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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/04/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.74/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
27 settembre 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANCO LUCIANA
APPELLANTE
e
Controparte_1
(C.F.
[...]
), assistito e difeso dall'Avv. PANDETTA LUCA RAFFAELE P.IVA_1
APPELLATO
In punto: appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Siracusa in data 08/01/2021 nel giudizio iscritto al RG n. 4700/2019
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Piaccia All.ma Corte di Appello Catania dichiarare e riconoscere: 1) in via preliminare e principale accertare che il giudice di prime cure ha erroneamente dichiarato la contumacia del convenuto Avv. ritenendo che il Parte_1
ricorso introduttivo con la procura ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati a mezzo indirizzo PEC dell'indirizzo di posta elettronica certificata di controparte, come risultante dell'elenco INIPEC e documentato dal ricorrente con il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna effettuato in data 23.06.2020, avendo col presente giudizio d'appello fornito prova del reale contenuto della medesima pec che non assolve ad una regolare e tempestiva notifica degli atti indicati nell'ordinanza impugnata, avendo invece controparte allegato un documento totalmente diverso rispetto a quelli validi e menzionati nell'ordinanza impugnata, come anche dalla stessa parte notificante dichiarato in seno alla pec. Va quindi accertato come violato il contraddittorio delle parti e conseguentemente ai sensi dell'art 101 cpc tutto il processo è affetto da nullità insanabile e l'ordinanza emessa va dichiarata nulla o inutiliter data. 2) In subordine e senza recesso alcuno alla preliminare ed assorbente eccezione, l'ordinanza impugnata va revocata nella parte in cui riconosce una responsabilità professionale per l'attività svolta per i seguenti motivi: a) Carenza o insufficiente motivazione, avendo il Giudice di primo grado operato il suo convincimento sulla valutazione di merito dei giudizi patrocinati con riferimento a giurisprudenza sul merito delle questioni trattate nei giudizi, configurando la responsabilità nel mancato raggiungimento del risultato e non sui mezzi utilizzati e a sua disposizione: b) Per difetto di motivazione nell'individuare gli esatti e puntuali comportamenti del professionista come fonte di inadempimento contrattuale, mostrando il Giudice di primo grado palesemente di non aver ben compreso la dinamica della complessa vicenda giuridica, come sopra rappresenta, e ciò anche a causa di una inidonea e scarsa documentazione a fondamento del proprio convincimento
3) l'ordinanza impugnata va altresì riformata e revocata per intervenuta revoca al mandato professionale a cura della dal 25.01.2015 come si evince CP_1 dalle pec inviate dalla;
pertanto l'ordinanza va revocata fondando il CP_1
Giudice di prime cure il proprio convincimento sull'esistenza di un valido mandato professionale. Tale circostanza risulta dolosamente occultata e non può
pag. 2/13 essere negata essendo un fatto documentato, che eventualmente darebbe origine ad una denuncia di falso. 4) In subordine ed in forma del tutta degradata
l'ordinanza va revocata nel calcolo delle somme che risulta errato, non avendo la fornito la prova di aver pagato tutte le spese a sua cario nelle CP_1
sentenze di soccombenza non potendo certo trarre giovamento per somme mai sborsate. 5) Va confermato l'ordinanza impugnata nella parte in cui riconosce come non dovute le spese per i processi esecutivi di recupero forzoso. 6) Si chiede la condanna alle spese del presente giudizio di appello nonché il riconoscimento di una indennità a carico della parte appellata per lite temeraria.
Per Parte Appellata:
In via preliminare • Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza del Tribunale di Siracusa rep 16/2021 del 08.01.2021 RG
4700/2019 per mancanza della concomitante presenza del fumus boni juris del periculum in mora stante la mancanza di allegazione e di prova di parte appellante e l'infondatezza dell'appello. • Ove lo ritenesse di Giustizia, sanzionare parte appellata ai sensi dell'art. 283 ult. co. c.p.c. • Disporre con ordinanza, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive indicate in narrativa. Nel merito • Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per le motivazioni dedotte in narrativa, confermando l'ordinanza appellata. • Se ritenuto di Giustizia, trasmettere gli atti all'Ordine degli Avvocati di Siracusa per i provvedimenti di competenza. •
Condannare l'incauto appellante al pagamento dei compensi di lite liquidati ai massimi di tariffa previsti dal DM 55/14 • Liquidare la maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis del DM 55/14 per le modalità di redazione dell'atto difensivo • Condannare la controparte al risarcimento del danno in favore degli Avv.ti Luca Pandetta e Valentina Campisano ai sensi dell'ult. Co. dell'art. 89 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa • Condannare l'appellante ai
pag. 3/13 sensi dell'art. 96 c.p.c per la temerarietà dell'appello, con particolare riferimento alle gravi dichiarazioni rese in ordine alla mancata notifica del ricorso introduttivo, ben conoscendo la parte appellata di averlo ricevuto (ed anche il difensore per aver avuto accesso al fascicolo telematico).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Siracusa, in parziale accoglimento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da
[...]
nei confronti dell'Avv. Parte_2
, condannava la resistente (contumace) a pagare in Parte_1 Parte_1
favore di Parte_2 la somma di €. 48.837,58, oltre rivalutazione ed interessi
[...]
come in motivazione;
risolveva per inadempimento il contratto di prestazione d'opera intellettuale intercorso tra le parti in causa, per le ragioni di cui in motivazione e rigettava nel resto, condannando la resistente a pagare in favore della ricorrente le spese processuali.
In particolare il primo giudice, dopo aver richiamato i principi normativi e giurisprudenziali relativi alla responsabilità professionale dell'avvocato, ha ritenuto che dalle allegazioni di parte ricorrente, suffragate dal materiale in atti, emergevano profili di responsabilità nell'operato dell'avv. , Parte_1
esaminando uno per uno i giudizi in cui la predetta professionista aveva difeso la ed i loro esiti e indicando le cause della riconosciuta responsabilità. CP_1
Avverso detta pronuncia ha proposto appello , per le ragioni Parte_1
meglio esaminate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Si è costituita la instando per il rigetto dell'appello e formulando le CP_1
conclusioni sopra riportate.
Indi, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del 27 settembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle pag. 4/13 parti come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di nullità dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. sollevata dall'appellante, sotto tutti i profili denunciati.
Invero in seno all'atto di appello la ha lamentato l'omessa notifica Pt_1
del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dalla e del relativo decreto CP_1
di fissazione di udienza, per poi depositare gli atti relativi alla notifica dei predetti atti e lamentare la loro nullità per mancato rispetto del termine assegnato dal primo giudice non sanato dalla successiva notificazione del decreto di differimento dell'udienza.
Premesso che dal semplice esame del fascicolo telematico di primo grado risulta prodotta la relata di notifica a mezzo pec dell'atto introduttivo del giudizio e del relativo decreto di fissazione di udienza eseguita in data 07.05.2020
(notifica ricevuta come ammesso successivamente dalla stessa appellante), la nelle note depositate il 31.3.2021 ha denunciato la nullità, inefficacia o Pt_1
tardività di tale notificazione, rilevando che:
- il decreto di fissazione udienza imponeva a parte ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto almeno 40 giorni prima dell'udienza del 18.05.2020, fissata per la trattazione, e tale termine non era stato rispettato, posto che la notificazione era avvenuta solo in data 07.05.2020;
- a nulla valgono tutte le argomentazioni riportate dalla società appellata in comparsa di costituzione in merito alla sospensione per l'emergenza COVID-19 non riguardando la fattispecie o comunque non applicabili alla fattispecie poiché parte resistente ha diritto ad una notifica regolare del ricorso almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata;
pag. 5/13 - non si spiega le ragioni per le quali il 23.06.2020 venne poi notificato via pec un decreto di differimento udienza senza riferimento né alle parti né al procedimento;
- parte ricorrente avrebbe dovuto richiedere o un ulteriore termine per la notifica degli atti o eventualmente, avvalendosi anche della sospensione della pandemia, notificare il ricorso introduttivo, la procura, il primo decreto di fissazione udienza, nonché quello del differimento almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata in quest'ultimo senza quindi ricadere in alcuna irregolarità.
Ritiene la Corte che la censura è priva di pregio.
Ed invero, posto che il termine per la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e del relativo decreto di fissazione udienza cadeva l'08.04.2020, va ricordato che in detto periodo, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini furono sospesi dal DL 18/2020, il quale all'art. 83 prevedeva che quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
In ossequio a tale disposizione il giudice con provvedimento del 05.05.2020, rilevato che l'art. 36 del d.l. n. 23 del 8.4.2020 aveva previsto una proroga sino al
11.5.2020 del periodo di sospensione ex art.83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (in
G.U. 17 marzo 2020) e rilevato che sino al 11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari erano state rinviate d'ufficio a data successiva e che per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 potevano essere trattati esclusivamente i procedimenti c.d. a trattazione prioritaria come individuati con provvedimento del Presidente del
Tribunale del 28.4.2020, provvide a rinviare la causa già fissata per il 18/05/2020 all'udienza del 22.10.2020 ore 11, dando mandato alla cancelleria di dare comunicazione del provvedimento alle parti costituite.
pag. 6/13 Questo provvedimento fu notificato dalla parte ricorrente alla – che Pt_1
nelle more non si era costituita - in data 23.06.2020 (v. doc. b prodotto dalla stessa parte appellante). Peraltro, sia nel primo decreto di fissazione di udienza sia nel decreto di differimento è chiaramente indicato il numero di ruolo della causa.
Orbene alla luce di tali adempimenti a giudizio del Collegio nessuna nullità si è verificata, avendo la avuto conoscenza sia del ricorso e del primo Pt_1
decreto di fissazione di udienza sia dello spostamento dell'udienza di prima trattazione e soprattutto nessun diritto di difesa è stato leso posto che tra la notifica del decreto di differimento di udienza e l'udienza stessa sono trascorsi ben 77 giorni (non computando il periodo di sospensione feriale) e quindi un periodo di gran lunga maggiore (30 giorni) di quello previsto dall'art. 702 bis co.
3 c.p.c..
Ciò premesso, nel merito l'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Con il primo motivo di appello, la , dopo aver genericamente dedotto Pt_1
che “il Giudice di primo grado non ha affatto valutato la strategia processuale adottata dal professionista poiché la controparte ha solo rappresentato in maniera del tutto superficiale e ingarbugliata e grossolana una vicenda giuridica ben più complessa e ardita, che si sarebbe solo potuta ricostruire attraverso la documentazione di interi atti e non di spezzoni accuratamente scelti solo fra quelli più convenienti”, ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice prefigura una responsabilità del professionista solo perché si è permesso di qualificare le varie azioni come opposizione all'esecuzione mentre andavano qualificate come opposizione agli atti esecutivi.
Sostiene che tale conclusione non può essere condivisa, poiché comporterebbe e scoraggerebbe qualsiasi difensore ad intraprendere giudizi qualora l'azione venga poi qualificata diversamente dal magistrato, se ciò prospetta una sua pag. 7/13 responsabilità professionale e che è noto come la distinzione tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione non è sempre agevole, come nel caso in specie, poiché ciascun giurista può dare la sua interpretazione a situazioni particolari e sempre riconoscendo il potere al Magistrato di mutare la qualificazione giuridica e dare la propria interpretazione.
Orbene tale motivo non si confronta affatto con la specifica e corretta motivazione del Tribunale il quale ha richiamato la copiosa e pacifica giurisprudenza che da oltre vent'anni ha chiarito non solo la distinzione tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione ma soprattutto i rimedi che possono essere proposti avverso il decreto di trasferimento e l'atto di pignoramento.
All'uopo appare sufficiente richiamare la sentenza della Corte di Cassazione
26/04/2004, n. 7922 (reperibile in qualsiasi rivista giuridica e nei siti internet) riguardante un caso assolutamente sovrapponibile a quello esaminato dalla
, in cui la Corte ha ben chiarito i rimedi esperibili in caso di precetto di Pt_1
rilascio di immobile il cui titolo esecutivo fatto valere era stato il decreto di trasferimento di un immobile di proprietà del debitore.
La Corte ha precisato che “l'art. 586, terzo comma, cod. proc. civ., dispone che il decreto di trasferimento è titolo esecutivo per il rilascio. Quando
l'aggiudicatario si avvale del decreto di trasferimento come titolo esecutivo per il rilascio, e se ne avvale contro il proprietario, nei confronti del quale è stato eseguito il pignoramento e si è poi svolto il processo di espropriazione forzata, ciò di cui si può discutere è se il decreto di trasferimento presenti i requisiti per valere come provvedimento di questo tipo e dunque abbia anche la forza di titolo esecutivo per il rilascio o se sia giuridicamente inesistente ed allora non abbia quella forza;
si può inoltre discutere del fatto se è l'immobile di cui si chiede il rilascio ad essere stato trasferito con il decreto. Questi costituiscono motivi di opposizione alla esecuzione per rilascio. Tutto quanto avrebbe invece potuto
pag. 8/13 comportare la invalidazione della vendita forzata a causa del mancato rispetto di norme occorse durante il processo di espropriazione, doveva essere fatto valere come opposizione agli atti nell'ambito di quel processo;
… non può costituire ragione di opposizione alla diversa esecuzione, quella per rilascio, che
l'aggiudicatario minacci sulla base del titolo costituito dal decreto di trasferimento pronunciato in suo favore.
Orbene, a fronte di tale pacifica giurisprudenza richiamata dal primo giudice e dall'esame puntuale di tutti gli atti difensivi redatti dalla professionista e le sentenze acquisite in atti, nessuna specifica censura è stata mossa dall'appellante.
Peraltro, sebbene l'appellante deduca che il motivo di opposizione avverso il precetto di rilascio era dovuto “alla discrepanza tra l'individuazione del bene di cui si chiedeva rilascio col precetto con quello indicato nel decreto di trasferimento, in quanto riguardava particelle diverse, tale circostanza è rimasta sfornita di prova, non avendo parte appellante prodotto alcuna documentazione ed emergendo, di contro, dalla stessa difesa della in questo giudizio Pt_1
nonché dalla sentenza acquisita e riportata nell'ordinanza impugnata che “il decreto di trasferimento conteneva dati catastali difformi da quelli indicati nell'atto di pignoramento”.
Ne consegue che - considerato l'indirizzo costante della Suprema Corte di
Cassazione (anche a sezioni unite v. sent. 16/11/2017, n. 27199), confermato dalla giurisprudenza di legittimità successiva, secondo cui è necessario che alle argomentazioni svolte nella sentenza, la parte appellante contrapponga in maniera specifica quelle proprie, finalizzate ad inficiare il fondamento logico- giuridico delle prime - il primo motivo di appello si palesa inammissibile non avendo l'appellante individuato con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, ma soprattutto non avendo formulato censure in merito alla motivazione della sentenza impugnata, in modo che sia possibile evincere quali pag. 9/13 siano le deduzioni fatte valere in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata.
Il motivo è comunque infondato alla luce della giurisprudenza sopra richiamata.
Con il secondo motivo di appello, la ha dedotto che nessuna richiesta Pt_1
di responsabilità a carico del professionista può essere avanzata nel caso in cui sia stato rimesso il mandato con riferimento alle sorti dei giudizi proseguiti da altri e definiti successivamente al 25.01.2015, data in cui la società appellata ha revocato il mandato professionale conferito alla . In particolare ha Pt_1
dedotto che tale circostanza rileva sia per la sentenza n. 602/2017 emessa dal
Tribunale di Siracusa nel giudizio iniziato davanti al Tribunale di Lentini RG
9010030/2008, avente ad oggetto opposizione al precetto contro
[...]
, poiché il mandato fu revocato due anni prima e nessuna attività CP_2
processuale ha più potuto espletare la , sia con riferimento alla sentenza Pt_1
n. 737/2012 del Tribunale di Siracusa emessa nel giudizio di opposizione all'esecuzione nella procedura espropriazione immobiliare n. 737/2012 RGE la quale sarebbe stata appellata da altro difensore coadiuvato anche dall'avv.
[...]
e definito con sentenza n.2340/2017 della Corte d'Appello di Catania. Pt_1
Il motivo è infondato.
Ed invero risulta dagli atti acquisiti in primo grado che tutti i predetti giudizi furono instaurati (e alcuni proseguiti) dall'avv. prima del 2015, ivi Pt_1
compreso quello svoltosi davanti alla Corte d'Appello in cui la stessa ha difeso la società appellata congiuntamente e anche disgiuntamente ad altro difensore.
Ne consegue che, essendo stato accertato che la ha errato sia nel Pt_1
rimedio esperibile contro i singoli atti impugnati, sia con riferimento al termine decadenziale previsto per l'esperimento delle opposizioni, l'attività censurata è certamente addebitabile alla stessa che ha promosso i detti giudizi. Pt_1
pag. 10/13 Peraltro va evidenziato che il primo giudice ha riconosciuto la responsabilità professionale in capo all'appellante non solo per aver erroneamente individuato il rimedio esperibile per far valere i prospettati vizi dell'atto di pignoramento e del decreto di trasferimento e per il mancato rispetto il termine decadenziale previsto per l'esperimento della opposizione, ma ha anche rilevato che la non ha Pt_1
assolto l'onere di dimostrare l'assolvimento del dovere di informazione nei confronti del cliente. In particolare la ha omesso di dimostrare di aver Pt_1
informato lo stesso su tutte le circostanze indispensabili per assumere una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno di iniziare un procedimento giudiziario e di provare di aver adempiuto il proprio dovere di dissuasione a fronte di una irremovibile iniziativa del cliente, prove queste omesse anche in questa fase di gravame.
In subordine rispetto ai superiori motivi, la ha eccepito anche l'errato Pt_1
calcolo del risarcimento, rilevando che nessuna prova è stata fornita in merito all'effettivo pagamento da parte della delle somme per cui è stata CP_1
condannata nei giudizi oggetto di azione di responsabilità professionale.
A giudizio del Collegio anche questo motivo si palesa inammissibile, avendo il primo giudice chiarito che gli importi posti a carico di in Parte_2 ragione della soccombenza patita nell'ambito dei procedimenti curati dalla costituiscono conseguenza immediata e diretta della condotta dalla Pt_1
stessa tenuta.
In ogni caso, il motivo è infondato alla luce del pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il risarcimento del danno patrimoniale si estende a tutti gli oneri conseguenziali all'accertata responsabilità e ben può essere liquidato in base alle spese da affrontare, compresi gli oneri futuri ma certi al tempo liquidazione del danno che concorrono a determinare il complessivo esborso necessario alla reintegrazione patrimoniale conseguente al fatto illecito subito.
pag. 11/13 Va, infine, disattesa l'istanza risarcitoria ex art. 89, c. 2, c.p.c. della parte appellata per le espressioni sconvenienti ed offensive contenute nell'atto di appello nei confronti dei suoi difensori.
A tal proposito è opportuno rammentare che costituisce principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui:
“sono da escludere i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni" (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 31 agosto 2015, n. 17325, Rv.
636223-01; in senso analogo Cass. Sez. 3, sent. 26 luglio 2002, n. 11063, Rv.
556286-01, nella quale, peraltro, si precisa anche che la "sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno di cui all'art. 89 c.p.c." forma oggetto di una valutazione che costituisce "esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità").” (Cass. n. 26318/2019).
Pertanto, considerato che le espressioni ritenute “offensive” sono attinenti all'oggetto della causa, la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 12/13 La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
[...]
Siracusa in data 08/01/2021 nel giudizio iscritto al RG n. 4700/2019, così provvede:
- rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €
6.946,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- rigetta la domanda formulata da parte appellata;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 16/04/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.74/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
27 settembre 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANCO LUCIANA
APPELLANTE
e
Controparte_1
(C.F.
