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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/02/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott. Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 450/2023 del 14 febbraio
2023 del Giudice di pace di Salerno, iscritto al n. 6617/2023 del ruolo
generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 12
febbraio 2025 e pendente
TRA
nata in [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce C.F._1
all'atto di citazione del giudizio di primo grado, dall'avvocato Carmine Sbrizzi
(c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Salerno, via Nizza 134
-appellante-
E
(c.f. ), con sede in Mogliano Veneto, alla Controparte_1 P.IVA_1
via Marocchesa n. 14, costituitasi in persona dei dottori Controparte_2
e , muniti dei poteri rappresentativi della società, quale impresa Controparte_3
designata per la gestione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le Vittime della strada per la Regione Campania, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti per notar del 18 dicembre Persona_1
2014, rep. n. 186905, dall'avvocato Vincenzo Marrazzo (c.f.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Angri, C.F._3
alla Piazza Doria n. 18
-appellata-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Il processo di primo grado
Con citazione notificata il 22 luglio 2021, evocò in giudizio Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Salerno la quale impresa Controparte_1
designata per la gestione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le Vittime
della strada per la Regione Campania, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni che assumeva esserle derivati dal sinistro verificatosi il
1° giugno 2016 a Salerno in via Crispi, alle ore 19:00 circa, allorquando, mentre attraversava la strada era stata investita e fatta cadere al suolo da un'autovettura Smart Fortwo che, dopo l'investimento, non s'era fermata a prestarle soccorso, immediatamente allontanandosi per non essere identificata.
costituendosi, eccepì la prescrizione dell'avverso diritto Controparte_1
e contestò la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice,
chiedendone il rigetto.
La causa fu istruita con l'escussione di un testimone e l'acquisizione di documenti, quindi decisa con sentenza n. 450/2023.
2.- La sentenza appellata
Con sentenza n. 450/2023, pronunciata il 19 ottobre 2022 e resa pubblica il pag. 2/10 14 febbraio 2023, il Giudice di Pace di Salerno, accogliendo l'eccezione della convenuta di intervenuta prescrizione del diritto azionato dall'attrice, per il decorso del termine biennale previsto dall'art. 2947, comma 2, c.c. e dall'art. 144 del codice delle assicurazioni, respinse la domanda risarcitoria, dichiarando assorbito ogni altro motivo e compensando per intero tra le parti le spese di giudizio.
3.- Il processo di appello
Con citazione notificata il 14 settembre 2023, impugnò detta Parte_1
decisione innanzi a questo Tribunale di Salerno, dolendosi dell'errata applicazione delle norme regolanti la prescrizione dei diritti per danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore, disciplinata dall'art. 2947 c.p.c.,
riproponendo la domanda risarcitoria, pienamente dimostrata dalle prove offerte alla decisione, infine invocando l'ammissione della sollecitata consulenza medico legale. L'appellante, quindi, chiese: “
1. In via istruttoria,
ammettere CTU medico – legale;
2. Nel merito, accertare la responsabilità
unica ed esclusiva del conducente dell'autovettura Smart Fortwo, rimasta
sconosciuta, nella determinazione dell'evento in narrativa e condannare,
conseguentemente, la in persona del l.r.p.t., nella Controparte_4
sufferita qualità, al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento
danni e per le causali di cui in premessa, della somma di € 5.000,00, ovvero
della somma maggiore o minore ritenuta congrua dal Giudicante, oltre
interessi e rivalutazione dal dì del sinistro al soddisfo, il tutto da contenersi
sempre e comunque nei limiti di € 5.200,00, con Sentenza che, munita di
clausola, conceda il favore di spese e compensi a distrarsi di doppio grado di
pag. 3/10 giudizio”.
