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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/10/2025, n. 4187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4187 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6301/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE DOTT. CARLO BIANCHETTI GIUDICE REL. DOTT. ALESSIA BUSATO GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6301 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1 attrice opponente, con l'avvocato Giuseppe Mazzotta
e
AC LA convenuto opposto, con l'avv. Angelo Petracca
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 12.6.2025 e perciò, per entrambe le parti, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1418/2021 (R.G.N. 3416/2021) del 9 aprile 2021, notificato il 6 maggio 2021, il giudice des. del Tribunale di Brescia ingiungeva ad Parte_1
(di seguito, per semplicità: il pagamento in favore del ricorrente AU GI della Pt_1
pagina 1 di 7 complessiva somma di € 300.000,00, oltre interessi come da domanda, spese di procedura, spese generali, cassa e iva, a titolo di saldo del prezzo convenuto tra le parti per la cessione dal GI ad della quota del 4 % del capitale sociale della società Tecalco s.r.l.; Pt_1
Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione (con atto di citazione notificato in data 25 maggio 2021) contestando sotto alcuni profili la pretesa azionata in via monitoria da AU Pt_1
GI.
L'ingiunta affermava in particolare: i) la incompetenza funzionale del giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo, dal momento che lo stesso era stato richiesto al Tribunale ordinario di Brescia in luogo che alla sua sezione specializzata in materia di impresa;
a tale proposito l'opponente individuava il giudice competente nella sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catanzaro, nel cui distretto si trovava la sede di ii) la infondatezza della pretesa di GI, dal momento che Pt_1 aveva versato al cedente l'intero prezzo stabilito dalle parti nel rogito notarile di cessione delle Pt_1 quote, atto quest'ultimo le cui pattuizioni prevalevano su qualunque diversa pattuizione contenuta nel precedente contratto preliminare;
tant'è vero che il cedente non aveva mai richiesto il presunto saldo del prezzo tra la data del rogito e la richiesta del decreto ingiuntivo;
iii) che, in ogni caso, la mancata indicazione di un termine per il pagamento del preteso saldo, e l'omesso invio di una diffida di pagamento, non consentirebbe in alcun modo di addebitare alla cessionaria gli interessi moratori
(interessi invece richiesti da parte ingiungente a decorrere dalla data del 30 luglio 2016); iv) che il decreto era manifestamente illegittimo, nella parte in cui aveva stabilito la debenza di interessi “come da domanda”, dal momento che la domanda aveva richiesto la condanna al pagamento degli interessi di cui al D.Lgs. n. 192/2012, il cui art. 2 è sicuramente inapplicabile al caso in oggetto, essendo diretto a disciplinare i crediti derivanti da transazioni commerciali;
v) in subordine allegava l'opponente che l'eventuale mancato rispetto da parte della cessionaria di un termine essenziale avrebbe comportato la risoluzione di diritto del trasferimento delle quote, con la conseguenza che, se davvero fosse Pt_1 riconosciuta inadempiente, dovrebbe dichiararsi la risoluzione di diritto del contratto di trasferimento delle quote e condannarsi il GI alla restituzione delle somme versate dalla cessionaria a titolo di acquisto delle quote di Tecalco s.r.l.
Ciò premesso, l'opponente articolava conclusioni dirette ad ottenere, previa sospensione della immediata esecutività dell'opposto decreto, in via preliminare la declaratoria di nullità dell'opposto decreto, per essere stato emesso da giudice diverso da quello funzionalmente competente, vale a dire la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catanzaro;
nel merito la revoca del decreto,
pagina 2 di 7 previo accertamento della insussistenza del credito fatto valere dal GI in via monitoria;
in via subordinata, l'accertamento che non erano dovuti interessi di mora, né ad altro titolo;
in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale, l'accertamento che, qualora dovesse essere riconosciuto l'inadempimento da parte di al termine essenziale per saldare il prezzo di acquisto delle quote, il Pt_1 contratto si era risolto di diritto, con conseguente condanna del convenuto opposto alla restituzione ad della somma di € 100.000,00, oltre rivalutazione e interessi. Pt_1
GI si costituiva in giudizio, contestando in fatto e in diritto tutte le difese di parte opponente, e chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma dell'opposto decreto;
con vittoria delle spese di lite.
Il G.I., con ordinanza riservata 26 aprile 2022, sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ritenendo il fumus di fondatezza dell'opposizione, quanto meno in relazione alla quantificazione degli interessi moratori.
La causa, istruita mediante la sola produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione in esito all'udienza del 12 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. La competenza del giudice che ha emesso l'opposto decreto.
Assume l'opponente che il giudice che ha emesso il provvedimento sarebbe diverso da quello competente funzionalmente, vale a dire la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di
Catanzaro, nel cui distretto ha sede la società convenuta.
Tale eccezione è infondata.
Ed invero, quanto alla competenza territoriale, osserva il Collegio come le parti nel preliminare di cessione abbiano individuato come competente in via esclusiva il Tribunale di Brescia;
come in ogni caso il Tribunale di Brescia sarebbe competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in quanto Brescia è il luogo dove è sorta l'obbligazione, e il luogo di residenza del creditore, trattandosi di credito avente ad oggetto una somma liquida di denaro, e quindi portable (ex art. 1182, comma terzo, c.c.); quanto alla asserita violazione della competenza funzionale del giudice della sezione specializzata, si rileva che il giudice che ha emesso il decreto opposto apparteneva alla sezione specializzata in materia di impresa del
Tribunale di Brescia;
che, in ogni caso, anche la eventuale emissione da parte di un altro giudice civile non avrebbe comportato l'incompetenza del giudice adito, dal momento che essa attiene alla mera ripartizione degli affari interni del Tribunale funzionalmente competente (cfr. SS.UU. n. 19882 del 23 luglio 2019).
pagina 3 di 7 3. La individuazione della clausola contrattuale disciplinante la misura del prezzo della cessione;
l'accertamento della simulazione relativa del prezzo di vendita indicato nel rogito.
È pacifico tra le parti che il contratto preliminare abbia stabilito il prezzo complessivo per la cessione delle quote in euro 400.000,00, delle quali 100.000,00 da pagarsi entro il 30 giugno 2016, mentre il resto in quattordici rate mensili di uguale importo;
aveva inoltre stabilito “che indipendentemente dalle somme emergenti a carico da parte acquirente nell'atto pubblico di ces-sione, restano ferme quelle pattuite con il presente atto”.
Ciò posto, assume l'opponente che in ogni caso il prezzo indicato in atto prevarrebbe su qualsivoglia pattuizione precedente, dal momento che lo stesso era l'unico che disciplinasse direttamente la vendita
(e non già l'obbligo a stipularla), in ogni caso cristallizzerebbe una volontà successiva, tale da modificare qualunque precedente accordo tra le parti.
Tale prospettazione non è fondata.
Ed invero, secondo l'insegnamento dalla Suprema Corte, “l'omessa riproduzione, nel contratto definitivo di cessione di quote sociali, di una clausola già inserita nel preliminare non comporta, necessariamente, la rinuncia alla pattuizione ivi contenuta, che non resta assorbita ove sussistano elementi in senso contrario ricavabili dagli atti ovvero offerti dalle parti;
ne consegue che il giudice è tenuto a indagare sulla concreta intenzione delle parti, tanto più che il contratto di cessione richiede la forma scritta solo al fine della opponibilità del trasferimento delle quote alla società, e non per la validità o la prova dell'accordo, per cui occorre verificare se, con la nuova scrittura, le parti si siano limitate, o meno, a formalizzare la cessione nei confronti della società, senza riprodurre tutti gli impegni negoziali in precedenza assunti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I. sent. n. 22984 del 29 ottobre 2014; cfr. anche Sez. I, ord. n. 662 dell'11 gennaio 2022).
Così individuata la disciplina applicabile in subjecta materia, osserva il Collegio come la volontà delle parti appare chiaramente rivolta a mantenere ferma la determinazione del prezzo contenuta nel contratto preliminare, da ritenersi efficace tra le parti indipendentemente dalle somme emergenti a carico da parte acquirente nell'atto pubblico di cessione; di talché appare pienamente provato che l'indicazione del prezzo contenuta nel rogito di cessione concluso davanti al Notaio in data Parte_2
30 ottobre 2015 era oggetto di simulazione relativa, avendo la pattuizione contenuta nel contratto preliminare natura di “controdichiarazione”; che, di conseguenza, le parti non avevano inteso modificare la determinazione del prezzo di compravendita delle quote contenuta nel contratto preliminare;
quindi, essendo pacifica tra le parti la circostanza che aveva regolarmente versato la Pt_1
pagina 4 di 7 sola prima tranche nel termine fissato, l'odierna opponente è rimasta debitrice della somma capitale di
€ 300.000,00, a titolo di saldo del prezzo di vendita.
