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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 431 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 04/03/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._1
17.11.1948 e residente a Montorio al Vomano in frazione Spiano Basso, 11 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonella Ciullo C.F. con C.F._2 studio in Teramo Via G. d'Annunzio, 12 ed ivi domiciliato Pec: Email_1 [...]
Email_2
RICORRENTE
Contro
Controparte_2
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_2
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Persona_1
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_2
Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e Per_3
anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_3 P.IVA_2 Parte_1
– – fax 0862/666470) elettivamente C.F._4 Email_4 domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “- Ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione CP_2 relativa alla parte ricorrente;
- Accertare e dichiarare la natura professionale della malattia lamentata dal sig.
e che trattasi di patologia tabellata;
Controparte_1
- Accertare e dichiarare che dalla malattia medesima derivano a carico del ricorrente postumi invalidanti permanenti, valutabili almeno nella misura del 8% o in quella maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, oltre il danno biologico;
- Riconoscere, pertanto, in favore del sig. e relativamente al Controparte_1 grado di invalidità accertato in corso di causa, il diritto alla costituzione di una rendita o all'indennizzo in capitale del danno biologico;
- Conseguentemente condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 alla corresponsione in favore dell'istante di tutte le prestazioni economiche, che saranno dovute allo stesso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Antonella Ciullo antistatario;
- Che in caso di soccombenza del ricorrente nel presente giudizio, in applicazione del disposto di cui all'art.152 disp.att. cpc., vorrà Ill.ma Autorità Giudicante adita astenersi dall'emettere una pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite”.
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché' infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , Controparte_1
con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 26/02/2024, ha convenuto in giudizio l' al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per CP_2 malattia professionale (“Ernie discali del tratto lombo sacrale”) presentata in via amministrativa in data 09/05/2023 e non accolta dall' . CP_2
A sostegno della domanda ha dedotto di lavorare dal 1962 come coltivatore diretto su 22 ettari di terreno e di occuparsi della semina, aratura, sfalcio dell'erba, trebbiatura, sollevamento di rotoballe, potatura di circa 376 ulivi, della raccolta delle olive, del sollevamento dei sacchi di olive, di sementi, concime e prodotti fitosanitari del peso di circa
100 kg e di essersi occupato, fino all'anno 2016, anche della coltivazione di terreni di terze persone.
Più in particolare, ha riferito di occuparsi della coltivazione di fave e IN (nei mesi di marzo/aprile e giugno/luglio), di cereali (nei mesi di settembre/ottobre e di giugno/luglio), di erba medica (nei mesi di maggio, giugno e luglio), dell'oliveto (nei mesi di ottobre/novembre
2 per la raccolta delle olive e in quelli di marzo, maggio, giugno, settembre e ottobre per la potatura, vendemmia e zappettatura).
Ha precisato di svolgere l'attività di coltivatore diretto in via prevalentemente esclusiva, senza l'aiuto di altra manovalanza e di lavorare per circa 10 ore al giorno dalle 07:00 alle
18:30, con una sosta per consumare il pranzo.
Ha rappresentato, infine, che lo svolgimento delle attività di coltivazione prevede la movimentazione quotidiana e manuale di carichi nonché il costante utilizzo di macchine agricole anche vibranti, con conseguente assunzione di posture incongrue a livello del busto che è costretto a ruotare soprattutto nell'esecuzione dell'attività di aratura dei campi.
Ha dedotto che il rischio lavorativo comportava la comparsa di una grave affezione morbosa a carico degli arti superiori, in particolare alla colonna vertebrale, ledendo in modo permanente l'integrità psicofisica del medesimo, come accertata dalle indagini diagnostiche ecografiche e dagli esami clinici in atti.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_2
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, per mancanza dell'effettiva
[...] esposizione a rischio professionale e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata patologia, evidenziandone l'origine extraprofessionale anche in ragione della natura stagionale dell'attività svolta, caratterizzata da periodi di fermo, e della diversificazione della stessa per la varietà delle mansioni esercitate, con conseguente insussistenza del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del 04/03/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. Più in particolare, la parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda sulla base dell'esito ad essa favorevole della consulenza espletata mentre l' ha contestato le risultanze dell'elaborato peritale insistendo nel rigetto del ricorso. CP_2
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da malattia di origine professionale - Ernie discali del tratto lombo sacrale - e quantificata nella
3 misura dell'8% giusta domanda amministrativa del 09/05/2023 e non accolta dall' , CP_2
deducendo di lavorare da oltre 60 anni come coltivatore diretto su terreni estesi per 22 ettari e di essere addetto quotidianamente allo svolgimento di attività di semina, aratura, sfalcio dell'erba, trebbiatura, potatura di circa 376 ulivi e relativa raccolta delle olive, con sollevamento manuale di carichi e utilizzo di macchine agricole anche vibranti particolarmente gravosi sia per la ripetitività dei compiti lavorativi svolti sia per la non congruità delle posture assunte durante l'intera giornata lavorativa, tutte comportanti il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e, in particolare, della schiena.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_2
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, lo svolgimento delle mansioni così come indicate in ricorso risulta adeguatamente e sufficientemente dimostrato dall'escussione testimoniale espletata (cfr. teste , collaboratore del ricorrente per lo Testimone_1
svolgimento di attività in agricoltura), dalla quale è emerso che il lavoratore, in qualità di coltivatore diretto, si occupa in via prevalentemente esclusiva e in maniera continuativa per circa 10 ore al giorno, della semina, dell'aratura, della concimazione, della zappettatura, della rullatura, dello sfalcio dell'erba, della raccolta del grano e delle olive, della vendemmia, della
4 potatura di circa 376 ulivi, con sollevamento di sacchi e cassette di circa 100 kg. Il teste ha confermato, altresì, che lo svolgimento di tali mansioni prevede l'utilizzo quotidiano di mezzi agricoli vibranti quali l'aratro, il trattore, la falciatrice, la sega e la motosega per la lavorazione delle diverse colture che avviene durante tutto l'anno e che il ricorrente è spesso costretto a ruotare il busto per controllare che il mezzo utilizzato stia funzionando al meglio, oltre a movimentare carichi del peso che può variare dai 15 kg (come nel caso della motosega utilizzata per la potatura) ai 50 kg (come nel caso dei contenitori colmi di grano o olive raccolte).
Dall'istruttoria orale è, infine, emerso che il ricorrente, una volta terminata la lavorazione di una coltura sul proprio terreno, provvede a svolgere l'attività agricola su terreni di terze persone che gli commissionano il lavoro.
Sotto il profilo medico legale, invece, in ordine all'origine professionale della patologia denunciata e all'esposizione a rischio del ricorrente, il CTU dott.ssa alla Persona_4
quale è stata affidata la consulenza tecnica, ha riconosciuto la genesi professionale dell'infermità lamentata, siccome riconducibile all'attività lavorativa espletata, con valutazione del grado di danno biologico nella misura del 4% e, dunque, nella misura complessiva del 9%, effettuato il cumulo con quanto già accertato in sede nella misura CP_2
del 6%.
Il CTU, infatti, sulla base della documentazione sanitaria disponibile e dell'esame obiettivo effettuato sul periziando, ha accertato quanto segue: “(…) L'ernia del disco viene classificata
a seconda del suo aspetto, in protrusione, prolasso, estrusione, sequestro. Nella protrusione e prolasso l'anulus è deformato, ma integro, nell'estrusione e nel sequestro l'anulus è rotto.
La protrusione discale può essere definita, pertanto, anche come un'ernia contenuta ed è caratterizzata dalla perdita di tonicità del disco stesso. Tale perdita porta alla rottura delle lamelle che lo compongono e alla migrazione del nucleo polposo ai margini del disco stesso, deformandolo.
In base al tipo di deformazione e localizzazione della deformazione potremmo avere vari sintomi.
Si deve sottolineare, altresì, che l'ernia discale colpisce soprattutto le persone con età compresa fra i 30 e i 55 anni. Dopo i 55/60 anni i dischi intervertebrali tendono a disidratarsi
e a irrigidirsi così hanno meno pressione e meno forza di spingere il nucleo polposo verso
l'esterno, ossia verso il nervo spinale e di conseguenza, al contrario di quello che si potrebbe
5 pensare, più si invecchia e meno è probabile avere un'ernia del disco che vada incontro ad una risoluzione chirurgica.
Il meccanismo eziopatogenetico implicato nell'insorgenza delle patologie a carico dei dischi intervertebrali, nella categoria dei coltivatori diretti, viene scatenato da due principali fattori di rischio che sono la movimentazione abituale di carichi e la guida abituale di mezzi agricoli., quest'ultima per la trasmissione delle vibrazioni total body che insistono sul rachide lombosacrale.
Tali rischi vengono aggravati sia dall'assunzione frequente di posture incongrue consistenti in roto-inclinazioni per periodi prolungati, come si verifica durante la guida dei trattori per poter effettuare il controllo visivo degli attrezzi al traino quali aratri, erpici, pompe utilizzate per la ferto irrigazione e per i trattamenti con antiparassitari e antifungini.
Nel caso in questione, oltre a trovarci di fronte alla presenza di tutti i fattori di rischio citati, abbiamo un'anzianità lavorativa molto lunga, quindi, la condizione conferma sia
l'entità dell'esposizione temporale che modale. Si può pertanto affermare che la patologia protrusiva è una patologia erniaria che determina un danno al lavoratore.
Nel caso in questione si può quindi affermare che, nell'insorgenza della patologia a carico del rachide di cui è affetto il signor l'attività lavorativa ha avuto quantomeno CP_1
il ruolo di concausa efficiente, anche perché le caratteristiche antropomorfiche ed in particolare la costituzione longilinea del ricorrente escludono quantomeno il fattore ponderale nel determinismo della patologia (…)”.
Il consulente ha, pertanto, concluso come segue: “Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene di poter ammettere l'origine professionale della patologia da cui è affetto il Sig.
e cioè Ernie discali del tratto lombo-sacrale. Controparte_1
In relazione alla valutazione del danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale, conseguente alle ernie discali del tratto L/S, il grado risulta, con criterio di massima obiettività, pari al 4% (quattro percento) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Al ricorrente è stato già riconosciuto dall' un danno biologico complessivo del 6% CP_2
come di seguito specificato:
-per preesistenze: infortunio n. 507020702 del 24/01/2007- trauma spalla sinistra: DB 4%. infortunio n. 514673013 del 12/05/2016- frattura III metatarso destro: DB 1%.
-per eventi successivi a quello oggetto di causa:
6 infortunio n. 519335151 del 25/05/2023: contusione ed avulsione dentaria traumatica- DB
2%
Pertanto, facendo un calcolo riduzionistico, il cumulo della suddetta tecnopatia relativa alle ernie discali L/S con la pregressa tecnopatia già riconosciuta dall' risulta pari ad un CP_2
Grado complessivo del 9%”.
In altri termini il CTU, basando la propria valutazione medico legale sulle risultanze istruttorie e sulla documentazione medica in atti, tenuto conto della natura dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente e delle modalità di esecuzione della stessa, ha ritenuto sufficientemente dimostrata l'esposizione a rischio lavorativo necessaria per determinare, sebbene in termini di concausalità, la patologia denunciata (Ernie discali del tratto lombo- sacrale), valutata nella misura del 4%, con riconoscimento in capo al ricorrente di un danno biologico valutabile complessivamente nella misura del 9%, operato il cumulo con quanto già riconosciuto dall' nella misura del 6%, a far data dalla domanda amministrativa del CP_2
09/05/2023.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Ed infatti, stando alla natura delle attività svolte dal ricorrente in qualità di coltivatore diretto, è stato dimostrato in giudizio che, nel corso degli anni, lo stesso abbia subito una sollecitazione cronica e ripetitiva degli arti superiori (in particolare, a livello della colonna vertebrale) e che sia stato esposto a sollecitazioni vibranti provenienti dagli attrezzi di lavoro adoperati, per come è evidente soprattutto nell'attività di potatura e aratura dei campi, svolta pressoché quotidianamente e in via prevalentemente esclusiva, senza aiuto di altra manovalanza.
