TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/11/2025, n. 2362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2362 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 10/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g.1045 / 2023
OGGETTO
Opposizione a conclusioni ATP
TRA
) elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.MARRA MICHELE ) che lo rapp.ta e difende in C.F._2 virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. DE BENEDICTIS CP_1
ITALA ) C.F._3 resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 18-02-2023 il ricorrente, già beneficiario della indennità di accompagnamento, esponeva di essere stato chiamato a visita di revisione in data 16-02-2021 ae che all'esito, gli era stata revocata la prestazione.
Esponeva parte ricorrente di aver proposto procedimento di ATPO ex art.445 bis cpc all'esito del quale la ctu aveva dato esito negativo;
deduceva di aver proposto opposizione averso le conclusioni del ctu con l'odierno ricorso con cui chiedeva l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento dei ratei;
CP_1 con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il CP_1 rigetto.
Disposta nuova ctu, all'esito, all'udienza di discussione odierna, il Giudice pronunciava sentenza di cui dava lettura.
La domanda é infondata e va respinta. Dall'accertamento peritale espletato nel corso del giudizio risulta che il ricorrente è affetto da Linfoma follicolare già recidivato e trattato con multipli cicli di chemioterapia di cui l'ultimo a dicembre 2018, con attuale evidenza strumentale di linfadenomegalia di verosimile natura reattiva in follow up clinico strumentale;
Diabete mellito tipo II in trattamento con ipoglicemizzanti orali senza evidenze clinico strumentali di complicanze.
Tali patologie rendono il ricorrente invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. n. 508/88 -
124/98) grave: 100%, ma non sono idonee a ritenere il Comune incapace di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
Le argomentazioni del ctu sono coerenti e motivate e scevre da vizi logici sicchè esse sono condivise da questo giudicante.
Avendo il ctu accertato la non ricorrenza del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta da parte ricorrente, la domanda va quindi respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione, non avendo prodotto parte ricorrente idonea dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art.152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, così provvede:
• Rigetta la domanda
• Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €.800,00.
Santa Maria Capua Vetere 10/11/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 10/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g.1045 / 2023
OGGETTO
Opposizione a conclusioni ATP
TRA
) elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.MARRA MICHELE ) che lo rapp.ta e difende in C.F._2 virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. DE BENEDICTIS CP_1
ITALA ) C.F._3 resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 18-02-2023 il ricorrente, già beneficiario della indennità di accompagnamento, esponeva di essere stato chiamato a visita di revisione in data 16-02-2021 ae che all'esito, gli era stata revocata la prestazione.
Esponeva parte ricorrente di aver proposto procedimento di ATPO ex art.445 bis cpc all'esito del quale la ctu aveva dato esito negativo;
deduceva di aver proposto opposizione averso le conclusioni del ctu con l'odierno ricorso con cui chiedeva l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento dei ratei;
CP_1 con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il CP_1 rigetto.
Disposta nuova ctu, all'esito, all'udienza di discussione odierna, il Giudice pronunciava sentenza di cui dava lettura.
La domanda é infondata e va respinta. Dall'accertamento peritale espletato nel corso del giudizio risulta che il ricorrente è affetto da Linfoma follicolare già recidivato e trattato con multipli cicli di chemioterapia di cui l'ultimo a dicembre 2018, con attuale evidenza strumentale di linfadenomegalia di verosimile natura reattiva in follow up clinico strumentale;
Diabete mellito tipo II in trattamento con ipoglicemizzanti orali senza evidenze clinico strumentali di complicanze.
Tali patologie rendono il ricorrente invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. n. 508/88 -
124/98) grave: 100%, ma non sono idonee a ritenere il Comune incapace di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
Le argomentazioni del ctu sono coerenti e motivate e scevre da vizi logici sicchè esse sono condivise da questo giudicante.
Avendo il ctu accertato la non ricorrenza del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta da parte ricorrente, la domanda va quindi respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione, non avendo prodotto parte ricorrente idonea dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art.152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, così provvede:
• Rigetta la domanda
• Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €.800,00.
Santa Maria Capua Vetere 10/11/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)