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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott.ssa Gabriella Giammona Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice nella causa iscritta al R.G.V.G. n. 1049/2025, avente ad oggetto la modifica congiunta delle condizioni di divorzio, vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Rosario Salvato, rappresentante e difensore;
esaminati gli atti;
visto il parere favorevole del PM;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 27/2/2025, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto la modifica delle condizioni di divorzio cristallizzate nella sentenza n. 1212/2016 dell'11-26/2/2016, emessa a definizione del procedimento n. 2942/2013 R.G.
Nello specifico, hanno chiesto la modifica di quanto pattuito nei seguenti termini:
“1) Il dott. considerata la maggiore età dei figli e per garantite agli stessi stabilità abitativa, Parte_1 procederà a stipulare contratti di comodato gratuito a tempo indeterminato, che andranno regolarmente registrati, finalizzati a garantire le esigenze abitative di e ed afferenti Per_1 Per_2
a due immobili siti in Palermo Via Don Lorenzo Milani. Le parti determinano che qualora dovessero venire meno i contratti di comodato in parola per volontà del dott. lo stesso si impegna a Parte_1
1 versare la somma pari ad € 500,00 per ciascuno figlio per garantire le esigenze abitative dei medesimi ulteriormente al mantenimento infra previsto.
2) Così garantite le esigenze abitative di e la casa coniugale attualmente assegnata Per_1 Per_2 alla sig.ra verrà rilasciata dalla stessa e tornerà nel possesso giuridico e materiale del dott. Pt_2
peraltro pieno proprietario dell'immobile in parola, con tutti gli arredi e corredi ivi presenti Parte_1 eccezion fatta per i beni personali della sig.ra In merito a tale circostanza la sig.ra Pt_2 si obbliga, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, al rilascio dell'immobile Pt_2 in parola. Inoltre, le parti dichiarano che hanno già raggiunto un accordo scritto circa l'imputazione dei beni mobili presenti nell'immobile adibito a casa coniugale. Infine, la sig.ra si obbliga Pt_2 entro il citato rilascio ad estinguere qualsivoglia pendenza condominiale di natura ordinaria alla stessa imputabile.
3) Il dott. a modifica di quanto previsto nelle condizioni di divorzio, si impegna a versate Parte_1 mensilmente € 1.200,00, a titolo di mantenimento diretto dei figli, a fronte del precedente importo pari ad € 800,00 mensili per entrambi. Il detto importo (€ 1.200,00). II sig. altresì, Parte_1 contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche che si rendessero necessarie per i figli, intese come spese mediche relative a prestazioni sanitarie non assicurate dal Servizio Sanitario
Nazionale, nonché alle spese scolastiche o universitarie così come previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo. Per espresso accordo le parti convengono che, oltre a quanto previsto nelle condizioni divorzili in merito alle spese mediche e sanitarie straordinarie, il dott. provveda, Parte_1 allorquando e lasceranno la casa coniugale, ad attivare una polizza assicurativa Per_2 Per_1 medica analoga al prodotto assicurativo di cui attualmente gode la sig.ra e che copre alcune Pt_2 spese mediche anche a favore della prole convivente e, medio tempore, si obbliga a farsi carico della quota parte della sig.ra qualora garantita dalla polizza sanitaria Pt_2 attualmente è in essere.
4) Nulla disporre in ordine al mantenimento dei coniugi.”.
Ebbene, nulla osta all'accoglimento del ricorso, nell'effettivo ed espresso accordo delle parti, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., così provvede:
1) a modifica delle condizioni di divorzio cristallizzate nella sentenza n. 1212/2016 dell'11-26/2/2016, emessa a definizione del procedimento n. 2942/2013 R.G.,
2 dispone che i rapporti patrimoniali tra le parti siano disciplinati alle condizioni di cui al ricorso introduttivo tra le stesse concordate, come dianzi riportate;
2) compensa interamente le spese processuali.
Palermo, camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Presidente rel. ed est.
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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