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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3084/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3084 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 5 novembre
2024 da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Voghera Parte_1 C.F._1
alla Piazzetta Plana, n.1 presso lo studio dell'Avv. Antonio Rossi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore , elettivamente domiciliata in AV Controparte_1
pagina 1 di 12 al Corso Cavour n. 9 presso lo studio dell'avv. Massimo Marmonti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
PER LA RIFORMA della sentenza n. 973/2024 del Tribunale di AV, pubblicata il 10 luglio 2024 mai notificata
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di AV la (di seguito, Controparte_1
) proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2070/2022 CP_1
emesso in data 3 novembre 2022 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 12.527,06 oltre interessi e spese legali. L'opponente chiedeva la revoca del suddetto decreto ingiuntivo, deducendo l'inesistenza di ogni rapporto contrattuale fra lei e la . CP_1
- In particolare, a sostegno delle proprie prospettazioni, contestava la Parte_1
validità delle fatture prodotte dall'opposta, sottolineando la non corrispondenza formale delle stesse ai requisiti di legge nonché l'inadeguatezza delle stesse a costituire prova del credito in quanto sottoscritte unicamente dallo stesso evidenziava CP_1
l'incongruenza temporale delle fatture prodotte da quest'ultimo che, sebbene emesse in data anteriore alla registrazione dell'attività della presso la Camera di Commercio Pt_1
di AV (avvenuta circa 45 giorni dopo), recavano gli estremi della partita IVA della società. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore della
[...]
, sostenendo l'assenza di ogni rapporto contrattuale fra l'opponente e la ditta CP_1
individuale del ND.
pagina 2 di 12 - Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto delle domande CP_1
dell'opponente. A detta dell'opposto, infatti, la si era rivolta a lui per effettuare Pt_1
lavori edili prodromici all'inizio dell'attività di bar-ristorazione nei locali commerciali di via Emilia n. 42; a tal fine, corrispondeva al la somma di euro 6.350,00 a CP_1
titolo di acconto, rimanendo, invece, inadempiente per il restante corrispettivo pattuito
(euro 12.527,06), il cui pagamento sarebbe stato sollecitato in più occasioni dal titolare della ditta;
nonostante le n. 3 diffide inviate all'opponente, questa non avrebbe mai mosso alcuna contestazione sia in ordine all'esistenza del credito sia in riferimento all'entità della pretesa economica;
anche in sede giudiziale, si era limitata a Parte_1
svolgere considerazioni critiche di carattere tributario e fiscale, generiche e in ogni caso inidonee a contestare l'esistenza del credito.
- Il Tribunale di AV, istruita la causa anche a mezzo di escussione testi, con sentenza n.
973/2024 rigettava l'opposizione proposta da perché infondata, Parte_1
confermando il decreto ingiuntivo n. 2070/2022 del valore di euro 12.527,06, con condanna della predetta alla refusione delle spese di lite in favore della
[...]
quantificate in euro 5077,00 per compensi professionali, oltre spese Controparte_1
generali pari al 15% dei compensi, c.p.a. e I.V.A. se prevista.
- Nello specifico, per il Tribunale, la RC avrebbe fornito prova del fatto CP_1
costitutivo del proprio credito, la cui esistenza sarebbe emersa sia dalle prospettazioni dell'opposto sia da alcune dichiarazioni confessorie di che, nel tentativo di Parte_1
sconfessare la ricostruzione dei fatti operata dalla ditta, avrebbe riconosciuto lo svolgimento dei lavori da parte di . Peraltro, a detta del primo giudice, Controparte_1 le contestazioni della aventi a oggetto il mero dato temporale legato all'iscrizione Pt_1
dell'impresa individuale della opponente presso la Camera di Commercio di AV, successiva rispetto all'effettuazione dei lavori da parte di non Controparte_1
sarebbero state ex se sufficienti a escludere l'esistenza di un rapporto contrattuale fra le parti.
pagina 3 di 12 - Avverso la suddetta sentenza proponeva appello chiedendone l'integrale Parte_1
riforma e lamentando in particolare l'errata applicazione da parte del Tribunale dell'art. 2697 c.c.:
▪ “in ordine al capo della sentenza con cui il Giudice ritiene l'attendibilità della documentazione contabile prodotta dall'opposto”;
▪ “sulla motivazione in ordine al contratto di locazione dei locali di
Casteggio, via Emilia 42”;
▪ “sulla affermata mancata specifica contestazione e sulle ritenute dichiarazioni confessorie”; CP_
▪ “quanto alla maggior attendibilità dei testi addotti dalla convenuta”.
- Si costituiva in giudizio la contestando l'appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 18 febbraio 2025, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione, non sussistendo possibilità di risoluzione transattiva della controversia.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 18 marzo 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte osserva che
- l'appello non è fondato.
- Stante l'omogeneità delle questioni trattate, nonché la loro interconnessione logica, le doglianze vengono trattate congiuntamente.