Si costituì, con comparsa del 22 novembre 2023, la Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'avverso gravame nonché la sua infondatezza,
per avere il giudice di primo grado fatto buon governo delle regole applicabili alla fattispecie. L'appellata, quindi, chiese: “1) Voglia l'On.le Tribunale, in via
preliminare, rigettare l'appello così come proposto dalla sig.ra , Parte_1
poiché inammissibile ai sensi degli artt.342, 348-bis e ss. cpc. 2) In via
subordinata, nel merito, Voglia l'On.le Tribunale rigettare l'appello così come
proposto dalla sig.ra poiché infondato in fatto e in diritto. 3) Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito condannare l'appellante al pagamento delle
spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. 4) Adottare ogni altro
provvedimento di giustizia”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 12 febbraio 2025,
celebrata ex art.127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni delle parti, che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, fu riservata in decisione.
4.- La decisione del Tribunale.
4.1.- L'appello è ammissibile, dovendosi respingere l'eccezione sollevata dalla ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Controparte_1
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, ripetutamente affermato che “Gli
artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83/2012, convertito, con
modificazioni, nella l. 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione
deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati
della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte
pag. 4/10 dal primo giudice anche se resta tuttavia escluso, in considerazione della
permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto
di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere
la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di
primo grado” (così tra le tante Cass. n. 27199 del 16/11/2017, n. 13535 del
30/05/2018 e n. 7675 del 19/03/2019). Va aggiunto che gli elementi idonei a rendere “specifici” i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.
Nel caso di specie l'appello non solo riassume le vicende processuali del primo grado, ma anche sotto il profilo formale indica espressamente le affermazioni del giudice di pace sottoposte a critica, le circostanze dalle quali si assume derivare la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione,
altresì proponendo decisioni alternative a quelle adottate in prime cure, sicché
consente la puntuale individuazione delle statuizioni censurate, i motivi di censura e le decisioni invocate nei termini che saranno appena successivamente indicati.
4.2.- Col primo motivo di gravame l'appellante censura la statuizione del giudice di prime cure circa la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Il motivo è fondato, essendo errata la decisione di primo grado nella parte in cui assume che l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato in giudizio.
Nella specie, invero, è applicabile non il secondo comma dell'art. 2947 c.c.,
pag. 5/10 bensì il terzo, a tenore del quale “se il fatto è considerato dalla legge come
reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica
anche all'azione civile”.
Invero, essendo astrattamente configurabile il reato di lesioni personali gravi e che il danno subito dall'attrice sia collegabile causalmente a quell'illecito penalmente rilevante, come effetto normale dell'evento dedotto in lite, trova applicazione il termine di prescrizione del reato. Il termine di prescrizione,
decorrente dal 1° giugno 2016 e interrotto con la richiesta risarcitoria – datata
15 maggio 2018 ma – trasmessa il 29 novembre 2019 con messaggio di posta elettronica alla e alla AP (la costituzione in mora è Controparte_1
atto idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., laddove,
come nella specie, siano chiaramente indicati il debitore, il titolo e la causa del credito in modo tale che il debitore medesimo sia in grado di valutare la fondatezza e meritevolezza della pretesa del richiedente), non era maturato al tempo della notifica della citazione, perfezionatasi il 22 luglio 2021:
4.3.- Nondimeno la domanda attorea non può essere accolta.
L'attrice ha dedotto che “il giorno 01.06.2016, ore 19:00 circa, in Salerno, via
Crispi, mentre attraversava la strada, veniva investita da un'autovettura Smart
Fortwo, di colore nera, la quale si allontanava senza fermarsi e prestare
soccorso” (così il paragrafo 1) dell'atto di citazione in primo grado).
Tale dinamica, ribadita in tutti gli atti processuali, contestata dalla
[...]
è smentita dalle risultanze istruttorie. CP_1
È ben vero che l'unico testimone escusso, , ha riferito che, Testimone_1
occasionalmente trovandosi il 1° giugno 2016 in via Crispi di Salerno, aveva pag. 6/10 visto una donna, intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali,
investita da una Smart che “circolava con direzione via Crispi verso zona
Carmine centro”, aggiungendo che la donna, caduta al suolo, aveva immediatamente lamentato dolori alla caviglia destra e che l'autoveicolo,
immessosi in una traversa sulla sinistra, s'era data alla fuga.