La tipologia di movimento degli arti superiori necessaria per l'esecuzione dell'attività di agricoltore prevede, infatti, movimenti ciclici di mantenimento di posture incongrue, sia per la tipologia di mezzi da condurre sia per la necessità di sollevare abitualmente carichi di rilevante peso.
Il CTU ha anche risposto in maniera esauriente alle osservazioni critiche dell' che CP_2 ha chiesto chiarimenti rispetto al riconoscimento della diagnosi di “ernie discali” ribadendo che, invero, anche la protrusione discale può essere definita quale ernia, sebbene senza la rottura dell'anulus, con la conseguenza che la differenza tra una protrusione discale e un'ernia discale è solo anatomica ma non funzionale e ha richiamando all'uopo l'esame diagnostico
7 effettuato dal ricorrente in data 15/03/2023 che evidenzia la presenza di “….protrusioni discali ad estrinsecazione para-mediana bilaterale in L2-L3 ed L3-L4, protrusione prevalentemente mediana para-mediana sinistra in L4- L5 e protrusione ad ampio raggio in
L5-S1…”.
A parere del giudicante, in definitiva, le conclusioni del CTU appaiono corrette e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile derivanti da malattia professionale (“Ernie discali del tratto lombo-sacrale”) va accolta in quanto casualmente derivante dall'attività lavorativa espletata dal ricorrente e, pertanto, di origine professionale.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_2 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado complessivo di inabilità del 9% a far data dalla domanda, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. La distanza tra la percentuale richiesta (8%) e quella riconosciuta (4%), in rapporto a quanto già accertato in sede (6%) giustifica una compensazione parziale delle spese di CP_2
lite come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 431/2024 così provvede:
• accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da malattia professionale (“Ernie discali del tratto lombo sacrale”) che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura del 4%, ed in cumulo con altre tecnopatie, del 9% complessivo a partire dalla data della domanda amministrativa;
8 • per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_2 delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità del 9% a partire dalla data della domanda amministrativa secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa , ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n.
156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• previa compensazione della metà, condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente CP_2 le spese di lite, nella misura residua di € 1.500,00 per onorari oltre rimborso spese,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_2
decreto.
Teramo, 04/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 04/03/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._1
17.11.1948 e residente a Montorio al Vomano in frazione Spiano Basso, 11 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonella Ciullo C.F. con C.F._2 studio in Teramo Via G. d'Annunzio, 12 ed ivi domiciliato Pec: Email_1 [...]
Email_2
RICORRENTE
Contro
Controparte_2
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_2
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Persona_1
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_2
Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e Per_3
anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_3 P.IVA_2 Parte_1
– – fax 0862/666470) elettivamente C.F._4 Email_4 domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “- Ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione CP_2 relativa alla parte ricorrente;
- Accertare e dichiarare la natura professionale della malattia lamentata dal sig.
e che trattasi di patologia tabellata;
Controparte_1
- Accertare e dichiarare che dalla malattia medesima derivano a carico del ricorrente postumi invalidanti permanenti, valutabili almeno nella misura del 8% o in quella maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, oltre il danno biologico;
- Riconoscere, pertanto, in favore del sig. e relativamente al Controparte_1 grado di invalidità accertato in corso di causa, il diritto alla costituzione di una rendita o all'indennizzo in capitale del danno biologico;
- Conseguentemente condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 alla corresponsione in favore dell'istante di tutte le prestazioni economiche, che saranno dovute allo stesso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Antonella Ciullo antistatario;
- Che in caso di soccombenza del ricorrente nel presente giudizio, in applicazione del disposto di cui all'art.152 disp.att. cpc., vorrà Ill.ma Autorità Giudicante adita astenersi dall'emettere una pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite”.
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché' infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , Controparte_1
con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 26/02/2024, ha convenuto in giudizio l' al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per CP_2 malattia professionale (“Ernie discali del tratto lombo sacrale”) presentata in via amministrativa in data 09/05/2023 e non accolta dall' . CP_2
A sostegno della domanda ha dedotto di lavorare dal 1962 come coltivatore diretto su 22 ettari di terreno e di occuparsi della semina, aratura, sfalcio dell'erba, trebbiatura, sollevamento di rotoballe, potatura di circa 376 ulivi, della raccolta delle olive, del sollevamento dei sacchi di olive, di sementi, concime e prodotti fitosanitari del peso di circa
100 kg e di essersi occupato, fino all'anno 2016, anche della coltivazione di terreni di terze persone.