- L'appellante lamenta l'errore del Tribunale nell'interpretazione delle risultanze probatorie -e in particolare dell'escussione dei testi - che, se correttamente valutate, avrebbero condotto il primo giudice alla revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore della , mancando la prova del credito da questa vantato. In primo luogo, a CP_1
parer dell'appellante, se da un lato la documentazione prodotta dalla ditta non potrebbe pagina 4 di 12 essere qualificata come fattura, essendo priva dei requisiti richiesti dalla legge;
dall'altro
- anche ammettendone la validità formale - non sarebbe idonea a provare alcunché, riportando informazioni non veritiere. Evidenzia che il al Parte_1 CP_1
momento dell'emissione della fattura datata 17 settembre 2019 non avrebbe potuto essere in possesso dell'indicazione del numero di partita IVA dell'attività della opponente, stante la registrazione della società “Scorpion Pub di Imane Nahiz” presso la
Camera di Commercio di AV solo nel novembre 2019 e dunque quasi quarantacinque giorni dopo l'emissione della suddetta “fattura”, con la conseguenza che tale documentazione sarebbe stata falsamente compilata in un momento successivo.
- In ogni caso, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato anche la documentazione relativa al subentro della nel contratto di locazione dei locali Pt_1
commerciali di via Emilia n. 42, Casteggio (PV) sottoscritto originariamente da CP_3
circostanza che – ove correttamente valutata - avrebbe confermato l'estraneità
[...] dell'appellante ai lavori svolti da , non avendo la avuto la Controparte_1 Pt_1
disponibilità dei locali al tempo in cui le opere furono effettuate.
- Le censure non sono idonee a mettere in discussione la decisione di primo grado che appare corretta sotto il profilo logico e giuridico.
- Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto che assume la posizione sostanziale di attore mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (ex multis, Cass. n.
2421/2006). A seguito dell'opposizione si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 co. 2 c.p.c.). Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio e ha quindi il pagina 5 di 12 compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito: se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
- Nel caso di specie, vi sono elementi probatori e presuntivi precisi e concordanti da cui poter evincere con sufficiente affidabilità la sussistenza di un valido rapporto contrattuale fra e la Parte_1 CP_1 Controparte_1
- Ed infatti, a supporto della propria pretesa creditoria, la ha: CP_1
• dedotto di aver svolto fra il settembre e l'ottobre 2019 lavori edili nei locali commerciali destinati all'attività denominata “Scorpion pub di Imane Nahiz” nonché di aver fornito materiali, fra cui anche tavoli e sgabelli utili alla ristorazione, documentati in n. 2 fatture contabili (cfr. doc. n.
3-4 relativamente del 17 settembre 2019 e del 31 ottobre 2019);
• prodotto copia autenticata degli estratti del proprio registro informatico delle fatture
(cfr. doc. n. 5-6), a conferma dell'avvenuta emissione delle stesse;
• specificato che i suddetti lavori erano stati eseguiti da – titolare della Controparte_1
ditta - unitamente ad alcuni collaboratori, fra cui anche il falegname , CP_4
spesso sotto la supervisione dell'odierna appellante;
• riferito che la somma di euro 12.527,06 corrisponderebbe al saldo delle fatture n. 1/2019
e n. 2/2019 per l'importo complessivo di euro 18.877,06, dedotta la somma di euro
6.350,00 già versata dalla a titolo di acconto;
Pt_1
• prodotto i solleciti aventi ad oggetto il pagamento delle suddette somme, inviati alla cliente sin dal marzo 2020, tutti rimasti privi di riscontro (cfr. doc. n. 8-9-10).
- Tali circostanze hanno poi trovato conforto anche nelle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado.
- Nello specifico, la testimone – compagna di al tempo Testimone_1 Controparte_1
dell'esecuzione dei lavori nonché collaboratrice dello stesso – all'udienza del 22 novembre 2023, confermava che i locali di via Emilia n. 42 sarebbero stati sin dall'origine nella disponibilità di circostanza di cui avrebbe avuto diretta Parte_1 pagina 6 di 12 conoscenza stante la presenza del marito di quest'ultima durante lo svolgimento dei lavori. All'udienza del 14 febbraio 2024, il teste , collaboratore del CP_4
ND così ha riferito “questa GN ( veniva spesso in cantiere e Parte_1
prendeva decisioni in merito” (…) “io non avevo rapporti diretti;
ma io assistevo alla GN che veniva in cantiere e interloquiva con il sig. a cui dava Controparte_1
disposizioni” (…) “la sig.ra diede un acconto al sig. , e lei comunicava i Pt_1 CP_1
dati della fattura;
non ricordo di precisione i dati;
io mi interfacciavo con il sig.
. DR , ricordo vagamente il periodo temporale, dovrebbe essere il Controparte_1
2019 forse inizio anno;
credo non ricordo bene”.