Tuttavia, la dinamica del sinistro è confutata dalla documentazione versata agli atti di causa dalla stessa attrice, in particolare dal referto del Presidio
Ospedaliero di Solofra di Solofra del 1° giugno 2016, laddove, nell'anamnesi, si legge “la pz riferisce di essere stata urtata da auto in manovra e di essere
caduta al suolo”. L'espressione “in manovra”, riferita ad autoveicoli, sta a significare una serie di spostamenti relativi all'ottenimento dell'assetto o alla condotta di un mezzo di trasporto, soprattutto quando per l'angustia del luogo lo spostamento della vettura si compia con movimenti successivi di marcia avanti e indietro, e identifica un'azione decisamente differente dalla circolazione, alla quale l'attrice e il testimone hanno fatto riferimento. Un'auto in manovra difficilmente avrebbe potuto darsi alla fuga, a differenza di una circolante lungo una strada pubblica.
Ancor più significativa è la prescrizione medica del 3 giugno 2016 del Presidio
Ospedaliero Landolfi di Solofra, firmato da un sanitario dell' , che, Parte_2
nella raccolta anamnestica, scrive della “caduta accidentale in data 1.6.16”
(ancora in prod. att.), quindi di un evento completamente difforme da quello narrato in giudizio e in nessun modo riconducibile al dedotto investimento da parte di un autoveicolo non identificato.
L'anamnesi patologia prossima, nella misura in cui riporta elementi di fatto pag. 7/10 riferiti dal paziente, fa piena prova di quanto dichiarato: nella specie, l'attrice nulla argomenta a giustificazione della evidente aporia tra la tesi sostenuta in giudizio e le risultanze istruttorie documentali.
Vanno aggiunti, quali elementi indiziari rilevanti al fine della valutazione del compendio probatorio, la mancata presentazione di denuncia-querela nei confronti dell'ignoto investitore, il ritardo nell'invio della messa in mora e nella proposizione della domanda giudiziale, rispettivamente di 3 e 5 anni rispetto al sinistro, e le risultanze della scheda sinistri dell'IVASS dell'8 gennaio 2020,
versata in atti dalla compagnia assicuratrice, che attesta il coinvolgimento di in ben 18 sinistri tra il 2010 e il 2017 (per 13 dei quali ha assunto Parte_1
la posizione di responsabile e per i restanti 5 di danneggiata). La scheda riassume le risultanze della Banca Dati sui Sinistri Rc auto (BDS), database gestito dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni e alimentato dalle imprese di assicurazione italiane, nel quale confluiscono le informazioni relative ai singoli sinistri auto accaduti in Italia, istituito allo scopo di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti. Nel caso di specie, i fatti attestati dalla scheda, prodotta dalla compagnia assicuratrice al momento della costituzione in giudizio in primo grado (allegato 2-d alla sua produzione)
non sono stati contestati dall'attrice, se non tardivamente con la comparsa conclusionale in appello del 9 gennaio 2025.
4.4.- In definitiva, le prove documentali confutano le dichiarazioni del teste e,
insieme ai plurimi elementi indiziari, revocano in dubbio la verità del denunciato sinistro, il che impone il rigetto della domanda risarcitoria.
La decisione del giudice di primo grado va, quindi, confermata, sia pure per la pag. 8/10 diversa esposta motivazione.
5.- Le spese.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo, considerando la natura e il valore del processo, le questioni trattate, l'attività processuale effettivamente svolta e le vigenti tariffe forensi.