4. La pretesa risoluzione di diritto del contratto di cessione delle quote;
la domanda riconvenzionale di condanna della convenuta opposta alla restituzione della somma ricevuta a titolo di pagamento parziale.
Assume parte opponente che dall'accertamento del proprio inadempimento ad onorare alle obbligazioni derivanti dal contratto di cessione delle quote nel termine essenziale ivi previsto discenderebbe la risoluzione di diritto del contratto di cessione delle quote, con ogni pronuncia conseguente.
Tale pretesa è del tutto priva di fondamento.
Ed invero la previsione di un termine essenziale per l'adempimento, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare ad avvalersene, sebbene in maniera tacita, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 20052 del 22 luglio 2024; cfr. anche
Sez. II, sent. n. 32238 del 10 dicembre 2019) – rinuncia che GI ha espresso per fatti concludenti, chiedendo la condanna della controparte all'adempimento.
5. La debenza degli interessi moratori;
la loro quantificazione.
Assume la parte opponente che non si sarebbero verificate le condizioni per il riconoscimento in favore dell'attore degli interessi moratori, non essendo stato pattuito alcun termine per la esecuzione della prestazione (il pagamento degli ulteriori € 300.000,00), e non essendo stato dal creditore intimato il pagamento ai sensi dell'art. 1219 c.c.
Anche tale prospettazione difensiva è infondata.
Ed invero, a norma dell'art. 1183 c.c., quando non sia determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente;
di talché appare sicuramente accoglibile la richiesta di parte convenuta opposta di far decorrere il termine per il pagamento di ciascuna delle quattordici rate dal giorno 30 di tutti i mesi successivi al pagamento della prima tranche, a partire dal
30 luglio 2016.
Del pari, trattandosi del pagamento di somme liquide ed esigibili, pertanto eseguibili presso il domicilio del creditore, stante il disposto dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, c.c., non è necessaria la costituzione in mora del debitore (c.d. mora ex re).
Ciò posto, osserva il Collegio come la misura degli interessi stabilita nel decreto, che segue pedissequamente il tenore della richiesta (che fa riferimento alla determinazione degli interessi ex lege pagina 5 di 7 n. 192/2012) deve essere modificata;
ed invero gli interessi devono essere computati al saggio di cui all'art. 1284, comma primo, c.c., per il periodo decorrente per ciascuna delle rate dalla rispettiva scadenza (30 luglio 2016, 30 agosto 2016, 30 settembre 2016, etc.) fino alla data della proposizione della domanda giudiziale (ed invero il GI è persona fisica, e perciò è inapplicabile alla transazione in oggetto la norma di cui all'art. 2 L. 192/2012, che disciplina le transazioni avvenute tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni), e solo per il periodo successivo alla proposizione della domanda al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c.
6. Conclusioni.
Osserva il Collegio che, dovendosi modificare, in parziale accoglimento dell'opposizione, il criterio per il computo degli interessi moratori stabilito dal giudice della fase monitoria, il decreto dovrà essere revocato;
in relazione a tutti gli altri punti della decisione, ribadita l'infondatezza di tutti i motivi di censura articolati da l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo andrà respinta, con la Pt_1 conseguente condanna di al pagamento, in favore del convenuto AU GI, Parte_1 della somma di € 300.000,00=, oltre interessi ex art. 1284, comma primo, c.c., dalle scadenze delle singole rate alla data di proposizione della domanda giudiziale;
oltre interessi ex art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Restano assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
7. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
l'opponente va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dal convenuto opposto per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 260.001,01= a € 520.000,00=, in complessivi € 22.457,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
restano invece a carico della convenuta le spese della fase monitoria.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, revoca il decreto ingiuntivo opposto, restando a carico della convenuta opposta le spese della fase monitoria;
condanna al pagamento, in favore del convenuto AU GI, della somma di € Parte_1
300.000,00=, oltre interessi ex art. 1284, comma primo, c.c., dalle scadenze delle singole rate alla data di proposizione della domanda giudiziale;
oltre interessi ex art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data pagina 6 di 7 della domanda giudiziale al saldo effettivo;
condanna l'attrice opponente alla rifusione, in favore del convenuto opposto, della somma di € 22.457,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 9 ottobre 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Carlo Bianchetti dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE DOTT. CARLO BIANCHETTI GIUDICE REL. DOTT. ALESSIA BUSATO GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6301 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1 attrice opponente, con l'avvocato Giuseppe Mazzotta
e
AC LA convenuto opposto, con l'avv. Angelo Petracca
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 12.6.2025 e perciò, per entrambe le parti, come da rispettivi fogli depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1418/2021 (R.G.N. 3416/2021) del 9 aprile 2021, notificato il 6 maggio 2021, il giudice des. del Tribunale di Brescia ingiungeva ad Parte_1
(di seguito, per semplicità: il pagamento in favore del ricorrente AU GI della Pt_1
pagina 1 di 7 complessiva somma di € 300.000,00, oltre interessi come da domanda, spese di procedura, spese generali, cassa e iva, a titolo di saldo del prezzo convenuto tra le parti per la cessione dal GI ad della quota del 4 % del capitale sociale della società Tecalco s.r.l.; Pt_1
Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione (con atto di citazione notificato in data 25 maggio 2021) contestando sotto alcuni profili la pretesa azionata in via monitoria da AU Pt_1
GI.
