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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 228/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6170/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Comune di Salerno - Via Roma 1 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 645/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 09/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2860/2022 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7702/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti: LE PARTI ILLUSTRANO I PROPRI SCRITTI DIFENSIVI. Visto e letto l'atto di appello di Comune di Salerno;
Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Resistente_1Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio dell'appella contribuente;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi comprese le memorie depositate dalla difesa appellata in data 19 novembre 2025; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con la sentenza appellata, ha accolto il ricorso contribuente avverso avviso di accertamento per IMU, impugnato riguardo ad aree fabbricabili, annullandolo integralmente perchè: “ Non può non rilevarsi, inoltre, che dalla relazione di stima sulla quale si fonda l'accertamento, non emergono tutti gli elementi richiesti dalla legge e che in particolare non sono stati considerati gli oneri per i lavori di adattamenti e i prezzi medi rilevati sul mercato e che, anche a voler ritenere fondate tutte le difese dell'amministrazione, il Comune di Salerno ha mantenuto invariato il costo a metro quadro nel corso degli anni, fondando l'accertamento su una perizia redatta nel lontano 21/2/2007, molto prima che la crisi economica degli ultimi anni determinasse un andamento fortemente negativo del mercato immobiliare. L'accertamento deve essere, dunque, annullato, senza che possa farsi riferimento al ricalcolo delle imposte effettuato dal contribuente ” ;
-che ha proposto appello il Comune, lamentando l'errore del Giudice di prime cure nel ritenere sostanzialmente nullo l'accertamento per difetto di motivazione e di prova e, in subordine, nel non aver, in ragione delle sue stesse premesse, provveduto a determinare il valore dei cespiti controversi, che chiedeva di adeguare allo stesso valore stabilito giudizialmente con sentenze n. 1098/2024 e n. 3365/2024 -emesse, rispettivamente, per le annualità d'imposta IMU 2016 e 2015- inter partes da questa Corte in euro 33,71 al mq.;
-che l'appellato si è costituito per resinite e in subordine ha chiesto la giusta d terminazione del valore dei cespiti in misura comunque non superiore a quanto già accertato giudizialmente per le annualità immediatamente precedenti in euro 33,71 al mq.;
-che la parte appellata contribuente ha depositato memorie illustrative;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- vada parzialmente accolto, dovendosi in effetti provvedere alla determinazione del valore delle aree fabbricabili;
-che, invero, la sentenza appellata non ha escluso la natura edificabile delle aree contestate fabbricabili, ma ha ritenuto che non vi fosse adeguata motivazione e prova del valore in euro 94,92 al mq. rivendicato in accertamento;
-che non si tratta di difetto assoluto di motivazione, perchè la pretesa nei suoi presupposti di batto e di diritto è chiaramente evincibile, ma di prova del valore;
-che in simili ipotesi -come da giurisprudenza di legittimità costante, richiamata opportunamente dal Comune- è onere del Giudice determinare, sulla base di quanto in atti, il valore dei cespiti, sicchè è errata la sentenza appellata laddove annulla integralmente l'avviso e consegue onere di questo Giudice di appello di entrare nel merito;
-che la questione, riproposta dal Comune, della sufficienza della prova offerta dalla relazione di stima del 2007, sottostante alla delibera comunale del 2008 di indicazione dei valori, è infondata, per quanto efficacemente e condivisamente detto nella sentenza appellata nonché nelle sentenze di questa Corte proprio richiamate dalla difesa del Comune, non essendovi dubbio che a distanza di 10 anni il valore originariamente indicato (nel 2007) perde attendibilità e dagli atti risulta perizia di parte in cui sono evidenziatati valori attuali (al 2017) largamente inferiori sulla base della stessa metodologia della relazione di stima invocata dal Comune, per la dinamica propria del mercato immobiliare (oramai notoriamente, fin dalla crisi dei sub prime del 2007, più liquida anche in relazione ai diversi modelli sociali e di investimento del risparmio, questo orientato oramai da oltre un decennio, anche per spinta della Unione, verso il mercato mobiliare o dell'oro piuttosto che sui tradizionali beni immobili);
-che invece è fondato il motivo di appello subordinato di determinazione del valore, che può congruamente stabilirsi in quello di euro 33,71 al mq., già stabilito giudizialmente da questa Corte, misura che è condivisa dal Collegio, con le sentenze n. 1098/2024 e n. 3365/2024 rese inter partes e ad oggetto gli stessi cespiti, invocate dal Comune e riferite anche dalla parte contribuente, per le annualità immediatamente precedenti (2015 e 2016), in assenza agli atti di prova di un diverso valore;
-che la imposta e le sanzioni, queste nel minimo edittale, vanno conseguentemente rideterminate;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado vanno compensate per la metà, in considerazione dell'esito della lite di reciproca parziale soccombenza, e si liquidano già compensate in dispositivo;
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello e determina il valore imponibile per le aree fabbricabili in accertamento in euro 33,71 al mq., imposte e sanzioni, queste nel minimo edittale, da riliquidare. Condanna il Comune a rifondere all'appellato la metà delle spese del doppio grado che liquida in euro 2.000,00, di cui 1.200,00 per il primo grado, oltre rimb. forf. 15% nonché IVA e Cassa se dovute, che distrae in favore del suo difensore dr. comm. Difensore_3, per dichiarata fattane anticipazione.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6170/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Comune di Salerno - Via Roma 1 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 645/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 09/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2860/2022 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7702/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti: LE PARTI ILLUSTRANO I PROPRI SCRITTI DIFENSIVI. Visto e letto l'atto di appello di Comune di Salerno;
Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Resistente_1Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio dell'appella contribuente;
Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi comprese le memorie depositate dalla difesa appellata in data 19 novembre 2025; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con la sentenza appellata, ha accolto il ricorso contribuente avverso avviso di accertamento per IMU, impugnato riguardo ad aree fabbricabili, annullandolo integralmente perchè: “ Non può non rilevarsi, inoltre, che dalla relazione di stima sulla quale si fonda l'accertamento, non emergono tutti gli elementi richiesti dalla legge e che in particolare non sono stati considerati gli oneri per i lavori di adattamenti e i prezzi medi rilevati sul mercato e che, anche a voler ritenere fondate tutte le difese dell'amministrazione, il Comune di Salerno ha mantenuto invariato il costo a metro quadro nel corso degli anni, fondando l'accertamento su una perizia redatta nel lontano 21/2/2007, molto prima che la crisi economica degli ultimi anni determinasse un andamento fortemente negativo del mercato immobiliare. L'accertamento deve essere, dunque, annullato, senza che possa farsi riferimento al ricalcolo delle imposte effettuato dal contribuente ” ;
-che ha proposto appello il Comune, lamentando l'errore del Giudice di prime cure nel ritenere sostanzialmente nullo l'accertamento per difetto di motivazione e di prova e, in subordine, nel non aver, in ragione delle sue stesse premesse, provveduto a determinare il valore dei cespiti controversi, che chiedeva di adeguare allo stesso valore stabilito giudizialmente con sentenze n. 1098/2024 e n. 3365/2024 -emesse, rispettivamente, per le annualità d'imposta IMU 2016 e 2015- inter partes da questa Corte in euro 33,71 al mq.;
-che l'appellato si è costituito per resinite e in subordine ha chiesto la giusta d terminazione del valore dei cespiti in misura comunque non superiore a quanto già accertato giudizialmente per le annualità immediatamente precedenti in euro 33,71 al mq.;
-che la parte appellata contribuente ha depositato memorie illustrative;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- vada parzialmente accolto, dovendosi in effetti provvedere alla determinazione del valore delle aree fabbricabili;
-che, invero, la sentenza appellata non ha escluso la natura edificabile delle aree contestate fabbricabili, ma ha ritenuto che non vi fosse adeguata motivazione e prova del valore in euro 94,92 al mq. rivendicato in accertamento;
-che non si tratta di difetto assoluto di motivazione, perchè la pretesa nei suoi presupposti di batto e di diritto è chiaramente evincibile, ma di prova del valore;
-che in simili ipotesi -come da giurisprudenza di legittimità costante, richiamata opportunamente dal Comune- è onere del Giudice determinare, sulla base di quanto in atti, il valore dei cespiti, sicchè è errata la sentenza appellata laddove annulla integralmente l'avviso e consegue onere di questo Giudice di appello di entrare nel merito;
-che la questione, riproposta dal Comune, della sufficienza della prova offerta dalla relazione di stima del 2007, sottostante alla delibera comunale del 2008 di indicazione dei valori, è infondata, per quanto efficacemente e condivisamente detto nella sentenza appellata nonché nelle sentenze di questa Corte proprio richiamate dalla difesa del Comune, non essendovi dubbio che a distanza di 10 anni il valore originariamente indicato (nel 2007) perde attendibilità e dagli atti risulta perizia di parte in cui sono evidenziatati valori attuali (al 2017) largamente inferiori sulla base della stessa metodologia della relazione di stima invocata dal Comune, per la dinamica propria del mercato immobiliare (oramai notoriamente, fin dalla crisi dei sub prime del 2007, più liquida anche in relazione ai diversi modelli sociali e di investimento del risparmio, questo orientato oramai da oltre un decennio, anche per spinta della Unione, verso il mercato mobiliare o dell'oro piuttosto che sui tradizionali beni immobili);
-che invece è fondato il motivo di appello subordinato di determinazione del valore, che può congruamente stabilirsi in quello di euro 33,71 al mq., già stabilito giudizialmente da questa Corte, misura che è condivisa dal Collegio, con le sentenze n. 1098/2024 e n. 3365/2024 rese inter partes e ad oggetto gli stessi cespiti, invocate dal Comune e riferite anche dalla parte contribuente, per le annualità immediatamente precedenti (2015 e 2016), in assenza agli atti di prova di un diverso valore;
-che la imposta e le sanzioni, queste nel minimo edittale, vanno conseguentemente rideterminate;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado vanno compensate per la metà, in considerazione dell'esito della lite di reciproca parziale soccombenza, e si liquidano già compensate in dispositivo;
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello e determina il valore imponibile per le aree fabbricabili in accertamento in euro 33,71 al mq., imposte e sanzioni, queste nel minimo edittale, da riliquidare. Condanna il Comune a rifondere all'appellato la metà delle spese del doppio grado che liquida in euro 2.000,00, di cui 1.200,00 per il primo grado, oltre rimb. forf. 15% nonché IVA e Cassa se dovute, che distrae in favore del suo difensore dr. comm. Difensore_3, per dichiarata fattane anticipazione.