Trova applicazione all'appellante il comma 1-quater che l'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inserito nell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, e che prevede che “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
pace di Salerno n. 450/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a pagare all'appellata Parte_1 Controparte_1
quale impresa designata per la gestione del Fondo di garanzia
[...]
per le vittime della strada per la Regione Campania, le spese del presente grado di appello, che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del
15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge;
pag. 9/10 3) dichiara la sussistenza delle condizioni processuale perché l'indicata appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno, 24 febbraio 2025. Il giudice
Andrea Luce
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott. Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 450/2023 del 14 febbraio
2023 del Giudice di pace di Salerno, iscritto al n. 6617/2023 del ruolo
generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 12
febbraio 2025 e pendente
TRA
nata in [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce C.F._1
all'atto di citazione del giudizio di primo grado, dall'avvocato Carmine Sbrizzi
(c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._2
Salerno, via Nizza 134
-appellante-
E
(c.f. ), con sede in Mogliano Veneto, alla Controparte_1 P.IVA_1
via Marocchesa n. 14, costituitasi in persona dei dottori Controparte_2
e , muniti dei poteri rappresentativi della società, quale impresa Controparte_3
designata per la gestione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le Vittime della strada per la Regione Campania, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti per notar del 18 dicembre Persona_1
2014, rep. n. 186905, dall'avvocato Vincenzo Marrazzo (c.f.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Angri, C.F._3
alla Piazza Doria n. 18
-appellata-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Il processo di primo grado
Con citazione notificata il 22 luglio 2021, evocò in giudizio Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Salerno la quale impresa Controparte_1
designata per la gestione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le Vittime
della strada per la Regione Campania, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni che assumeva esserle derivati dal sinistro verificatosi il
1° giugno 2016 a Salerno in via Crispi, alle ore 19:00 circa, allorquando, mentre attraversava la strada era stata investita e fatta cadere al suolo da un'autovettura Smart Fortwo che, dopo l'investimento, non s'era fermata a prestarle soccorso, immediatamente allontanandosi per non essere identificata.
costituendosi, eccepì la prescrizione dell'avverso diritto Controparte_1
e contestò la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice,
chiedendone il rigetto.
La causa fu istruita con l'escussione di un testimone e l'acquisizione di documenti, quindi decisa con sentenza n. 450/2023.
2.- La sentenza appellata
Con sentenza n. 450/2023, pronunciata il 19 ottobre 2022 e resa pubblica il pag. 2/10 14 febbraio 2023, il Giudice di Pace di Salerno, accogliendo l'eccezione della convenuta di intervenuta prescrizione del diritto azionato dall'attrice, per il decorso del termine biennale previsto dall'art. 2947, comma 2, c.c. e dall'art. 144 del codice delle assicurazioni, respinse la domanda risarcitoria, dichiarando assorbito ogni altro motivo e compensando per intero tra le parti le spese di giudizio.
3.- Il processo di appello
Con citazione notificata il 14 settembre 2023, impugnò detta Parte_1
decisione innanzi a questo Tribunale di Salerno, dolendosi dell'errata applicazione delle norme regolanti la prescrizione dei diritti per danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore, disciplinata dall'art. 2947 c.p.c.,
riproponendo la domanda risarcitoria, pienamente dimostrata dalle prove offerte alla decisione, infine invocando l'ammissione della sollecitata consulenza medico legale. L'appellante, quindi, chiese: “
1. In via istruttoria,
ammettere CTU medico – legale;
2. Nel merito, accertare la responsabilità
unica ed esclusiva del conducente dell'autovettura Smart Fortwo, rimasta
sconosciuta, nella determinazione dell'evento in narrativa e condannare,
conseguentemente, la in persona del l.r.p.t., nella Controparte_4
sufferita qualità, al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento
danni e per le causali di cui in premessa, della somma di € 5.000,00, ovvero
della somma maggiore o minore ritenuta congrua dal Giudicante, oltre
interessi e rivalutazione dal dì del sinistro al soddisfo, il tutto da contenersi
sempre e comunque nei limiti di € 5.200,00, con Sentenza che, munita di
clausola, conceda il favore di spese e compensi a distrarsi di doppio grado di
pag. 3/10 giudizio”.
