Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1258 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte 1 con l'Avv. MORCAVALLO ORESTE
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. ANDREOLI ANTONIO;
Controparte_1
Parte resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha premesso di essere stato alle dipendenze della CP 1 resistente, dal 04/06/2007 al 08/07/2018, esponeva di avere svolto mansione di magazziniere addetto alla logistica di magazzino con tempo pieno;
dal 09.07.2018 sino al giorno 28.12.2019 (ovvero data della cessazione del rapporto di lavoro) aveva lavorato part time, sempre svolgendo la mansione di magazziniere ed addetto alla logistica di magazzino con orario tempo orizzontale.
Nello specifico dettagliatamente riportava la tipologia di contratti di lavoro relativi all'attività lavorativa prestata, ossia: dal giorno 04.06.2007 al giorno
31.05.2011 apprendistato professionalizzante 7° livello con qualifica di magazziniere;
dal giorno 31.05.2011 al giorno 31.12.2013 tempo indeterminato- 7° livello con qualifica di magazziniere ( full time); dal giorno
31.01.2011 al giorno 28.12.2019 tempo indeterminato 4° livello addetto alla logistica di magazzino (full time) -part time dal giorno 01.08.2018.
Ha specificato che le mansioni cui era preposto prevedevano l'attività di magazziniere prima e successivamente di addetto alla logistica di magazzino;
pur avendo contratto part-time, dal giorno 01.08.2018, aveva sempre osservato un orario di lavoro di complessive otto ore lavorative giornaliere, ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00-13.00/ 15.30-18.30 e la giornata di sabato dalle ore 7.00 alle ore 13.00, fatta eccezione per i mesi di luglio e agosto con orario di lavoro 7.00-13.30.
Lamentava: di non aver percepito le differenze retributiva riferite all'ultimo periodo di lavoro (01.08.2018/28.12.2019) che nonostante la
contrattualizzazione part-time di 28 ore settimanali, si sarebbero estrinsecate in effettive otto ore giornaliere ovvero con orario full- time;
di non aver mai ricevuto, da parte del datore di lavoro TFR, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, ferie non godute, permessi ROL, per il complessivo importo di € 45.626,54 al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, e al lordo dell'IRPEF, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo. Si costituiva il datore di lavoro, contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto. Preliminarmente eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti lavorativi.
Nel merito, esponeva che: il rapporto di lavoro era cessato per il venir meno del rapporto di fiducia allorquando il datore di lavoro aveva scoperto che il ricorrente aveva sottratto dalla cassa del denaro fraudolentemente, circostanza che lo stesso sig. Parte 1 dopo aver provato a smentire, successivamente, aveva ammesso, assumendosi le proprie responsabilità; il datore di lavoro, CP_1 , pertanto, aveva proceduto alla denuncia per appropriazione indebita (v. documentazione agli atti) e aveva invitato il sig. Parte 1 a non presentarsi più sul posto di lavoro, procedendo, altresì, a formalizzare il licenziamento immediato per giusta causa;
successivamente al licenziamento del ricorrente, il datore di lavoro aveva provveduto al pagamento delle spettanze dell'ultimo mese e invitato il sig. Parte 1 a ritirare il TFR maturato, ma quest'ultimo non si era mai presentato per il ritiro di quanto dovuto.
Parte 1 unico dipendenteSul Rapporto di lavoro esponeva che: della ditta Controparte_1 era stato assunto con contratto di apprendistato- '
7° livello, presso la Controparte_1 in data 04.06.2007; In data
31.05.2011 era stato assunto a tempo indeterminato con le mansioni di magazziniere 4° livello, anche con funzioni di vendita, ricomprendendo come da
CCNL in tale livello i lavoratori che eseguono compiti anche di vendita e relative operazioni complementari;
contrariamente a quanto in ricorso dedotto non era mai stato assunto con mansioni di addetto alla logistica, nè tantomeno aveva mai svolto tali mansioni;
il sig. Parte_1 non si era mai presentato in orario all'apertura stabilita per le 7.00, mentre per la chiusura dell'ora di pranzo l'anticipava spesso con varie scuse alle 12.30, così come anche la chiusura era stata sempre anticipata alle ore 18.00; spesso si era assentato anche per giorni;
nel periodo estivo, in particolare nei mesi di luglio -Settembre, l'orario di lavoro era dalle ore 07.00 alle ore 13.00 orari mai rispettati dall'odierno ricorrente, che aveva sempre continuato a recarsi sul posto di lavoro con enormi ritardi, richiedendo spesso il giorno del sabato come ferie o permessi;
nel mese di agosto l'attività rimaneva chiusa per 15 giorni, a cavallo di ferragosto;
il Parte 1 chiese al sig. CP 1 di modificare il proprio contratto di lavoro passando da un contratto Full Time a part-time, con decorrenza dal giorno 01.08.2018, impegnandosi cosi ad un lavoro che lo occupava solo mezza giornata, la mattina dalle ore 08.00 alle 12.30; il datore di lavoro, per accordi presi con il sig.
Parte_1 fino al mese di Dicembre 2016, aveva provveduto al pagamento dello stipendio in contanti (v. alcune delle buste paga firmate); dal mese di
Gennaio 2017, invece, i pagamenti erano stati disposti con bonifico bancario e, in considerazione dei tempi tecnici per l'accreditamento, lo stesso Parte 1 per motivi personali chiese espressamente al sig. CP 1 , in relazione ai pagamenti della 13 e 14 mensilità, di mantenere il pagamento in contanti, per come avvenuto per gli anni precedenti fino al 2016; le differenze da corrispondere al sig. Parte 1 erano, dunque, solo quelle relative al TFR cioè di€ 17.369,87 (vedasi ultima busta paga in atti).
Ciò posto, spiegava domanda riconvenzionale atteso che il rapporto di lavoro tra le parti si era interrotto bruscamente per l'illecito comportamento del sig. che aveva inevitabilmente fatto venir meno anche la fiducia che il Parte 1
datore di lavoro aveva riposto nel suo unico dipendente. Il datore di lavoro aveva infatti scoperto che dalla cassa dell'attività erano state sottratte somme di danaro fraudolentemente, cui faceva seguito l'ammissione di responsabilità del ricorrente e il danno patito dal datore di lavoro che aveva dovuto espletare anche il lavoro del Parte 1 perdendo clientela nella attività di consulenza, non potendosi recare nei campi, e subendo un danno morale per avere ingenerato in capo al sig. CP 1 il timore nell'assumere un nuovo dipendente, in cui poter riporre la massima fiducia.
Concludeva, dunque, chiedendo IN RICONVENZIONALE la somma di €
20.000,00, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali per il danno morale subito in conseguenza delle sofferenze patite dalla scoperta di quanto accaduto o a quella diversa somma ritenuta di giustizia o di equità.
§§§
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. In corso di causa le parti depositavano accordo transattivo che definisce la vertenza.
Le spese sono compensate.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara estinto il giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Castrovillari, 26/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO