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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero LA -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 358 dell'anno 2024 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale dell'11 marzo 2025, promosso da
(nata a [...] il [...] - C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Maria Sicari, presso il cui studio, sito in Cittanova alla Via Vittorio Perelli n. 60, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente – contro
(nato il [...] a [...] - C.F. Controparte_1 C.F._2
), rappresentato e difeso, per procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.
[...]
Oreste G. M. Romeo, con elezione del domicilio digitale presso l'indirizzo pec del difensore;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato telematicamente il 25.03.2024, con il quale ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la separazione giudiziale con addebito della stessa al resistente, l'affidamento condiviso dei figli minori e la loro collocazione permanente presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa familiare e previsione, a carico del padre, di un assegno di mantenimento, quantificato in euro 800,00 (400,00 euro per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- letta la comparsa di costituzione e risposta e le successive memorie integrative, con le quali ha aderito alla domanda di separazione dei coniugi, opponendosi nel resto e, Controparte_1
contestualmente, chiedendo la collocazione dei figli presso di sè e il rigetto di ogni altra istanza;
- rilevato che, a seguito della comparizione dei coniugi all'udienza del 15.10.2024, gli stessi sono stati autorizzati a vivere separati e sono stati dettati provvedimenti provvisori;
- considerato che, comparse dinanzi al GI all'udienza dell'11 marzo 2025, le parti hanno confermato la volontà di concludere il presente giudizio alle condizioni proposte dal Giudice all'udienza del 28.01.2025, e cioè alle condizioni di cui all'ordinanza resa all'udienza del
25.06.2024, per come modificata all'udienza dell'11.03.2025;
- rilevato che le condizioni di cui sopra sono le seguenti:
<< a) autorizza i coniugi a vivere separati;
b) affida i figli minori e ad entrambi i genitori, disponendo che Per_1 Persona_2 Per_1
continui a vivere con il padre e con la madre, cui per l'effetto assegna la casa familiare Per_2
di Taurianova al Largo Ospedale n. 8;
c) dispone che ciascuno dei genitori possa trascorrere con il figlio rispettivamente non convivente i seguenti periodi, determinati anche in considerazione della esigenza di consentire ai fratelli di frequentarsi assiduamente: i minori trascorreranno l'orario del pranzo entrambi dalla madre dal lunedì al venerdì e, a settimane alterne, anche il sabato e la domenica;
le visite pomeridiane saranno determinate dai genitori di comune accordo e, in mancanza di accordo, entrambi i minori staranno con la madre nei pomeriggi di lunedì e mercoledì, e con il padre nei pomeriggi di martedì e giovedì, alternando i weekend (sabato e domenica) con ciascuno dei genitori.
d) ove le parti si accordino per accollarsi ciascuna il pagamento della rata mensile del mutuo cointestato, il sig. orrisponderà alla ricorrente un contributo per il mantenimento della CP_1
figlia che viene determinato in euro 425,00 mensili, da versarsi entro giorno 5 di ogni Per_2
mese presso il domicilio della parte creditrice a decorrere dal prossimo mese di aprile;
e) la sig.ra corrisponderà al resistente un contributo per il mantenimento del figlio Pt_1
che viene determinato in euro 150,00 mensili, da versarsi entro giorno 5 di ogni mese Per_1
presso il domicilio della parte creditrice;
f) ciascuno dei genitori contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie (scolastiche, mediche non coperte da SSN, sportive) dei figli. >>;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) in data 06.09.2009 le parti hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Terranova Sappo Minulio, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 13, parte II, serie A, anno 2009; b) che dal matrimonio sono nati due figli: (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] Per_1 Per_2
il 12 maggio 2015); c) che le parti, sentite personalmente dal GI, hanno espresso la volontà di non volersi riconciliare e di voler trasformare il presente procedimento in separazione consensuale alle condizioni sopra meglio indicate;
d) che i procuratori delle parti hanno chiesto la trasformazione del rito in consensuale alle condizioni alle condizioni proposte dal Giudice e accettate dalle parti;
- ritenuta la non contrarietà delle condizioni agli interessi dei figli minori;
- ritenuta, infine, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 25.03.2024 da contro trasformato in ricorso Parte_1 Controparte_1 congiunto all'udienza dinanzi al GI dell'11.03.2025, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Terranova Sappo Minulio il 06.09.2009 (atto n. 13, parte II, serie
A, anno 2009 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Terranova Sappo Minulio) alle condizioni meglio indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 25.03.2025
Il giudice rel. Il Presidente
Maria Teresa Gentile Piero LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero LA -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 358 dell'anno 2024 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale dell'11 marzo 2025, promosso da
(nata a [...] il [...] - C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Maria Sicari, presso il cui studio, sito in Cittanova alla Via Vittorio Perelli n. 60, è elettivamente domiciliata;
- ricorrente – contro
(nato il [...] a [...] - C.F. Controparte_1 C.F._2
), rappresentato e difeso, per procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.
