Art. 2.
E' istituito un Comitato dei suddetti Consigli nazionali composto dai presidenti dei Consigli nazionali stessi o di un loro delegato, cui e' devoluta l'amministrazione del palazzo, nonche' la tutela degli interessi delle categorie professionali.
E' istituito un Comitato dei suddetti Consigli nazionali composto dai presidenti dei Consigli nazionali stessi o di un loro delegato, cui e' devoluta l'amministrazione del palazzo, nonche' la tutela degli interessi delle categorie professionali.