L'ingiunta affermava in particolare: i) la incompetenza funzionale del giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo, dal momento che lo stesso era stato richiesto al Tribunale ordinario di Brescia in luogo che alla sua sezione specializzata in materia di impresa;
a tale proposito l'opponente individuava il giudice competente nella sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catanzaro, nel cui distretto si trovava la sede di ii) la infondatezza della pretesa di GI, dal momento che Pt_1 aveva versato al cedente l'intero prezzo stabilito dalle parti nel rogito notarile di cessione delle Pt_1 quote, atto quest'ultimo le cui pattuizioni prevalevano su qualunque diversa pattuizione contenuta nel precedente contratto preliminare;
tant'è vero che il cedente non aveva mai richiesto il presunto saldo del prezzo tra la data del rogito e la richiesta del decreto ingiuntivo;
iii) che, in ogni caso, la mancata indicazione di un termine per il pagamento del preteso saldo, e l'omesso invio di una diffida di pagamento, non consentirebbe in alcun modo di addebitare alla cessionaria gli interessi moratori
(interessi invece richiesti da parte ingiungente a decorrere dalla data del 30 luglio 2016); iv) che il decreto era manifestamente illegittimo, nella parte in cui aveva stabilito la debenza di interessi “come da domanda”, dal momento che la domanda aveva richiesto la condanna al pagamento degli interessi di cui al D.Lgs. n. 192/2012, il cui art. 2 è sicuramente inapplicabile al caso in oggetto, essendo diretto a disciplinare i crediti derivanti da transazioni commerciali;
v) in subordine allegava l'opponente che l'eventuale mancato rispetto da parte della cessionaria di un termine essenziale avrebbe comportato la risoluzione di diritto del trasferimento delle quote, con la conseguenza che, se davvero fosse Pt_1 riconosciuta inadempiente, dovrebbe dichiararsi la risoluzione di diritto del contratto di trasferimento delle quote e condannarsi il GI alla restituzione delle somme versate dalla cessionaria a titolo di acquisto delle quote di Tecalco s.r.l.
Ciò premesso, l'opponente articolava conclusioni dirette ad ottenere, previa sospensione della immediata esecutività dell'opposto decreto, in via preliminare la declaratoria di nullità dell'opposto decreto, per essere stato emesso da giudice diverso da quello funzionalmente competente, vale a dire la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catanzaro;
nel merito la revoca del decreto,
pagina 2 di 7 previo accertamento della insussistenza del credito fatto valere dal GI in via monitoria;
in via subordinata, l'accertamento che non erano dovuti interessi di mora, né ad altro titolo;
in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale, l'accertamento che, qualora dovesse essere riconosciuto l'inadempimento da parte di al termine essenziale per saldare il prezzo di acquisto delle quote, il Pt_1 contratto si era risolto di diritto, con conseguente condanna del convenuto opposto alla restituzione ad della somma di € 100.000,00, oltre rivalutazione e interessi. Pt_1
GI si costituiva in giudizio, contestando in fatto e in diritto tutte le difese di parte opponente, e chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma dell'opposto decreto;
con vittoria delle spese di lite.
Il G.I., con ordinanza riservata 26 aprile 2022, sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ritenendo il fumus di fondatezza dell'opposizione, quanto meno in relazione alla quantificazione degli interessi moratori.