[...]
Oreste G. M. Romeo, con elezione del domicilio digitale presso l'indirizzo pec del difensore;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato telematicamente il 25.03.2024, con il quale ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la separazione giudiziale con addebito della stessa al resistente, l'affidamento condiviso dei figli minori e la loro collocazione permanente presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa familiare e previsione, a carico del padre, di un assegno di mantenimento, quantificato in euro 800,00 (400,00 euro per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- letta la comparsa di costituzione e risposta e le successive memorie integrative, con le quali ha aderito alla domanda di separazione dei coniugi, opponendosi nel resto e, Controparte_1
contestualmente, chiedendo la collocazione dei figli presso di sè e il rigetto di ogni altra istanza;
- rilevato che, a seguito della comparizione dei coniugi all'udienza del 15.10.2024, gli stessi sono stati autorizzati a vivere separati e sono stati dettati provvedimenti provvisori;
- considerato che, comparse dinanzi al GI all'udienza dell'11 marzo 2025, le parti hanno confermato la volontà di concludere il presente giudizio alle condizioni proposte dal Giudice all'udienza del 28.01.2025, e cioè alle condizioni di cui all'ordinanza resa all'udienza del
25.06.2024, per come modificata all'udienza dell'11.03.2025;
- rilevato che le condizioni di cui sopra sono le seguenti:
<< a) autorizza i coniugi a vivere separati;
b) affida i figli minori e ad entrambi i genitori, disponendo che Per_1 Persona_2 Per_1
continui a vivere con il padre e con la madre, cui per l'effetto assegna la casa familiare Per_2
di Taurianova al Largo Ospedale n. 8;
c) dispone che ciascuno dei genitori possa trascorrere con il figlio rispettivamente non convivente i seguenti periodi, determinati anche in considerazione della esigenza di consentire ai fratelli di frequentarsi assiduamente: i minori trascorreranno l'orario del pranzo entrambi dalla madre dal lunedì al venerdì e, a settimane alterne, anche il sabato e la domenica;
le visite pomeridiane saranno determinate dai genitori di comune accordo e, in mancanza di accordo, entrambi i minori staranno con la madre nei pomeriggi di lunedì e mercoledì, e con il padre nei pomeriggi di martedì e giovedì, alternando i weekend (sabato e domenica) con ciascuno dei genitori.
d) ove le parti si accordino per accollarsi ciascuna il pagamento della rata mensile del mutuo cointestato, il sig. orrisponderà alla ricorrente un contributo per il mantenimento della CP_1
figlia che viene determinato in euro 425,00 mensili, da versarsi entro giorno 5 di ogni Per_2
mese presso il domicilio della parte creditrice a decorrere dal prossimo mese di aprile;
e) la sig.ra corrisponderà al resistente un contributo per il mantenimento del figlio Pt_1
che viene determinato in euro 150,00 mensili, da versarsi entro giorno 5 di ogni mese Per_1
presso il domicilio della parte creditrice;
f) ciascuno dei genitori contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie (scolastiche, mediche non coperte da SSN, sportive) dei figli. >>;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) in data 06.09.2009 le parti hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Terranova Sappo Minulio, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 13, parte II, serie A, anno 2009; b) che dal matrimonio sono nati due figli: (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] Per_1 Per_2
il 12 maggio 2015); c) che le parti, sentite personalmente dal GI, hanno espresso la volontà di non volersi riconciliare e di voler trasformare il presente procedimento in separazione consensuale alle condizioni sopra meglio indicate;
d) che i procuratori delle parti hanno chiesto la trasformazione del rito in consensuale alle condizioni alle condizioni proposte dal Giudice e accettate dalle parti;
- ritenuta la non contrarietà delle condizioni agli interessi dei figli minori;
- ritenuta, infine, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 25.03.2024 da contro trasformato in ricorso Parte_1 Controparte_1 congiunto all'udienza dinanzi al GI dell'11.03.2025, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Terranova Sappo Minulio il 06.09.2009 (atto n. 13, parte II, serie
A, anno 2009 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Terranova Sappo Minulio) alle condizioni meglio indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 25.03.2025
Il giudice rel. Il Presidente
Maria Teresa Gentile Piero LA