- A fronte delle suddette prospettazioni, ha incentrato le proprie Parte_1
contestazioni su due aspetti: da un lato il rilievo dell'incongruenza temporale fra la data riportata nelle due fatture in atti (settembre e ottobre 2019) e l'effettiva iscrizione dell'attività commerciale presso la Camera di Commercio di AV, avvenuta solo il 13 novembre 2019 (cfr. “visura camerale”, fascicolo di primo grado); dall'altro, la mancata disponibilità dei locali commerciali al momento dell'esecuzione dei lavori da parte di locati da altro soggetto. A supporto di tale ultimo assunto, l'odierna Controparte_1
appellante ha prodotto copia della “richiesta di registrazione e adempimenti successivi per contratti di locazione e affitto di immobili” da cui emergerebbe che la stessa Pt_1
sarebbe subentrata nel contratto intestato a a far data dal 4 novembre 2019 e CP_3
dunque circa un mese dopo la conclusione del contratto di locazione dell'immobile a uso commerciale stipulato fra e i comproprietari e CP_3 Controparte_5 CP_6
(cfr. doc. 2).
[...]
- Ebbene, così ricostruite le prospettazioni delle parti, deve concludersi che le doglianze della non trovano riscontro in atti, risultando peraltro poco circostanziate e Pt_1
finanche contraddittorie. Al contrario, la ha puntualmente provato il CP_1
proprio credito, avendo prodotto, a corredo delle due fatture commerciali che di per sé non avrebbero avuto autonoma efficacia probatoria (cfr. Cass. n. 23499/2004), anche le copie conformi al documento informatico digitale originale contenuto nel registro fatture pagina 7 di 12 di vendita 2019 degli estratti contabili delle stesse. Ed invero, i documenti prodotti dall'appellata (cfr. docc. n.
2-3 fascicolo primo grado) e da questa individuati come
“fatture” superano i rilievi critici mossi dall'appellante, in quanto complete di tutti i requisiti formali richiesti ex lege dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633(e successivi aggiornamenti), individuando puntualmente la data di emissione, il numero progressivo univoco della fattura, il numero di partita IVA del prestatore nonché i singoli beni e servizi oggetto dell'operazione, il loro corrispettivo e l'aliquota applicabile. Allo stesso modo, anche la censura in merito alla mancata sottoscrizione del documento da parte di non appare sufficiente a escludere l'esistenza del credito di cui si discute, Parte_1
in quanto da un lato l'estrazione autenticata di tali fatture dal registro-fatture dell'impresa attesta con certezza la sussistenza dei suddetti documenti contabili;
dall'altro la stessa appellante non ha mai specificamente contestato la circostanza sostenuta dal di aver pagato a titolo di acconto sul prezzo finale la somma di CP_1
euro 6.350,00, anzi – come rilevato anche dal primo giudice – è la stessa a riferire Pt_1
che “il si trovava nei locali ben prima che gli stessi venissero locati” e di aver CP_1 acquistato e pagato gli “arredi di occasione già presenti”.
- Di talché, a fronte di una adeguata asseverazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata dalla , le contestazioni dell'appellante appaio prive di conferma, in CP_1 quanto, sebbene la stessa deduca sin dall'atto costitutivo in primo grado di non Pt_1
aver mai commissionato i lavori svolti da riferendo di “essersi limitata Controparte_1 ad acquistare e a pagare arredi di occasione già presenti…” (cfr. atto di citazione pag.6), di fatto indirettamente conferma l'esecuzione dei lavori da parte della
[...]
, nulla approfondendo in merito alle circostanze del parziale pagamento, CP_1
omettendo di fornire ogni riscontro probatorio utile ad una ricostruzione della vicenda alternativa, sia in relazione al destinatario delle somme da questa asseritamente pagate, sia in riferimento all'ammontare delle stesse.
- L'esistenza di un rapporto contrattuale fra gli odierni contraddittori, poi, sembra emergere pacificamente dalle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado (cfr. verbale pagina 8 di 12 del 14 febbraio 2024 in cui il teste così riferiva “assistevo alla GN che CP_4
veniva in cantiere e interloquiva con il sig. a cui dava disposizioni) Controparte_1
nonché dai tre solleciti formali di pagamento relativi alle fatture oggetto di controversia
(in essi espressamente richiamate) e trasmessi all'appellante in data 25 marzo 2020, 20 gennaio 2021 e 10 gennaio 2022 (cfr. doc. n. 8-9-10 fascicolo primo grado).
- Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - peraltro in maniera del tutto generica - le suddette dichiarazioni testimoniali risultano specifiche e concordanti, idonee ad avvalorare efficacemente quanto già documentato dall'odierna appellata.
Come è noto, infatti, giudizio sull'attendibilità del teste non può essere rimesso a valutazioni aprioristiche, ma va formulato sulla scorta di elementi soggettivi e oggettivi, quali la sua qualità e la vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti
(cfr. Cass. n. 2139/2019). Nel caso di specie, non risulta provato alcun profilo di inammissibilità, in quanto la teste non sarebbe stata più legata al Testimone_1
dal settembre 2019 e il teste , al momento dell'escussione, non CP_1 CP_4
avrebbe avuto alcun rapporto di collaborazione con l'appellata.
- Ed ancora, giova rimarcare come anche dalla condotta extraprocessuale dell'ingiunta siano desumibili argomenti a favore dell'appellata. Invero, l'assenza di contestazioni da parte della alle diverse diffide ricevute per circa tre anni (dal marzo 2020 al Pt_1
gennaio 2022) e in ogni caso sino al momento in cui la ha deciso di adire CP_1
l'autorità giudiziaria per il soddisfacimento del suo credito, pur non valendo automaticamente come riconoscimento di debito, non è tuttavia ininfluente ai fini della valutazione delle contrapposte ragioni delle parti, avvalorando la posizione dell'odierna appellata.
- Né idonee a fondare diverso convincimento sono le censure alla decisione di primo grado aventi ad oggetto l'asserita incongruenza temporale fra l'emissione delle fatture da parte del e la data di registrazione dell'attività dell'appellante presso la CP_1
Camera di Commercio di AV. È sufficiente considerare, infatti, che la richiesta per l'ottenimento di un numero di partita IVA e la registrazione dell'attività commerciale pagina 9 di 12 presso la Camera di Commercio sono procedure autonome e gestite da Enti diversi. È noto che per il rilascio del numero di partita IVA sia competente l'Agenzia delle Entrate
e che tale circostanza risulti prodromica e necessaria alla registrazione dell'attività commerciale presso il registro della Camera di Commercio. Di talché, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non risulterebbe alcuna incongruenza temporale fra le fatture emesse dal recanti il numero di partita IVA relativo allo “Scorpion Pub” CP_1
e la registrazione della suddetta attività, in quanto è ragionevole ritenere che Pt_1
fosse già in possesso della suddetta informazione sin dal 19 settembre 2019, data
[...]
in cui ha emesso la prima fattura. Controparte_1
- Né a diversa conclusione può giungersi avvalorando esclusivamente la documentazione attestante il subentro della nel contratto di locazione inizialmente intestato a Pt_1 CP_3
suo amico di famiglia (come confermato dal marito dell'appellante in sede di
[...]
escussione testimoniale). Ed infatti, non vi è ragione di ritenere esistente una incompatibilità fra la data di subentro nel contratto di locazione (4 novembre 2019) e la realizzazione dei lavori da parte del in quanto se da un lato è plausibile ritenere CP_1
che gli stessi siano stati svolti per preparare i locali all'avvio dell'attività di pub e ristorazione condotta dall'appellante (ove si consideri che per esempio la fattura n.2 datata 31 ottobre 2019 è precedente di pochi giorni al subentro dell'appellante nel contratto di locazione), dall'altro la formale intestazione dello stesso in capo alla Pt_1
nulla dice in merito all'effettiva disponibilità dei locali. A tale conclusione può giungersi anche avvalorando la circostanza che – come detto, amico dell'appellante - CP_3
sia stato intestatario del rapporto locatizio solo dal 1° ottobre 2019 al 4 novembre 2019 e dunque per un periodo di tempo estremamente breve per realizzare un progetto di ristorazione diverso e autonomo rispetto a quello avviato dalla Pt_1
- Del resto, in tal senso si sono espressi anche i testi, ove si consideri che il CP_4
all'udienza del 14 febbraio 2024 ha confermato la presenza di nei locali Parte_1
durante lo svolgimento dei lavori da parte del titolare della ditta nonché la CP_1
continua interlocuzione fra l'appellante e il la teste , invece, ha CP_1 Tes_1
pagina 10 di 12 riferito anche della presenza del marito della nei Parte_1 Parte_2
suddetti locali.
- Alla luce di quanto sin qui valutato, non sussistono ragioni idonee a mettere in discussione la sentenza n. 973/2024 del Tribunale di AV, pubblicata il 10 luglio 2024.
- Tanto premesso, l'appello presentato da deve essere rigettato con integrale Parte_1
conferma della sentenza impugnata.