Più in particolare, ha riferito di occuparsi della coltivazione di fave e IN (nei mesi di marzo/aprile e giugno/luglio), di cereali (nei mesi di settembre/ottobre e di giugno/luglio), di erba medica (nei mesi di maggio, giugno e luglio), dell'oliveto (nei mesi di ottobre/novembre
2 per la raccolta delle olive e in quelli di marzo, maggio, giugno, settembre e ottobre per la potatura, vendemmia e zappettatura).
Ha precisato di svolgere l'attività di coltivatore diretto in via prevalentemente esclusiva, senza l'aiuto di altra manovalanza e di lavorare per circa 10 ore al giorno dalle 07:00 alle
18:30, con una sosta per consumare il pranzo.
Ha rappresentato, infine, che lo svolgimento delle attività di coltivazione prevede la movimentazione quotidiana e manuale di carichi nonché il costante utilizzo di macchine agricole anche vibranti, con conseguente assunzione di posture incongrue a livello del busto che è costretto a ruotare soprattutto nell'esecuzione dell'attività di aratura dei campi.
Ha dedotto che il rischio lavorativo comportava la comparsa di una grave affezione morbosa a carico degli arti superiori, in particolare alla colonna vertebrale, ledendo in modo permanente l'integrità psicofisica del medesimo, come accertata dalle indagini diagnostiche ecografiche e dagli esami clinici in atti.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_2
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, per mancanza dell'effettiva
[...] esposizione a rischio professionale e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata patologia, evidenziandone l'origine extraprofessionale anche in ragione della natura stagionale dell'attività svolta, caratterizzata da periodi di fermo, e della diversificazione della stessa per la varietà delle mansioni esercitate, con conseguente insussistenza del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del 04/03/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. Più in particolare, la parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda sulla base dell'esito ad essa favorevole della consulenza espletata mentre l' ha contestato le risultanze dell'elaborato peritale insistendo nel rigetto del ricorso. CP_2
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da malattia di origine professionale - Ernie discali del tratto lombo sacrale - e quantificata nella
3 misura dell'8% giusta domanda amministrativa del 09/05/2023 e non accolta dall' , CP_2
deducendo di lavorare da oltre 60 anni come coltivatore diretto su terreni estesi per 22 ettari e di essere addetto quotidianamente allo svolgimento di attività di semina, aratura, sfalcio dell'erba, trebbiatura, potatura di circa 376 ulivi e relativa raccolta delle olive, con sollevamento manuale di carichi e utilizzo di macchine agricole anche vibranti particolarmente gravosi sia per la ripetitività dei compiti lavorativi svolti sia per la non congruità delle posture assunte durante l'intera giornata lavorativa, tutte comportanti il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e, in particolare, della schiena.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_2
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, lo svolgimento delle mansioni così come indicate in ricorso risulta adeguatamente e sufficientemente dimostrato dall'escussione testimoniale espletata (cfr. teste , collaboratore del ricorrente per lo Testimone_1
svolgimento di attività in agricoltura), dalla quale è emerso che il lavoratore, in qualità di coltivatore diretto, si occupa in via prevalentemente esclusiva e in maniera continuativa per circa 10 ore al giorno, della semina, dell'aratura, della concimazione, della zappettatura, della rullatura, dello sfalcio dell'erba, della raccolta del grano e delle olive, della vendemmia, della
4 potatura di circa 376 ulivi, con sollevamento di sacchi e cassette di circa 100 kg. Il teste ha confermato, altresì, che lo svolgimento di tali mansioni prevede l'utilizzo quotidiano di mezzi agricoli vibranti quali l'aratro, il trattore, la falciatrice, la sega e la motosega per la lavorazione delle diverse colture che avviene durante tutto l'anno e che il ricorrente è spesso costretto a ruotare il busto per controllare che il mezzo utilizzato stia funzionando al meglio, oltre a movimentare carichi del peso che può variare dai 15 kg (come nel caso della motosega utilizzata per la potatura) ai 50 kg (come nel caso dei contenitori colmi di grano o olive raccolte).
