TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/05/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1729/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1729/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Lieto Vincenzo, elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Annarumma n. 25;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Carratù, CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliato Cava de' Tirreni (SA) alla Via Tommaso di Savoia n. 18;
APPELLATO
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.04.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di e della , con riferimento alla CP_2 Controparte_3
sentenza n. 1372/2022 (r.g. n. 962/2022) depositata il 08.11.2022 dal Giudice di Pace di Cava de'
Tirreni.
In primo grado aveva proposto opposizione alla cartella di pagamento n. CP_2
10020200012452402000 di euro 3.872,88 riguardante contravvenzioni al codice della strada irrogate
1 dalla di eccependo l'omessa notifica dei verbali sottesi alla cartella, con conseguente CP_3 CP_3 impossibilità per l'attore “di scegliere di opporsi o meno alle stesse” (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione)
e decadenza dell'ente creditore dal potere di procedere con la riscossione a mezzo ruolo.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto dichiarato nullo ed inefficace il titolo esecutivo costituito dalla cartella.
In particolare, il giudice a quo ha affermato che l'a.d.e.r. non avesse dato prova della notifica dei verbali prodromici alla cartella, con conseguente estinzione del credito ai sensi dell'art. 201 codice della strada.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata, per non avere il giudice a quo dichiarato la tardività dell'opposizione, giacché promossa oltre il termine decadenziale di giorni 30 dalla notifica della cartella di pagamento ex art. 7 d. lgs. n. 150/2011.
Con comparsa depositata il 02.10.2023 si è costituito insistendo per CP_2
l'infondatezza dell'appello, essendo l'azione proposta in primo grado inquadrabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e dunque non soggetta ai termini di cui all'art. 7 d.lgs. n. 150/2011.
Ancorché ritualmente evocata in giudizio, la è rimasta contumace. Controparte_3
Tanto premesso, l'appello merita accoglimento.
Risulta, infatti, fondato il motivo d'appello inerente alla tardività dell'azione proposta in primo grado.
Difatti, è noto che l'opposizione alla cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del prodromico verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella (tra le tante, cfr. Cass. civ. n. 22080/2017).
In particolare, ove l'attore proponga opposizione a cartella, eccependo di non aver mai ricevuto la notifica del verbale e contestando la legittimità della sanzione, tale opposizione ha natura recuperatoria, in quanto il destinatario dell'atto di riscossione non contesta il diritto di agire in executivis da parte del concessionario (come invece accade quando viene dedotta la prescrizione dell'obbligazione per fatti successivi alla notifica del verbale e/o in ragione dell'omessa notifica del verbale, qualificandosi in questo caso le doglianze come motivi di opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c.), bensì censura il comportamento dell'ente creditore e l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 201 co. 5 cod. della strada per omessa e/o tardiva notificazione del verbale (dovendosi far valere tali
2 doglianze entro trenta giorni dalla ricezione della cartella, in quanto le stesse integrano una opposizione al verbale).
Tanto è accaduto nel caso di specie, ove si consideri che non ha sollevato alcuna CP_2
censura rispetto all'operato dell ma ha eccepito l'omessa notifica dei verbali da parte della CP_4
e, di conseguenza, l'illegittimità delle sanzioni. Controparte_3
Orbene, a fronte di una cartella pacificamente notificata in data 13.12.2021, in primo grado ha proposto opposizione in data 14.06.2022, dunque oltre il termine di giorni 30 CP_2
previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011.
Alla luce di quanto illustrato, l'appello dell' va accolto in ragione dell'inammissibilità – CP_4 per la tardività dell'azione di primo grado – dell'azione proposta in primo grado da . CP_2
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo in capo a di CP_2
restituire gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ. n.
9929/2014), in quanto la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio si liquidano secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' ; Controparte_1
2) dichiara inammissibile l'azione proposta in primo grado da;
CP_2
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell CP_2 Controparte_1
, che si liquidano in:
[...]
a) per quanto concerne il primo grado di giudizio, euro 300,00 per compenso, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
b) per quanto concerne il presente grado di giudizio, euro 500,00 per compenso, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
Nocera Inferiore, 13.5.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1729/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Lieto Vincenzo, elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Annarumma n. 25;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Carratù, CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliato Cava de' Tirreni (SA) alla Via Tommaso di Savoia n. 18;
APPELLATO
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.04.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) nei confronti di e della , con riferimento alla CP_2 Controparte_3
sentenza n. 1372/2022 (r.g. n. 962/2022) depositata il 08.11.2022 dal Giudice di Pace di Cava de'
Tirreni.