- L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che viene quindi Parte_1
condannata ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate come in dispositivo Controparte_1
sulla base del vigente D.M. n.55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
- Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente sentenza n. 973/2024 del
Tribunale di AV, pubblicata il 10 luglio 2024;
pagina 11 di 12 - condanna a rimborsare alla le spese Parte_1 CP_1 Controparte_1
di lite che si liquidano in euro 1.984,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA, c.p.a., oneri e accessori come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico di dell'ulteriore importo pari a Parte_1
quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, 2 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI Presidente estensore
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3084 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 5 novembre
2024 da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Voghera Parte_1 C.F._1
alla Piazzetta Plana, n.1 presso lo studio dell'Avv. Antonio Rossi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore , elettivamente domiciliata in AV Controparte_1
pagina 1 di 12 al Corso Cavour n. 9 presso lo studio dell'avv. Massimo Marmonti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
PER LA RIFORMA della sentenza n. 973/2024 del Tribunale di AV, pubblicata il 10 luglio 2024 mai notificata
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: come da fogli di PC e note conclusive
rilevato che
- con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di AV la (di seguito, Controparte_1
) proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2070/2022 CP_1
emesso in data 3 novembre 2022 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 12.527,06 oltre interessi e spese legali. L'opponente chiedeva la revoca del suddetto decreto ingiuntivo, deducendo l'inesistenza di ogni rapporto contrattuale fra lei e la . CP_1
- In particolare, a sostegno delle proprie prospettazioni, contestava la Parte_1
validità delle fatture prodotte dall'opposta, sottolineando la non corrispondenza formale delle stesse ai requisiti di legge nonché l'inadeguatezza delle stesse a costituire prova del credito in quanto sottoscritte unicamente dallo stesso evidenziava CP_1
l'incongruenza temporale delle fatture prodotte da quest'ultimo che, sebbene emesse in data anteriore alla registrazione dell'attività della presso la Camera di Commercio Pt_1
di AV (avvenuta circa 45 giorni dopo), recavano gli estremi della partita IVA della società. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore della
[...]
, sostenendo l'assenza di ogni rapporto contrattuale fra l'opponente e la ditta CP_1
individuale del ND.
pagina 2 di 12 - Si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto delle domande CP_1
dell'opponente. A detta dell'opposto, infatti, la si era rivolta a lui per effettuare Pt_1
lavori edili prodromici all'inizio dell'attività di bar-ristorazione nei locali commerciali di via Emilia n. 42; a tal fine, corrispondeva al la somma di euro 6.350,00 a CP_1
titolo di acconto, rimanendo, invece, inadempiente per il restante corrispettivo pattuito
(euro 12.527,06), il cui pagamento sarebbe stato sollecitato in più occasioni dal titolare della ditta;
nonostante le n. 3 diffide inviate all'opponente, questa non avrebbe mai mosso alcuna contestazione sia in ordine all'esistenza del credito sia in riferimento all'entità della pretesa economica;
anche in sede giudiziale, si era limitata a Parte_1
svolgere considerazioni critiche di carattere tributario e fiscale, generiche e in ogni caso inidonee a contestare l'esistenza del credito.
- Il Tribunale di AV, istruita la causa anche a mezzo di escussione testi, con sentenza n.
973/2024 rigettava l'opposizione proposta da perché infondata, Parte_1
confermando il decreto ingiuntivo n. 2070/2022 del valore di euro 12.527,06, con condanna della predetta alla refusione delle spese di lite in favore della
[...]
quantificate in euro 5077,00 per compensi professionali, oltre spese Controparte_1
generali pari al 15% dei compensi, c.p.a. e I.V.A. se prevista.
- Nello specifico, per il Tribunale, la RC avrebbe fornito prova del fatto CP_1
costitutivo del proprio credito, la cui esistenza sarebbe emersa sia dalle prospettazioni dell'opposto sia da alcune dichiarazioni confessorie di che, nel tentativo di Parte_1
sconfessare la ricostruzione dei fatti operata dalla ditta, avrebbe riconosciuto lo svolgimento dei lavori da parte di . Peraltro, a detta del primo giudice, Controparte_1 le contestazioni della aventi a oggetto il mero dato temporale legato all'iscrizione Pt_1
dell'impresa individuale della opponente presso la Camera di Commercio di AV, successiva rispetto all'effettuazione dei lavori da parte di non Controparte_1
sarebbero state ex se sufficienti a escludere l'esistenza di un rapporto contrattuale fra le parti.
pagina 3 di 12 - Avverso la suddetta sentenza proponeva appello chiedendone l'integrale Parte_1
riforma e lamentando in particolare l'errata applicazione da parte del Tribunale dell'art. 2697 c.c.:
▪ “in ordine al capo della sentenza con cui il Giudice ritiene l'attendibilità della documentazione contabile prodotta dall'opposto”;
▪ “sulla motivazione in ordine al contratto di locazione dei locali di
Casteggio, via Emilia 42”;
▪ “sulla affermata mancata specifica contestazione e sulle ritenute dichiarazioni confessorie”; CP_
▪ “quanto alla maggior attendibilità dei testi addotti dalla convenuta”.
- Si costituiva in giudizio la contestando l'appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
- La causa veniva assegnata al Presidente relatore ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
- All'udienza del 18 febbraio 2025, le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione, non sussistendo possibilità di risoluzione transattiva della controversia.
- Preso atto che le parti esoneravano il Presidente dalla relazione orale, la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. al 18 marzo 2025, disponendo lo svolgimento di detta udienza nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. e assegnando, altresì, termine per il deposito di note conclusionali.