La causa, istruita mediante la sola produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione in esito all'udienza del 12 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. La competenza del giudice che ha emesso l'opposto decreto.
Assume l'opponente che il giudice che ha emesso il provvedimento sarebbe diverso da quello competente funzionalmente, vale a dire la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di
Catanzaro, nel cui distretto ha sede la società convenuta.
Tale eccezione è infondata.
Ed invero, quanto alla competenza territoriale, osserva il Collegio come le parti nel preliminare di cessione abbiano individuato come competente in via esclusiva il Tribunale di Brescia;
come in ogni caso il Tribunale di Brescia sarebbe competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in quanto Brescia è il luogo dove è sorta l'obbligazione, e il luogo di residenza del creditore, trattandosi di credito avente ad oggetto una somma liquida di denaro, e quindi portable (ex art. 1182, comma terzo, c.c.); quanto alla asserita violazione della competenza funzionale del giudice della sezione specializzata, si rileva che il giudice che ha emesso il decreto opposto apparteneva alla sezione specializzata in materia di impresa del
Tribunale di Brescia;
che, in ogni caso, anche la eventuale emissione da parte di un altro giudice civile non avrebbe comportato l'incompetenza del giudice adito, dal momento che essa attiene alla mera ripartizione degli affari interni del Tribunale funzionalmente competente (cfr. SS.UU. n. 19882 del 23 luglio 2019).
pagina 3 di 7 3. La individuazione della clausola contrattuale disciplinante la misura del prezzo della cessione;
l'accertamento della simulazione relativa del prezzo di vendita indicato nel rogito.
È pacifico tra le parti che il contratto preliminare abbia stabilito il prezzo complessivo per la cessione delle quote in euro 400.000,00, delle quali 100.000,00 da pagarsi entro il 30 giugno 2016, mentre il resto in quattordici rate mensili di uguale importo;
aveva inoltre stabilito “che indipendentemente dalle somme emergenti a carico da parte acquirente nell'atto pubblico di ces-sione, restano ferme quelle pattuite con il presente atto”.
Ciò posto, assume l'opponente che in ogni caso il prezzo indicato in atto prevarrebbe su qualsivoglia pattuizione precedente, dal momento che lo stesso era l'unico che disciplinasse direttamente la vendita
(e non già l'obbligo a stipularla), in ogni caso cristallizzerebbe una volontà successiva, tale da modificare qualunque precedente accordo tra le parti.
Tale prospettazione non è fondata.
Ed invero, secondo l'insegnamento dalla Suprema Corte, “l'omessa riproduzione, nel contratto definitivo di cessione di quote sociali, di una clausola già inserita nel preliminare non comporta, necessariamente, la rinuncia alla pattuizione ivi contenuta, che non resta assorbita ove sussistano elementi in senso contrario ricavabili dagli atti ovvero offerti dalle parti;
ne consegue che il giudice è tenuto a indagare sulla concreta intenzione delle parti, tanto più che il contratto di cessione richiede la forma scritta solo al fine della opponibilità del trasferimento delle quote alla società, e non per la validità o la prova dell'accordo, per cui occorre verificare se, con la nuova scrittura, le parti si siano limitate, o meno, a formalizzare la cessione nei confronti della società, senza riprodurre tutti gli impegni negoziali in precedenza assunti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I. sent. n. 22984 del 29 ottobre 2014; cfr. anche Sez. I, ord. n. 662 dell'11 gennaio 2022).
Così individuata la disciplina applicabile in subjecta materia, osserva il Collegio come la volontà delle parti appare chiaramente rivolta a mantenere ferma la determinazione del prezzo contenuta nel contratto preliminare, da ritenersi efficace tra le parti indipendentemente dalle somme emergenti a carico da parte acquirente nell'atto pubblico di cessione; di talché appare pienamente provato che l'indicazione del prezzo contenuta nel rogito di cessione concluso davanti al Notaio in data Parte_2
30 ottobre 2015 era oggetto di simulazione relativa, avendo la pattuizione contenuta nel contratto preliminare natura di “controdichiarazione”; che, di conseguenza, le parti non avevano inteso modificare la determinazione del prezzo di compravendita delle quote contenuta nel contratto preliminare;
quindi, essendo pacifica tra le parti la circostanza che aveva regolarmente versato la Pt_1
pagina 4 di 7 sola prima tranche nel termine fissato, l'odierna opponente è rimasta debitrice della somma capitale di
€ 300.000,00, a titolo di saldo del prezzo di vendita.
