Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/02/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4555/2024 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di Cessazione effetti civili di matrimonio iscritta al n. 4555/2024 RG promossa con ricorso depositato il 25.7.2024 da
(CF , con l'avv. CERUTI Parte_1 C.F._1
VALENTINA del foro di Bergamo RICORRENTE
contro
(CF ), con l'avv. Controparte_1 C.F._2
CATTAPAN MARIA CRISTINA del foro di Bergamo
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero cui il ricorso è stato comunicato ex art. 473bis-
14 cpc avente ad oggetto : cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4
12.12.2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente depositato il ricorrente conveniva in giudizio la resistente al fine di ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, adducendo a fondamento di ciò l'intervenuto decorso dei termini dalla separazione giudiziale nella quale vi era stata la pronuncia della sentenza n. 1293/22 di questo
Tribunale, passata in giudicato. Di fatto dopo aver ricordato che dall'unione erano nati i figli , deceduto dopo la nascita, (16.5.1987) e (16.8.1996), Per_1 Per_2 Per_3
maggiorenni ed autonomi o comunque da considerare tali, si soffermava a evidenziare come la moglie avesse un lavoro oltre che un sufficiente patrimonio immobiliare, tale comunque da escludere ogni fondamento alla richiesta di assegno divorzile. Concludeva per la pronuncia di stato e la revoca dell'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione
Si costituiva la resistente che analiticamente ricostruiva le origini della crisi coniugale e quindi la separazione giudiziale delle parti e, soffermandosi dapprima sulle rispettive capacità economiche quindi sull'aspetto assistenziale perequativo dell'assegno divorzile traendone fondamento concludeva con la richiesta, oltre che della pronuncia di stato, di un assegno di € 350,00 in via principale o, in subordine, di un assegno di € 300,00.
Alla prima udienza le parti raggiungevano un accordo su un assegno divorzile di €
200,00 mensile che veniva così trasfuso nell'obbligo indicato con i provvedimenti urgenti e la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione
La domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che: -i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario in data 13/04/1985 nel Comune di COVO - dalla loro unione pagina 2 di 4 sono nati i figli – deceduto dopo la nascita – (16.5.1987) e Per_1 Per_2 Per_3
(16.8.1996), maggiorenni ed autonomi.
I coniugi vivono separati da più di dodici mesi, successivamente alla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale : detta comparizione è del 9.3.2021 (sentenza n. 1293/22 del 25.5.22, passata in giudicato), mentre il ricorso è stato depositato nel 25/07/2024 . Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno raggiunto un accordo circa il versamento di un assegno divorzile di €
200,00 entro il 20 di ogni mese.
Questo Collegio riconoscendo i presupposti dell'assegno ne ravvisa anche la quantificazione da condividere in linea con i redditi delle parti
Visto il raggiunto accordo le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
COVO il 13/04/1985 tra , nato a [...] Parte_1
pagina 3 di 4 LOMBARDIA (BG) il 02/01/1966, e , nata a Controparte_1
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) il 26/01/1967
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di COVO di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
1985 , parte II, serie A, n. 1;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di assegno divorzile Parte_1
a favore di entro il giorno 20 di ogni mese la somma di € 200,00, Controparte_1
oltre rivalutazione annuale ISTAT
4) Spese di lite compensate.
Così deciso in Bergamo Camera di Consiglio del 19.12.2024
IL PRESIDENTE est.
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