- Tutto ciò premesso, visti gli artt. 350 comma terzo e 350 bis c.p.c., la Corte osserva che
- l'appello non è fondato.
- Stante l'omogeneità delle questioni trattate, nonché la loro interconnessione logica, le doglianze vengono trattate congiuntamente.
- L'appellante lamenta l'errore del Tribunale nell'interpretazione delle risultanze probatorie -e in particolare dell'escussione dei testi - che, se correttamente valutate, avrebbero condotto il primo giudice alla revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore della , mancando la prova del credito da questa vantato. In primo luogo, a CP_1
parer dell'appellante, se da un lato la documentazione prodotta dalla ditta non potrebbe pagina 4 di 12 essere qualificata come fattura, essendo priva dei requisiti richiesti dalla legge;
dall'altro
- anche ammettendone la validità formale - non sarebbe idonea a provare alcunché, riportando informazioni non veritiere. Evidenzia che il al Parte_1 CP_1
momento dell'emissione della fattura datata 17 settembre 2019 non avrebbe potuto essere in possesso dell'indicazione del numero di partita IVA dell'attività della opponente, stante la registrazione della società “Scorpion Pub di Imane Nahiz” presso la
Camera di Commercio di AV solo nel novembre 2019 e dunque quasi quarantacinque giorni dopo l'emissione della suddetta “fattura”, con la conseguenza che tale documentazione sarebbe stata falsamente compilata in un momento successivo.
- In ogni caso, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato anche la documentazione relativa al subentro della nel contratto di locazione dei locali Pt_1
commerciali di via Emilia n. 42, Casteggio (PV) sottoscritto originariamente da CP_3
circostanza che – ove correttamente valutata - avrebbe confermato l'estraneità
[...] dell'appellante ai lavori svolti da , non avendo la avuto la Controparte_1 Pt_1
disponibilità dei locali al tempo in cui le opere furono effettuate.
- Le censure non sono idonee a mettere in discussione la decisione di primo grado che appare corretta sotto il profilo logico e giuridico.
- Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto che assume la posizione sostanziale di attore mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ovvero l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (ex multis, Cass. n.
2421/2006). A seguito dell'opposizione si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 co. 2 c.p.c.). Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio e ha quindi il pagina 5 di 12 compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito: se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
- Nel caso di specie, vi sono elementi probatori e presuntivi precisi e concordanti da cui poter evincere con sufficiente affidabilità la sussistenza di un valido rapporto contrattuale fra e la Parte_1 CP_1 Controparte_1
- Ed infatti, a supporto della propria pretesa creditoria, la ha: CP_1
• dedotto di aver svolto fra il settembre e l'ottobre 2019 lavori edili nei locali commerciali destinati all'attività denominata “Scorpion pub di Imane Nahiz” nonché di aver fornito materiali, fra cui anche tavoli e sgabelli utili alla ristorazione, documentati in n. 2 fatture contabili (cfr. doc. n.
3-4 relativamente del 17 settembre 2019 e del 31 ottobre 2019);
• prodotto copia autenticata degli estratti del proprio registro informatico delle fatture
(cfr. doc. n. 5-6), a conferma dell'avvenuta emissione delle stesse;
• specificato che i suddetti lavori erano stati eseguiti da – titolare della Controparte_1
ditta - unitamente ad alcuni collaboratori, fra cui anche il falegname , CP_4
spesso sotto la supervisione dell'odierna appellante;
• riferito che la somma di euro 12.527,06 corrisponderebbe al saldo delle fatture n. 1/2019
e n. 2/2019 per l'importo complessivo di euro 18.877,06, dedotta la somma di euro
6.350,00 già versata dalla a titolo di acconto;
Pt_1
• prodotto i solleciti aventi ad oggetto il pagamento delle suddette somme, inviati alla cliente sin dal marzo 2020, tutti rimasti privi di riscontro (cfr. doc. n. 8-9-10).
- Tali circostanze hanno poi trovato conforto anche nelle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado.
- Nello specifico, la testimone – compagna di al tempo Testimone_1 Controparte_1
dell'esecuzione dei lavori nonché collaboratrice dello stesso – all'udienza del 22 novembre 2023, confermava che i locali di via Emilia n. 42 sarebbero stati sin dall'origine nella disponibilità di circostanza di cui avrebbe avuto diretta Parte_1 pagina 6 di 12 conoscenza stante la presenza del marito di quest'ultima durante lo svolgimento dei lavori. All'udienza del 14 febbraio 2024, il teste , collaboratore del CP_4
ND così ha riferito “questa GN ( veniva spesso in cantiere e Parte_1
prendeva decisioni in merito” (…) “io non avevo rapporti diretti;
ma io assistevo alla GN che veniva in cantiere e interloquiva con il sig. a cui dava Controparte_1
disposizioni” (…) “la sig.ra diede un acconto al sig. , e lei comunicava i Pt_1 CP_1
dati della fattura;
non ricordo di precisione i dati;
io mi interfacciavo con il sig.