Dall'istruttoria orale è, infine, emerso che il ricorrente, una volta terminata la lavorazione di una coltura sul proprio terreno, provvede a svolgere l'attività agricola su terreni di terze persone che gli commissionano il lavoro.
Sotto il profilo medico legale, invece, in ordine all'origine professionale della patologia denunciata e all'esposizione a rischio del ricorrente, il CTU dott.ssa alla Persona_4
quale è stata affidata la consulenza tecnica, ha riconosciuto la genesi professionale dell'infermità lamentata, siccome riconducibile all'attività lavorativa espletata, con valutazione del grado di danno biologico nella misura del 4% e, dunque, nella misura complessiva del 9%, effettuato il cumulo con quanto già accertato in sede nella misura CP_2
del 6%.
Il CTU, infatti, sulla base della documentazione sanitaria disponibile e dell'esame obiettivo effettuato sul periziando, ha accertato quanto segue: “(…) L'ernia del disco viene classificata
a seconda del suo aspetto, in protrusione, prolasso, estrusione, sequestro. Nella protrusione e prolasso l'anulus è deformato, ma integro, nell'estrusione e nel sequestro l'anulus è rotto.
La protrusione discale può essere definita, pertanto, anche come un'ernia contenuta ed è caratterizzata dalla perdita di tonicità del disco stesso. Tale perdita porta alla rottura delle lamelle che lo compongono e alla migrazione del nucleo polposo ai margini del disco stesso, deformandolo.
In base al tipo di deformazione e localizzazione della deformazione potremmo avere vari sintomi.
Si deve sottolineare, altresì, che l'ernia discale colpisce soprattutto le persone con età compresa fra i 30 e i 55 anni. Dopo i 55/60 anni i dischi intervertebrali tendono a disidratarsi
e a irrigidirsi così hanno meno pressione e meno forza di spingere il nucleo polposo verso
l'esterno, ossia verso il nervo spinale e di conseguenza, al contrario di quello che si potrebbe
5 pensare, più si invecchia e meno è probabile avere un'ernia del disco che vada incontro ad una risoluzione chirurgica.
Il meccanismo eziopatogenetico implicato nell'insorgenza delle patologie a carico dei dischi intervertebrali, nella categoria dei coltivatori diretti, viene scatenato da due principali fattori di rischio che sono la movimentazione abituale di carichi e la guida abituale di mezzi agricoli., quest'ultima per la trasmissione delle vibrazioni total body che insistono sul rachide lombosacrale.
Tali rischi vengono aggravati sia dall'assunzione frequente di posture incongrue consistenti in roto-inclinazioni per periodi prolungati, come si verifica durante la guida dei trattori per poter effettuare il controllo visivo degli attrezzi al traino quali aratri, erpici, pompe utilizzate per la ferto irrigazione e per i trattamenti con antiparassitari e antifungini.
Nel caso in questione, oltre a trovarci di fronte alla presenza di tutti i fattori di rischio citati, abbiamo un'anzianità lavorativa molto lunga, quindi, la condizione conferma sia
l'entità dell'esposizione temporale che modale. Si può pertanto affermare che la patologia protrusiva è una patologia erniaria che determina un danno al lavoratore.
Nel caso in questione si può quindi affermare che, nell'insorgenza della patologia a carico del rachide di cui è affetto il signor l'attività lavorativa ha avuto quantomeno CP_1
il ruolo di concausa efficiente, anche perché le caratteristiche antropomorfiche ed in particolare la costituzione longilinea del ricorrente escludono quantomeno il fattore ponderale nel determinismo della patologia (…)”.
Il consulente ha, pertanto, concluso come segue: “Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene di poter ammettere l'origine professionale della patologia da cui è affetto il Sig.
e cioè Ernie discali del tratto lombo-sacrale. Controparte_1
In relazione alla valutazione del danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale, conseguente alle ernie discali del tratto L/S, il grado risulta, con criterio di massima obiettività, pari al 4% (quattro percento) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Al ricorrente è stato già riconosciuto dall' un danno biologico complessivo del 6% CP_2
come di seguito specificato:
-per preesistenze: infortunio n. 507020702 del 24/01/2007- trauma spalla sinistra: DB 4%. infortunio n. 514673013 del 12/05/2016- frattura III metatarso destro: DB 1%.
