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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 4901/2024 del R.G.
Tra
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Parte_1
Mauriello;
ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1 resistente
Conclusioni: come in atti
Motivi in fatto e diritto della decisione
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dalla dott.ssa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - in cui aveva chiesto il Persona_1 riconoscimento della pensione di inabilità, in subordine dell'assegno di invalidità civile ai sensi della L. 118/71 nonchè della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 - depositava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento della pensione di inabilità, in subordine dell'assegno di invalidità civile a far data dalla domanda amministrativa. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott.ssa , nominato nel procedimento di accertamento tecnico Persona_1 preventivo, nel proprio elaborato – da intendersi qui integralmente richiamato – ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, esponendo quanto segue:
“…CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
Sulla base della storia anamnestica, della documentazione sanitaria allegata al fascicolo telematico e dall'esame obiettivo la OR è affetta da: “esiti di evento ischemico a Parte_1 sede talamica sinistra ed epilessia secondaria;
sindrome depressiva endoreattiva di grado medio”. Trattasi di patologie serie che, però, nel loro complesso non danno diritto all'assegno di invalidità.
Difatti, riportandoci alle tabelle allegate al D.M. del 5.2.1992, possiamo affermare che gli esiti di evento ischemico ed epilessia secondaria andranno valutati con criterio analogico proporzionale ai riferimenti tabellari 7305, nella misura del 45 % e 2001, nella misura del 20 %;
1 la sindrome depressiva endoreattiva media andrà valutata con riferimento tabellare 2205 nella misura dell'25%.
Pertanto, applicando la formula del Balthazard, la OR è invalida civile Parte_1 con riduzione della capacità lavorativa dal 34 al 73 % nella misura del 67% e portatrice di handicap ex art. 3, comma 1, della Legge 104 / 1992”.
Il CTU ha dunque analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, dando conto dell'applicazione della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2.
Il CTU ha in particolare indicato per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito dalla tabella ed il grado di invalidità accertato applicando la stessa tabella.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico.
In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza
Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico.
La Corte di Legittimità nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico: “E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass.
n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995).”
Deve pertanto accertarsi che la ricorrente non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità civile ai sensi della legge 118/1971.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
2 -rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Così deciso il 07.05.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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