Si costituì, con comparsa del 22 novembre 2023, la Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'avverso gravame nonché la sua infondatezza,
per avere il giudice di primo grado fatto buon governo delle regole applicabili alla fattispecie. L'appellata, quindi, chiese: “1) Voglia l'On.le Tribunale, in via
preliminare, rigettare l'appello così come proposto dalla sig.ra , Parte_1
poiché inammissibile ai sensi degli artt.342, 348-bis e ss. cpc. 2) In via
subordinata, nel merito, Voglia l'On.le Tribunale rigettare l'appello così come
proposto dalla sig.ra poiché infondato in fatto e in diritto. 3) Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito condannare l'appellante al pagamento delle
spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. 4) Adottare ogni altro
provvedimento di giustizia”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 12 febbraio 2025,
celebrata ex art.127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni delle parti, che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, fu riservata in decisione.
4.- La decisione del Tribunale.
4.1.- L'appello è ammissibile, dovendosi respingere l'eccezione sollevata dalla ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Controparte_1
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, ripetutamente affermato che “Gli
artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83/2012, convertito, con
modificazioni, nella l. 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione
deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati
della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte
pag. 4/10 dal primo giudice anche se resta tuttavia escluso, in considerazione della
permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto
di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere
la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di
primo grado” (così tra le tante Cass. n. 27199 del 16/11/2017, n. 13535 del
30/05/2018 e n. 7675 del 19/03/2019). Va aggiunto che gli elementi idonei a rendere “specifici” i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.
Nel caso di specie l'appello non solo riassume le vicende processuali del primo grado, ma anche sotto il profilo formale indica espressamente le affermazioni del giudice di pace sottoposte a critica, le circostanze dalle quali si assume derivare la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione,
altresì proponendo decisioni alternative a quelle adottate in prime cure, sicché
consente la puntuale individuazione delle statuizioni censurate, i motivi di censura e le decisioni invocate nei termini che saranno appena successivamente indicati.
4.2.- Col primo motivo di gravame l'appellante censura la statuizione del giudice di prime cure circa la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Il motivo è fondato, essendo errata la decisione di primo grado nella parte in cui assume che l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato in giudizio.
Nella specie, invero, è applicabile non il secondo comma dell'art. 2947 c.c.,
pag. 5/10 bensì il terzo, a tenore del quale “se il fatto è considerato dalla legge come
reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica
anche all'azione civile”.
Invero, essendo astrattamente configurabile il reato di lesioni personali gravi e che il danno subito dall'attrice sia collegabile causalmente a quell'illecito penalmente rilevante, come effetto normale dell'evento dedotto in lite, trova applicazione il termine di prescrizione del reato. Il termine di prescrizione,
decorrente dal 1° giugno 2016 e interrotto con la richiesta risarcitoria – datata
15 maggio 2018 ma – trasmessa il 29 novembre 2019 con messaggio di posta elettronica alla e alla AP (la costituzione in mora è Controparte_1
atto idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., laddove,
come nella specie, siano chiaramente indicati il debitore, il titolo e la causa del credito in modo tale che il debitore medesimo sia in grado di valutare la fondatezza e meritevolezza della pretesa del richiedente), non era maturato al tempo della notifica della citazione, perfezionatasi il 22 luglio 2021:
4.3.- Nondimeno la domanda attorea non può essere accolta.
L'attrice ha dedotto che “il giorno 01.06.2016, ore 19:00 circa, in Salerno, via
Crispi, mentre attraversava la strada, veniva investita da un'autovettura Smart
Fortwo, di colore nera, la quale si allontanava senza fermarsi e prestare
soccorso” (così il paragrafo 1) dell'atto di citazione in primo grado).
Tale dinamica, ribadita in tutti gli atti processuali, contestata dalla
[...]
è smentita dalle risultanze istruttorie. CP_1
È ben vero che l'unico testimone escusso, , ha riferito che, Testimone_1
occasionalmente trovandosi il 1° giugno 2016 in via Crispi di Salerno, aveva pag. 6/10 visto una donna, intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali,
investita da una Smart che “circolava con direzione via Crispi verso zona
Carmine centro”, aggiungendo che la donna, caduta al suolo, aveva immediatamente lamentato dolori alla caviglia destra e che l'autoveicolo,
immessosi in una traversa sulla sinistra, s'era data alla fuga.