-per eventi successivi a quello oggetto di causa:
6 infortunio n. 519335151 del 25/05/2023: contusione ed avulsione dentaria traumatica- DB
2%
Pertanto, facendo un calcolo riduzionistico, il cumulo della suddetta tecnopatia relativa alle ernie discali L/S con la pregressa tecnopatia già riconosciuta dall' risulta pari ad un CP_2
Grado complessivo del 9%”.
In altri termini il CTU, basando la propria valutazione medico legale sulle risultanze istruttorie e sulla documentazione medica in atti, tenuto conto della natura dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente e delle modalità di esecuzione della stessa, ha ritenuto sufficientemente dimostrata l'esposizione a rischio lavorativo necessaria per determinare, sebbene in termini di concausalità, la patologia denunciata (Ernie discali del tratto lombo- sacrale), valutata nella misura del 4%, con riconoscimento in capo al ricorrente di un danno biologico valutabile complessivamente nella misura del 9%, operato il cumulo con quanto già riconosciuto dall' nella misura del 6%, a far data dalla domanda amministrativa del CP_2
09/05/2023.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Ed infatti, stando alla natura delle attività svolte dal ricorrente in qualità di coltivatore diretto, è stato dimostrato in giudizio che, nel corso degli anni, lo stesso abbia subito una sollecitazione cronica e ripetitiva degli arti superiori (in particolare, a livello della colonna vertebrale) e che sia stato esposto a sollecitazioni vibranti provenienti dagli attrezzi di lavoro adoperati, per come è evidente soprattutto nell'attività di potatura e aratura dei campi, svolta pressoché quotidianamente e in via prevalentemente esclusiva, senza aiuto di altra manovalanza.
La tipologia di movimento degli arti superiori necessaria per l'esecuzione dell'attività di agricoltore prevede, infatti, movimenti ciclici di mantenimento di posture incongrue, sia per la tipologia di mezzi da condurre sia per la necessità di sollevare abitualmente carichi di rilevante peso.
Il CTU ha anche risposto in maniera esauriente alle osservazioni critiche dell' che CP_2 ha chiesto chiarimenti rispetto al riconoscimento della diagnosi di “ernie discali” ribadendo che, invero, anche la protrusione discale può essere definita quale ernia, sebbene senza la rottura dell'anulus, con la conseguenza che la differenza tra una protrusione discale e un'ernia discale è solo anatomica ma non funzionale e ha richiamando all'uopo l'esame diagnostico
7 effettuato dal ricorrente in data 15/03/2023 che evidenzia la presenza di “….protrusioni discali ad estrinsecazione para-mediana bilaterale in L2-L3 ed L3-L4, protrusione prevalentemente mediana para-mediana sinistra in L4- L5 e protrusione ad ampio raggio in
L5-S1…”.
A parere del giudicante, in definitiva, le conclusioni del CTU appaiono corrette e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile derivanti da malattia professionale (“Ernie discali del tratto lombo-sacrale”) va accolta in quanto casualmente derivante dall'attività lavorativa espletata dal ricorrente e, pertanto, di origine professionale.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_2 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado complessivo di inabilità del 9% a far data dalla domanda, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. La distanza tra la percentuale richiesta (8%) e quella riconosciuta (4%), in rapporto a quanto già accertato in sede (6%) giustifica una compensazione parziale delle spese di CP_2
lite come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 431/2024 così provvede:
• accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da malattia professionale (“Ernie discali del tratto lombo sacrale”) che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura del 4%, ed in cumulo con altre tecnopatie, del 9% complessivo a partire dalla data della domanda amministrativa;
8 • per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_2 delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità del 9% a partire dalla data della domanda amministrativa secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa , ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n.
156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• previa compensazione della metà, condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente CP_2 le spese di lite, nella misura residua di € 1.500,00 per onorari oltre rimborso spese,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_2
decreto.
Teramo, 04/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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