[...]
), assistito e difeso dall'Avv. PANDETTA LUCA RAFFAELE P.IVA_1
APPELLATO
In punto: appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Siracusa in data 08/01/2021 nel giudizio iscritto al RG n. 4700/2019
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Piaccia All.ma Corte di Appello Catania dichiarare e riconoscere: 1) in via preliminare e principale accertare che il giudice di prime cure ha erroneamente dichiarato la contumacia del convenuto Avv. ritenendo che il Parte_1
ricorso introduttivo con la procura ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati a mezzo indirizzo PEC dell'indirizzo di posta elettronica certificata di controparte, come risultante dell'elenco INIPEC e documentato dal ricorrente con il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna effettuato in data 23.06.2020, avendo col presente giudizio d'appello fornito prova del reale contenuto della medesima pec che non assolve ad una regolare e tempestiva notifica degli atti indicati nell'ordinanza impugnata, avendo invece controparte allegato un documento totalmente diverso rispetto a quelli validi e menzionati nell'ordinanza impugnata, come anche dalla stessa parte notificante dichiarato in seno alla pec. Va quindi accertato come violato il contraddittorio delle parti e conseguentemente ai sensi dell'art 101 cpc tutto il processo è affetto da nullità insanabile e l'ordinanza emessa va dichiarata nulla o inutiliter data. 2) In subordine e senza recesso alcuno alla preliminare ed assorbente eccezione, l'ordinanza impugnata va revocata nella parte in cui riconosce una responsabilità professionale per l'attività svolta per i seguenti motivi: a) Carenza o insufficiente motivazione, avendo il Giudice di primo grado operato il suo convincimento sulla valutazione di merito dei giudizi patrocinati con riferimento a giurisprudenza sul merito delle questioni trattate nei giudizi, configurando la responsabilità nel mancato raggiungimento del risultato e non sui mezzi utilizzati e a sua disposizione: b) Per difetto di motivazione nell'individuare gli esatti e puntuali comportamenti del professionista come fonte di inadempimento contrattuale, mostrando il Giudice di primo grado palesemente di non aver ben compreso la dinamica della complessa vicenda giuridica, come sopra rappresenta, e ciò anche a causa di una inidonea e scarsa documentazione a fondamento del proprio convincimento
3) l'ordinanza impugnata va altresì riformata e revocata per intervenuta revoca al mandato professionale a cura della dal 25.01.2015 come si evince CP_1 dalle pec inviate dalla;
pertanto l'ordinanza va revocata fondando il CP_1
Giudice di prime cure il proprio convincimento sull'esistenza di un valido mandato professionale. Tale circostanza risulta dolosamente occultata e non può
pag. 2/13 essere negata essendo un fatto documentato, che eventualmente darebbe origine ad una denuncia di falso. 4) In subordine ed in forma del tutta degradata
l'ordinanza va revocata nel calcolo delle somme che risulta errato, non avendo la fornito la prova di aver pagato tutte le spese a sua cario nelle CP_1
sentenze di soccombenza non potendo certo trarre giovamento per somme mai sborsate. 5) Va confermato l'ordinanza impugnata nella parte in cui riconosce come non dovute le spese per i processi esecutivi di recupero forzoso. 6) Si chiede la condanna alle spese del presente giudizio di appello nonché il riconoscimento di una indennità a carico della parte appellata per lite temeraria.
Per Parte Appellata:
In via preliminare • Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza del Tribunale di Siracusa rep 16/2021 del 08.01.2021 RG
4700/2019 per mancanza della concomitante presenza del fumus boni juris del periculum in mora stante la mancanza di allegazione e di prova di parte appellante e l'infondatezza dell'appello. • Ove lo ritenesse di Giustizia, sanzionare parte appellata ai sensi dell'art. 283 ult. co. c.p.c. • Disporre con ordinanza, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive indicate in narrativa. Nel merito • Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per le motivazioni dedotte in narrativa, confermando l'ordinanza appellata. • Se ritenuto di Giustizia, trasmettere gli atti all'Ordine degli Avvocati di Siracusa per i provvedimenti di competenza. •
Condannare l'incauto appellante al pagamento dei compensi di lite liquidati ai massimi di tariffa previsti dal DM 55/14 • Liquidare la maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis del DM 55/14 per le modalità di redazione dell'atto difensivo • Condannare la controparte al risarcimento del danno in favore degli Avv.ti Luca Pandetta e Valentina Campisano ai sensi dell'ult. Co. dell'art. 89 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa • Condannare l'appellante ai
pag. 3/13 sensi dell'art. 96 c.p.c per la temerarietà dell'appello, con particolare riferimento alle gravi dichiarazioni rese in ordine alla mancata notifica del ricorso introduttivo, ben conoscendo la parte appellata di averlo ricevuto (ed anche il difensore per aver avuto accesso al fascicolo telematico).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Siracusa, in parziale accoglimento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da
[...]
nei confronti dell'Avv. Parte_2
, condannava la resistente (contumace) a pagare in Parte_1 Parte_1
favore di Parte_2 la somma di €. 48.837,58, oltre rivalutazione ed interessi
[...]
come in motivazione;
risolveva per inadempimento il contratto di prestazione d'opera intellettuale intercorso tra le parti in causa, per le ragioni di cui in motivazione e rigettava nel resto, condannando la resistente a pagare in favore della ricorrente le spese processuali.