. DR , ricordo vagamente il periodo temporale, dovrebbe essere il Controparte_1
2019 forse inizio anno;
credo non ricordo bene”.
- A fronte delle suddette prospettazioni, ha incentrato le proprie Parte_1
contestazioni su due aspetti: da un lato il rilievo dell'incongruenza temporale fra la data riportata nelle due fatture in atti (settembre e ottobre 2019) e l'effettiva iscrizione dell'attività commerciale presso la Camera di Commercio di AV, avvenuta solo il 13 novembre 2019 (cfr. “visura camerale”, fascicolo di primo grado); dall'altro, la mancata disponibilità dei locali commerciali al momento dell'esecuzione dei lavori da parte di locati da altro soggetto. A supporto di tale ultimo assunto, l'odierna Controparte_1
appellante ha prodotto copia della “richiesta di registrazione e adempimenti successivi per contratti di locazione e affitto di immobili” da cui emergerebbe che la stessa Pt_1
sarebbe subentrata nel contratto intestato a a far data dal 4 novembre 2019 e CP_3
dunque circa un mese dopo la conclusione del contratto di locazione dell'immobile a uso commerciale stipulato fra e i comproprietari e CP_3 Controparte_5 CP_6
(cfr. doc. 2).
[...]
- Ebbene, così ricostruite le prospettazioni delle parti, deve concludersi che le doglianze della non trovano riscontro in atti, risultando peraltro poco circostanziate e Pt_1
finanche contraddittorie. Al contrario, la ha puntualmente provato il CP_1
proprio credito, avendo prodotto, a corredo delle due fatture commerciali che di per sé non avrebbero avuto autonoma efficacia probatoria (cfr. Cass. n. 23499/2004), anche le copie conformi al documento informatico digitale originale contenuto nel registro fatture pagina 7 di 12 di vendita 2019 degli estratti contabili delle stesse. Ed invero, i documenti prodotti dall'appellata (cfr. docc. n.
2-3 fascicolo primo grado) e da questa individuati come
“fatture” superano i rilievi critici mossi dall'appellante, in quanto complete di tutti i requisiti formali richiesti ex lege dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633(e successivi aggiornamenti), individuando puntualmente la data di emissione, il numero progressivo univoco della fattura, il numero di partita IVA del prestatore nonché i singoli beni e servizi oggetto dell'operazione, il loro corrispettivo e l'aliquota applicabile. Allo stesso modo, anche la censura in merito alla mancata sottoscrizione del documento da parte di non appare sufficiente a escludere l'esistenza del credito di cui si discute, Parte_1
in quanto da un lato l'estrazione autenticata di tali fatture dal registro-fatture dell'impresa attesta con certezza la sussistenza dei suddetti documenti contabili;
dall'altro la stessa appellante non ha mai specificamente contestato la circostanza sostenuta dal di aver pagato a titolo di acconto sul prezzo finale la somma di CP_1
euro 6.350,00, anzi – come rilevato anche dal primo giudice – è la stessa a riferire Pt_1
che “il si trovava nei locali ben prima che gli stessi venissero locati” e di aver CP_1 acquistato e pagato gli “arredi di occasione già presenti”.
- Di talché, a fronte di una adeguata asseverazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata dalla , le contestazioni dell'appellante appaio prive di conferma, in CP_1 quanto, sebbene la stessa deduca sin dall'atto costitutivo in primo grado di non Pt_1
aver mai commissionato i lavori svolti da riferendo di “essersi limitata Controparte_1 ad acquistare e a pagare arredi di occasione già presenti…” (cfr. atto di citazione pag.6), di fatto indirettamente conferma l'esecuzione dei lavori da parte della
[...]
, nulla approfondendo in merito alle circostanze del parziale pagamento, CP_1
omettendo di fornire ogni riscontro probatorio utile ad una ricostruzione della vicenda alternativa, sia in relazione al destinatario delle somme da questa asseritamente pagate, sia in riferimento all'ammontare delle stesse.
- L'esistenza di un rapporto contrattuale fra gli odierni contraddittori, poi, sembra emergere pacificamente dalle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado (cfr. verbale pagina 8 di 12 del 14 febbraio 2024 in cui il teste così riferiva “assistevo alla GN che CP_4
veniva in cantiere e interloquiva con il sig. a cui dava disposizioni) Controparte_1
nonché dai tre solleciti formali di pagamento relativi alle fatture oggetto di controversia
(in essi espressamente richiamate) e trasmessi all'appellante in data 25 marzo 2020, 20 gennaio 2021 e 10 gennaio 2022 (cfr. doc. n. 8-9-10 fascicolo primo grado).
- Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - peraltro in maniera del tutto generica - le suddette dichiarazioni testimoniali risultano specifiche e concordanti, idonee ad avvalorare efficacemente quanto già documentato dall'odierna appellata.
