi in un determinato momento (nel caso di specie, agli anni '70, ma non l'anno preciso). Ne discende che non possono avere valenza determinante in una vicenda che ha, tra le sue peculiarità, il trascorrere del tempo. Né può avere rilevanza la censura, secondo la quale l'onere della prova gravante sull' sarebbe stato, paradossalmente, assolto dalla Sig.ra per il Per_1 Pt_1
tramite della propria produzione documentale, concretizzandosi, così, una legittima inversione dell'onere probatorio di cui era gravato l' La documentazione prodotta in giudizio, infatti, può Per_1
essere utilizzata anche a sfavore di chi la produce. Non si è verificata, quindi, alcuna inversione dell'onere probatorio.
3 Vanno, quindi, analizzate le risultanze delle prove testimoniali.
Parte appellante censura, innanzitutto, le dichiarazioni rese dalla teste , cugina Testimone_1
della stessa appellante. In particolare, eccepisce che tale teste, essendo nata nel 1969, non poteva riconoscere le foto che risalivano agli anni '70. Si osserva, a tal proposito, che è vero che le foto risalgono agli anni '70 ma, verosimilmente, la situazione del cancello è rimasta invariata sino alla sua sostituzione, avvenuta nel 2011 o nel 2015. La teste afferma, inoltre, che lei ha abitato lì fino al
1985 e che giocava, ovviamente da bambina, proprio davanti alla porta posteriore del locale di proprietà dell'appellato. La stessa teste conosce bene i luoghi, perché ha avuto una tabaccheria proprio vicino al locale dell' fino al 1985. Per_1
Censura, poi, le dichiarazioni del teste , innanzitutto laddove, alla domanda “Vero Testimone_2
che i tre gradini retrostanti la porta del locale di proprietà dell' e la ringhiera posta ai lati degli Per_1
stessi sono presenti sin dal 1950 comunque da prima del 1966”, risponde “Ricordo i gradini e la ringhiera dagli anni 60 in poi”. Secondo l'appellante, quindi, gli scalini sarebbero esistiti dagli anni
'60 e non da sempre, come affermato dall'appellato.
Posto ciò, i capi fondamentali, per dimostrare l'uso ad usucapionem ai fono dell'acquisto della servitù di passaggio, sono quelli di cui alle lettere “b” (Vero che sin dal 1950 e fino al Settembre
2015, prima la sig.ra e poi il sig. e per esso gli affittuari del locale Parte_2 Persona_1
commerciale ivi esistente, attraverso detta porta retrostante e passando sui tre gradini muniti ai lati di ringhiera e passamano accedevano ed attraversavano a piedi l'area retrostante il locale stesso per raggiungere il sottopassaggio comune avente sbocco sulla stessa Via Conte Verde, come da foto che vengono mostrate), “d” (Vero che l' e per esso i suoi affittuari attraversavano a Persona_1
piedi detta area retrostante il locale anche per raggiungere i contatori del gas posti sul muro dell'edificio condominiale adiacente a detta area e per caricare e/o trasportare oggetti e materiali destinati al locale commerciale), “f” (Vero che il cancello di colore rosso posto a chiusura di detta area retrostante il locale commerciale dell' e sostituito da un cancello grigio era sempre aperto Per_1
e privo di sistema di chiusura e di impianto citofonico o campanello), “g” (Vero che sui tre gradini di servizio della porta retrostante il locale dell' fino al Settembre 2015 erano liberi da vasi di fiori Per_1
e piante onde erano liberamente attraversabili) “h” (Vero che nel Settembre 2015 la sig.ra Parte_1
chiudeva l'area di cui si tratta con un cancello munito di serratura) e “i” (Vero che nel
[...]
Settembre 2015 la sig.ra poneva sui gradini e sulla grata sovrastante la presa d'aria Parte_1
delle cantine condominiali vasi di fiori e di piante verdi ed ostacoli come visibile nelle fotografie allegate che le vengono mostrate).
4 Orbene: sul capo di cui alla lettera “b”, la teste (indicata dall' , Testimone_1 Per_1
cugina della sig.ra (odierna appellante) risponde: Si, è vero. Confermo il passaggio delle Pt_1
persone, perché la mia tabaccheria ha un balconcino sul retro che affaccia sulla stessa area. E sul capo “d” ,strettamente collegato, risponde: Si è vera la circostanza. Anch'io attraversavo l'area cortilare, girando dall'esterno, perché ho un contatore anche io in prossimità del mio locale”. Sul capo “f” : “Si, è vero. Il Cancello era aperto e io accedevo dall'esterno senza chiavi”. Sul capo “g”: “Si
è vero. Le piante e i vasi non erano presenti sui gradini”. Sul capo “h”: Posso riferire che ho visto montare il cancello prima del settembre 2015, poiché a luglio, quando ho ceduto la lavanderia, non
c'era”.
L'altro teste dell' , sul capo “b” risponde: Si, è vero. utilizzava Per_1 Testimone_2 Per_1
questa uscita come luogo di sfogo dell'attività commerciale”. Sul capo “d” , risponde: “ Si, è vero.
