Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 30/01/2026, n. 17
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Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Accolto
    Mancanza di sottoscrizione del conto giudiziale

    Il Collegio ha accertato l'assenza del requisito formale minimo (art. 44 comma 2 c.g.c.) per l'imputazione del conto giudiziale ad un soggetto giuridico.

  • Accolto
    Assenza di un valido atto di parifica

    È stata accertata l'assenza di un valido atto di parifica, il quale è necessario per costituire l'agente dell'amministrazione in giudizio (art. 140, comma 3 c.g.c.) e per il deposito del conto presso le Sezioni giurisdizionali (art. 618 R.D. n. 827/1924).

  • Accolto
    Assenza della qualifica di agente contabile

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22/2007, che qualificava come agente contabile il componente del collegio sindacale. Il soggetto non ha la disponibilità materiale delle partecipazioni societarie, requisito necessario per essere considerato agente contabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 30/01/2026, n. 17
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria
    Numero : 17
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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