In particolare il primo giudice, dopo aver richiamato i principi normativi e giurisprudenziali relativi alla responsabilità professionale dell'avvocato, ha ritenuto che dalle allegazioni di parte ricorrente, suffragate dal materiale in atti, emergevano profili di responsabilità nell'operato dell'avv. , Parte_1
esaminando uno per uno i giudizi in cui la predetta professionista aveva difeso la ed i loro esiti e indicando le cause della riconosciuta responsabilità. CP_1
Avverso detta pronuncia ha proposto appello , per le ragioni Parte_1
meglio esaminate in motivazione, concludendo come riportato in epigrafe.
Si è costituita la instando per il rigetto dell'appello e formulando le CP_1
conclusioni sopra riportate.
Indi, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del 27 settembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle pag. 4/13 parti come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di nullità dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. sollevata dall'appellante, sotto tutti i profili denunciati.
Invero in seno all'atto di appello la ha lamentato l'omessa notifica Pt_1
del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dalla e del relativo decreto CP_1
di fissazione di udienza, per poi depositare gli atti relativi alla notifica dei predetti atti e lamentare la loro nullità per mancato rispetto del termine assegnato dal primo giudice non sanato dalla successiva notificazione del decreto di differimento dell'udienza.
Premesso che dal semplice esame del fascicolo telematico di primo grado risulta prodotta la relata di notifica a mezzo pec dell'atto introduttivo del giudizio e del relativo decreto di fissazione di udienza eseguita in data 07.05.2020
(notifica ricevuta come ammesso successivamente dalla stessa appellante), la nelle note depositate il 31.3.2021 ha denunciato la nullità, inefficacia o Pt_1
tardività di tale notificazione, rilevando che:
- il decreto di fissazione udienza imponeva a parte ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto almeno 40 giorni prima dell'udienza del 18.05.2020, fissata per la trattazione, e tale termine non era stato rispettato, posto che la notificazione era avvenuta solo in data 07.05.2020;
- a nulla valgono tutte le argomentazioni riportate dalla società appellata in comparsa di costituzione in merito alla sospensione per l'emergenza COVID-19 non riguardando la fattispecie o comunque non applicabili alla fattispecie poiché parte resistente ha diritto ad una notifica regolare del ricorso almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata;
pag. 5/13 - non si spiega le ragioni per le quali il 23.06.2020 venne poi notificato via pec un decreto di differimento udienza senza riferimento né alle parti né al procedimento;
- parte ricorrente avrebbe dovuto richiedere o un ulteriore termine per la notifica degli atti o eventualmente, avvalendosi anche della sospensione della pandemia, notificare il ricorso introduttivo, la procura, il primo decreto di fissazione udienza, nonché quello del differimento almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata in quest'ultimo senza quindi ricadere in alcuna irregolarità.
Ritiene la Corte che la censura è priva di pregio.
Ed invero, posto che il termine per la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e del relativo decreto di fissazione udienza cadeva l'08.04.2020, va ricordato che in detto periodo, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini furono sospesi dal DL 18/2020, il quale all'art. 83 prevedeva che quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
In ossequio a tale disposizione il giudice con provvedimento del 05.05.2020, rilevato che l'art. 36 del d.l. n. 23 del 8.4.2020 aveva previsto una proroga sino al
11.5.2020 del periodo di sospensione ex art.83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (in
G.U. 17 marzo 2020) e rilevato che sino al 11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari erano state rinviate d'ufficio a data successiva e che per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 potevano essere trattati esclusivamente i procedimenti c.d. a trattazione prioritaria come individuati con provvedimento del Presidente del
Tribunale del 28.4.2020, provvide a rinviare la causa già fissata per il 18/05/2020 all'udienza del 22.10.2020 ore 11, dando mandato alla cancelleria di dare comunicazione del provvedimento alle parti costituite.
pag. 6/13 Questo provvedimento fu notificato dalla parte ricorrente alla – che Pt_1
nelle more non si era costituita - in data 23.06.2020 (v. doc. b prodotto dalla stessa parte appellante). Peraltro, sia nel primo decreto di fissazione di udienza sia nel decreto di differimento è chiaramente indicato il numero di ruolo della causa.
Orbene alla luce di tali adempimenti a giudizio del Collegio nessuna nullità si è verificata, avendo la avuto conoscenza sia del ricorso e del primo Pt_1
decreto di fissazione di udienza sia dello spostamento dell'udienza di prima trattazione e soprattutto nessun diritto di difesa è stato leso posto che tra la notifica del decreto di differimento di udienza e l'udienza stessa sono trascorsi ben 77 giorni (non computando il periodo di sospensione feriale) e quindi un periodo di gran lunga maggiore (30 giorni) di quello previsto dall'art. 702 bis co.