Come è noto, infatti, giudizio sull'attendibilità del teste non può essere rimesso a valutazioni aprioristiche, ma va formulato sulla scorta di elementi soggettivi e oggettivi, quali la sua qualità e la vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti
(cfr. Cass. n. 2139/2019). Nel caso di specie, non risulta provato alcun profilo di inammissibilità, in quanto la teste non sarebbe stata più legata al Testimone_1
dal settembre 2019 e il teste , al momento dell'escussione, non CP_1 CP_4
avrebbe avuto alcun rapporto di collaborazione con l'appellata.
- Ed ancora, giova rimarcare come anche dalla condotta extraprocessuale dell'ingiunta siano desumibili argomenti a favore dell'appellata. Invero, l'assenza di contestazioni da parte della alle diverse diffide ricevute per circa tre anni (dal marzo 2020 al Pt_1
gennaio 2022) e in ogni caso sino al momento in cui la ha deciso di adire CP_1
l'autorità giudiziaria per il soddisfacimento del suo credito, pur non valendo automaticamente come riconoscimento di debito, non è tuttavia ininfluente ai fini della valutazione delle contrapposte ragioni delle parti, avvalorando la posizione dell'odierna appellata.
- Né idonee a fondare diverso convincimento sono le censure alla decisione di primo grado aventi ad oggetto l'asserita incongruenza temporale fra l'emissione delle fatture da parte del e la data di registrazione dell'attività dell'appellante presso la CP_1
Camera di Commercio di AV. È sufficiente considerare, infatti, che la richiesta per l'ottenimento di un numero di partita IVA e la registrazione dell'attività commerciale pagina 9 di 12 presso la Camera di Commercio sono procedure autonome e gestite da Enti diversi. È noto che per il rilascio del numero di partita IVA sia competente l'Agenzia delle Entrate
e che tale circostanza risulti prodromica e necessaria alla registrazione dell'attività commerciale presso il registro della Camera di Commercio. Di talché, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non risulterebbe alcuna incongruenza temporale fra le fatture emesse dal recanti il numero di partita IVA relativo allo “Scorpion Pub” CP_1
e la registrazione della suddetta attività, in quanto è ragionevole ritenere che Pt_1
fosse già in possesso della suddetta informazione sin dal 19 settembre 2019, data
[...]
in cui ha emesso la prima fattura. Controparte_1
- Né a diversa conclusione può giungersi avvalorando esclusivamente la documentazione attestante il subentro della nel contratto di locazione inizialmente intestato a Pt_1 CP_3
suo amico di famiglia (come confermato dal marito dell'appellante in sede di
[...]
escussione testimoniale). Ed infatti, non vi è ragione di ritenere esistente una incompatibilità fra la data di subentro nel contratto di locazione (4 novembre 2019) e la realizzazione dei lavori da parte del in quanto se da un lato è plausibile ritenere CP_1
che gli stessi siano stati svolti per preparare i locali all'avvio dell'attività di pub e ristorazione condotta dall'appellante (ove si consideri che per esempio la fattura n.2 datata 31 ottobre 2019 è precedente di pochi giorni al subentro dell'appellante nel contratto di locazione), dall'altro la formale intestazione dello stesso in capo alla Pt_1
nulla dice in merito all'effettiva disponibilità dei locali. A tale conclusione può giungersi anche avvalorando la circostanza che – come detto, amico dell'appellante - CP_3
sia stato intestatario del rapporto locatizio solo dal 1° ottobre 2019 al 4 novembre 2019 e dunque per un periodo di tempo estremamente breve per realizzare un progetto di ristorazione diverso e autonomo rispetto a quello avviato dalla Pt_1
- Del resto, in tal senso si sono espressi anche i testi, ove si consideri che il CP_4
all'udienza del 14 febbraio 2024 ha confermato la presenza di nei locali Parte_1
durante lo svolgimento dei lavori da parte del titolare della ditta nonché la CP_1
continua interlocuzione fra l'appellante e il la teste , invece, ha CP_1 Tes_1
pagina 10 di 12 riferito anche della presenza del marito della nei Parte_1 Parte_2
suddetti locali.
- Alla luce di quanto sin qui valutato, non sussistono ragioni idonee a mettere in discussione la sentenza n. 973/2024 del Tribunale di AV, pubblicata il 10 luglio 2024.
- Tanto premesso, l'appello presentato da deve essere rigettato con integrale Parte_1
conferma della sentenza impugnata.
- L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che viene quindi Parte_1
condannata ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate come in dispositivo Controparte_1
sulla base del vigente D.M. n.55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
- Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente sentenza n. 973/2024 del
Tribunale di AV, pubblicata il 10 luglio 2024;
pagina 11 di 12 - condanna a rimborsare alla le spese Parte_1 CP_1 Controparte_1
di lite che si liquidano in euro 1.984,00 oltre rimborso spese al 15%, IVA, c.p.a., oneri e accessori come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico di dell'ulteriore importo pari a Parte_1
quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, 2 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
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