Tuttavia, la dinamica del sinistro è confutata dalla documentazione versata agli atti di causa dalla stessa attrice, in particolare dal referto del Presidio
Ospedaliero di Solofra di Solofra del 1° giugno 2016, laddove, nell'anamnesi, si legge “la pz riferisce di essere stata urtata da auto in manovra e di essere
caduta al suolo”. L'espressione “in manovra”, riferita ad autoveicoli, sta a significare una serie di spostamenti relativi all'ottenimento dell'assetto o alla condotta di un mezzo di trasporto, soprattutto quando per l'angustia del luogo lo spostamento della vettura si compia con movimenti successivi di marcia avanti e indietro, e identifica un'azione decisamente differente dalla circolazione, alla quale l'attrice e il testimone hanno fatto riferimento. Un'auto in manovra difficilmente avrebbe potuto darsi alla fuga, a differenza di una circolante lungo una strada pubblica.
Ancor più significativa è la prescrizione medica del 3 giugno 2016 del Presidio
Ospedaliero Landolfi di Solofra, firmato da un sanitario dell' , che, Parte_2
nella raccolta anamnestica, scrive della “caduta accidentale in data 1.6.16”
(ancora in prod. att.), quindi di un evento completamente difforme da quello narrato in giudizio e in nessun modo riconducibile al dedotto investimento da parte di un autoveicolo non identificato.
L'anamnesi patologia prossima, nella misura in cui riporta elementi di fatto pag. 7/10 riferiti dal paziente, fa piena prova di quanto dichiarato: nella specie, l'attrice nulla argomenta a giustificazione della evidente aporia tra la tesi sostenuta in giudizio e le risultanze istruttorie documentali.
Vanno aggiunti, quali elementi indiziari rilevanti al fine della valutazione del compendio probatorio, la mancata presentazione di denuncia-querela nei confronti dell'ignoto investitore, il ritardo nell'invio della messa in mora e nella proposizione della domanda giudiziale, rispettivamente di 3 e 5 anni rispetto al sinistro, e le risultanze della scheda sinistri dell'IVASS dell'8 gennaio 2020,
versata in atti dalla compagnia assicuratrice, che attesta il coinvolgimento di in ben 18 sinistri tra il 2010 e il 2017 (per 13 dei quali ha assunto Parte_1
la posizione di responsabile e per i restanti 5 di danneggiata). La scheda riassume le risultanze della Banca Dati sui Sinistri Rc auto (BDS), database gestito dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni e alimentato dalle imprese di assicurazione italiane, nel quale confluiscono le informazioni relative ai singoli sinistri auto accaduti in Italia, istituito allo scopo di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti. Nel caso di specie, i fatti attestati dalla scheda, prodotta dalla compagnia assicuratrice al momento della costituzione in giudizio in primo grado (allegato 2-d alla sua produzione)
non sono stati contestati dall'attrice, se non tardivamente con la comparsa conclusionale in appello del 9 gennaio 2025.
4.4.- In definitiva, le prove documentali confutano le dichiarazioni del teste e,
insieme ai plurimi elementi indiziari, revocano in dubbio la verità del denunciato sinistro, il che impone il rigetto della domanda risarcitoria.
La decisione del giudice di primo grado va, quindi, confermata, sia pure per la pag. 8/10 diversa esposta motivazione.
5.- Le spese.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo, considerando la natura e il valore del processo, le questioni trattate, l'attività processuale effettivamente svolta e le vigenti tariffe forensi.
Trova applicazione all'appellante il comma 1-quater che l'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inserito nell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, e che prevede che “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
pace di Salerno n. 450/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a pagare all'appellata Parte_1 Controparte_1
quale impresa designata per la gestione del Fondo di garanzia
[...]
per le vittime della strada per la Regione Campania, le spese del presente grado di appello, che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del
15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge;
pag. 9/10 3) dichiara la sussistenza delle condizioni processuale perché l'indicata appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno, 24 febbraio 2025. Il giudice
Andrea Luce
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