3 c.p.c..
Ciò premesso, nel merito l'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Con il primo motivo di appello, la , dopo aver genericamente dedotto Pt_1
che “il Giudice di primo grado non ha affatto valutato la strategia processuale adottata dal professionista poiché la controparte ha solo rappresentato in maniera del tutto superficiale e ingarbugliata e grossolana una vicenda giuridica ben più complessa e ardita, che si sarebbe solo potuta ricostruire attraverso la documentazione di interi atti e non di spezzoni accuratamente scelti solo fra quelli più convenienti”, ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice prefigura una responsabilità del professionista solo perché si è permesso di qualificare le varie azioni come opposizione all'esecuzione mentre andavano qualificate come opposizione agli atti esecutivi.
Sostiene che tale conclusione non può essere condivisa, poiché comporterebbe e scoraggerebbe qualsiasi difensore ad intraprendere giudizi qualora l'azione venga poi qualificata diversamente dal magistrato, se ciò prospetta una sua pag. 7/13 responsabilità professionale e che è noto come la distinzione tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione non è sempre agevole, come nel caso in specie, poiché ciascun giurista può dare la sua interpretazione a situazioni particolari e sempre riconoscendo il potere al Magistrato di mutare la qualificazione giuridica e dare la propria interpretazione.
Orbene tale motivo non si confronta affatto con la specifica e corretta motivazione del Tribunale il quale ha richiamato la copiosa e pacifica giurisprudenza che da oltre vent'anni ha chiarito non solo la distinzione tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione ma soprattutto i rimedi che possono essere proposti avverso il decreto di trasferimento e l'atto di pignoramento.
All'uopo appare sufficiente richiamare la sentenza della Corte di Cassazione
26/04/2004, n. 7922 (reperibile in qualsiasi rivista giuridica e nei siti internet) riguardante un caso assolutamente sovrapponibile a quello esaminato dalla
, in cui la Corte ha ben chiarito i rimedi esperibili in caso di precetto di Pt_1
rilascio di immobile il cui titolo esecutivo fatto valere era stato il decreto di trasferimento di un immobile di proprietà del debitore.
La Corte ha precisato che “l'art. 586, terzo comma, cod. proc. civ., dispone che il decreto di trasferimento è titolo esecutivo per il rilascio. Quando
l'aggiudicatario si avvale del decreto di trasferimento come titolo esecutivo per il rilascio, e se ne avvale contro il proprietario, nei confronti del quale è stato eseguito il pignoramento e si è poi svolto il processo di espropriazione forzata, ciò di cui si può discutere è se il decreto di trasferimento presenti i requisiti per valere come provvedimento di questo tipo e dunque abbia anche la forza di titolo esecutivo per il rilascio o se sia giuridicamente inesistente ed allora non abbia quella forza;
si può inoltre discutere del fatto se è l'immobile di cui si chiede il rilascio ad essere stato trasferito con il decreto. Questi costituiscono motivi di opposizione alla esecuzione per rilascio. Tutto quanto avrebbe invece potuto
pag. 8/13 comportare la invalidazione della vendita forzata a causa del mancato rispetto di norme occorse durante il processo di espropriazione, doveva essere fatto valere come opposizione agli atti nell'ambito di quel processo;
… non può costituire ragione di opposizione alla diversa esecuzione, quella per rilascio, che
l'aggiudicatario minacci sulla base del titolo costituito dal decreto di trasferimento pronunciato in suo favore.
Orbene, a fronte di tale pacifica giurisprudenza richiamata dal primo giudice e dall'esame puntuale di tutti gli atti difensivi redatti dalla professionista e le sentenze acquisite in atti, nessuna specifica censura è stata mossa dall'appellante.
Peraltro, sebbene l'appellante deduca che il motivo di opposizione avverso il precetto di rilascio era dovuto “alla discrepanza tra l'individuazione del bene di cui si chiedeva rilascio col precetto con quello indicato nel decreto di trasferimento, in quanto riguardava particelle diverse, tale circostanza è rimasta sfornita di prova, non avendo parte appellante prodotto alcuna documentazione ed emergendo, di contro, dalla stessa difesa della in questo giudizio Pt_1
nonché dalla sentenza acquisita e riportata nell'ordinanza impugnata che “il decreto di trasferimento conteneva dati catastali difformi da quelli indicati nell'atto di pignoramento”.
Ne consegue che - considerato l'indirizzo costante della Suprema Corte di
Cassazione (anche a sezioni unite v. sent. 16/11/2017, n. 27199), confermato dalla giurisprudenza di legittimità successiva, secondo cui è necessario che alle argomentazioni svolte nella sentenza, la parte appellante contrapponga in maniera specifica quelle proprie, finalizzate ad inficiare il fondamento logico- giuridico delle prime - il primo motivo di appello si palesa inammissibile non avendo l'appellante individuato con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, ma soprattutto non avendo formulato censure in merito alla motivazione della sentenza impugnata, in modo che sia possibile evincere quali pag. 9/13 siano le deduzioni fatte valere in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata.