In primo grado aveva proposto opposizione alla cartella di pagamento n. CP_2
10020200012452402000 di euro 3.872,88 riguardante contravvenzioni al codice della strada irrogate
1 dalla di eccependo l'omessa notifica dei verbali sottesi alla cartella, con conseguente CP_3 CP_3 impossibilità per l'attore “di scegliere di opporsi o meno alle stesse” (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione)
e decadenza dell'ente creditore dal potere di procedere con la riscossione a mezzo ruolo.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha accolto la domanda e per l'effetto dichiarato nullo ed inefficace il titolo esecutivo costituito dalla cartella.
In particolare, il giudice a quo ha affermato che l'a.d.e.r. non avesse dato prova della notifica dei verbali prodromici alla cartella, con conseguente estinzione del credito ai sensi dell'art. 201 codice della strada.
In questa sede l'appellante ha chiesto la riforma della decisione impugnata, per non avere il giudice a quo dichiarato la tardività dell'opposizione, giacché promossa oltre il termine decadenziale di giorni 30 dalla notifica della cartella di pagamento ex art. 7 d. lgs. n. 150/2011.
Con comparsa depositata il 02.10.2023 si è costituito insistendo per CP_2
l'infondatezza dell'appello, essendo l'azione proposta in primo grado inquadrabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e dunque non soggetta ai termini di cui all'art. 7 d.lgs. n. 150/2011.
Ancorché ritualmente evocata in giudizio, la è rimasta contumace. Controparte_3
Tanto premesso, l'appello merita accoglimento.
Risulta, infatti, fondato il motivo d'appello inerente alla tardività dell'azione proposta in primo grado.
Difatti, è noto che l'opposizione alla cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del prodromico verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella (tra le tante, cfr. Cass. civ. n. 22080/2017).
In particolare, ove l'attore proponga opposizione a cartella, eccependo di non aver mai ricevuto la notifica del verbale e contestando la legittimità della sanzione, tale opposizione ha natura recuperatoria, in quanto il destinatario dell'atto di riscossione non contesta il diritto di agire in executivis da parte del concessionario (come invece accade quando viene dedotta la prescrizione dell'obbligazione per fatti successivi alla notifica del verbale e/o in ragione dell'omessa notifica del verbale, qualificandosi in questo caso le doglianze come motivi di opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c.), bensì censura il comportamento dell'ente creditore e l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 201 co. 5 cod. della strada per omessa e/o tardiva notificazione del verbale (dovendosi far valere tali
2 doglianze entro trenta giorni dalla ricezione della cartella, in quanto le stesse integrano una opposizione al verbale).
Tanto è accaduto nel caso di specie, ove si consideri che non ha sollevato alcuna CP_2
censura rispetto all'operato dell ma ha eccepito l'omessa notifica dei verbali da parte della CP_4
e, di conseguenza, l'illegittimità delle sanzioni. Controparte_3
Orbene, a fronte di una cartella pacificamente notificata in data 13.12.2021, in primo grado ha proposto opposizione in data 14.06.2022, dunque oltre il termine di giorni 30 CP_2
previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011.
Alla luce di quanto illustrato, l'appello dell' va accolto in ragione dell'inammissibilità – CP_4 per la tardività dell'azione di primo grado – dell'azione proposta in primo grado da . CP_2
Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue, altresì, l'obbligo in capo a di CP_2
restituire gli importi eventualmente ricevuti in esecuzione del capo sulle spese (Cass. civ. n.
9929/2014), in quanto la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio si liquidano secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' ; Controparte_1
2) dichiara inammissibile l'azione proposta in primo grado da;
CP_2
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell CP_2 Controparte_1
, che si liquidano in:
[...]
a) per quanto concerne il primo grado di giudizio, euro 300,00 per compenso, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
b) per quanto concerne il presente grado di giudizio, euro 500,00 per compenso, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
Nocera Inferiore, 13.5.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
3