4. La pretesa risoluzione di diritto del contratto di cessione delle quote;
la domanda riconvenzionale di condanna della convenuta opposta alla restituzione della somma ricevuta a titolo di pagamento parziale.
Assume parte opponente che dall'accertamento del proprio inadempimento ad onorare alle obbligazioni derivanti dal contratto di cessione delle quote nel termine essenziale ivi previsto discenderebbe la risoluzione di diritto del contratto di cessione delle quote, con ogni pronuncia conseguente.
Tale pretesa è del tutto priva di fondamento.
Ed invero la previsione di un termine essenziale per l'adempimento, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare ad avvalersene, sebbene in maniera tacita, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 20052 del 22 luglio 2024; cfr. anche
Sez. II, sent. n. 32238 del 10 dicembre 2019) – rinuncia che GI ha espresso per fatti concludenti, chiedendo la condanna della controparte all'adempimento.
5. La debenza degli interessi moratori;
la loro quantificazione.
Assume la parte opponente che non si sarebbero verificate le condizioni per il riconoscimento in favore dell'attore degli interessi moratori, non essendo stato pattuito alcun termine per la esecuzione della prestazione (il pagamento degli ulteriori € 300.000,00), e non essendo stato dal creditore intimato il pagamento ai sensi dell'art. 1219 c.c.
Anche tale prospettazione difensiva è infondata.
Ed invero, a norma dell'art. 1183 c.c., quando non sia determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente;
di talché appare sicuramente accoglibile la richiesta di parte convenuta opposta di far decorrere il termine per il pagamento di ciascuna delle quattordici rate dal giorno 30 di tutti i mesi successivi al pagamento della prima tranche, a partire dal
30 luglio 2016.
Del pari, trattandosi del pagamento di somme liquide ed esigibili, pertanto eseguibili presso il domicilio del creditore, stante il disposto dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, c.c., non è necessaria la costituzione in mora del debitore (c.d. mora ex re).
Ciò posto, osserva il Collegio come la misura degli interessi stabilita nel decreto, che segue pedissequamente il tenore della richiesta (che fa riferimento alla determinazione degli interessi ex lege pagina 5 di 7 n. 192/2012) deve essere modificata;
ed invero gli interessi devono essere computati al saggio di cui all'art. 1284, comma primo, c.c., per il periodo decorrente per ciascuna delle rate dalla rispettiva scadenza (30 luglio 2016, 30 agosto 2016, 30 settembre 2016, etc.) fino alla data della proposizione della domanda giudiziale (ed invero il GI è persona fisica, e perciò è inapplicabile alla transazione in oggetto la norma di cui all'art. 2 L. 192/2012, che disciplina le transazioni avvenute tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni), e solo per il periodo successivo alla proposizione della domanda al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c.
6. Conclusioni.
Osserva il Collegio che, dovendosi modificare, in parziale accoglimento dell'opposizione, il criterio per il computo degli interessi moratori stabilito dal giudice della fase monitoria, il decreto dovrà essere revocato;
in relazione a tutti gli altri punti della decisione, ribadita l'infondatezza di tutti i motivi di censura articolati da l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo andrà respinta, con la Pt_1 conseguente condanna di al pagamento, in favore del convenuto AU GI, Parte_1 della somma di € 300.000,00=, oltre interessi ex art. 1284, comma primo, c.c., dalle scadenze delle singole rate alla data di proposizione della domanda giudiziale;
oltre interessi ex art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Restano assorbite le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
7. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
l'opponente va quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dal convenuto opposto per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 260.001,01= a € 520.000,00=, in complessivi € 22.457,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
restano invece a carico della convenuta le spese della fase monitoria.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, revoca il decreto ingiuntivo opposto, restando a carico della convenuta opposta le spese della fase monitoria;
condanna al pagamento, in favore del convenuto AU GI, della somma di € Parte_1
300.000,00=, oltre interessi ex art. 1284, comma primo, c.c., dalle scadenze delle singole rate alla data di proposizione della domanda giudiziale;
oltre interessi ex art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data pagina 6 di 7 della domanda giudiziale al saldo effettivo;
condanna l'attrice opponente alla rifusione, in favore del convenuto opposto, della somma di € 22.457,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 9 ottobre 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Carlo Bianchetti dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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