Il motivo è comunque infondato alla luce della giurisprudenza sopra richiamata.
Con il secondo motivo di appello, la ha dedotto che nessuna richiesta Pt_1
di responsabilità a carico del professionista può essere avanzata nel caso in cui sia stato rimesso il mandato con riferimento alle sorti dei giudizi proseguiti da altri e definiti successivamente al 25.01.2015, data in cui la società appellata ha revocato il mandato professionale conferito alla . In particolare ha Pt_1
dedotto che tale circostanza rileva sia per la sentenza n. 602/2017 emessa dal
Tribunale di Siracusa nel giudizio iniziato davanti al Tribunale di Lentini RG
9010030/2008, avente ad oggetto opposizione al precetto contro
[...]
, poiché il mandato fu revocato due anni prima e nessuna attività CP_2
processuale ha più potuto espletare la , sia con riferimento alla sentenza Pt_1
n. 737/2012 del Tribunale di Siracusa emessa nel giudizio di opposizione all'esecuzione nella procedura espropriazione immobiliare n. 737/2012 RGE la quale sarebbe stata appellata da altro difensore coadiuvato anche dall'avv.
[...]
e definito con sentenza n.2340/2017 della Corte d'Appello di Catania. Pt_1
Il motivo è infondato.
Ed invero risulta dagli atti acquisiti in primo grado che tutti i predetti giudizi furono instaurati (e alcuni proseguiti) dall'avv. prima del 2015, ivi Pt_1
compreso quello svoltosi davanti alla Corte d'Appello in cui la stessa ha difeso la società appellata congiuntamente e anche disgiuntamente ad altro difensore.
Ne consegue che, essendo stato accertato che la ha errato sia nel Pt_1
rimedio esperibile contro i singoli atti impugnati, sia con riferimento al termine decadenziale previsto per l'esperimento delle opposizioni, l'attività censurata è certamente addebitabile alla stessa che ha promosso i detti giudizi. Pt_1
pag. 10/13 Peraltro va evidenziato che il primo giudice ha riconosciuto la responsabilità professionale in capo all'appellante non solo per aver erroneamente individuato il rimedio esperibile per far valere i prospettati vizi dell'atto di pignoramento e del decreto di trasferimento e per il mancato rispetto il termine decadenziale previsto per l'esperimento della opposizione, ma ha anche rilevato che la non ha Pt_1
assolto l'onere di dimostrare l'assolvimento del dovere di informazione nei confronti del cliente. In particolare la ha omesso di dimostrare di aver Pt_1
informato lo stesso su tutte le circostanze indispensabili per assumere una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno di iniziare un procedimento giudiziario e di provare di aver adempiuto il proprio dovere di dissuasione a fronte di una irremovibile iniziativa del cliente, prove queste omesse anche in questa fase di gravame.
In subordine rispetto ai superiori motivi, la ha eccepito anche l'errato Pt_1
calcolo del risarcimento, rilevando che nessuna prova è stata fornita in merito all'effettivo pagamento da parte della delle somme per cui è stata CP_1
condannata nei giudizi oggetto di azione di responsabilità professionale.
A giudizio del Collegio anche questo motivo si palesa inammissibile, avendo il primo giudice chiarito che gli importi posti a carico di in Parte_2 ragione della soccombenza patita nell'ambito dei procedimenti curati dalla costituiscono conseguenza immediata e diretta della condotta dalla Pt_1
stessa tenuta.
In ogni caso, il motivo è infondato alla luce del pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il risarcimento del danno patrimoniale si estende a tutti gli oneri conseguenziali all'accertata responsabilità e ben può essere liquidato in base alle spese da affrontare, compresi gli oneri futuri ma certi al tempo liquidazione del danno che concorrono a determinare il complessivo esborso necessario alla reintegrazione patrimoniale conseguente al fatto illecito subito.
pag. 11/13 Va, infine, disattesa l'istanza risarcitoria ex art. 89, c. 2, c.p.c. della parte appellata per le espressioni sconvenienti ed offensive contenute nell'atto di appello nei confronti dei suoi difensori.
A tal proposito è opportuno rammentare che costituisce principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui:
“sono da escludere i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni" (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 31 agosto 2015, n. 17325, Rv.
636223-01; in senso analogo Cass. Sez. 3, sent. 26 luglio 2002, n. 11063, Rv.
556286-01, nella quale, peraltro, si precisa anche che la "sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno di cui all'art. 89 c.p.c." forma oggetto di una valutazione che costituisce "esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità").” (Cass. n. 26318/2019).
Pertanto, considerato che le espressioni ritenute “offensive” sono attinenti all'oggetto della causa, la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 12/13 La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
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Siracusa in data 08/01/2021 nel giudizio iscritto al RG n. 4700/2019, così provvede:
- rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €
6.946,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- rigetta la domanda formulata da parte appellata;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 16/04/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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