Ricordo che utilizzava questa uscita soprattutto nel periodo in cui aveva la lavanderia”. Sul Per_1
capo “f” risponde: “Si, è vero. Il cancello era sempre aperto. In realtà io accedevo all'area dall'esterno per recuperare indumenti che cadevano e normalmente vi accedevo liberamente” . Sul capo “g”: “Si, è vera la crcostanza. Preciso che ai lati dei gradini c'era qualche vaso ma si passava”.
Sul capo “h”: “Si, è vero, in occasione dei lavori di casa, ha posto il cancello, una griglia sul fossato condominiale e le piante che stavano sulla sua proprietà esterna al cortile sono state poi collocate sulla grata posta a chiusura del fossato e sui gradini”. ll teste afferma, inoltre, che il sig. Per_1
provvedeva anche alla pulizia del canale di scolo esistente sull'area in questione, cosa che non avrebbe senso se l' non avesse utilizzato tale area. Per_1
Di contro, la teste , sorella negli anni 1072-73, sulle circostanze da 1 a 4 delle Testimone_3
memorie istruttorie depositate dalla difesa della riguardanti l'originale esistenza di una Pt_1
finestra in luogo della porta, che sarebbe stata aperta con l'edificazione dei gradini, risponde “E' vero” senza ulteriori specificazioni. Sulla circostanza di cui al punto 8 (Vero che a delimitazione dell'area retrostante il fabbricato di proprietà esclusiva della famiglia esisteva da oltre Pt_1
quarant'anni un cancello munito di chiusura, come da foto che Le si mostra) la teste risponde: “Si,
è vero. I vasi erano sulle scale , ma nella foto che mio viene mostrata, in allegato alla seconda memoria ex art. 183,6° c.p.c. di parte convenuta, il punto delle scale non è visibile, ma confermo che le piante erano e sono tutt'ora sulle scale”. Sui capitoli dal 9 al 10 (riguardanti l'esistenza del cancello e la sua chiusura con catena e lucchetto, allorquando la serratura si ruppe, le cui chiavi erano in possesso della sola famiglia della risponde “E'vero. In analoga maniera risponde sulla Pt_1
5 circostanza secondo la quale il sig. ebbe a chiedere alla famiglia di concedergli il Per_1 Pt_1
passaggio.
Da quanto innanzi, sebbene le dichiarazioni dei testi indicati dalla difesa dell' siano in Per_1
parziale contrasto con quelle rese dalla teste della sig.ra (sorella della stessa), le Pt_1
dichiarazioni dei primi si rivelano più precise, più concordanti e anche più dettagliate.
Va, poi, osservato che i testi di parte attrice (odierna appellata) sono sempre stati costantemente presenti sul posto (il sig. abita al primo piano, sopra il locale del sig. Tes_2 Per_1
mentre la sig.ra , cugina della ha abitato dalla nascita, avvenuta nel 1969, fino al Tes_1 Pt_1
1985 ed ha avuto una tabaccheria affianco al locale dell fino al 2015, dalla quale tabaccheria Per_1
poteva affacciarsi proprio sull'area oggetto della presente lite, tramite un balconcino da cui il proprio locale, accedeva alla stessa area per controllare il contatore del gas ivi posto). La teste ha abitato sul posto fino al 1979 e dopo vi si recava per far visita alla madre e alla sorella. Pt_1
Tale circostanza fa sorgere qualche dubbio sull'attendibilità delle sue dichiarazioni, relativamente ad alcuni capitoli di prova. In particolare non si comprende come può affermare, con certezza, la veridicità di circostanze presumibilmente verificatesi dal 2011 in poi e non riconducibili ad una occasione precisa ma ad un lungo lasso di tempo (in particolare come possa confermare la circostanza che, da tale data, corrispondente all'apposizione del nuovo cancello, il sig. non Per_1
avesse mai nulla obiettato in merito, se lei non era costantemente sul posto (circostanza, tra l'altro, negativa) o come possa affermare che le operazioni di carico e scarico della merce in fornitura al bar, esistente nel locale del sig. avvenissero esclusivamente mediante l'utilizzo dell'entrata Per_1
principale e non dal retro).
In aggiunta va osservato che dalla suddetta area si accede anche al sottopasso comune agli immobili di proprietà delle parti contendenti, sottopasso riportato anche nell'atto pubblico con il quale il sig. aveva acquistato la proprietà del suo immobile, altra circostanza che depone a Per_1
favore dell'esistenza della servitù.
Va, altresì, precisato che il giudice ha tratto la propria decisione, come già innanzi dedotto, anche dalle foto prodotte dalla stessa evidenziando che, da una delle stesse (risalente agli Pt_1
anni '70) si vedevano chiaramente gli scalini davanti alla porta del locale del tutto liberi da Per_1
qualsiasi ostacolo, piante comprese.
Per quanto attiene la testimonianza del sig. , non può essere utile alla Testimone_4
decisione, perché riguarda il breve periodo, negli anni 2010, nel quale ha eseguito i lavori all'abitazione della Pt_1
6 § 4 - Per quanto innanzi, l'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod., in base al valore della controversia (indeterminato, complessità bassa).
Ricorrono altresì i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. n. 455/2021, resa dal Tribunale di
Campobasso, nella persona del G.O.T. Antonio Giovenale Barulli, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del Parte_1
presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 3.966,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
c) dà atto del rigetto dell'appello ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c.
1-quater del DPR
115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv. Eriberto Di Blasio dott.sa Maria Grazia d'Errico
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