Decreto ingiuntivo 23 aprile 2012
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, decreto ingiuntivo 23/04/2012, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00159/2012 REG.PROV.PRES.
N. 00257/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 257 del 2012, proposto da:
LI OT, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Failla, con domicilio eletto presso RE ZO in Bologna, via Pietro Loreta 25;
contro
Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del Dirigente del Dipartimento pro tempore;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 118 cod. proc. amm. e 633 e ss. cod. proc. civ.;
Considerato che con detto ricorso: a) si fa riferimento: 1) all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3295 in data 19 giugno 2003, concernente “Disposizioni urgenti per la lotta agli incendi boschivi sul territorio nazionale” art. 2, commi 1 e 2;
2) all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3300 in data 11 luglio 2003, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile” il cui art. 7 stabilisce che “1. All’art. 2 comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3295 del 19 giugno 2003 è aggiunto il seguente comma, 3.”In considerazione delle particolari esigenze di impiego, agli equipaggi di volo del Corpo Forestale dello Stato impegnati nella lotta agli incendi boschivi sul territorio nazionale è riconosciuto un compenso aggiuntivo pari a 600 Euro mensili per tutta la durata dello stato di emergenza: Lo stesso personale è altresì autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario fino a 20 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Agli oneri….. 2. In relazione alle esigenze connesse …..”.
3) all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315 in data 2 ottobre 2003, recante “Disposizioni urgenti di Protezione Civile”, il cui art. 8 prevede che “1. All’art. 2. comma 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3295/2003 così come introdotto dall’art. 7, comma 1, dell’ordinanza n. 3300/2003, dopo le parole (del Corpo Forestale dello Stato) è aggiunto il seguente periodo (e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco). Agli oneri derivanti dalla predetta normativa si provvede a carico del Fondo della Protezione Civile”; b) si afferma che i Nuclei Elicotteri del Dipartimento dei Vigili del Fuoco hanno poi prestato la loro opera, nell’ambito dell’emergenza di cui sopra, per oltre 5 mesi e “tra questi l’odierno ricorrente, appartenente al Nucleo Elicotteri di Bologna; c) si fa riferimento alla nota del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per l’Emergenza ed il Soccorso Tecnico. Attività di soccorso speciale – soccorso aereo del Ministero dell’Interno in data 11 novembre 2003, inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio Amministrazione e Finanza – Roma, avente ad oggetto: “Assegnazione fondi ordinanza n. 3315 del 2 ottobre 2003 recante “Disposizioni urgenti di Protezione Civile”, con la quale “In riferimento all’ordinanza in oggetto si comunica(va) che le risorse destinate al personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, riepilogate nell’unito prospetto, ed ammontanti complessivamente ad Euro 1.415.411,38 dovranno affluire al Capo XIV del bilancio di entrata del Ministero dell’Interno – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell’Interno”, per la successiva riassegnazione ai capitoli di spesa di questo Centro di Responsabilità”, “prospetto” nel quale era indicata la somma di “Euro 1.415.411,38”; d) si afferma che con ordinativo n. 23 del 3 giugno 2004, il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha effettuato al Dipartimento dei vigili del fuoco il pagamento della somma complessiva di Euro 707.705,69 pari al 50% delle somme dovute e che tale somma è stata poi riaccreditata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco ai 12 comandi, sede di nuclei elicotteri, e nel corso del 2005, ai singoli elicotteristi, tra i quali il ricorrente, in misura di Euro 1.500,00 per ognuno, che il “ricorrente vanta pertanto credito di Euro 1.500,00 quale residuo del 50% dei compensi aggiuntivi previsti dalle ordinanze sopra citate” e che “Nonostante i solleciti inoltrati” “la superiore somma non è stata ancora liquidata”;
Considerato altresì che, con il detto ricorso si chiede che lo scrivente voglia emettere “decreto ingiuntivo in favore del “ricorrente” nei confronti del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in persona del Dirigente del Dipartimento pro tempore “per” la somma di € 1.500,00 oltre interessi dal dovuto al soddisfo, spese e compensi del presente procedimento, oltre rimborso forfetario 12,50% spese generali, iva e cpa per legge”;
Visto l’art. 633 del c.p.c., il quale, al 1° comma, n. 1 fa riferimento alla “prova scritta” del “diritto fatto valere”;
Ritenuto che, con l’affermazione dianzi indicata, in base alla quale “il ricorrente vanta pertanto un credito di Euro 1.500,00” non si “dà” alcuna “prova scritta” di tale diritto, per cui il ricorso deve essere respinto;
P.Q.M.
Il ricorso, in epigrafe indicato, è respinto.
Così deciso in Bologna il giorno 20 aprile 2012.
| Il Presidente |
| Giuseppe Calvo |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 23/04/2012
IL SEGRETARIO