Art. 14.
L'ultimo comma dell' articolo 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706 , e ulteriormente modificato dall' articolo 51 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e' sostituito dal seguente:
"I soggetti che non eseguono le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni".
Nota all'art. 14:
Il testo vigente dell' art. 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216 , quale risulta in seguito alle modifiche indicate nel testo, e' il seguente:
"Art. 17. - Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di societa' con azioni quotate in borsa debbono, entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina o dalla data dell'acquisto, dichiarare per iscritto alla societa' e alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa le partecipazioni nella societa' stessa, o in societa' da questa controllate, possedute direttamente o per tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona da loro, dai coniugi non separati legalmente e dai figli minori.
Le azioni appartenenti alle persone indicate nel precedente comma devono in ogni caso essere nominative.
Alla richiesta di conversione delle eventuali azioni al portatore, si deve provvedere nello stesso termine di cui al primo comma.
Le persone indicate nel primo comma sono anche tenute ad informare per iscritto la Commissione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre successivo alla prima comunicazione, delle ulteriori operazioni di acquisto e delle operazioni di vendita effettuate nel corso del trimestre con l'indicazione del prezzo pagato o ricevuto.
Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino nelle situazioni indicate nel primo comma devono provvedere alle dichiarazioni ivi previste, nonche' alla richiesta di conversione delle azioni, entro il 30 settembre 1974.
Gli amministratori e i sindaci o revisori delle societa' e degli enti di cui alla lettera a) dell'articolo 3 devono comunicare per iscritto alla Commissione, entro il mese di marzo, i compensi percepiti nell'anno solare precedente a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma anche in societa' controllate.
I soggetti che non eseguano le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni".
L'ultimo comma dell' articolo 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706 , e ulteriormente modificato dall' articolo 51 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e' sostituito dal seguente:
"I soggetti che non eseguono le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni".
Nota all'art. 14:
Il testo vigente dell' art. 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216 , quale risulta in seguito alle modifiche indicate nel testo, e' il seguente:
"Art. 17. - Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di societa' con azioni quotate in borsa debbono, entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina o dalla data dell'acquisto, dichiarare per iscritto alla societa' e alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa le partecipazioni nella societa' stessa, o in societa' da questa controllate, possedute direttamente o per tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona da loro, dai coniugi non separati legalmente e dai figli minori.
Le azioni appartenenti alle persone indicate nel precedente comma devono in ogni caso essere nominative.
Alla richiesta di conversione delle eventuali azioni al portatore, si deve provvedere nello stesso termine di cui al primo comma.
Le persone indicate nel primo comma sono anche tenute ad informare per iscritto la Commissione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre successivo alla prima comunicazione, delle ulteriori operazioni di acquisto e delle operazioni di vendita effettuate nel corso del trimestre con l'indicazione del prezzo pagato o ricevuto.
Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino nelle situazioni indicate nel primo comma devono provvedere alle dichiarazioni ivi previste, nonche' alla richiesta di conversione delle azioni, entro il 30 settembre 1974.
Gli amministratori e i sindaci o revisori delle societa' e degli enti di cui alla lettera a) dell'articolo 3 devono comunicare per iscritto alla Commissione, entro il mese di marzo, i compensi percepiti nell'anno solare precedente a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma anche in societa' controllate.
I soggetti che non eseguano le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni".